Art. 3.
Ai soli effetti della liquidazione dell'indennita' di buonuscita e del trattamento di quiescenza spettanti, le disposizioni di cui al precedente articolo 1 si applicano anche al personale in attivita' di servizio al 31 dicembre 1980 e che sia cessato dal servizio dopo tale data e fino a tutto il 28 febbraio 1981 compreso.
Le pensioni determinate ai sensi del precedente comma sono attribuite dalla data del collocamento in quiescenza o, in caso di morte del dipendente in attivita' di servizio, dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.
Ai soli effetti della liquidazione dell'indennita' di buonuscita e del trattamento di quiescenza spettanti, le disposizioni di cui al precedente articolo 1 si applicano anche al personale in attivita' di servizio al 31 dicembre 1980 e che sia cessato dal servizio dopo tale data e fino a tutto il 28 febbraio 1981 compreso.
Le pensioni determinate ai sensi del precedente comma sono attribuite dalla data del collocamento in quiescenza o, in caso di morte del dipendente in attivita' di servizio, dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.