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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/04/2025, n. 16400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16400 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE - Presidente - PIERO MESSINI D'AGOSTINI ON D'AU IU DA DR ON SENTENZA sul ricorso proposto da: AD IU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE DI CASSAZIONE udita la relazione svolta dal Consigliere GI Sgadari;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale GI Sassone, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO GI AD ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza della Corte di cassazione, Sesta sezione penale, emessa nei suoi confronti il 29 maggio 2024. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Deve darsi atto che, nelle more, è stata depositata in cancelleria rinuncia all’impugnazione da parte del ricorrente, con firma autenticata dal suo difensore.Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con consequenziale condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata al suo grado di colpa nell’aver determinato la causa della inammissibilità.
P.Q.M.
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16400 Anno 2025 Presidente: NO DR Relatore: DA IU Data Udienza: 25/03/2025 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2025. Il Presidente DR NO
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale GI Sassone, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO GI AD ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza della Corte di cassazione, Sesta sezione penale, emessa nei suoi confronti il 29 maggio 2024. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Deve darsi atto che, nelle more, è stata depositata in cancelleria rinuncia all’impugnazione da parte del ricorrente, con firma autenticata dal suo difensore.Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con consequenziale condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata al suo grado di colpa nell’aver determinato la causa della inammissibilità.
P.Q.M.
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16400 Anno 2025 Presidente: NO DR Relatore: DA IU Data Udienza: 25/03/2025 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2025. Il Presidente DR NO