Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/06/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Consigliere relatore Dott. Pier Giorgio Palestini
Consigliere Dott. Cesare Marziali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 325/2024 RG vertente tra
in persona dell'omonimo titolare Parte_1 ''
legale rappresentante pro-tempore, corrente ad Ascoli Piceno alla Via Copernico n.12, Partita Iva rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Vitale del Foro di Ascoli Piceno (CF: P.IVA 1
C.F. 1 ), presso il cui studio legale sito ad Ascoli Piceno alla Via Cairoli n.45 (per comunicazioni: Tel e Fax 0736/262430 PEC: Email_1 è
elettivamente domiciliato;
-parte appellante e
CP_1 (P.IVA P.IVA_2 ) con sede legale in Ascoli Piceno Via del Commercio n. 36,
CP_2 (C. F. C.F._2in persona del legale rappresentante p. t. elettivamente domiciliata in Ascoli Piceno, Viale Indipendenza, 42 Scala A presso lo studio dell'Avv. Silvia Marucci (C.F. C.F.
3 - TEL/FAX 0736/262881 - PEC:
dalla quale è rappresentata e difesa;
Email_2
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
2.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue:
"L'accertamento dei fatti rilevanti per la definizione della controversia, che segue, è fondato sulla valutazione delle allegazioni delle parti, concordi per la maggior parte dei fatti, e sulle circostanze non specificatamente contestate. La valutazione del giudizio di accertamento ha come oggetto, in particolare, gli elementi emersi dalla prova documentale. Le fonti di prova non indicate, e quelle non ammesse, sono irrilevanti ai fini della decisione.
1. Il Tribunale di Ascoli Piceno con decreto ingiuntivo n. 722/2019 del 13 novembre 2019 ha ingiunto a parte opponente il pagamento, a favore di parte opposta, della somma di 6.037,26 euro a saldo della fattura differita n. 547/19 del 29 luglio 2019, di complessivi 10.537,26 euro
(citazione, doc. 1).
2. La fattura è stata emessa a titolo di corrispettivo per le forniture e le prestazioni di servizi effettuate dall'opposta (citazione, doc. 2).
III. La questione controversa attiene all' accertamento del quantum del credito di parte opposta a titolo di corrispettivo per l'attività professionale svolta. Parte opponente eccepisce di aver interamente pagato l'importo di cui alla fattura n. 547/2019 tramite bonifici bancari per l'importo complessivo di euro 11.436,28 "andato a copertura delle fatture emesse da Pt_1 nell'anno
2019 nei confronti della CP_1 fattura n. 9 dell'11/01/2019 di euro 854,00 e fattura n. 54 del
29/07/2019 di euro 10.537.26; con una differenza di euro 45,02 versata in più dall'odierna opponente". Parte opposta afferma, al contrario, che detti bonifici bancari sono da imputare al pagamento di pregresse fatture, per cui a fronte di un totale complessivo dovuto dall'opponente pari 21.973,54 euro è stata pagata la somma di 15.936,28 euro, residuando l'importo di 6.037,26 euro per il saldo.
1. La questione è definita con l'accertamento della sussistenza parziale del credito vantato dall'opposta.
2. Secondo quanto disposto dall'art. 1193 c.c., 1. Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
2. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.
3. L'art. 1195 c.c. dispone che Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore.
4. In presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore" (Cassazione, n. 31837/2022).
5. Nel caso di specie, è documentalmente provato che l'opposta ha ricevuto dall'opponente il pagamento di 10.500,00 euro, imputandolo espressamente alla fattura n. 547/2019 del 29 luglio
2019 di complessivi 10.537,26 euro. In tal senso depone il documento n. prodotto dall'opponente, sottoscritto dall'opposta in data 6 settembre 2019, dal quale risulta che quest'ultima ha ricevuto tredici pagamenti in acconto dall'opponente - sia in contanti che con bonifici - e li ha imputati alla fattura azionata in via monitoria, affermando che per la suddetta fattura "mancano 37,26 euro per il saldo" (citazione, all. 6).
6. È pacifico, in quanto non contestato, che residua in capo all'opponente un debito di 37,26 euro nei confronti dell'opposta
7. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa, imputazione, ai sensi dell'art. 1193 c.c. (Cassazione n. 450/2020).
8. A fronte della produzione, da parte dell'opponente, delle ricevute di vari bonifici bancari eseguiti in favore dell'opposta (citazione, doc. 3) e dell'allegato n. 6 nel quale l'opposta ha riconosciuto di aver ricevuto, oltre a detti bonifici, anche vari acconti in contanti imputati alla fattura n. 547/2019, la convenuta non ha provato di aver imputato detti pagamenti ai diversi, più antichi crediti dalla stessa asseritamente vantati nei confronti dell'opponente. 9. È utile aggiungere che parte opposta ha agito in sede monitoria per il pagamento della sola fattura n. 547/2019, per cui non rileva la produzione in giudizio, da parte dell'opposta, delle fatture emesse nel periodo 30 dicembre 2015 31 luglio 2017 e delle pagine dei libri obbligatori contenenti dette fatture.
II. Per le spese deve esser condannato l'opposto. Il credito dell'odierna opposta risulta provato per un importo nettamente inferiore rispetto a quello azionato con il decreto ingiuntivo. Al riguardo
Cassazione n. 3438/2016 ha affermato: La regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento. Nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell'operare una ideale compensazione tra essi, sempre che non sussistano particolari motivi, da esplicitare in motivazione, per una integrale compensazione o comunque una modifica del carico delle spese in base alle circostanze di cui è possibile tenere conto ai sensi degli artt. 91 e
92 c.p.c., nel testo temporalmente vigente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale, nella reciproca soccombenza delle parti, aveva condannato l'attore a pagare le spese residue all'esito della parziale compensazione per aver causato in via prevalente gli oneri processuali, proponendo una domanda per un importo notevolmente maggiore di quello dovuto e così determinando lo svolgimento del processo, nonostante il pagamento quasi integrale avvenuto quattro giorni dopo la proposizione del ricorso, solo per accertare che il residuo di poche centinaia di euro ancora dovuto non era pari a quello preteso).
p.q.m.
I. Revoca il decreto ingiuntivo opposto. II. Condanna parte opponente al pagamento della somma di 37,26 euro in favore dell'opposta, oltre interessi e rivalutazione.
III. Condanna parte opposta al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di 2.540 euro, oltre accessori dovuti per legge.
3.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida" che "(...) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n°
1113/15).
Pertanto, saranno immediatamente ed unitariamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello che attengono alla verifica dei criteri di imputazione dei pagamenti osservati dal Tribunale e contestati dall'impugnante.
4.La Corte deve preliminarmente:
⚫ definire il contesto normativo in cui si colloca il presente giudizio;
• precisare natura, requisiti e limiti dell'imputazione di pagamento del creditore.
5.Sotto il primo profilo la Corte può limitarsi a richiamare quanto esposto dal Tribunale:
(a) sul fatto che la controversia debba essere decisa sulla base delle norme sull' imputazione di pagamento,
(b) sui generali principi regolatori della materia.
6.Merita approfondimento invece la definizione e la casistica della fattispecie dell'imputazione del creditore ove non contestuale al pagamento e riferita ad un pagamento parziale.
7.In linea generale l'imputazione del creditore è un atto unilaterale recettizio di natura negoziale con cui il creditore determina il debito a cui è riferito il pagamento. Deve sottolinearsi che esso costituisce un atto decisionale del soggetto a riguardo degli effetti dell'atto di pagamento.
Deve poi ricordarsi che:
se il debitore non effettua l'imputazione, è il creditore che può effettuarla;
•
solo in difetto di imputazione da parte del creditore operano i criteri legali.
•
L'imputazione deve essere contestuale al pagamento benché possa ritenersi la legittimità di una imputazione anteriore al pagamento (ad es. imputazione tramite e-mail o PEC che annuncia un pagamento poi effettuato).
Va invece tendenzialmente esclusa la possibilità di una imputazione successiva perché la facoltà di indicare a quale debito debba essere imputato il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento medesimo sicché una successiva dichiarazione, senza l'adesione della controparte, è giuridicamente inefficace (cfr. Cass. n. 19257/2012; Cass.n. n. 3941/2002).
8. Tuttavia va considerata la natura negoziale dell'atto di imputazione che si distingue dall'atto di pagamento.
Quest'ultimo costituisce attuazione del rapporto obbligatorio ed ha un effetto legalmente predeterminato: l'estinzione (totale o parziale) dell'obbligazione.
L'imputazione implica invece una decisione dell'autore dell'atto che produce effetti sull'obbligazione nel senso che la volontà della parte ricollega la prestazione ricevuta ad una specifica obbligazione (si è parlato in tal senso di negozio di destinazione) determinando l'effetto estintivo.
In tale contesto è evidente che la preclusione temporale (contemporaneità pagamento-imputazione) opera nell'interesse della parte che riceve l'imputazione e non esclude che le parti stesse possano aderire ad una imputazione successiva precludendo il ricorso ai criteri legali.
9.Quanto esposto in punto di diritto trova applicazione nella presente fattispecie.
Risulta infatti prodotto in atti il documento n.6 dell'atto di opposizione in primo grado che di seguito riproduce: STUDIO LEGALE ASSOCIATO
FRANCHI-DOMINICI
Associazione Professionale
Avv. Giuseppe Franchi
Avv. Antonlindo Dominici
Patrocinanti in Cassazione
Ascoli Piceno, li 6 Settembre 2019
Spett.le Ditta
LIN LIN S.r.l.
Via del Commercio, 36
63100 ASCOLI PICENO RACCOMANDATA A.R.
Egr. Sig.
NG NGjie
Via Verbania, 6
65015 MONTESILVANO (PE) RACCOMANDATA A.R.
OGGETTO: Colorain/LIN LIN Srl.
Diffida pagamento somme.
In riferimento alle pregresse comunicazioni, in nome e per conto della COLORAIN di RI IC
RA in persona dell'omonimo titolare legale rappresentante pro-tempore, corrente ad Ascoli Piceno alla Via Copernico n.12, per significar Vi che risultate ancora debitori della Ditta mia rappresentata del residuo importo di Euro 6.304,54 (seimilatrecentoquattro/54) sia a saldo della fattura differita n.547/19 del 29.07.2019 che a saldo di precedenti fatture per euro 6.000,00, comprensivo delle spese per il presente intervento legale pari a Euro 200,00, oltre spese di insoluto e raccomandate a.r., e quindi complessivamente Euro 6.304,54 (seimilatrecentoquattro/54).
Vi invito e diffido pertanto al pagamento della predetta somma nel termine, da intendersi perentorio, del 25.09.2019, con espresso avvertimento che in difetto adirò senza ulteriore avviso le vie legali per il recupero del credito della Ditta mia assistita, con Vs. maggior aggravio delle non indifferenti spese di giustizia.
Si allega copia dell'Estratto Conto già in Vs. possesso.
Tanto in adempimento dell'incarico ricevuto.
Distinti saluti.
Avv. Dominici Antonlindo наил
Per adesione e conferma: COLOR CIC RA di RI IC IL Via N. Copernico, 12 Tel. 0736 43300
63100 Ascoli Piceno P.IVA 00987840444 Cod. Univ. G4A11U8 SITUAZIONE LIN LIN SRL
EURO 10.537,26fattura n. 547/19 del 29/07/2019
acconto 500 € 30/11/2018 contanti acconto 500 € 08/12/2018 contanti acconto 500 € 14/01/2019 contanti acconto 500 € 23/01/2019 contanti acconto 500 € 28/01/2019 contanti acconto. 500 € 26/02/2019 contanti acconto 500 € 18/03/2019 contanti acconto 500 € 02/04/2019 contanti acconto 500 € 15/04/2019 contanti acconto 2.000 € 18/04/2019 bonifico acconto 2.000 € 29/04/2019 bonifico acconto 1.000 € 15/05/2019 bonifico acconto 1.000 € 17/05/2019 bonifico totale pagato 10.500 euro mancano 37,26 euro per il saldo
Assegno di euro 11.436,28 a copertura delle vecchie fatture
28 acconto 1.436'€ 22/05/2019 bonifico acconto 600 € 30/05/2019 bonifico
11/06/2019 bonifico 500 € acconto
18/06/2019 bonifico 500 € acconto
13/08/2019 bonifico 2.400 € acconto
28 totale pagato 5.436 euro mancano 6.000 euro per il saldo spese per insoluto assegno e spese raccomandata a/r etc. 230 euro
TOTALE A PAGARE EURO 6.267,26
Asel Dicas 6/02/10 COLORAIN RI IC RA Tel. 0736 43300 Via N Cornice
Piceno od. Univ/G4A11U8 P 10. Ritiene la Corte che la missiva che precede contenga una precisa imputazione (successiva) dei pagamenti effettuati.
Il riepilogo è dettagliato e sottoscritto dal creditore e contiene l'inequivocabile indicazione di aver ricevuto (ergo imputato) la somma di euro 10.500,00 in relazione alla fattura oggetto del presente giudizio con un residuo credito di euro 37,26.
Altra dettagliata ricostruzione (con implicita imputazione) è offerta per i pagamenti riferiti ad altre fatture.
11.Il richiamato atto di imputazione volontaria della creditrice (riferito alla fattura in contestazione) non solo non è stato contestato dalla debitrice ma è stato accettato e posto a fondamento della propria opposizione in primo grado.
Non può dunque dubitarsi che il consolidarsi (secondo buona fede) degli effetti dell'imputazione successiva da parte della creditrice, attesa la sua natura negoziale e la non contestazione/consenso di controparte, precluda la possibilità e la necessità di fare ricorso ai criteri di imputazione legale.
12.Le argomentazioni che precedono conducono al rigetto dei motivi di gravame (istanze istruttorie comprese) e, integrando la motivazione del Tribunale, ne comportano la sostanziale conferma.
13.L'appello è respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'appello;
2-condanna l'appellante a rifondere all' appellata le spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 5.800,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 10 giugno 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
63100 ASCOLI PICENO Via Cairoli, 45 Tel. 0736/262430-0736/253425 - Tel. e Fax 0736/262430