Sentenza 12 dicembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2018, n. 55822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55822 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI AS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/10/2015 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIO MARIA STEFANO PINELLI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso o in subordine l'annullamento senza rinvio per prescrizione. udito il difensore Avv. Urbano Del Balzo che si riporta ai motivi del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1 - Con sentenza del 28 ottobre 2015, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Rieti che aveva ritenuto MA PA colpevole del delitto di cui agli artt. 612, comma 2, e 339 cod. pen., per avere puntato una pistola
contro
MA RA minacciandolo di morte (se non avesse "lasciato perdere" sua moglie), nell'estate del 2008. La Corte territoriale osservava che il racconto della persona offesa aveva trovato adeguato riscontro nella deposizione dell'esercente il locale pubblico al quale questi aveva raccontato cos'era appena accaduto all'esterno del medesimo, individuando proprio nel PA l'autore della minaccia, e dal ritrovamento nell'abitazione del medesimo di due pistole giocattolo. La moglie del PA aveva poi confermato di avere coltivato, in quel periodo, un'amicizia con il RA pur senza che questa divenisse una relazione sentimentale. L'imputato aveva confermato l'incontro negando però la minaccia e l'utilizzo dell'arma. Nel giudizio di separazione dalla moglie aveva invece affermato di avere usato l'arma privandola del tappo rosso per incutere maggior timore al RA.
2 - Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi. 2 - 1 - Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla disconosciuta relazione sentimentale fra la moglie dell'imputato e il RA. Gli stretti familiari della moglie infatti avevano riferito, nel giudizio di separazione personale, che costei aveva loro confessato di avere avuto una relazione con il RA. Ciò giustificava la frase pronunciata dal prevenuto che, perché condizionata, diveniva priva di efficacia intimidatoria, avendo il solo scopo di interrompere la relazione della moglie con altra persona. 2 - 2 - Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione e la violazione di legge in riferimento al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna. 2 - 3 - Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione sempre motivata sulla insussistenza della relazione fra il RA e la moglie dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso promosso nell'interesse di MA PA merita accoglimento.
1 - La Corte territoriale, infatti, ha fondato il proprio giudizio sia sulla penale responsabilità dell'imputato sia sulla non ricorrenza della circostanza aggravante della provocazione anche, ed in modo significativo, dalla mancata prova della relazione sentimentale che sarebbe intercorsa fra la moglie dell'imputato e la persona offesa. Quanto alla ritenuta colpevolezza, aveva, poi, citato quanto l'imputato aveva riferito nel corso del giudizio di separazione personale circa i suoi intenti minatori, nell'occasione per cui è processo, nei confronti del RA. Traendo così un argomento di prova da quel giudizio civile in cui, per altro verso, erano più d'una le fonti dichiarative che avevano riferito come la moglie dell'imputato avesse confessato ai propri familiari di avere o di avere avuto una relazione con il RA. Così che la Corte territoriale aveva tratto dalla documentazione prodotta la sola circostanza sfavorevole all'imputato, del tutto trascurando i fatti che avrebbero potuto militare a suo favore. E ciò facendo su un punto decisivo della causa, posto che la ridetta relazione sentimentale aveva costituito il movente dell'azione e la ragione del contenuto dell'espressione proferita dall'imputato e non poteva, pertanto, essere pretermessa, e tantomeno negata, né nella valutazione del contesto che costituiva il presupposto dell'azione né nella verifica della configurabilità dell'invocata circostanza attenuante della provocazione. Senza che, ovviamente, il nuovo esame, che si impone, debba necessariamente condurre ad un diverso giudizio complessivo.
2 - Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali, per essersi il delitto ascritto al PA estinto, nel frattempo, per prescrizione, e con rinvio per nuovo esame in relazione alle statuizioni civili al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Annulla la stessa sentenza agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente in grado di appello. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2018.