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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/11/2025, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3749/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3749/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SMURRA Parte_1 C.F._1
NT, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SMURRA
NT
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROMANELLO CP_1 C.F._2
NT, elettivamente domiciliato in VIA FRUGIUELE,66 87100 COSENZA presso il difensore avv. ROMANELLO NT
CONVENUTO/I
OGGETTO: responsabilità professionale
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha evocato in giudizio l'avv. per sentirne accertare e dichiarare Parte_1 CP_1
l'inadempimento professionale e conseguentemente ottenerne la condanna al risarcimento dei danni cagionati all'attore quantificati in euro 48.000,00.
pagina 1 di 4 Il Vulcano, premesso di aver effettuato in favore di un intervento edilizio Parte_2 parzialmente pagato dallo stesso, aveva conferito all'avv. mandato al fine di CP_1 ottenere il saldo di quanto spettantegli.
Il Tribunale di Castrovillari, investito della questione, aveva, con la sentenza n. 66/2016, accolto integralmente la domanda del , condannando il al pagamento di euro Pt_1 Pt_2
18.724,33, da cui dovevano tuttavia detrarsi euro 800 a seguito di parziale accoglimento della domanda riconvenzionale.
Tale sentenza, tuttavia, era stata riformata dalla Corte di Appello di Catanzaro la quale, con sentenza del 23.05.2023, in accoglimento parziale del gravame, introdotto dal Pt_2 accertava e dichiarava che e per esso i suoi eredi fossero obbligati al Parte_2 pagamento della ditta Vulcano della somma di euro 496,55 oltre interessi moratori al tasso legale al soddisfo e condannava la ditta Vulcano al pagamento in favore degli eredi anzidetti della somma di euro 2.738,00 a titolo di spese processuali.
Lamenta l'attore che la responsabilità professionale dell'odierno convenuto emerge inequivocabilmente dal fatto di non aver considerato che il bonifico Comit n. 044350 di lire
33.000.000 non è stato mai ricevuto dalla ditta Vulcano.
Si è costituito l'avv. resistendo alla domanda e chiedendo il suo totale rigetto. CP_1
La domanda avanzata da è infondata e non merita accoglimento. Parte_1
Innanzitutto si deve premettere che le doglianze dell'attore – già assai generiche e prive persino della indicazione della norma in base alla quale egli ha agito in giudizio e che costituisce la fonte del suo diritto – non superano mai il livello della mera allegazione, non avendo provveduto l'attore – che pure vi era specificamente tenuto in forza dell'art. 2697 c.c.
– a fornire prova alcuna dei propri assunti, avendo omesso sinanche di produrre gli atti del giudizio di primo grado e di seconde cure così da consentire al Tribunale il vaglio delle sue pretese e delle condotte asseritamente pregiudizievoli tenute dall'avv. CP_1 nell'esecuzione del mandato difensivo.
Tali atti sono stati invece prodotti dal convenuto e dal loro esame emerge che la CP_1 condotta tenuta dal professionista sia esente da motivi di censura.
La responsabilità professionale dell'avvocato, da qualificarsi quale responsabilità contrattuale, trova la sua fonte normativa negli artt. 1176 comma 2, 1218 e 2236 c.c. oltre che nella legge professionale forense e nel codice deontologico forense, i quali ultimi precisano ulteriormente pagina 2 di 4 l'ambito dei doveri assunti dall'avvocato con l'accettazione del mandato difensivo.
E' poi ormai principio ius receptum che colui il quale invochi la responsabilità professionale dell'avvocato abbia l'onere di provare in giudizio che, laddove la condotta difensiva tenuta dal professionista fosse stata diligente e rispondente ai principi sopra enucleati, il risultato conseguito dal cliente sarebbe stato diverso (e favorevole).
In particolare le SS.UU. della Cass. con ordinanza n. 25266/2008 hanno affermato che “in materia di responsabilità del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dalla insufficiente o inadeguata attività del professionista e cioè della difettosa prestazione professionale. In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della responsabilità implica l'indagine positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire – circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e in definitiva, la certezza morale, che gli effetti di una diversa attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo rimanendo, in ogni caso, a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità a lui non imputabile della perfetta esecuzione della prestazione”.
Da ultimo, poi, la Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 marzo 2025, n. 7462 ribadisce i limiti entro i quali la responsabilità dell'avvocato può essere scrutinata nel giudizio di cassazione. A tale effetto richiama la precedente sentenza (n.28903/24) nella quale precisava che “la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne
l'esito favorevole”.
Nel caso che occupa, l'attore non ha offerto alcuna prova in tal senso, ed anzi la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro – prodotta dal convenuto – dimostra che la radicale riduzione dell'importo vantato a proprio credito dal sia da attribuirsi alla circostanza Pt_1 che lo stesso, già nell'introdurre il giudizio di primo grado, non abbia dichiarato di aver ricevuto dalla propria controparte una numerosa serie di pagamenti, peraltro non contestabili in quanto documentalmente provati.
Dinanzi a tali evidenze, quindi, il patrono dell'odierno attore non poteva fare altro che ridurre la pretesa azionata anche in sede di precisazione delle conclusioni.
pagina 3 di 4 La sentenza della Corte calabrese, peraltro, neppure fa cenno del bonifico di euro 33000, asseritamente mai ricevuto dal e da questi posto a fondamento dell'odierna Pt_1 domanda risarcitoria, né l'attore ha in questa sede preso posizione alcuna su questo punto, limitandosi, in sede di memorie ex art. 171 ter, comma 1 cpc, ad adombrare un presunto inadempimento, da parte del professionista, dello specifico obbligo di corretta informazione circa la proponibilità del ricorso per Cassazione avverso il provvedimento di secondo grado.
Anche in questo caso, del resto, mentre la condotta processuale dell'attore è meramente allegativa, facendo riferimento ad un SMS non depositato ma soltanto trascritto, senza possibilità alcuna per il Giudice di scrutinarne la veridicità e la riferibilità al convenuto, è stato proprio quest'ultimo a provare documentalmente il contrario producendo la missiva del 27 giugno 2023 con la quale si informava il Vulcano del rimedio per Cassazione, missiva che il non ha contestato in punto di ricezione ma che ritiene “superata” da citato ma non Pt_1 prodotto SMS.
Si deve quindi concludere per il rigetto della domanda attorea.
Si deve inoltre rigettare la domanda del convenuto di condanna per lite temeraria non essendo stata fornita la prova né dell'an della pretesa – anche questa meramente allegata – né del quantum.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta la domanda avanzata da e per l'effetto lo condanna al pagamento Parte_1 delle spese e degli onorari di giudizio, che compensa per un terzo stante la reciproca soccombenza, e liquida in complessivi euro 5.077,33, per onorari, oltre rimborso forfetario
15%, oltre IVA e CPA come per legge da distrarre in favore dell'avv. Antonio Romanello che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 cpc.
Cosenza, 4 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3749/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SMURRA Parte_1 C.F._1
NT, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SMURRA
NT
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROMANELLO CP_1 C.F._2
NT, elettivamente domiciliato in VIA FRUGIUELE,66 87100 COSENZA presso il difensore avv. ROMANELLO NT
CONVENUTO/I
OGGETTO: responsabilità professionale
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha evocato in giudizio l'avv. per sentirne accertare e dichiarare Parte_1 CP_1
l'inadempimento professionale e conseguentemente ottenerne la condanna al risarcimento dei danni cagionati all'attore quantificati in euro 48.000,00.
pagina 1 di 4 Il Vulcano, premesso di aver effettuato in favore di un intervento edilizio Parte_2 parzialmente pagato dallo stesso, aveva conferito all'avv. mandato al fine di CP_1 ottenere il saldo di quanto spettantegli.
Il Tribunale di Castrovillari, investito della questione, aveva, con la sentenza n. 66/2016, accolto integralmente la domanda del , condannando il al pagamento di euro Pt_1 Pt_2
18.724,33, da cui dovevano tuttavia detrarsi euro 800 a seguito di parziale accoglimento della domanda riconvenzionale.
Tale sentenza, tuttavia, era stata riformata dalla Corte di Appello di Catanzaro la quale, con sentenza del 23.05.2023, in accoglimento parziale del gravame, introdotto dal Pt_2 accertava e dichiarava che e per esso i suoi eredi fossero obbligati al Parte_2 pagamento della ditta Vulcano della somma di euro 496,55 oltre interessi moratori al tasso legale al soddisfo e condannava la ditta Vulcano al pagamento in favore degli eredi anzidetti della somma di euro 2.738,00 a titolo di spese processuali.
Lamenta l'attore che la responsabilità professionale dell'odierno convenuto emerge inequivocabilmente dal fatto di non aver considerato che il bonifico Comit n. 044350 di lire
33.000.000 non è stato mai ricevuto dalla ditta Vulcano.
Si è costituito l'avv. resistendo alla domanda e chiedendo il suo totale rigetto. CP_1
La domanda avanzata da è infondata e non merita accoglimento. Parte_1
Innanzitutto si deve premettere che le doglianze dell'attore – già assai generiche e prive persino della indicazione della norma in base alla quale egli ha agito in giudizio e che costituisce la fonte del suo diritto – non superano mai il livello della mera allegazione, non avendo provveduto l'attore – che pure vi era specificamente tenuto in forza dell'art. 2697 c.c.
– a fornire prova alcuna dei propri assunti, avendo omesso sinanche di produrre gli atti del giudizio di primo grado e di seconde cure così da consentire al Tribunale il vaglio delle sue pretese e delle condotte asseritamente pregiudizievoli tenute dall'avv. CP_1 nell'esecuzione del mandato difensivo.
Tali atti sono stati invece prodotti dal convenuto e dal loro esame emerge che la CP_1 condotta tenuta dal professionista sia esente da motivi di censura.
La responsabilità professionale dell'avvocato, da qualificarsi quale responsabilità contrattuale, trova la sua fonte normativa negli artt. 1176 comma 2, 1218 e 2236 c.c. oltre che nella legge professionale forense e nel codice deontologico forense, i quali ultimi precisano ulteriormente pagina 2 di 4 l'ambito dei doveri assunti dall'avvocato con l'accettazione del mandato difensivo.
E' poi ormai principio ius receptum che colui il quale invochi la responsabilità professionale dell'avvocato abbia l'onere di provare in giudizio che, laddove la condotta difensiva tenuta dal professionista fosse stata diligente e rispondente ai principi sopra enucleati, il risultato conseguito dal cliente sarebbe stato diverso (e favorevole).
In particolare le SS.UU. della Cass. con ordinanza n. 25266/2008 hanno affermato che “in materia di responsabilità del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dalla insufficiente o inadeguata attività del professionista e cioè della difettosa prestazione professionale. In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della responsabilità implica l'indagine positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire – circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e in definitiva, la certezza morale, che gli effetti di una diversa attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo rimanendo, in ogni caso, a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità a lui non imputabile della perfetta esecuzione della prestazione”.
Da ultimo, poi, la Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 marzo 2025, n. 7462 ribadisce i limiti entro i quali la responsabilità dell'avvocato può essere scrutinata nel giudizio di cassazione. A tale effetto richiama la precedente sentenza (n.28903/24) nella quale precisava che “la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne
l'esito favorevole”.
Nel caso che occupa, l'attore non ha offerto alcuna prova in tal senso, ed anzi la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro – prodotta dal convenuto – dimostra che la radicale riduzione dell'importo vantato a proprio credito dal sia da attribuirsi alla circostanza Pt_1 che lo stesso, già nell'introdurre il giudizio di primo grado, non abbia dichiarato di aver ricevuto dalla propria controparte una numerosa serie di pagamenti, peraltro non contestabili in quanto documentalmente provati.
Dinanzi a tali evidenze, quindi, il patrono dell'odierno attore non poteva fare altro che ridurre la pretesa azionata anche in sede di precisazione delle conclusioni.
pagina 3 di 4 La sentenza della Corte calabrese, peraltro, neppure fa cenno del bonifico di euro 33000, asseritamente mai ricevuto dal e da questi posto a fondamento dell'odierna Pt_1 domanda risarcitoria, né l'attore ha in questa sede preso posizione alcuna su questo punto, limitandosi, in sede di memorie ex art. 171 ter, comma 1 cpc, ad adombrare un presunto inadempimento, da parte del professionista, dello specifico obbligo di corretta informazione circa la proponibilità del ricorso per Cassazione avverso il provvedimento di secondo grado.
Anche in questo caso, del resto, mentre la condotta processuale dell'attore è meramente allegativa, facendo riferimento ad un SMS non depositato ma soltanto trascritto, senza possibilità alcuna per il Giudice di scrutinarne la veridicità e la riferibilità al convenuto, è stato proprio quest'ultimo a provare documentalmente il contrario producendo la missiva del 27 giugno 2023 con la quale si informava il Vulcano del rimedio per Cassazione, missiva che il non ha contestato in punto di ricezione ma che ritiene “superata” da citato ma non Pt_1 prodotto SMS.
Si deve quindi concludere per il rigetto della domanda attorea.
Si deve inoltre rigettare la domanda del convenuto di condanna per lite temeraria non essendo stata fornita la prova né dell'an della pretesa – anche questa meramente allegata – né del quantum.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta la domanda avanzata da e per l'effetto lo condanna al pagamento Parte_1 delle spese e degli onorari di giudizio, che compensa per un terzo stante la reciproca soccombenza, e liquida in complessivi euro 5.077,33, per onorari, oltre rimborso forfetario
15%, oltre IVA e CPA come per legge da distrarre in favore dell'avv. Antonio Romanello che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 cpc.
Cosenza, 4 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Antonella Guaglianone
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