Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 4342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4342 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito delle note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.15390 R.G. per l'anno 2024 vertente TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 calce al ricorso dall'avv. dell'Avv. Vincenzo Gargiulo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Napoli, alla Via T. Traetta
n.28;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP 37875/7313); Persona_1
- resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 1.07.2024 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' chiedendo: “1) accertare e dichiarare il CP_1 diritto della ricorrente alla soddisfazione del credito complessivo di €. 12.388,87 oltre interessi e rivalutazione;
2) per l'effetto condannare la debitrice in persona del legale CP_1 rapp.pt il pagamento della complessiva somma netta di €. 12.388,87 ovvero la diversa somma che dovesse risultare oltre interessi e rivalutazione con vittoria di spese ed onorari ex dm 55 /2014 e ss da attribuire al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto:
- di avere lavorato alle dipendenze della dal 17.11.2005 CP_2 sino al suo licenziamento avvenuto in data 20.09.2019;
-di non aver ricevuto, alla cessazione del rapporto di lavoro, il pagamento della mensilità di agosto 2019 pari ad € 1.661,00 ed il TFR maturato pari ad € 7.301,25 entrambi al netto delle trattenute di legge, oltre €. 3426,62 netti, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, per un totale così di € €. 12.388,87 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- di aver richiesto il pagamento delle spettanze, tramite PEC del
6.11.2019 e del 27.11.2019, senza ottenere alcun esito;
-di aver inoltrato istanza per l'ammissione al passivo fallimentare per il credito di cui sopra, a seguito del fallimento della , CP_2 avvenuto con provvedimento n.149/2020 del Tribunale di Napoli;
-di essere stata ammessa per l'intero credito richiesto;
1
Fondo di Garanzia per il pagamento di quanto dovutole. Ha poi precisato che l' ha rigettato la domanda relativa ai crediti, CP_1 affermando la mancanza dello stato passivo ed inoltre che le retribuzioni non rientrano nel periodo coperto. A fronte di ciò la ricorrente ha proposto ricorso richiamando i documenti già allegati con nota del 15.12.2022, ma l' ha rigettato CP_1 la richiesta di intervento del fondo per il pagamento del TFR, adducendo il mancato invio della documentazione richiesta e lamentando la mancanza della copia autentica dello stato passivo.
Su tali premesse, ha concluso nei termini innanzi trascritti.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo la decadenza annuale ex CP_1 art 47 III comma dpr 639/1970, decorrente dallo spirare dei termini previsti per l 'esaurimento della fase amministrativa;
la incongrua collocazione temporale della mensilità di settembre 2019 rispetto al periodo coperto da garanzia ex art.
2. D.lgs. 80/1992, non rientrando nei
12 mesi che precedono la data di presentazione del ricorso per il fallimento del datore di lavoro, che risulta essere quella del 29.12.2020; l'estraneità dell'indennità sostitutiva del preavviso alla garanzia di cui all'art 2 L 297/1982. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese. La causa è stata decisa all'esito delle note di trattazione scritta mediante separata sentenza.
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Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Sussiste, infatti, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere: nelle more del giudizio, è stato disposto, da parte della curatela fallimentare, il riparto ed il successivo pagamento in favore della parte ricorrente di quanto alla stessa spettante e precisamente la somma di € 12.388,87. Tale circostanza, affermata da parte ricorrente nelle note depositate il
9.05.2025, rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti, sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Le spese si compensano avendo la ricorrente ottenuto il ricosncimetno del proprio credito in sede diversa da quella giudiziale
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Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese.
Si comunichi.
Napoli, 3.06.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Santulli
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