Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/05/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza dell'8 maggio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Giuseppe Mastrocinque
- Ricorrente - contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore rappr. e dif. dall'avv. Anton Giulio Leuzzi (ex art. 85 cpc)
- Convenuta –
OGGETTO: “RIVENDICAZIONE CREDITI DI LAVORO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 10 maggio 2022 il ricorrente di cui in epigrafe - premesso di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 15.03.2019 sino al 17.07.2020, inquadrato nel 5° livello
CCNL del settore commercio sino al 07.01.2020, data in cui stipulava ulteriore contratto senza soluzione di continuità, a tempo pieno ed indeterminato per quaranta ore settimanali, distribuite nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 16.00 ed inquadramento nel 6° livello CCNL– ha chiesto di condannare la convenuta al pagamento in suo favore della somma complessiva di
25.544,60 a titolo di differenze retributive, mancato pagamento delle mensilità maggio, giugno 2020, lavoro straordinario prestato, nonché tfr.
Si è costituita la società convenuta, deducendo che, in realtà, il ricorrente mai aveva prestato lavoro straordinario, come dallo stesso dichiarato innanzi alla AR di NZ (come risulta dal verbale di accertamento del 25 febbraio 2020 allegato). Contestava altresì i conteggi (limitatamente al t.r.f.)
1
Chiedeva quindi il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c. e rifusione di spese.
Istruita documentalmente e mediante escussione di testimoni, all'odierna udienza la causa è stata infine discussa e viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****************
Preliminarmente, deve osservarsi che – ai sensi dell'art. 85 cpc. – in caso di revoca o rinuncia alla procura, esse non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, operando il principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (cfr. Cass.
Sez. VI-I, 8 novembre 2017 n° 26429): tanto perché le vicende della "procura alle liti" sono disciplinate in guisa diversa dalla disciplina della procura al compimento di atti di diritto sostanziale, perché, mentre nella disciplina sostanziale è previsto che chi ha conferito i poteri può revocarli (o chi li ha ricevuti, dismetterli) con efficacia immediata, invece né la revoca né la rinuncia privano - di per sé - il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti, atteso che i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma sono attribuiti dalla legge al procuratore che la parte si limita a designare, sicché ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti, non sono dunque la revoca o la rinuncia di per sé soli, bensì il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore (cfr.
Cass. Lav. 28 luglio 2010 n° 17649 e succ. conf.).
E nella specie, invero, nessuna sostituzione è stata formalizzata, dovendosi rilevare che, se in linea di principio le forme di conferimento della procura alle liti, previste dall'art. 83 cod. proc. civ., non possono essere surrogate (cfr. Cass. SS.UU. 9 agosto 2001 n° 10967 e succ. conf.), nondimeno la nomina di un nuovo difensore in sostituzione di un altro in corso di causa può anche essere effettuata su atto diverso da quelli indicati nell'art. 83, comma 3, c.p.c., purché idoneo ad evidenziare inequivocabilmente la volontà della parte di conferire la procura e purché costituisca un atto "lato sensu" processuale, in modo da rivelare la sua inerenza allo specifico processo per il quale la procura
è stata rilasciata (cfr. Cass. Sez. II, 6 dicembre 2017 n° 29205).
Tuttavia, nel presente giudizio, di fatto non è mai stato formalmente depositato alcun atto di costituzione da parte di nessun nuovo difensore, dovendosi ovviamente rimarcare che, di norma, non è idonea la mera comparizione del difensore all'udienza, pur se munito di procura, essendo necessario il deposito, in cancelleria o all'udienza, di un apposito atto, attesa l'esigenza di una
2
rigorosa nozione tecnico-giuridica di costituzione in giudizio, invero derivante dalle conseguenze di estremo rilievo descritte dalle norme processuali correlate (artt. 170, 285 e 330 co. 1 c.p.c.), dovendosi perciò tenere distinte le questioni relative al rilascio o esibizione della procura, rispetto a quelle concernenti le modalità di costituzione in giudizio, separatamente disciplinate (cfr. Cass. Lav.
20 febbraio 2006 n° 3586).
Rimane dunque operante, nel presente giudizio, il disposto di cui all'art. 85 cpc..
Tanto precisato, il ricorso è risultato fondato.
E' fondata la domanda afferente le pretese avanzate dal ricorrente a titolo di lavoro straordinario, atteso che i testimoni escussi (ex colleghi di lavoro del ricorrente, addetti alle medesime mansioni del hanno concordemente dichiarato che il ricorrente - come anche loro stessi - ha prestato Pt_1
quotidianamente attività lavorativa alle dipendenze della convenuta per un numero di ore superiore a quello contrattualmente previsto, senza ricevere la relativa retribuzione per detto lavoro straordinario
(cfr. dichiarazioni teste : “Lavoravamo dal lunedì al sabato almeno dalle 6:00 alle 18:00; cfr. Tes_1
dichiarazioni teste : “Lavoravamo dal lunedì al sabato almeno dalle 5:30 alle 19:00”; cfr. Tes_2 dichiarazioni di entrambi: “in sostanza lavoravamo in media 12 ore al giorno ma non ci venivano retribuite nemmeno le ore previste dal contratto”).
Né quanto appena esposto è suscettibile di essere smentito dalle dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla AR di NZ (confluite nel verbale unico di accertamento e notificazione n.0007 redatto il 25 febbraio 2020 in atti), atteso che, sebbene il non abbia espressamente Pt_1
dichiarato di aver svolto lavoro straordinario, tuttavia ha affermato di aver svolto la propria attività lavorativa per un numero di ore superiore a quello contrattualmente previsto (“8/10 ore giornaliere per 6 giorni settimanali”).
La domanda è fondata altresì con riferimento alle restanti pretese (avanzate a titolo di differenze retributive, mancato pagamento delle mensilità maggio, giugno 2020 e tfr).
Occorre infatti rilevare che le prospettazioni attoree sono state adeguatamente avvalorate e suffragate dalla mancata formulazione di specifiche contestazioni da parte della convenuta.
Risultano infatti documentalmente dimostrate (cfr. motivo delle dimissioni indicato nel modulo di recesso dal rapporto di lavoro allegato) e non specificamente contestate le circostanze di fatto articolate nell'atto introduttivo del giudizio, sia in ordine all'inizio ed alla durata del rapporto di lavoro, sia in relazione alle mansioni svolte, sia in riferimento all'applicazione del contratto collettivo richiamato (quest'ultimo, in particolare, in relazione alle somme richieste a titolo di elemento perequativo contrattuale).
E' appena il caso di rimarcare, infatti, la necessità che la parte onerata prenda posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti specificamente posti ex adverso a fondamento delle proprie
3
argomentazioni, altrimenti gli stessi debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, e ciò anche nell'ipotesi di generici dinieghi, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (sic Cass. Sez.
III, 6 ottobre 2015 n° 19896), ovviamente con riferimento alle circostanze che siano da ritenersi ragionevolmente note alla parte (sic Cass. Sez. III, 18 luglio 2016 n° 14652).
Inoltre è stato condivisibilmente statuito che: “I fatti allegati da una parte possono essere considerati
“pacifici”, esonerando la parte sulla quale grava il relativo onere, dalla necessità di fornirne la relativa prova, quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi” (sic Cass. Sez. II, 5 marzo 2002 n° 3175 e
Cass. Sez. II, 5 luglio 2002 n° 9741; cfr. anche Cass. Sez. III, 6 febbraio 2004 n° 2299 e Cass. Lav., 5 agosto 2004 n° 15107).
Ed ancora, occorre considerare che: “Il comportamento processuale (nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal loro procuratore) o extraprocessuale delle parti, può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito che, con riguardo a tale valutazione, è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della motivazione” (Cass. Sez. III, 26 giugno 2007 n° 14748).
Infine, va rimarcato che la non contestazione di un fatto, ad opera della parte che ne abbia l'onere, è irreversibile (sic Cass. Sez. III, 13 marzo 2012 n° 3951), non potendo quindi essere formulata successivamente, nel corso del giudizio, atteso che, nel rito del lavoro le parti concorrono a delineare la materia controversa, maxime in relazione ai fatti costitutivi (o estintivi) del diritto azionato (cfr.
Cass. Lav. 9 febbraio 2012 n° 1878), e ciò anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c. (sic Cass. Sez. III, 6 ottobre 2015 n° 19896).
Se così è, risultando provate l'esistenza e la natura del rapporto dedotto in giudizio, la sua durata e la natura delle mansioni svolte, appare fondata la domanda, essendo ovviamente onere del datore (nel caso di specie non assolto) provare l'esatto adempimento (quale fatto estintivo del diritto azionato) degli obblighi retributivi.
Quanto alla prova del pagamento, infatti, il datore di lavoro deve assolvere l'onere a suo carico di dimostrare l'esatto adempimento degli obblighi retributivi (quale fatto estintivo del diritto azionato) generalmente mediante la “prova rigorosa” dei relativi pagamenti, in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore (CASS. LAV. 13 aprile 1992 n° 4512 e le molteplici successive conformi).
Nel caso di specie, alcuna prova è stata fornita dalla parte convenuta atteso che quest'ultima ha omesso di presentarsi alle udienze fissate per l'espletamento della prova testimoniale, così decadendo dalla assunzione della stessa ex art. 208 cpc.
4
Venendo alla quantificazione delle somme dovute ritiene il Tribunale di poter aderire ai conteggi indicati dal ricorrente. Invero, l'unica contestazione avanzata sul punto da parte ricorrente attiene alla asserita non incidenza, ai fini del calcolo del t.f.r., delle somme dovute a titolo di lavoro straordinario.
A diverse conclusioni è giunta la Suprema Corte con la Sentenza n. 33278 del 10 novembre 2021, chiarendo che lo straordinario rientra nel calcolo del t.f.r. nel senso che devono essere computate tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro e dunque anche quelle versate a titolo di compenso per lavoro straordinario
In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso può essere integralmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la convenuta a pagare in favore del ricorrente, per le causali di cui in motivazione, la somma complessiva di 25.544,60, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali, nei limiti di legge, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
2. condanna, altresì, la parte convenuta alla rifusione delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi €.2.700,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 9 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Giulia Viesti
5