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Decreto 11 aprile 2025
Decreto 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, decreto 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 783/2025 R. G.
TRIBUNALE DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
IL GIUDICE
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
[...] rappresentato dall'avv. A. Ornati;
Parte_1 esaminata la documentazione allegata;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
ritenute sussistenti le condizioni previste dagli artt. 633 e ss. c.p.c.; rilevato che parte ricorrente ha depositato ricorso per ottenere decreto ingiuntivo sulla base di una creditoria derivante da un contratto di finanziamento “prestito personale”; rilevato che, alla luce del tenore del contratto, la parte nei cui confronti è proposta la domanda monitoria è qualificabile come “consumatore” ai sensi dell'art. 3, co.1, lett. a) e art. 5, co. 1 D.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo); considerato che – alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ex multis, CGUE, 4 Giugno 2009, Pannon GSM, causa C-243/08;
CGUE, 11 Marzo 2020, causa C- 511/17; CGUE 4 Giugno 2020, CP_1 Controparte_2 causa C-495/19; CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, CP_3
e e dei principi recentemente espressi dalle
[...] Controparte_4
Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 9479/2023 – il Giudice nazionale, per ovviare allo squilibrio che si presume sussistere tra consumatore e professionista, è tenuto a verificare d'ufficio la presenza di eventuali clausole abusive nel contratto da cui origina la controversia non appena disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine;
e ciò anche e tanto più in sede di procedimento monitorio, stante l'assenza di contraddittorio con l'ingiunto/consumatore; ritenuta la propria competenza;
ritenuto che
, ad una prima sommaria valutazione, non appaiono esservi clausole contrattuali abusive ai sensi degli artt. 33 e ss D. Lgs. 206/2005 suscettibili di incidere sulla pretesa creditoria azionata in via monitoria con riferimento agli indici ai quali appare possibile ancorare, in caso di superamento, il controllo di vessatorietà per manifesta eccessività ex art. 33 co. 2 lett. f) D. Lgs. 206/2005;
INGIUNGE
a di pagare al ricorrente, per le causali di cui al ricorso: CP_5 1) la somma di € 16.783,51;
2) gli interessi come da domanda;
3) le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 800,00 per compenso professionale, oltre il 15 % per spese generali, IVA e c.p.a., se dovute, nonché le spese relative all'importo della marca da bollo e del contributo unificato nella misura di legge;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica con l'assistenza obbligatoria di un difensore (con l'avviso che, sussistendo le condizioni di legge, può accedere al patrocinio a spese dello Stato) e che, in difetto, il decreto diverrà esecutivo e definitivo e il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere il carattere abusivo delle clausole indicate in motivazione.
Cuneo 11/04/2025
Il Giudice
dr. Rodolfo Magrì
TRIBUNALE DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
IL GIUDICE
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
[...] rappresentato dall'avv. A. Ornati;
Parte_1 esaminata la documentazione allegata;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
ritenute sussistenti le condizioni previste dagli artt. 633 e ss. c.p.c.; rilevato che parte ricorrente ha depositato ricorso per ottenere decreto ingiuntivo sulla base di una creditoria derivante da un contratto di finanziamento “prestito personale”; rilevato che, alla luce del tenore del contratto, la parte nei cui confronti è proposta la domanda monitoria è qualificabile come “consumatore” ai sensi dell'art. 3, co.1, lett. a) e art. 5, co. 1 D.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo); considerato che – alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ex multis, CGUE, 4 Giugno 2009, Pannon GSM, causa C-243/08;
CGUE, 11 Marzo 2020, causa C- 511/17; CGUE 4 Giugno 2020, CP_1 Controparte_2 causa C-495/19; CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, CP_3
e e dei principi recentemente espressi dalle
[...] Controparte_4
Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 9479/2023 – il Giudice nazionale, per ovviare allo squilibrio che si presume sussistere tra consumatore e professionista, è tenuto a verificare d'ufficio la presenza di eventuali clausole abusive nel contratto da cui origina la controversia non appena disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine;
e ciò anche e tanto più in sede di procedimento monitorio, stante l'assenza di contraddittorio con l'ingiunto/consumatore; ritenuta la propria competenza;
ritenuto che
, ad una prima sommaria valutazione, non appaiono esservi clausole contrattuali abusive ai sensi degli artt. 33 e ss D. Lgs. 206/2005 suscettibili di incidere sulla pretesa creditoria azionata in via monitoria con riferimento agli indici ai quali appare possibile ancorare, in caso di superamento, il controllo di vessatorietà per manifesta eccessività ex art. 33 co. 2 lett. f) D. Lgs. 206/2005;
INGIUNGE
a di pagare al ricorrente, per le causali di cui al ricorso: CP_5 1) la somma di € 16.783,51;
2) gli interessi come da domanda;
3) le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 800,00 per compenso professionale, oltre il 15 % per spese generali, IVA e c.p.a., se dovute, nonché le spese relative all'importo della marca da bollo e del contributo unificato nella misura di legge;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica con l'assistenza obbligatoria di un difensore (con l'avviso che, sussistendo le condizioni di legge, può accedere al patrocinio a spese dello Stato) e che, in difetto, il decreto diverrà esecutivo e definitivo e il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere il carattere abusivo delle clausole indicate in motivazione.
Cuneo 11/04/2025
Il Giudice
dr. Rodolfo Magrì