Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 06/06/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 487/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Ombretta Paini Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 487 /2024 promossa da:
(C.F ), in persona del liquidatore pro tempore, già Controparte_1 P.IVA_1
,con il patrocinio dell'Avv. PUGLIESE FRANCESCO DOMENICO con domicilio Controparte_2
digitale all'indirizzo pec: elettivamente Email_1
domiciliato presso lo studio del difensore sito in Perugia (PG), Via Mario Angeloni n. 43/A
RECLAMANTE contro in liquidazione giudiziale, c.f. e p.iva , in persona del Curatore, Controparte_2 P.IVA_1
dott. rappresentato e difeso, giusta autorizzazione del GD al Fallimento del Tribunale di CP_3
Spoleto del 14.10.2024, dall'Avv. Mauro Carboni, con domicilio digitale all'indirizzo pec:
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RECLAMATO
e nei confronti di pagina 1 di 5
Perugia, dott.ssa Tiziana Cugini
avente ad
OGGETTO
Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale - Impugnazione sentenza Tribunale di
Spoleto n. 41/2024 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con Con reclamo ex art. 51 CCII CDP in liquidazione contesta l'apertura della liquidazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Spoleto con sentenza n. 41/2024 sulla scorta di due motivi:
-illegittimità della segnalazione da parte del Giudice – inammissibilità del ricorso del PM per l'apertura della liquidazione giudiziale
-insussistenza dello stato di insolvenza
Si è costituita la Curatela chiedendo il rigetto del reclamo.
L'ufficio del PM, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Tiziana Cugini, ha chiesto il rigetto del reclamo.
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Ritiene questa Corte che il reclamo debba essere rigettato.
Sul primo motivo, correttamente la Procura ha rilevato che è infondato l'assunto che il PM abbia perso il potere avendo già partecipato alla procedura per l'esame della proposta di accordo per ristrutturazione dei debiti e nulla avendo osservato circa la fattibilità dell'accordo e lo stato di insolvenza della proponente, “perché è la legge a stabilire che in caso di rinuncia alla domanda di cui all'art. 40 il relativo procedimento si estingue e di tale estinzione è fatto obbligo al Tribunale di informare il PM che ha partecipato al procedimento al fine di consentirgli di richiedere la liquidazione giudiziale. Allo scopo di evitare un uso strumentale del potere di rinunciare alla domanda è previsto che permanga comunque in capo al Pubblico Ministero che abbia partecipato al procedimento il potere di pagina 2 di 5 chiedere la liquidazione giudiziale. Il potere di iniziativa rimane integro in capo al PM e si attiva per effetto della rinuncia alla domanda di ristrutturazione del debito da parte del debitore: i due procedimenti se pure collegati rimangono autonomi e quanto fatto o non fatto, secondo le censure della società reclamante, dal PM nel corso del primo procedimento quello aperto su domanda del debitore di ristrutturazione dei propri debiti, non pregiudica né intacca né condiziona l'agire del PM nel secondo procedimento attivatosi per effetto dell'estinzione del primo giudizio in conseguenza della rinuncia alla proposta originaria di ristrutturazione dei debiti e proprio al fine di evitare un uso strumentale del diritto alla rinuncia in materia che è sottratta alla libera disponibilità delle parti e vede la presenza obbligatoria della parte pubblica appunto per il tramite del Pubblico Ministero”.
La tesi viene pienamente condivisa dal Collegio.
Il Tribunale, all'esito di un procedimento che ha visto il debitore introdurre un procedimento per la composizione della crisi di impresa (accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 e ss. CCII) nel corso del quale, a seguito della rinuncia del debitore istante, veniva disposto la “comunicazione dell'udienza fissata ex art. 48 co 4 CCII” alla Procura per consentire l'esercizio dei poteri di cui all'art. 41 co 5 CCII, dato atto che nei termini di cui al medesimo articolo nessuna parte era intervenuta chiedendo la prosecuzione del giudizio per l'apertura della liquidazione giudiziale, pronunciava l'estinzione della procedura e provvedeva con separato decreto ai sensi dell'art. 38 CCII alla segnalazione al Pubblico
Ministero dello stato di insolvenza della società ricorrente, riscontrata all'esito del giudizio.
Il Tribunale ha così esercitato un potere/dovere che giammai poteva dirsi assorbito dallo svolgimento della diversa procedura di accordo, ed anzi proprio dall'esito di essa deriva.
Allo stesso modo, si osserva che il PM non perde mai il potere di assumere l'iniziativa per l'apertura della liquidazione giudiziale (anche se può rinunciare alla relativa istanza nel procedimento che è originato da una sua iniziativa), tanto meno tale perdita può derivare implicitamente dal mancato esercizio dell'iniziativa nella sede della procedura di accordo per la ristrutturazione del debito, perché la legittimazione ed il potere sono conferiti in via generale dalla normativa della LF prima, del CCII oggi,
a tutela del pubblico interesse economico.
Può quindi concludersi che:
era potere/dovere del Tribunale segnalare lo stato di insolvenza rilevato nel corso del procedimento di accordo di ristrutturazione dei debiti;
pagina 3 di 5 il Pubblico Ministero, oltre a poter intervenire nel procedimento per l'accesso agli strumenti per la regolazione della crisi di impresa ai sensi dell'art. 38 co 3 CCII, conservava il potere autonomo di iniziativa a seguito di notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza;
l'ordinamento non contempla l'abdicazione dal potere di iniziativa processuale in capo al PM ai sensi dell'art. 38 CCII, consentendo invece (solo) al pubblico ministero di rinunciare ad un giudizio già intrapreso (con rinuncia agli atti).
In merito al secondo motivo di reclamo, si osserva che la grave situazione debitoria di Gruppo CDP emerge da pronunce giurisdizionali (ancorché non passate in giudicato) che hanno ritenuto le ragioni della reclamante infondate e confermato gli avvisi di accertamento notificati da Parte_1
[... Perugia per circa 3.000.000 di Euro;
né la difesa della reclamante ha dedotto motivi dirimenti e consistenti che consentano di superare le pronunce emesse dalla Commissione Tributaria e di ritenere dotati di fumus di fondatezza le contestazioni svolte, limitandosi a dedurre la pendenza dei giudizi. Del tutto irrilevante, poi, è la verifica dell'ammontare dei crediti non contestati, posto che tale argomento
è assorbito dal precedente.
Da tale quadro complessivo emerge il palese squilibrio tra l'ingente esposizione debitoria e l'assenza di risorse, aggravato dalla cessazione di fatto delle attività imprenditoriali.
Lo stesso fallimento dell'iniziativa per l'accordo di ristrutturazione dei debiti dà conto di uno stato di insolvenza irreversibile.
Pertanto, deve confermarsi la valutazione di sussistenza dello stato di insolvenza.
Ne consegue il rigetto del reclamo, con condanna della reclamante al pagamento delle spese del presente grado in favore della costituita. CP_5
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, pronunciando definitivamente sulla controversia in epigrafe, così decide:
-respinge il reclamo;
-condanna la reclamante al pagamento delle spese del presente grado in favore della Curatela, liquidate in € 3.473 per compensi, oltre spese forfettarie al 15% e accessori di legge;
pagina 4 di 5 -visto l'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L 228/2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Perugia, 30.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui Dott. Claudio Baglioni
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