Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/02/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott. Massimo Pajno Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 83/2019 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 3.6.2024 e vertente
T R A
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dagli avv.ti Malluzzo Luigi Maria e Surace Francesco dello studio legale CP_1
” sito in Monasterace (RC), Via Nazionale Ionica 137 presso il quale è
[...]
elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
- APPELLANTE –
E
(p. iva ) elettivamente Controparte_2 P.IVA_1
domiciliato in Messina, via Orso Corbino n. 7, presso lo studio dell'avv. Alessandro
Barbaro che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
1
NONCHE'
(c.f.: – p.iva ), in persona Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
del Sindaco p.t. elettivamente domiciliato in Torre di Ruggiero (CZ), alla Via Rino
Gaetano n. 9, presso lo studio dell'avv. Felice Gianluca Belluzzi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLATO -
OGGETTO: opposizione ad ingiunzione di pagamento;
Appello avverso sentenza del
Tribunale di Locri n. 1139/2018, pronunciata 14.9.2018, pubblicata in pari data;
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.6.2024 i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese di cui agli atti e verbali di causa e chiedono che la causa sia decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Locri, il e la “ Controparte_3 [...]
al fine di ottenere, previa sospensione dell'efficacia Controparte_2
esecutiva, l'annullamento della ingiunzione di pagamento n. 0060357716160000000407 notificata il 05.01.2017 con la quale il predetto per mezzo della società di servizi CP_3
intimava il pagamento della complessiva somma di € 5.364,82. A fondamento della domanda eccepiva: 1) la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai canoni idrici dal
2003 al 2012; 2) la inesistenza/nullità della notifica della ingiunzione di pagamento;
3) la inidoneità del ricorso alla ingiunzione fiscale RD n. 639/1910 per il recupero dei canoni idrici;
4) la nullità della ingiunzione per omessa sottoscrizione dell'atto; 5) la erroneità del calcolo degli interessi e della determinazione dell'ammontare dovuto;
6) la nullità della ingiunzione in quanto notificata fuori dalla provincia di competenza dell'esattore;
2 7) l'erroneità del calcolo del debito ingiunto in quanto vantava nei confronti del
[...]
un controcredito € 3.316,43 in forza di uno sgravio mai messo in atto CP_3
dall'ente convenuto. Concludeva chiedendo di ritenere e dichiarare che nulla fosse dovuto a titolo di canoni idrici per le annualità 2003 -2012; con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva in giudizio la , in qualità Controparte_4
di concessionario del servizio di riscossione, eccependo in via preliminare il difetto di competenza per territorio del Tribunale adito;
nel merito, evidenziava la infondatezza della eccezione di prescrizione avuto riguardo, alla circostanza che oggetto della ingiunzione fosse il solo canone idrico per l'anno 2012 e la regolarità della procedura di riscossione, insistendo per il rigetto della domanda con vittoria di spese e compensi di lite.
Non si costituiva il Controparte_3
Con Ordinanza del 03.08.2017 veniva disposta la sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
All'udienza del 13.9.2018, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione in atti, i procuratori delle parti discutevano la causa che veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
Con sentenza n. 1139/2018, pronunciata 14.9.2018, pubblicata in pari data, il
Tribunale di Locri, previo rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale dell'Autorità giudiziaria adita e la dichiarazione di contumacia del
[...]
rigettava la domanda e l'eccezione di compensazione del controcredito CP_3
avanzata dall'attore, condannando quest'ultimo al pagamento delle spese di lite in favore della CP_2
Avverso la predetta statuizione proponeva atto d'appello Parte_1
ritualmente notificato alle controparti. A mezzo del gravame l'appellante lamentava: 1)
l'erroneità della pronuncia avversata in ordine al rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito;
2) l'omessa pronuncia riguardo al mancato recapito del sollecito di
3 pagamento del 7.10.2015; 3) l'omessa pronuncia con riferimento alla eccezione di nullità del contratto verbale di somministrazione;
4) l' errata valutazione di prove in merito alla eccezione di compensazione;
5) l'omessa pronuncia sulla eccezione relativa alla mancata effettuazione del servizio di depurazione. Concludeva chiedendo:
“1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria
esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa
con il proposto appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 1139/18 R.g. n. 232/17 emessa dal
Tribunale Civile di Locri, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure e che qui si riportano e
quindi accogliere l'opposizione e dichiarare inesistente, nullo ed inefficace il titolo esecutivo costituito dall'ingiunzione di pagamento n. 0060357716160000000407 dell'importo di € 5.364,82;
3) dichiarare, per l'effetto, non fondato il diritto dei convenuti e CP_2 Controparte_3
ad ottenere il pagamento da parte dell'attrice la somma di € 5.364,82 tramite la procedura dell'ingiunzione fiscale;
3) IN PRIMO SUBORDINE, dichiarare prescritti i crediti del Controparte_3
relativamente alle annualità dal 2003 al 2010 e quindi dichiarare dovuti soltanto € 832,25;
4) IN SECONDO SUBORDINE, nella denegata ipotesi in cui l'onorevole Corte d'Appello
ritenga valida la notifica del sollecito n. 7908 in data 07.10.2015 dichiarare comunque prescritte le
annualità dal 2003 al 2010 e quindi dichiarare non prescritta la residua somma di € 832,25 oltre al
saldo del 2009;
5) IN TERZO SUBORDINE, in caso di rigetto dell'eccezione di prescrizione, accertare e dichiarare l'intervenuta compensazione per l'importo di € 2.770,43 e conseguentemente ancora dovuta soltanto la somma di € 2.594,39;
6) CONDANNARE in ogni caso gli opposti, in solido, al rimborso delle spese, diritti ed
onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre ad IVA e Cpa come per Legge con distrazione ex art.
4 Con comparsa del 17.6.2019 si costituiva in giudizio la Controparte_2
, contestando la fondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto
[...]
con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa del 28.6.2019 si costituiva in giudizio il Controparte_3
eccependo l'inammissibilità del gravame nonché la sua infondatezza;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Con ordinanza collegiale del 19.9.2019 veniva dichiarata (erroneamente) la contumacia del rigettata l'istanza di ammissione dei mezzi Controparte_3
istruttori articolati dall'appellante ed accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 3.6.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 D.lgs. 149/2022, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni insistendo in atti e verbali di causa che veniva, pertanto, assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va revocata l'ordinanza collegiale del 19.9.2019 con la quale è stata erroneamente dichiarata la contumacia del invero Controparte_3
costituitosi in giudizio con comparsa di risposta del 28.6.2019.
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dall'appellato per violazione dell'art. 342 c.p.c. (nel Controparte_3
testo riformulato dal D.l. n. 83/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del
2012) avendo l'appellante svolto argomentazioni capaci di inclinare la ratio decidendi della pronuncia avversata senza che vi sia la necessità di esporre un progetto alternativo di sentenza siccome non richiesto ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione (ex plurimis cfr. Cassazione civile, sez. III, 03/11/2020, n. 24262).
Quanto al merito dell'impugnazione, l'ordine logico delle prospettazioni di parte appellante inducono il collegio ad esaminare con priorità rispetto alle altre la doglianza
5 di cui al terzo motivo di gravame con il quale l'appellante lamenta l'inesistenza di un valido contratto di somministrazione del servizio idrico (che travolgerebbe l'intera pretesa creditoria) in ordine al quale, a suo dire, il giudice di prime cure avrebbe omesso ogni pronuncia.
Il mezzo è inammissibile in quanto l'eccezione non è stata tempestivamente formulata nell'atto introduttivo del giudizio.
Con il primo motivo di doglianza l'appellante censura la sentenza avversata per l'errata valutazione delle prove da parte del primo giudice in ordine alla eccepita prescrizione del credito.
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato nell'intendere che il credito ingiunto si riferisse al solo canone idrico dell'anno 2012 tant'è che la stessa CP_2
concessionaria della riscossione, faceva riferimento alle somministrazioni relative al periodo 2003/2012; conseguentemente, l'eccezione di prescrizione poteva ben travolgere i crediti anteriori al quinquennio rispetto alla notifica dell'ingiunzione avvenuta in data 5.1.2017 posto che nei confronti del destinatario ingiunto valeva la data di consegna dell'atto e non quella di spedizione.
La censura coglie parzialmente nel segno.
Vero è che l'ingiunzione di che trattasi afferisce a crediti per canoni idrici non corrisposti afferenti al periodo 2003/2012 posto che l'ingiunzione di pagamento avversata richiama espressamente il sollecito di pagamento del 7.10.2015 inviato dal mediante raccomandata ricevuta dall'appellante in data Controparte_3
9.10.2015, tant'è che nell'atto oggetto di opposizione viene riportata la dicitura “Note aggiuntive 1) atto n. 7908 del 7/10/2015 AA2003/204/05/06/07/08/10/11/12”. Con il suddetto sollecito - versato in atti dal concessionario della riscossione (cfr. fascicolo CP_2
- l'ente creditore richiedeva, con relativa specifica per ogni anno, canoni per “servizio idrico integrato” relativi al periodo anzidetto 2003/2012 il cui totale è esattamente coincidente con quello dell'ingiunzione avversata pari ad € 5.337,68.
6 La circostanza, peraltro, è stata ammessa dalla stessa nel primo grado CP_2
del giudizio (cfr. note conclusive: “Con atto di citazione del 02.02.2017 il sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 0060357716160000000407
[...]
emessa da in data 22.12.2016, spedita il 28.12.2016 e Controparte_2
ricevuta il successivo 05.01.2017 per il mancato pagamento in favore del Controparte_3
del canone idrico relativo all'anno 2012 ed a quelli precedenti, per un importo di € 5.364,82,
chiedendone l'annullamento”) e non è stata contestata dal in sede Controparte_3
d'appello.
E' altrettanto vero, tuttavia, che, come sopra riportato, l'ente creditore inviava al debitore il sollecito di pagamento con la predetta raccomandata, ricevuta il 9.10.2015, quale atto interruttivo del termine prescrizionale quinquennale previsto – prima dell'emanazione della L. 205/2017 - in materia di canoni idrici (cfr. Cassazione civile sez.
1^, 20/03/2018, n. 6966).
Ciò posto, non può condividersi la doglianza, di cui al secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante lamenta la mancanza di prova relativa al mancato recapito del sollecito di pagamento asserendo che la ricevuta di ritorno della raccomandata del
7.10.2015, versata in atti dall'appellata è stata sottoscritta da persona CP_2
estranea al proprio nucleo familiare;
invero, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, così come è avvenuto nel caso di specie, la raccomandata deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo destinatario dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
prova, questa, non fornita da parte appellante che avrebbe dovuto dimostrare la non occasionalità della presenza del consegnatario dell'atto all'indirizzo di residenza non ritenendo a ciò sufficiente la produzione del certificato storico di famiglia (cfr. Cassazione civile sez. lav., 15/11/2021,
n.34212 “L'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto,
7 nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa”).
Ne consegue che risultano prescritti i canoni afferenti al periodo 2003/2009 per un totale di € 3.501,43 mentre non possono essere ritenuti prescritti i canoni relativi agli anni 2010, 2011 e 2012 per un totale di € 1.836,25 (in esso compreso il saldo 2009 richiesto unitamente all'annualità 2010 posto che la prescrizione del credito decorre solo dalla scadenza dell'ultimo dei termini utili in quanto prima di tale data l'amministrazione non può pretendere l'adempimento della prestazione).
Al riguardo non può condividersi la tesi dell'appellata secondo la CP_2
quale parte appellante, eccependo in compensazione un controcredito, avrebbe implicitamente ammesso la sussistenza del debito nei confronti del
[...]
CP_3
L'appellante, invero, nel primo grado del giudizio, ha invocato la prescrizione estintiva del credito (cfr. testualmente: “… l'ordinanza allegata alla raccomandata sopra
ricordata si riferisce ad una intimazione che non è mai stata notificata prima di adesso cosicché si è
in grado di rilevare piuttosto pacificamente l'estinzione del diritto di credito per intervenuta prescrizione….”) così come ribadito anche in sede di gravame avendo costui impugnato la statuizione lamentando (con il quarto motivo di gravame) l'errata valutazione delle prove da parte del giudice di prime cure posto che “L'eccezione di compensazione rileva quale fatto estintivo dell'obbligazione…”.
A differenza della prescrizione presuntiva - la cui eccezione non determina automaticamente l'estinzione dell'obbligazione in quanto, operando sul piano processuale, si dispiega sul piano della prova e radica soltanto una presunzione iuris tantum che il debito sia stato pagato - la prescrizione estintiva opera sul piano sostanziale e produce l'effetto estintivo dell'obbligazione per il semplice decorso di un determinato periodo di tempo, prefissato dalla legge, a decorrere dal quale la pretesa avrebbe potuto
8 esser fatta valere.
Va poi rilevato, che nel caso di specie, l'attore non ha adottato una condotta difensiva incompatibile con il fatto oggetto della presunzione stessa non avendo mai eccepito l'adempimento del debito bensì la sua estinzione perché non richiesto dall'amministrazione prima del decorso del termine previsto dall'art. 2948 n. 4 pertanto non vi è mai stata una ammissione implicita del debito non essendo stati dedotti fatti inconciliabili con il verificarsi dell'estinzione dell'obbligazione.
Del tutto infondato, infine, il quarto motivo di impugnazione a mezzo del quale l'appellante censura la sentenza di prime cure per l'omessa pronuncia in ordine all'allegata mancata attivazione del servizio di depurazione delle acque sull'asserito presupposto del non funzionamento dei relativi impianti comunali (cfr. pagg. 11 dell'atto d'appello: , aveva eccepito in primo grado che il non si era limitato a Parte_1 CP_3
richiedergli soltanto il pagamento afferente lo stretto consumo d'acqua, ma anche quello per il canone di depurazione…”)
Invero, a parte la genericità della contestazione, l'appellante non allega e non dimostra quale quota parte del credito ingiunto sia da imputare alla tariffa del servizio di depurazione e quale sia quella relativa al consumo dell'acqua ed a tal fine non appaiono conducenti i mezzi di prova articolati nel gravame siccome meramente diretti a verificare l'asserito disservizio e quindi inidonei a superare l'indeterminatezza del quantum asseritamente non dovuto.
Stante quanto sopra, in parziale accoglimento dell'appello dichiara prescritto il credito afferente ai canoni idrici anni 2003/2009 per l'importo di € 3.501,43 e dovuta la residua somma di € 1.836,25 per canoni idrici anni 2010, 2011 e 2012.
Le spese seguono la parziale soccombenza e tenuto conto dell'unicità del giudizio e della non complessità della lite vanno così regolamentate:
- Dichiara tenuto al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
di che liquida per il giudizio di primo grado in complessivi € 1.278,00 (oltre CP_2
9 spese generali 15%, Iva e Cpa se dovute) secondo i parametri minimi di cui al DM
147/2022 previsti per lo scaglione della causa compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 (in considerazione del decisum) così di seguito specificati: € 213,00 fase studio: € 213,00 fase introduttiva;
€ 426,00 fase istruttoria/trattazione; € 426,00 fase decisionale;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite afferenti al gravame che liquida in favore delle parti appellate in € 1.458,00 (oltre spese generali, Iva e Cpa se dovute) secondo i parametri minimi di cui al citato DM 147/2022 previsti per il valore della causa rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 così di seguito specificati: € 268,00 fase studio;
€ 268,00 fase introduttiva;
€ 496,00 fase istruttoria/trattazione; € 426,00 fase decisionale = € 2.906,00 + maggiorazione € 871,80
(30% di € 2.906,00) = 3.777,80 (oltre accessori di legge);
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 83/2019 Rg. A.C. proposto da contro “ Parte_1 [...]
nonché , così dispone: Controparte_2 Controparte_3
1) Accoglie parzialmente l'appello;
2) Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara prescritto il credito afferente ai canoni idrici anni 2003/2009 per l'importo di € 3.501,43 e dovuta la residua somma di € 1.836,25 per canoni idrici anni 2010, 2011 e
2012; dichiara tenuto al pagamento delle spese di lite Parte_1
afferenti al primo grado che liquida in favore di in € 1.278,00 (oltre CP_5
accessori di legge);
3) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite afferenti al gravame che liquida in favore di entrambe le parti appellate ed in solido tra loro, in €
1.458,00 (oltre accessori di legge);
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 13.1.2025
Il Giudice Ausiliare estensore La Presidente
10 (dott. Massimo Pajno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
93 c.p.c.
In via istruttoria reiterava le richieste istruttorie di ammissione prova testimoniale e CTU.