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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/06/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1239/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1239/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
CP_1
RESISTENTE/I
TERZO CHIAMATO
Oggi 4 giugno 2025 ad ore innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per l'avv. BROTINI DANIELE Parte_1
Per l'avv. COLELLA PATRIZIA e CP_1
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. L'Avv. Brotini chiede il rinnovo della CTU non essendo la stessa conforme ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione e riportati in ricorso.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti nel frattempo allontanatesi
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1239/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BROTINI Parte_1 C.F._1 DANIELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PONZANO, 60/A 50053 EMPOLIpresso il difensore avv. BROTINI DANIELE
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI CP_1 P.IVA_1
SILVANO ( ) VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE;
C.F._2 Parte_2
( ) VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE;
, elettivamente
[...] C.F._3 domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12 aprile 2024, , ha esposto che la Commissione Parte_1
medica della ASL di Castelfranco di Sotto, all'esito della visita effettuata in data 19.12.2022
l'aveva riconosciuta soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 50% ; che il suo stato di invalidità era invece pari o superiore al 74 % e che, proposto giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., lo stesso si era concluso negativamente.
Ha quindi chiesto che, essendo erronea sotto più profili la valutazione espressa dal CTU, dott. sia giudizialmente accertata l'invalidità necessaria al riconoscimento del Persona_1
diritto all'assegno mensile di assistenza.
Si è costituito l' sollevando eccezioni pregiudiziali e di merito e contestando CP_1
comunque la fondatezza della pretesa.
MOTIVI DELLA DEC IS IONE
Infondata è l'eccezione di improponibilità del ricorso giacché la ricorrente ha depositato dichiarazione di contestazione delle conclusioni del CTU nominato in sede di accertamento
1 tecnico preventivo in data 25 marzo 2024 ed ha quindi proposto il presente giudizio il 12 aprile
2024, cioè entro il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 445-bis, 6° comma, c.p.c.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità per carenza di specifici motivi di contestazione poiché la ricorrente non si è limitata a formulare generiche contestazioni ma ha indicato specificamente quali fossero i punti della relazione di CTU meritevoli di censura indicando come diversamente avrebbero dovuto essere valutate le patologie da cui è affetta
Nel merito, occorre osservare che il Ctu medico-legale nominato in questa fase, dott.
[...]
a seguito di visita e di compiuta disamina degli atti, con argomentazioni Per_2
sufficientemente ampie, analitiche e prive di contraddizioni ha rilevato che le patologie di cui risulta affetta la ricorrente (obesità con IMC compreso fra 35 e 40, codice 7105 valutabile tra il
31 ed il 40%, Esiti di protesi totale ginocchio dx e ginocchio sx, 7221 con punteggio fisso pari al
30%, esiti di isterectomia in età fertile, punteggio fisso 25%, codice 6003) comportano una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 67 %.
Come confermato dallo stesso CTP della ricorrente nelle osservazioni alla CTU la suddetta percentuale è stata calcolata in corretta applicazione del calcolo riduzionistico a scalare previsto dal D M 2 maggio 1992.
Corretta appare la omessa valutazione della nevrosi ansiosa, in quanto la stessa non risulta certificata.
Quanto alla richiesta personalizzazione della percentuale di invalidità la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessata, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica.
Le risultanze della CTU medico legale appaiono, dunque, pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Le spese si compensano tra le parti essendovi in atti dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art
152 disp att cpcl.
Le spese di ctu, liquidate come da separato decreto sono poste definitivamente a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso, compensa le spese e pone le spese di ctu definitivamente a carico di . CP_1
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
2 Firenze, 4 giugno 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1239/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
CP_1
RESISTENTE/I
TERZO CHIAMATO
Oggi 4 giugno 2025 ad ore innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per l'avv. BROTINI DANIELE Parte_1
Per l'avv. COLELLA PATRIZIA e CP_1
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. L'Avv. Brotini chiede il rinnovo della CTU non essendo la stessa conforme ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione e riportati in ricorso.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti nel frattempo allontanatesi
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1239/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BROTINI Parte_1 C.F._1 DANIELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PONZANO, 60/A 50053 EMPOLIpresso il difensore avv. BROTINI DANIELE
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI CP_1 P.IVA_1
SILVANO ( ) VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE;
C.F._2 Parte_2
( ) VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE;
, elettivamente
[...] C.F._3 domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12 aprile 2024, , ha esposto che la Commissione Parte_1
medica della ASL di Castelfranco di Sotto, all'esito della visita effettuata in data 19.12.2022
l'aveva riconosciuta soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 50% ; che il suo stato di invalidità era invece pari o superiore al 74 % e che, proposto giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., lo stesso si era concluso negativamente.
Ha quindi chiesto che, essendo erronea sotto più profili la valutazione espressa dal CTU, dott. sia giudizialmente accertata l'invalidità necessaria al riconoscimento del Persona_1
diritto all'assegno mensile di assistenza.
Si è costituito l' sollevando eccezioni pregiudiziali e di merito e contestando CP_1
comunque la fondatezza della pretesa.
MOTIVI DELLA DEC IS IONE
Infondata è l'eccezione di improponibilità del ricorso giacché la ricorrente ha depositato dichiarazione di contestazione delle conclusioni del CTU nominato in sede di accertamento
1 tecnico preventivo in data 25 marzo 2024 ed ha quindi proposto il presente giudizio il 12 aprile
2024, cioè entro il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 445-bis, 6° comma, c.p.c.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità per carenza di specifici motivi di contestazione poiché la ricorrente non si è limitata a formulare generiche contestazioni ma ha indicato specificamente quali fossero i punti della relazione di CTU meritevoli di censura indicando come diversamente avrebbero dovuto essere valutate le patologie da cui è affetta
Nel merito, occorre osservare che il Ctu medico-legale nominato in questa fase, dott.
[...]
a seguito di visita e di compiuta disamina degli atti, con argomentazioni Per_2
sufficientemente ampie, analitiche e prive di contraddizioni ha rilevato che le patologie di cui risulta affetta la ricorrente (obesità con IMC compreso fra 35 e 40, codice 7105 valutabile tra il
31 ed il 40%, Esiti di protesi totale ginocchio dx e ginocchio sx, 7221 con punteggio fisso pari al
30%, esiti di isterectomia in età fertile, punteggio fisso 25%, codice 6003) comportano una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 67 %.
Come confermato dallo stesso CTP della ricorrente nelle osservazioni alla CTU la suddetta percentuale è stata calcolata in corretta applicazione del calcolo riduzionistico a scalare previsto dal D M 2 maggio 1992.
Corretta appare la omessa valutazione della nevrosi ansiosa, in quanto la stessa non risulta certificata.
Quanto alla richiesta personalizzazione della percentuale di invalidità la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessata, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica.
Le risultanze della CTU medico legale appaiono, dunque, pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Le spese si compensano tra le parti essendovi in atti dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art
152 disp att cpcl.
Le spese di ctu, liquidate come da separato decreto sono poste definitivamente a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso, compensa le spese e pone le spese di ctu definitivamente a carico di . CP_1
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
2 Firenze, 4 giugno 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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