Articolo 1 della Legge 2 maggio 1969, n. 302
Articolo 2
Versione
8 luglio 1969
Art. 1.
A partire dal 1 maggio 1969, ed in attesa che l'assistenza di malattia ai familiari residenti in Italia dei lavoratori italiani occupati in Svizzera sia definita mediante apposito accordo tra il Governo italiano e il Governo svizzero, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano provvedono all'assistenza di malattia nei confronti dei familiari residenti in Italia dei lavoratori occupati in Svizzera, nonche' dei lavoratori frontalieri ivi occupati e dei loro familiari residenti in Italia, ai quali non spetti l'assistenza stessa per altro titolo in virtu' di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.
Entrata in vigore il 8 luglio 1969