Art. 5. null i di diritto e comporteranno, a scelta insindacabile del consiglio comunale, il pagamento di una penale pari al doppio del prezzo pagato al comune per l'acquisto o la risoluzione di quel contratto di acquisto previa semplice restituzione del prezzo a suo tempo pagato, senza diritto ad alcuna maggiorazione o indennizzo per miglioramenti, innovazioni o nuove opere.
E' tuttavia consentito:
a) iscrivere ipoteca a garanzia di mutui concessi, da istituti di credito di diritto pubblico, per eseguire sull'area nuove costruzioni o ampliare o migliorare quelle esistenti;
b) conferire il bene immobile a cooperative edilizie, delle quali il conferente sia socio, al fine di realizzare edifici sociali senza lucro maggiore della assegnazione gratuita al cedente di un solo appartamento per abitazione non avente caratteristiche di lusso.
E' tuttavia consentito:
a) iscrivere ipoteca a garanzia di mutui concessi, da istituti di credito di diritto pubblico, per eseguire sull'area nuove costruzioni o ampliare o migliorare quelle esistenti;
b) conferire il bene immobile a cooperative edilizie, delle quali il conferente sia socio, al fine di realizzare edifici sociali senza lucro maggiore della assegnazione gratuita al cedente di un solo appartamento per abitazione non avente caratteristiche di lusso.