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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7383/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Daniela Galazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 7383 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli affari Civili
Contenziosi, vertente tra rappresenta e difesa dall'avv. MARCO LUGARO ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, via E. Notarbartolo nr. 46 giusta procura in atti
Parte appellante
Contro
e rappresentati e Controparte_1 Controparte_2
difesi dall'avv. FRANCESCA TUZZOLINO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, via Via Giovanni Bonanno nr. 73 giusta procura in atti
Parte appellata
e rappresentata e difesa dall'avv. ANTONINO ARICÒ ed elettivamente Controparte_3
domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, via P.pe di Villafranca nr. 99 giusta procura in atti
Parte appellata
pagina 1 di 4 Oggetto: appello avverso la sentenza nr. 106/2021 emessa dal Giudice di Pace di Palermo in data 14.01.2021.
Conclusioni: come in comparsa conclusionale, che richiama l'atto di appello, per l'appellante; come in comparsa conclusionale per come in Controparte_4
comparsa conclusionale per e . Controparte_1 Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza nr. 106/2021 resa il 14 gennaio 2021, il Giudice di Pace di Palermo ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata da Parte_1
conseguentemente al sinistro stradale del 18.05.2019 ed ha condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite, oltre accessori ed oneri di legge, nonché alle spese di c.t.u.
L'odierna appellante ha interposto appello dolendosi dell'erronea valutazione delle prove raccolte nel primo grado del giudizio.
e si sono costituiti contestando Controparte_1 Controparte_2
l'appello e chiedendo, altresì, in caso di suo accoglimento, di essere tenuti indenni anche dall'eventuale condanna alle spese del giudizio. si è costituita contestando tutte le domande. Controparte_4
Con ordinanza del 06.12.2019, il Tribunale ha concesso la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata.
L'appello è fondato e va accolto nei limiti che si diranno.
È incontroverso, nonché evidente dai riscontri istruttori emersi nel giudizio di primo grado,
l'effettiva verificazione dello scontro tra i veicoli - quello di proprietà di e condotto CP_1 dal , tg. DC773WZ, ed il motociclo tg. DX83233 di proprietà dell'appellante ma CP_2 condotto nell'occorso da -: il , conducente dell'autovettura, CP_5 CP_2 nell'eseguire uno spostamento da destra verso sinistra, collideva con il motociclo dell'appellante che, a causa dell'urto, sbandava e colpiva un'altra autovettura in transito.
Nondimeno, dall'espleta attività istruttoria non è dato pervenire con sufficiente certezza alla dinamica del sinistro, e, pertanto, attribuire specifiche responsabilità alle parti coinvolte.
Sul punto, le dichiarazioni testimoniali, pur concordando sullo spostamento da destra verso sinistra della Fiat Stilo, non consentono di individuare né la posizione dei mezzi sulla sede pagina 2 di 4 stradale, né il luogo dell'urto, né il contegno tenuto dai due conducenti, ferma l'irrilevanza dello “schizzo grafico” contenuto nel CID il quale è privo di qualsiasi pregio probatorio.
La stessa CTU, poi, se da un lato dà atto del nesso di causalità e della compatibilità dei danni con l'urto, nulla ha potuto aggiungere circa la ricostruzione della dinamica del sinistro.
Ne consegue l'applicazione al caso di specie della presunzione di pari responsabilità dei conducenti che, per costante giurisprudenza di legittimità, “costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che il Giudice è tenuto ad applicare se l'istruttoria non abbia consentito di accertare le specifiche modalità del sinistro e l'incidenza e la misura delle singole condotte colpose” (Cass. civ., n. 15674/2011; cfr. Cass. civ., ord. n.
13727/2022; Cass. civ., Sent. n. 7061/2020).
Sotto il profilo risarcitorio vanno poi condivise le valutazioni del consulente, il quale ha quantificato il danno materiale arrecato all'appellante nell'importo di € 2.175,13 da ridursi ad € 1.087,56 considerato il concorso di colpa del 50%, importo sul quale spettano gli interessi legali dalla data della messa in mora al saldo.
Priva di pregio e non meritevole di accoglimento appare la doglianza relativa al mancato riconoscimento in primo grado del danno da fermo tecnico.
Va rammentato al riguardo che è onere del danneggiato provare, oltre che il fatto generatore del danno, anche le conseguenze eziologicamente ricollegabili allo stesso;
per contro, nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, non sono di regola riconoscibili danni in re ipsa e il danneggiato ha l'onere di allegare e provare di aver sostenuto costi e spese per procurarsi un'auto comunque sostitutiva e, comunque, elementi idonei a determinare la misura del pregiudizio subito, sempre che la durata della riparazione non sia stata talmente breve da renderne irrilevante l'entità (cfr. Cass. 22201/2017, relativa all'ipotesi di un'imbarcazione, ma con argomentazioni evidentemente applicabili anche al caso di danneggiamento di un autoveicolo).
Pertanto, nulla può essere riconosciuto per il fermo tecnico, che deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo pagina 3 di 4 sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo.
Va, invece, accolto l'ultimo motivo di gravame volto a contestare la pronuncia di condanna della al pagamento delle spese di giudizio, che, invece, in relazione alla Parte_1
soccombenza, vanno poste a carico dei convenuti in solido sia per il primo sia per il secondo grado di giudizio.
Dette spese vanno liquidate, per il primo grado, in € 471,00, di cui € 125,00 per spese
(applicati i medi per tutte le fasi per lo scaglione di valore, considerata la modesta complessità della causa) ed in € 839,50, di cui € 177,50 per spese(applicati i medi per tutte le fasi per lo scaglione di valore, considerata la modesta complessità della causa), oltre accessori di legge, per il secondo grado di giudizio (e quindi complessivamente € 1310,50).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da alla sentenza nr. 106/2021 resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Palermo il 14 gennaio 2021, che riforma integralmente e, per l'effetto, condanna , e , in Controparte_6 Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, al pagamento, in favore di dell'importo di € 1.087,56, Parte_1
oltre interessi legali dalla data della messa in mora al saldo;
condanna , e , in Controparte_6 Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, al pagamento delle spese del primo e del secondo grado del giudizio che liquida in complessivi € 1.310,50, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Palermo, 17 marzo 2025
La Giudice
Daniela Galazzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Daniela Galazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 7383 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli affari Civili
Contenziosi, vertente tra rappresenta e difesa dall'avv. MARCO LUGARO ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, via E. Notarbartolo nr. 46 giusta procura in atti
Parte appellante
Contro
e rappresentati e Controparte_1 Controparte_2
difesi dall'avv. FRANCESCA TUZZOLINO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, via Via Giovanni Bonanno nr. 73 giusta procura in atti
Parte appellata
e rappresentata e difesa dall'avv. ANTONINO ARICÒ ed elettivamente Controparte_3
domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, via P.pe di Villafranca nr. 99 giusta procura in atti
Parte appellata
pagina 1 di 4 Oggetto: appello avverso la sentenza nr. 106/2021 emessa dal Giudice di Pace di Palermo in data 14.01.2021.
Conclusioni: come in comparsa conclusionale, che richiama l'atto di appello, per l'appellante; come in comparsa conclusionale per come in Controparte_4
comparsa conclusionale per e . Controparte_1 Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza nr. 106/2021 resa il 14 gennaio 2021, il Giudice di Pace di Palermo ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata da Parte_1
conseguentemente al sinistro stradale del 18.05.2019 ed ha condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite, oltre accessori ed oneri di legge, nonché alle spese di c.t.u.
L'odierna appellante ha interposto appello dolendosi dell'erronea valutazione delle prove raccolte nel primo grado del giudizio.
e si sono costituiti contestando Controparte_1 Controparte_2
l'appello e chiedendo, altresì, in caso di suo accoglimento, di essere tenuti indenni anche dall'eventuale condanna alle spese del giudizio. si è costituita contestando tutte le domande. Controparte_4
Con ordinanza del 06.12.2019, il Tribunale ha concesso la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata.
L'appello è fondato e va accolto nei limiti che si diranno.
È incontroverso, nonché evidente dai riscontri istruttori emersi nel giudizio di primo grado,
l'effettiva verificazione dello scontro tra i veicoli - quello di proprietà di e condotto CP_1 dal , tg. DC773WZ, ed il motociclo tg. DX83233 di proprietà dell'appellante ma CP_2 condotto nell'occorso da -: il , conducente dell'autovettura, CP_5 CP_2 nell'eseguire uno spostamento da destra verso sinistra, collideva con il motociclo dell'appellante che, a causa dell'urto, sbandava e colpiva un'altra autovettura in transito.
Nondimeno, dall'espleta attività istruttoria non è dato pervenire con sufficiente certezza alla dinamica del sinistro, e, pertanto, attribuire specifiche responsabilità alle parti coinvolte.
Sul punto, le dichiarazioni testimoniali, pur concordando sullo spostamento da destra verso sinistra della Fiat Stilo, non consentono di individuare né la posizione dei mezzi sulla sede pagina 2 di 4 stradale, né il luogo dell'urto, né il contegno tenuto dai due conducenti, ferma l'irrilevanza dello “schizzo grafico” contenuto nel CID il quale è privo di qualsiasi pregio probatorio.
La stessa CTU, poi, se da un lato dà atto del nesso di causalità e della compatibilità dei danni con l'urto, nulla ha potuto aggiungere circa la ricostruzione della dinamica del sinistro.
Ne consegue l'applicazione al caso di specie della presunzione di pari responsabilità dei conducenti che, per costante giurisprudenza di legittimità, “costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che il Giudice è tenuto ad applicare se l'istruttoria non abbia consentito di accertare le specifiche modalità del sinistro e l'incidenza e la misura delle singole condotte colpose” (Cass. civ., n. 15674/2011; cfr. Cass. civ., ord. n.
13727/2022; Cass. civ., Sent. n. 7061/2020).
Sotto il profilo risarcitorio vanno poi condivise le valutazioni del consulente, il quale ha quantificato il danno materiale arrecato all'appellante nell'importo di € 2.175,13 da ridursi ad € 1.087,56 considerato il concorso di colpa del 50%, importo sul quale spettano gli interessi legali dalla data della messa in mora al saldo.
Priva di pregio e non meritevole di accoglimento appare la doglianza relativa al mancato riconoscimento in primo grado del danno da fermo tecnico.
Va rammentato al riguardo che è onere del danneggiato provare, oltre che il fatto generatore del danno, anche le conseguenze eziologicamente ricollegabili allo stesso;
per contro, nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, non sono di regola riconoscibili danni in re ipsa e il danneggiato ha l'onere di allegare e provare di aver sostenuto costi e spese per procurarsi un'auto comunque sostitutiva e, comunque, elementi idonei a determinare la misura del pregiudizio subito, sempre che la durata della riparazione non sia stata talmente breve da renderne irrilevante l'entità (cfr. Cass. 22201/2017, relativa all'ipotesi di un'imbarcazione, ma con argomentazioni evidentemente applicabili anche al caso di danneggiamento di un autoveicolo).
Pertanto, nulla può essere riconosciuto per il fermo tecnico, che deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo pagina 3 di 4 sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo.
Va, invece, accolto l'ultimo motivo di gravame volto a contestare la pronuncia di condanna della al pagamento delle spese di giudizio, che, invece, in relazione alla Parte_1
soccombenza, vanno poste a carico dei convenuti in solido sia per il primo sia per il secondo grado di giudizio.
Dette spese vanno liquidate, per il primo grado, in € 471,00, di cui € 125,00 per spese
(applicati i medi per tutte le fasi per lo scaglione di valore, considerata la modesta complessità della causa) ed in € 839,50, di cui € 177,50 per spese(applicati i medi per tutte le fasi per lo scaglione di valore, considerata la modesta complessità della causa), oltre accessori di legge, per il secondo grado di giudizio (e quindi complessivamente € 1310,50).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da alla sentenza nr. 106/2021 resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Palermo il 14 gennaio 2021, che riforma integralmente e, per l'effetto, condanna , e , in Controparte_6 Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, al pagamento, in favore di dell'importo di € 1.087,56, Parte_1
oltre interessi legali dalla data della messa in mora al saldo;
condanna , e , in Controparte_6 Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, al pagamento delle spese del primo e del secondo grado del giudizio che liquida in complessivi € 1.310,50, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Palermo, 17 marzo 2025
La Giudice
Daniela Galazzi
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