TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena all'udienza del
7.01.2025 ha pronunciato, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia avente n RG. 1328/2018 promossa da:
nata a [...] il [...] cf: ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Brolo (ME) Via C. Colombo n. 5 presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: Disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa ai quali si riportano.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso rg. n. 1328/2018 depositato in Cancelleria in data 12.04.2018 la parte ricorrente esponeva che, trovandosi involontariamente disoccupata nell'anno 2015, possedendo il requisito contributivo, aveva presentato all'INPS domanda tendente ad ottenere l'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola;
che, con provvedimento del 3.12.2016 le veniva comunicato che la domanda di disoccupazione agricola anno 2015 e liquidata il 2.12.2016 veniva respinta, stante la carenza del requisito contributivo;
di, avere lavorato nell'anno
2014 per la ditta ZO ZI EM per 51 giornate e nell'anno 2015 per la ditta IO per 52 giornate;
che, non avendo avuto esito positivo la domanda e il successivo ricorso amministrativo proposto aveva convenuto in giudizio l'INPS per ottenere la condanna alla liquidazione e al pagamento di tale prestazione, con vittoria di spese e compensi.
L'INPS si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
Prodotta la documentazione necessaria, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con contestuale sentenza.
In via preliminare, si rileva che non sussistono motivi di decadenza, avendo parte ricorrente proposto il ricorso giudiziario nei termini di legge. Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Dalle risultanze processuali non contraddette da alcuna ulteriore documentazione è emerso che la ricorrente possiede tutti i requisiti necessari per ottenere la prestazione richiesta.
Relativamente all'anno 2015 la stessa risulta regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici per 52 giornate.
Per l'anno 2014 la ricorrente ha provato con documentazione e prove orali di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta ZO ZI EM, come bracciante agricola, per 51 giornate.
La teste escussa ha specificato in modo preciso e dettagliato l'attività svolta alle dipendenze della ditta ZO
ZI EM nell'anno 2014, facendo emergere in modo inequivocabile la sussistenza di un rapporto di subordinazione tra il titolare della ditta e la ricorrente.
La teste ha riferito di averla vista sul luogo di lavoro quasi giornalmente.
Sull'attendibilità del teste non sorgono dubbi, avendone questo Giudice verificato l'attendibilità con apposite precisazioni ed avendola osservata nell'esposizione dei fatti.
Pertanto, può affermarsi che ha lavorato nell'anno 2014 per 51 giornate alle dipendenze della Parte_1 ditta ZO ZI EM.
Inoltre, l'INPS costituendosi non ha minimamente contestato i rapporti di lavoro intrattenuti dalla ricorrente negli anni di interesse, né ha provato di averli annullati e/o l'esistenza di eventuali motivi per procedere all'annullamento.
Quindi la stessa ha diritto ad ottenere la prestazione richiesta.
L'INPS in corso di causa si è limitato a contestare genericamente le argomentazioni di parte ricorrente ed ha prodotto documentazione priva di valore probatorio.
Sulla scorta di tali considerazioni, in mancanza di ulteriori contestazioni, l'INPS in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2015 in cui ha lavorato per 52 giornate, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolati come per legge.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore e complessità del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara che la ricorrente ha lavorato nell'anno 2014 come bracciante agricola alle dipendenze della ditta
ZO ZI EM per 51 e per l'anno 2015 per 52 giornate alle dipendenze della ditta IO ed ha diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2014; -conseguentemente, condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla liquidazione ed al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2015 commisurata a 52 giornate annue di lavoro effettuate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge;
-condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessive € 2.886,00, oltre Iva e cpa, e spese generali 15% come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 7.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena all'udienza del
7.01.2025 ha pronunciato, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia avente n RG. 1328/2018 promossa da:
nata a [...] il [...] cf: ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Brolo (ME) Via C. Colombo n. 5 presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: Disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa ai quali si riportano.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso rg. n. 1328/2018 depositato in Cancelleria in data 12.04.2018 la parte ricorrente esponeva che, trovandosi involontariamente disoccupata nell'anno 2015, possedendo il requisito contributivo, aveva presentato all'INPS domanda tendente ad ottenere l'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola;
che, con provvedimento del 3.12.2016 le veniva comunicato che la domanda di disoccupazione agricola anno 2015 e liquidata il 2.12.2016 veniva respinta, stante la carenza del requisito contributivo;
di, avere lavorato nell'anno
2014 per la ditta ZO ZI EM per 51 giornate e nell'anno 2015 per la ditta IO per 52 giornate;
che, non avendo avuto esito positivo la domanda e il successivo ricorso amministrativo proposto aveva convenuto in giudizio l'INPS per ottenere la condanna alla liquidazione e al pagamento di tale prestazione, con vittoria di spese e compensi.
L'INPS si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
Prodotta la documentazione necessaria, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con contestuale sentenza.
In via preliminare, si rileva che non sussistono motivi di decadenza, avendo parte ricorrente proposto il ricorso giudiziario nei termini di legge. Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Dalle risultanze processuali non contraddette da alcuna ulteriore documentazione è emerso che la ricorrente possiede tutti i requisiti necessari per ottenere la prestazione richiesta.
Relativamente all'anno 2015 la stessa risulta regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici per 52 giornate.
Per l'anno 2014 la ricorrente ha provato con documentazione e prove orali di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta ZO ZI EM, come bracciante agricola, per 51 giornate.
La teste escussa ha specificato in modo preciso e dettagliato l'attività svolta alle dipendenze della ditta ZO
ZI EM nell'anno 2014, facendo emergere in modo inequivocabile la sussistenza di un rapporto di subordinazione tra il titolare della ditta e la ricorrente.
La teste ha riferito di averla vista sul luogo di lavoro quasi giornalmente.
Sull'attendibilità del teste non sorgono dubbi, avendone questo Giudice verificato l'attendibilità con apposite precisazioni ed avendola osservata nell'esposizione dei fatti.
Pertanto, può affermarsi che ha lavorato nell'anno 2014 per 51 giornate alle dipendenze della Parte_1 ditta ZO ZI EM.
Inoltre, l'INPS costituendosi non ha minimamente contestato i rapporti di lavoro intrattenuti dalla ricorrente negli anni di interesse, né ha provato di averli annullati e/o l'esistenza di eventuali motivi per procedere all'annullamento.
Quindi la stessa ha diritto ad ottenere la prestazione richiesta.
L'INPS in corso di causa si è limitato a contestare genericamente le argomentazioni di parte ricorrente ed ha prodotto documentazione priva di valore probatorio.
Sulla scorta di tali considerazioni, in mancanza di ulteriori contestazioni, l'INPS in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2015 in cui ha lavorato per 52 giornate, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolati come per legge.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore e complessità del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara che la ricorrente ha lavorato nell'anno 2014 come bracciante agricola alle dipendenze della ditta
ZO ZI EM per 51 e per l'anno 2015 per 52 giornate alle dipendenze della ditta IO ed ha diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2014; -conseguentemente, condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla liquidazione ed al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2015 commisurata a 52 giornate annue di lavoro effettuate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge;
-condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessive € 2.886,00, oltre Iva e cpa, e spese generali 15% come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 7.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena