Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 26/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1794/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO (Verbale di udienza di comparizione delle parti)
Il giorno ventisei del mese di febbraio dell'anno duemilaventicinque, dinanzi il Presidente del Tribunale Francesco Oddi, alle ore 11,22 viene chiamata la causa fra e , iscritta al R.G. n. 1794 dell'anno 2024. Parte_1 Controparte_1
Sono comparsi:
- l'Avv. che difende e rappresenta sé stesso;
Parte_1
- per il , nessuno è comparso. Controparte_1
L'Avv. discute la causa riportandosi al proprio ricorso e chiedendone Pt_1
l'accoglimento, richiamando tutte le argomentazioni del ricorso.
Rinuncia alla lettura del dispositivo in udienza.
Il Presidente
decide come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
in composizione monocratica, in persona del Presidente dott. Francesco Oddi, all'udienza del 26 febbraio 2025, dopo la discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1794 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Viterbo alla Via Vittorio Veneto n. Parte_1
61, presso il proprio studio legale, rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
– ricorrente –
E
, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
– resistente –
avente per oggetto: opposizione al decreto di pagamento del compenso al difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: all'odierna udienza, le parti hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e concluso come da verbale.
RITENUTO IN FATTO
- che con procedimento semplificato ex art. 281-decies c.p.c. l'avv. Pt_1
ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002,
[...]
al decreto depositato in data 12.8.2024, con il quale il Tribunale di Viterbo respinse la sua istanza di liquidazione del compenso per le prestazioni professionali rese quale difensore d'ufficio del sig. , imputato CP_2
dichiarato irreperibile, nel procedimento penale iscritto al n. 1442/2016 del
RGNR e al n. 1535/2018 del RG Dib. per il reato di omesso versamento di contributi previdenziali di lavoratori dipendenti (art. 2, comma 1-bis. d.l. n. 463 del 1983), reato dichiarato estinto per prescrizione con la sentenza n. 121 del
22.2.2023;
- che il decreto opposto ha motivato il rigetto dell'istanza con l'eccessiva durata dell'intervallo temporale trascorso fra la dichiarazione di irreperibilità (intervenuta con l'avviso di chiusura delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. del
15.4.2016 e ribadita nel decreto che dispone il giudizio emesso il 4.7.2016) e pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
l'istanza di liquidazione (depositata il 10.1.2024) e con la necessità di svolgimento di ricerche, da parte del difensore, per riscontrare la persistenza dell'irreperibilità dell'imputato;
- che l'avv. deduce di aver richiesto la correzione dell'errore materiale del Pt_1
decreto di rigetto, rimasta però inevasa;
- che il ricorrente deduce i seguenti due motivi di opposizione: (a) illegittima disapplicazione delle istruzioni emanate dall'ufficio di presidenza del Tribunale all'esito di incontri e confronto con gli organismi rappresentativi del Foro viterbese in ordine alla richiesta di liquidazione dei difensori di ufficio dei cd. irreperibili di fatto;
(b) violazione ed erronea applicazione dell'art. 130 c.p.p.;
- che il ricorrente chiede, pertanto, di annullare il decreto impugnato e liquidare in suo favore il compenso nella misura richiesta nell'istanza di liquidazione (€
1.260,67, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge), oltre le spese relative al presente giudizio e la “condanna alle spese ex art. 96 c.p.c. per l'ipotesi di costituzione dilatoria del Ministero opposto”;
- che il ha contestato la fondatezza del ricorso, Controparte_1
osservando che il provvedimento impugnato è conforme alla disciplina del d.P.R.
n. 115 del 2002, che impone alla parte istante di dimostrare l'irreperibilità di fatto dell'im-putato, mentre nel caso di specie la dichiarazione di irreperibilità è risultata eccessivamente risalente rispetto all'istanza di liquidazione, tenuto conto che all'udienza del 13.10.2021 si era dato atto dell'ultimo verbale di vane ricerche dell'imputato effettuate in precedenza e che non constano ricerche successive;
quanto al secondo motivo di opposizione il ha osservato non esservi nel CP_1
decreto alcun errore materiale da correggere;
- che, acquisite le produzioni documentali del ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'opposizione è parzialmente fondata, come di seguito indicato;
pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
- che in merito al primo motivo dell'opposizione, a prescindere dalle direttive impartite dalla Presidenza del Tribunale, è principio giuridico consolidato quello secondo cui qualora l'autorità giudiziaria abbia dichiarato l'irreperibilità dell'in- dagato, dell'imputato o del condannato il suo difensore d'ufficio, che abbia richiesto la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta ex art. 117
d.P.R. n. 115 del 2002, non ha l'onere di provare la persistenza di tale irreperibilità
(v., ex pluribus, Cass. 17.11.2021, n. 34888; 8.9.2017, n. 20967);
- che nel caso di specie si desume dalla lettura dei verbali d'udienza che le ricerche per rintracciare l'imputato, già dichiarato irreperibile in sede di indagini preliminari, furono disposte all'udienza del 13.10.2021 incaricando la polizia giudiziaria, furono sollecitate all'udienza del 12.10.2022 e, evidentemente non avendo avuto esito, comportarono la conferma dello stato di irreperibilità dell'imputato anche all'udienza del 22.2.2023 quando il giudizio fu definito con la pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione;
- che, pertanto, non si tratta di irreperibilità cd. di fatto, ma di irreperibilità dichiarata dal giudice ed accertata, quanto meno, sino all'udienza del 22.2.2023: ne consegue che il rigetto dell'istanza di liquidazione non è conforme ai princìpi enunciati dalla Cassazione, sicché il decreto impugnato va annullato;
- che occorre procedere alla liquidazione del compenso del ricorrente, in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014: il titolo del reato, lo svolgimento soltanto formale di ben sei udienze, sul totale di otto, stante l'irreperibilità dell'imputato e la pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato comportano l'applicazione dei parametri minimi (pari al 50% di quelli medi); operata, infine, la riduzione prevista dall'art. 106-bis d.P.R. n. 115 del 2002 (sulla applicazione della decurtazione anche quando vengono riconosciuti i parametri minimi v., da ultimo, Cass. 14.2.2024, n. 4048 e 27.12.2023, n. 36059), si liquidano complessivi € 1.008,34 (di cui € 473,00 per la fase di studio, € 567,00
pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
per la fase istruttoria ed € 709,00 per quella decisoria: il tutto ridotto di 1/3), oltre rimborso spese genali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- che, alla luce di quanto sinora esposto, il secondo motivo dell'opposizione è infondato in quanto il provvedimento impugnato non è affetto da alcun errore materiale emendabile con la procedura dell'art. 130 c.p.p.;
- che il parziale accoglimento dell'opposizione costituisce valida ragione per compensare interamente fra le parti le spese processuali del presente giudizio;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale in composizione monocratica così provvede:
(a) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da nei Parte_1
confronti del contro il decreto di pagamento impugnato, Controparte_1
liquida il compenso professionale del ricorrente in complessivi € 1.008,34, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
(b) compensa interamente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, il 26 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE
(Francesco Oddi)
Verbale chiuso alle ore 19,30.
pag. 5 di 5