Sentenza 24 aprile 2020
Ordinanza cautelare 13 novembre 2020
Accoglimento
Sentenza 22 luglio 2021
Accoglimento
Sentenza 5 aprile 2022
Ordinanza cautelare 11 aprile 2022
Parere definitivo 18 aprile 2023
Rigetto
Sentenza 14 luglio 2023
Inammissibile
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 20/03/2025, n. 2306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2306 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02306/2025REG.PROV.COLL.
N. 01922/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1922 del 2022, proposto dal signor NN Tucci, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierfrancesco Bruno e Sara Di Cunzolo, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Ministero della Salute, il Comune di Rotondella, non costituiti in giudizio;
nei confronti
della signora NA ZZ, rappresentata e difesa dagli avvocati Agostino Meale, Vincenzo Montagna, Rocco Palazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della Regione Basilicata, dell’Azienda sanitaria locale di Matera, non costituite in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV n. 05507/2021, resa tra le parti.
Visto il ricorso in revocazione con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali e della signora NA ZZ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 la consigliera Silvia Martino;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. La vicenda per cui è causa nasce dall’impugnativa, da parte dell’odierno appellante - proprietario del fondo e di un immobile adibito a civile abitazione, a confine del lotto sul quale è stato assentito l’intervento edilizio contestato - dei seguenti provvedimenti:
- il permesso di costruire n. 3 del 3 giugno 2019 rilasciato dal Comune di Rotondella all’impresa agricola della signora NA ZZ per la realizzazione di un capannone ortofrutticolo per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli (impugnato con ricorso principale notificato il 18 settembre 2019);
- l’autorizzazione paesaggistica del 16 maggio 2019 rilasciata dalla Regione Basilicata ed il parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio in data 22 marzo 2019;
- i pareri rilasciati dall’Azienda sanitaria locale di Matera con prescrizioni, relativi agli aspetti igienico- sanitari, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro.
1.1. La sentenza di primo grado:
- ha respinto l’eccezione di irricevibilità del ricorso principale, rilevando sostanzialmente che il dies a quo non potrebbe essere costituito dall’apposizione del cartello di cantiere in data 4 giugno 2019 poiché il cartello non ha precisato “ le caratteristiche costruttive e soprattutto i profili dimensionali dell’opera da realizzare, limitandosi a una laconica e generica descrizione dell’oggetto dei lavori, senza aggiungere gli ulteriori dati necessari a offrire diretta percezione della lesività dell’intervento, né in esso sono riportati gli estremi identificativi del relativo titolo autorizzatorio ”;
- ha respinto l’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti;
- ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione del ricorrente;
- ha accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti;
- ha annullato i provvedimenti impugnati;
- ha condannato il Comune e la controinteressata a rifondere le spese di lite.
1.2. Hanno proposto appello principale il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero della salute.
1.3. Ha proposto appello incidentale autonomo il Comune di Rotondella.
1.4. Ha proposto appello incidentale autonomo la signora ZZ.
2. Con la sentenza oggetto dell’odierna istanza di revocazione la Sezione:
- ha accolto l’appello della signora ZZ e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato irricevibile il ricorso principale proposto in primo grado e inammissibili i motivi aggiunti;
- ha compensato tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.
3. L’istanza di revocazione si fonda sulle seguenti deduzioni.
I. Errore di fatto nel primo capo della sentenza di appello. Contrasto con gli atti di causa.
Relativamente alla declaratoria di irricevibilità del ricorso di primo grado, l’istante sottolinea di non avere mai contestato la stessa possibilità di edificazione e che in realtà i motivi del ricorso di primo grado riguardavano esclusivamente la violazione delle prescrizioni urbanistiche vigenti in zona agricola relativamente a rapporti di superficie, destinazione e volumetria.
II. Revocazione. Errore di fatto nel secondo capo della sentenza di appello. Contrasto con gli atti di causa.
In ordine a quanto previsto nel capo 4, par. c.3) nella sentenza revocanda si prende atto: “ che non sono stati riproposti, ex art 101 comma 2, c.p.a., il terzo e quarto motivo del ricorso principale, il secondo motivo dei motivi aggiunti, i quali tutti non sono stati esaminati dalla impugnata sentenza e quindi sono da ritenere rinunciati ”.
Tale statuizione, si afferma, non avrebbe riscontro negli atti di causa.
La sentenza n. 260 del 2020 del T.a.r. per la Basilicata ha accolto il ricorso principale ritenendo fondati il primo, il secondo ed il terzo motivo, quest’ultimo riguardante l’impossibilità relativa alla realizzazione in area E di un manufatto a destinazione industriale, esaminandoli espressamente.
Nel capo 6 par. 6.1) la sentenza di primo grado, infatti statuisce: “ si deduce in primo luogo la violazione del regolamento urbanistico comunale dato che il realizzando manufatto ricade nella zona E2 – altre zone destinate secondo l’art. 35 delle N.T.A. del RU all’uso agricolo ed abitativo ”.
Tale statuizione ha accolto anche il secondo motivo dei motivi aggiunti, relativo all’invalidità degli atti emanati dall’ASL di Matera; infatti, al punto 7.2., la sentenza statuisce che “ risultano affetti da invalidità derivata gli atti emanati dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera ”.
Non è dunque comprensibile, sempre secondo il ricorrente, come si possano ritenere tali deduzioni assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado.
Anche sotto questo profilo, la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa.
III. Revocazione. Errore di fatto nel terzo capo della sentenza di appello. Contrasto con gli atti di causa.
In ordine a quanto previsto nel cap. 5.2., relativo alla delibazione dell’eccezione di difetto di legittimazione del ricorrente è stato statuito: “ L’eccezione va respinta alla stregua dei principi affermati dalla pronuncia di questa stessa sezione n. 1841 del 2021, §§ 11. 11.1., in base alla quale “il diritto di edificare attribuito dalla legge al proprietario dell’area (ovvero a chi ne abbia titolo), qualora non sia legittimamente escluso od impedito dalla norma urbanistica, deve trovare attuazione immediata e piena, tenuto conto che la stessa legge fa salvi soltanto “i diritti” dei terzi, ma non certo le “illiceità edilizie” dei terzi (cfr. Cons. Stato, IV, n. 1874 del 2009, richiamata da Cons. Stato, IV, n. 3968 del 2015) . Questa conclusione, è coerente con il diritto vivente secondo cui nel processo amministrativo non è data possibilità di tutela del c.d. interesse illegittimo o emulativo (cfr.Cons. Stato, Ad. plen. n. 5 del 2015; n. 9 del 2014) ”[....]”.
Nel caso in esame, è stata ritenuta sussistente la legittimazione ad agire del ricorrente poiché la questione della legittimità del suo manufatto è ancora sub iudice , essendo pendente l’appello n.r.g. 2946/2021 avverso la sentenza, non sospesa, del T.a.r. per la Basilicata n. 10 del 14 gennaio 2021, che ha annullato i provvedimenti sanzionatori emessi dal Comune.
Il Collegio d’appello avrebbe però erroneamente limitato tale valutazione alla sola legittimità del manufatto, senza considerare che l’odierno ricorrente è proprietario anche del fondo sul quale esso insiste, circostanza facilmente desumibile dagli atti allegati al ricorso principale.
Non è stato quindi considerato che la lesione lamentata riguardava non solo l’abitazione ma anche il fondo finitimo.
IV. In sede rescissoria, è stato chiesto il rigetto degli appelli proposti avverso la sentenza n. 260/2020 del T.a.r. per la Basilicata, e, per l’effetto la conferma della suddetta sentenza.
4. Si sono costituti, per resistere, il Ministero della Cultura e la controinteressata.
5. Le parti hanno depositato memorie, in vista della pubblica udienza del 9 gennaio 2025, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
6. I vizi revocatori dedotti si inquadrano nella fattispecie di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c.
Al riguardo, giova richiamare la consolidata esegesi giurisprudenziale, secondo cui:
a) non costituisce motivo di revocazione per errore di fatto la circostanza che il giudice, nell’esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni proposte dalla parte a sostegno delle proprie censure (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21);
b) non può giustificare la revocazione una contestazione sull’attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall’erronea percezione del contenuto dell’atto processuale, in cui si sostanzia l’errore di fatto (Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2015, n. 3852; sez. V 12 maggio 2015, n. 2346; sez. III 18 settembre 2012, n. 4934); di conseguenza, il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono “fatti” ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa ed interpretativa del giudice (Cass. 22 marzo 2005, n. 6198);
c) affinché possa dirsi sussistente il vizio revocatorio contemplato dalla norma è necessario che l’errore di fatto si sia dimostrato determinante, nel senso che l’errore deve aver costituito il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata per revocazione;
d) l’errore deve poi essere caduto su un punto non espressamente controverso della causa e in nessun modo deve coinvolgere l’attività valutativa svolta dal giudice circa situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5);
e) l’errore di fatto è una mera svista materiale, che ha indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato (Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5; 20 gennaio 2013, n. 1; 17 maggio 2010, n. 2; 11 giugno 2001, n. 3; successivamente, fra le tante, sez. V, 29 novembre 2017 n. 5609; 22 gennaio 2015, n. 274).
In sintesi, l’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione, deve rispondere a tre requisiti:
- derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso ovvero inesistente un fatto documentale provato;
- attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
- essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare;
- l’errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti o dei documenti del giudizio (Cons. Stato, sez. V, n. 5609 del 29 novembre 2017; Cass. civ., sez. VI, n. 20635 del 31 agosto 2017).
6.1. Alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche, l’istanza di revocazione deve essere dichiarata inammissibile.
6.2. In primo luogo, si osserva cha la questione della ricevibilità del ricorso di primo grado costituisce uno dei principali punti controversi in sede di appello e su di esso la decisione impugnata ha espressamente motivato.
Il Collegio, al riguardo, ha fondato la declaratoria di irricevibilità, sui seguenti rilievi:
“ d.1) la prova della conoscenza del provvedimento impugnato ai fini della tempestività della impugnazione deve riferirsi agli elementi essenziali del provvedimento e non alla conoscenza integrale dello stesso;
d.2) relativamente alla impugnazione dei titoli edilizi tale prova può essere data per presunzioni semplici;
d.3) il dies a quo può coincidere con la data di inizio dei lavori se il ricorrente contesta, fra l’altro, l’an della edificazione ;
d.4) nella specie: il permesso di costruire è stato rilasciato il giorno 3 giugno 2019 ed è stato pubblicato sull’albo digitale il giorno successivo; i lavori sono iniziati il giorno successivo; è stato apposto il cartello di cantiere; il ricorrente abita nello stabile a fianco il lotto interessato dai lavori; il ricorso contesta la stessa possibilità della edificazione”.
Il riferimento all’esistenza di una censura relativa alla “stessa possibilità della edificazione” costituisce soltanto uno degli indizi richiamati dal giudice al fine di corroborare le proprie conclusioni.
Non è quindi possibile stabilire con certezza che tale elemento abbia avuto rilievo determinante ai fini della statuizione in oggetto.
Né è del tutto esatto che il ricorrente, in primo grado, non abbia dedotto censure intese a contestare la possibilità di edificare sull’area di cui trattasi.
Il terzo motivo del ricorso di primo grado si basava infatti sull’inammissibilità, in base alla disciplina edilizia vigente nel Comune, della realizzazione in zona E di un manufatto a destinazione industriale, e quindi, sostanzialmente contestava “la stessa possibilità di edificazione”, secondo l’espressione usata dal Collegio d’appello.
Vero è che tale censura era specificamente riferita ad una determinata tipologia di manufatto, apprezzabile , in tesi, solo attraverso l’esame del progetto assentito.
Tuttavia – sulla base della sintetica espressione utilizzata dal Collegio di appello - non è possibile desumere con immediatezza l’esistenza di un errore di fatto in ordine alla percezione del contenuto del motivo, occorrendo a tal fine una ricostruzione interpretativa, non ammessa in sede di revocazione in cui, come più volte sottolineato, l’errore deve emergere invece ictu oculi .
6.3. Non è poi rilevante che la sentenza impugnata non abbia percepito che la seconda censura contenuta nei motivi aggiunti (relativa all’invalidità derivata dei pareri resi dalla A.s.l.), era stata accolta dal primo giudice (par. 7.2. della sentenza n. 260 del 2020).
Rimangono infatti impregiudicati i capi 6 e seguenti della sentenza revocanda secondo cui “ Alla luce della acclarata irricevibilità dell’originario ricorso ” il Collegio ha ritenuto complessivamente non esaminabili, da un lato, il primo motivo aggiunto “ perché, risultando confermata la legittimità urbanistica dell’opera, non si può più dedurre la violazione della disciplina della l.r. n. 3 del 1990 nonché del piano paesaggistico di area vasta del Metaponto per le zone 4 (in cui ricade il terreno di proprietà della signora ZZ), ovvero la difformità dell’intervento dalla disciplina urbanistica ”; dall’altro, il secondo motivo aggiunto “ che è rivolto avverso gli atti e i pareri emessi dalla ASL che risulterebbero illegittimi per la mancanza delle condizioni che garantiscono la salubrità del capannone commerciale-industriale. In particolare – fermo restando che il motivo non è stato ritualmente riproposto come dianzi evidenziato - il ricorrente deduce che i pareri sanitari positivi non potrebbero dirsi idonei a attestare alcuna condizione di agibilità e di rispetto delle condizioni di igiene e salubrità dell’opera in quanto la stessa non risulterebbe conforme alle prescrizioni urbanistiche per i motivi esposti nel ricorso introduttivo del giudizio. È dunque evidente che la irricevibilità del ricorso principale si riflette anche sulla esaminabilità di questo motivo che deduce l’assenza dei requisiti sanitari quale conseguenza della illegittimità urbanistica dell’opera ”.
In sostanza, la declaratoria di irricevibilità del ricorso principale di primo grado ha comportato anche quella di inammissibilità dei motivi aggiunti, rendendo irrilevante la mancata percezione del fatto che la seconda censura ivi contenuta fosse stata espressamente esaminata e accolta dal T.a.r.
6.4. Il terzo motivo di revocazione è inammissibile per difetto di interesse in quanto il vizio dedotto riguarda un capo della decisione revocanda – la conferma del rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione ad agire – rispetto alla quale l’odierno ricorrente non è soccombente.
A ciò si aggiunga che, come già ricordato, non può costituire oggetto di revocazione il mero fatto che il giudice non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni proposte dalla parte a sostegno delle proprie difese.
7. In definitiva, per quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
In ragione della particolarità della vicenda, sussistono però i presupposti di legge per la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Martino | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO