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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/03/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Sergio Centaro, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9393/2023 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (cod. fisc.: ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
(CT), elettivamente domiciliato in Taormina (ME), Via Francavilla n. 171 presso lo studio dell'Avv. Antonio
Noè (cod. fisc. : che lo rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._2
Attore - Opponente
CONTRO
nato a [...] l'[...] (cod. fisc.: , residente in Giarre, ivi Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in Via Metastasio n. 9 presso lo studio dell'Avv. Marinella Tosto (cod. fisc. :
) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._4
Convenuto– Opposto
Avente ad oggetto: opposizione ad atto di precetto
All'udienza del 29.11.2024, successivamente al deposito degli atti conclusionali, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, indi la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il giorno 8.8.2023 ha proposto opposizione avverso l'atto di Parte_1 precetto in rinnovazione datato 4.04.2023, con cui , procedendo in virtù ed in Controparte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo n. 4718/2022 del Tribunale di Catania, gli ha intimato il pagamento di €
52.250,39, ammonendolo che in difetto avrebbe proceduto ad esecuzione forzata.
A fondamento dell'opposizione l'attore ha dedotto, quale unica doglianza, la nullità della notifica dell'atto di precetto. Ha rilevato, in particolare, il mancato recapito della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso la Casa comunale, la mancata indicazione – nella copia consegnata all'opponente
– del numero della raccomandata informativa e della data di sua spedizione. Ha rilevato, altresì, la mancata attestazione delle attività di ricerca compiute dall'Ufficiale Giudiziario, con riferimento ai soggetti indicati dall'art. 139 c.p.c., che avrebbero giustificato la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
L'attore ha, quindi, concluso chiedendo che il Tribunale adito volesse: “accertare e dichiarare la inefficacia
e/o la illegittimità del precetto per nullità della notifica (…) con ogni consequenziale statuizione di legge;
con vittoria di spese e compensi di causa”.
In data 2.11.2023 si è costituito in giudizio depositando comparsa con la quale ha Controparte_1 rilevato l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta tardivamente rispetto al termine di venti giorni indicato dall'art. 617 c.p.c.. Ha rilevato, altresì, l'infondatezza nel merito delle doglianze articolate dall'attore.
Il convenuto ha, quindi, chiesto al Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni:
“in via preliminare ed assorbente dichiarare l'inammissibilità/improponibilità dell'opposizione a precetto, essendo stata notificata ben oltre il termine perentorio di 20 giorni prescritto dall'art. 617 c.p.c.;
in subordine e nel merito, rigettare l'opposizione essendo palesemente infondata sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi sopra esposti;
in ogni caso, condannare il sig. al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nei Parte_1 confronti dell'Avv. da determinarsi in via equitativa da parte del Giudice, oltre la condanna Controparte_1 alla pena pecuniaria in favore della cassa delle ammende;
il tutto con vittoria di spese e compensi, secondo i parametri correnti”.
Con decreto del 26.11.2023 il Giudicante ha fissato nuova udienza di comparizione ai sensi dell'art. 171 bis comma 3 c.p.c. ed ha concesso alle parti termine per il deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c..
Successivamente al deposito di memorie, con provvedimento del 24.06.2024, il Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza per la decisione, previo rispetto dei termini indicati dall'art. 189 c.p.c..
Successivamente al deposito degli scritti conclusivi, all'udienza del 29.11.2024 le parti hanno insistito nelle domande ed eccezioni già articolare, indi la causa è stata assunta in decisione.
^^^^^^^^^^^^^^
Ai fini della decisione, occorre premettere che in giurisprudenza, con orientamento costante, si sostiene che il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) e l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) si individua considerando che, con la prima, si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero - nell'esecuzione per espropriazione - della pignorabilità dei beni, mentre, con la seconda, si contesta il quomodo dell'azione esecutiva, ossia soltanto la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva (come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni).
Nella specie, ha proposto opposizione all'atto di precetto in rinnovazione con cui il convenuto Parte_1 gli ha intimato il pagamento dell''importo di € 52.250,39, in virtù ed esecuzione del d.i. 4718/2022 del Tribunale di Catania. A fondamento dell'opposizione l'attore ha dedotto la nullità della notificazione dell'atto di precetto. Nello specifico, il – avuta copia dell'atto di precetto, notificato nelle forme Pt_1 indicate dall'art. 140 c.p.c. - ha dedotto il mancato recapito della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso la Casa comunale. Ha lamentato, altresì, la mancata indicazione – nella copia consegnata – del numero della raccomandata informativa e della data di sua spedizione. Ha rilevato, altresì, la mancata attestazione, nella relata di notifica, delle attività di ricerca compiute dall'Ufficiale
Giudiziario - con riferimento alle persone indicate dall'art. 139 c.p.c.- che avrebbero giustificato la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
Non può, quindi, dubitarsi che le doglianze articolate dal investendo la regolarità della notifica Pt_1 dell'atto di precetto, integrino, una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c..
Fatta tale premessa, occorre affrontare la questione di rito sollevata dal convenuto, relativa alla tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dal Assume, infatti, parte convenuta, che Pt_1
l'opposizione sarebbe tardiva in quanto proposta ampiamente oltre il termine di venti giorni decorrente dalla notifica dell'atto di precetto.
Sul punto, si noti che, nel caso di specie, la notificazione dell'atto di precetto è stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per cui l'Ufficiale giudiziario, constatata la non reperibilità del destinatario, ha compiuto gli adempimenti indicati dal predetto articolo, tra cui l'invio al debitore – in data 17.05.2023 - della raccomandata informativa, che risulta esser stata restituita al mittente per compiuta giacenza.
In merito al perfezionamento della notifica occorre precisare che la Corte Costituzionale con sentenza n. 3 del 14.01.2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevedeva che
“la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione”. Il principio risulta assimilato in numerose pronunce della Corte di Legittimità che ha, quindi, enunciato il principio così massimato: “a seguito della sentenza della Corte cost. n. 3 del 2010, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione” (Cassazione civile sez. VI, 25/02/2011, n.4748).
Con altra pronuncia la stessa Corte ha affermato che “in tema di notificazione ex art. 140 c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010), deve tenersi distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto, onde la notifica a mezzo posta dell'avviso informativo al destinatario si intende perfezionato non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che da avviso dell'infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza (Cassazione Civile sez. II, 19/11/2013, n.25948).
Nella specie, come già anticipato, la raccomandata informativa è stata spedita il 17.05.2023 ed è stata restituita al mittente per compiuta giacenza.
Ne deriva che, in applicazione dei principi di diritto enunciati dal Giudice delle Leggi e della Corte di legittimità, la notificazione si è perfezionata, con riferimento al debitore, in data 28.05.2023. Ne consegue che l'opposizione formale, in quanto proposta soltanto in data 8.08.2023 (quindi, ben oltre la scadenza del termine indicato dall'art. 617 comma 1 c.p.c.) è inammissibile, con conseguente esonero dal suo esame nel merito.
Merita, peraltro, di essere osservato che la notificazione dell'atto di precetto è stata eseguita presso lo stesso indirizzo di residenza (in Giarre, Via Sacerdote Penturo n. 36) indicato dall'opponente nei propri atti.
L'opposto, peraltro, ha documentato lo svolgimento di tutti gli adempimenti indicati dall'art. 140 c.p.c., ai fini del perfezionamento della notifica (ivi compresa la spedizione della raccomandata informativa), in relazione ai quali, l'attore non ha formulato alcuna specifica contestazione o richiesta istruttoria.
Venendo alla regolamentazione delle spese processuali, in considerazione dell'integrale soccombenza dell'opponente, questo va condannato al pagamento delle spese processuali nei confronti di parte opposta, liquidate in dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022, tenendo conto del valore della lite dichiarato dell'opponente ed applicando la riduzione del 50% in considerazione dell'adozione di pronuncia in rito.
In considerazione dei motivi di decisione, può ritenersi che l'iniziativa processuale del sia stata Pt_1 imprudente e pretestuosa (cfr. Cass. S.U. n. 22405/2018, Cass. n. 20018/2020), inducendo a ravvisare i presupposti per la sua condanna al pagamento, oltre che delle spese processuali, di un'ulteriore somma, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., da determinarsi in misura pari all'importo delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 9393/2023 R.G., così statuisce:
dichiara inammissibile l'opposizione a precetto proposta da Parte_1
condanna al pagamento delle spese processuali in favore di , liquidate in Parte_1 Controparte_1 complessivi € 2.538,50, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e C.P.A.;
condanna altresì l'opponente al pagamento della somma di € 2.538,050 a titolo di sanzione ex art. 96, 3° comma c.p.c., in favore del convenuto.
Così deciso in Catania, il giorno 22 Marzo 2025
Il Giudice
Dott. Sergio Centaro