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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 415/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: MONTALTO ALFREDO, Presidente
COPPA DARIA, Giudice
IPPOLITO SANTO, Relatore
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 195/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ag.entrate Riscossione - Palermo - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monreale
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Giuseppe Jato
elettivamente domiciliato presso Comune Di San Giuseppe Jato Comune 90048 San Giuseppe Jato PA
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente 1 - CF Resistente 1
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2
Difensore 3 Difensore 3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1908/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO
e pubblicata il 29/05/2024sez.
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229021601271 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229021601271 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229021601271 I.C.I.
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229021601271 IRAP
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2364/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato il 28 dicembre 2024, Agenzia delle Entrate-Riscossione ha impugnato la sentenza n. 1908/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente Resistente 1 avverso l'intimazione di pagamento n.
29620229021601271/000, notificata il 09.06.2023, per un importo complessivo di € 265.755,47, relativo a
16 cartelle di pagamento per tributi erariali, locali e altre imposte.
La sentenza di primo grado aveva annullato l'intimazione di pagamento, eccezion fatta per la cartella n. 29620170022113577000, ritenendo:
irregolare la notifica delle altre 15 cartelle per mancata prova della raccomandata informativa;
prescritti i crediti tributari sottesi alle stesse.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con l'atto di appello, ha dedotto:
Regolarità delle notifiche delle cartelle presso la residenza del contribuente, anche mediante consegna a familiare convivente, senza obbligo di raccomandata informativa.
Produzione di estratti di ruolo e relate di notifica idonei a provare la notifica. Interruzione della prescrizione mediante successive intimazioni di pagamento (2011-2019) e pignoramento presso terzi (2023).
Sospensione dei termini per effetto della Legge di Stabilità 2014 e della normativa emergenziale Covid-19. Applicazione della prescrizione decennale per tributi, sanzioni e interessi. Erroneità della compensazione delle spese di lite.
Ha chiesto la riforma integrale della sentenza, con rigetto del ricorso originario.
Il contribuente Resistente _1, con controdeduzioni e memoria illustrativa del 04.12.2025, ha chiesto il rigetto dell'appello principale e la conferma della sentenza impugnata, insistendo su:
inutilizzabilità della documentazione prodotta da ADER per violazione dell'art. 25-bis D.Lgs. 546/92 (mancata attestazione di conformità); inesistenza delle intimazioni di pagamento invocate da ADER come atti interruttivi, in quanto mai prodotte in originale e prive di sottoscrizione;
nullità delle notifiche per mancata prova della raccomandata informativa obbligatoria ex art. 60 DPR 600/73; assenza di prova delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione; prescrizione quinquennale per tributi, sanzioni e interessi;
decadenza dell'azione impositiva per violazione dei termini ex art. 25 DPR 602/73 e art. 1, commi 161-163
L. 296/2006.
Ha inoltre eccepito che l'atto di pignoramento del 28.07.2023, invocato da ADER, è successivo all'intimazione impugnata e quindi irrilevante ai fini interruttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'intimazione di pagamento n. 29620229021601271/000 originariamente impugnata constava di 16 cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito per un totale di € 265.755,47, con dettagli sui tributi erariali (IRPEF,
IRAP, IVA), tributi locali (IMU, TARI, TARSU), imposte di registro, INVIM, tasse automobilistiche e contributi previdenziali. Ciò premesso si ossertva quanto segue.
Sulla regolarità delle notifiche: dagli atti e dalla documentazione prodotta dall'appellante emerge che le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate presso la residenza del contribuente, anche mediante consegna a familiare convivente, con invio della raccomandata informativa, come attestato dalle relate di notifica. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n, 28618/2024) conferma che la notifica diretta a mezzo posta o tramite messo notificatore si perfeziona con la consegna al domicilio, senza ulteriori adempimenti, e che la prova è assolta mediante produzione della relata e/o avviso di ricevimento. Sulla prescrizione: la notificazione delle cartelle e delle successive intimazioni di pagamento (2011, 2012,
2014, 2015, 2016, 2018, 2019) e del pignoramento del 2023 ha interrotto il termine di prescrizione. Inoltre, il termine è stato sospeso ex lege: dal 27.12.2013 al 15.06.2014 (Legge di Stabilità 2014); dall'8.03.2020 al 31.08.2021 (emergenza Covid-19). Pertanto, non è maturata la prescrizione quinquennale invocata dall'appellato.
Sulla decadenza: non risultano provate le eccezioni di decadenza, atteso che le cartelle sono state emesse e notificate nei termini di legge.
Sulla attestazione di conformità: questo Collegio rileva che la documentazione era già stata prodotta in primo grado quando non sussisteva l'obbligo di allegare la certificazione di conformità per le notifiche effettuate in formato cartaceo. In ogni caso ritiene che occorre una contestazione specifica sul singolo documento operando un disconoscimento formale.
Sulle spese: considerata la complessità delle questioni e la reciproca soccombenza parziale in primo grado, si ritiene opportuno compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025 II Presidente
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: MONTALTO ALFREDO, Presidente
COPPA DARIA, Giudice
IPPOLITO SANTO, Relatore
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 195/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ag.entrate Riscossione - Palermo - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monreale
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Giuseppe Jato
elettivamente domiciliato presso Comune Di San Giuseppe Jato Comune 90048 San Giuseppe Jato PA
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente 1 - CF Resistente 1
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2
Difensore 3 Difensore 3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1908/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO
e pubblicata il 29/05/2024sez.
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229021601271 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229021601271 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229021601271 I.C.I.
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229021601271 IRAP
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2364/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato il 28 dicembre 2024, Agenzia delle Entrate-Riscossione ha impugnato la sentenza n. 1908/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente Resistente 1 avverso l'intimazione di pagamento n.
29620229021601271/000, notificata il 09.06.2023, per un importo complessivo di € 265.755,47, relativo a
16 cartelle di pagamento per tributi erariali, locali e altre imposte.
La sentenza di primo grado aveva annullato l'intimazione di pagamento, eccezion fatta per la cartella n. 29620170022113577000, ritenendo:
irregolare la notifica delle altre 15 cartelle per mancata prova della raccomandata informativa;
prescritti i crediti tributari sottesi alle stesse.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con l'atto di appello, ha dedotto:
Regolarità delle notifiche delle cartelle presso la residenza del contribuente, anche mediante consegna a familiare convivente, senza obbligo di raccomandata informativa.
Produzione di estratti di ruolo e relate di notifica idonei a provare la notifica. Interruzione della prescrizione mediante successive intimazioni di pagamento (2011-2019) e pignoramento presso terzi (2023).
Sospensione dei termini per effetto della Legge di Stabilità 2014 e della normativa emergenziale Covid-19. Applicazione della prescrizione decennale per tributi, sanzioni e interessi. Erroneità della compensazione delle spese di lite.
Ha chiesto la riforma integrale della sentenza, con rigetto del ricorso originario.
Il contribuente Resistente _1, con controdeduzioni e memoria illustrativa del 04.12.2025, ha chiesto il rigetto dell'appello principale e la conferma della sentenza impugnata, insistendo su:
inutilizzabilità della documentazione prodotta da ADER per violazione dell'art. 25-bis D.Lgs. 546/92 (mancata attestazione di conformità); inesistenza delle intimazioni di pagamento invocate da ADER come atti interruttivi, in quanto mai prodotte in originale e prive di sottoscrizione;
nullità delle notifiche per mancata prova della raccomandata informativa obbligatoria ex art. 60 DPR 600/73; assenza di prova delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione; prescrizione quinquennale per tributi, sanzioni e interessi;
decadenza dell'azione impositiva per violazione dei termini ex art. 25 DPR 602/73 e art. 1, commi 161-163
L. 296/2006.
Ha inoltre eccepito che l'atto di pignoramento del 28.07.2023, invocato da ADER, è successivo all'intimazione impugnata e quindi irrilevante ai fini interruttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'intimazione di pagamento n. 29620229021601271/000 originariamente impugnata constava di 16 cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito per un totale di € 265.755,47, con dettagli sui tributi erariali (IRPEF,
IRAP, IVA), tributi locali (IMU, TARI, TARSU), imposte di registro, INVIM, tasse automobilistiche e contributi previdenziali. Ciò premesso si ossertva quanto segue.
Sulla regolarità delle notifiche: dagli atti e dalla documentazione prodotta dall'appellante emerge che le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate presso la residenza del contribuente, anche mediante consegna a familiare convivente, con invio della raccomandata informativa, come attestato dalle relate di notifica. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n, 28618/2024) conferma che la notifica diretta a mezzo posta o tramite messo notificatore si perfeziona con la consegna al domicilio, senza ulteriori adempimenti, e che la prova è assolta mediante produzione della relata e/o avviso di ricevimento. Sulla prescrizione: la notificazione delle cartelle e delle successive intimazioni di pagamento (2011, 2012,
2014, 2015, 2016, 2018, 2019) e del pignoramento del 2023 ha interrotto il termine di prescrizione. Inoltre, il termine è stato sospeso ex lege: dal 27.12.2013 al 15.06.2014 (Legge di Stabilità 2014); dall'8.03.2020 al 31.08.2021 (emergenza Covid-19). Pertanto, non è maturata la prescrizione quinquennale invocata dall'appellato.
Sulla decadenza: non risultano provate le eccezioni di decadenza, atteso che le cartelle sono state emesse e notificate nei termini di legge.
Sulla attestazione di conformità: questo Collegio rileva che la documentazione era già stata prodotta in primo grado quando non sussisteva l'obbligo di allegare la certificazione di conformità per le notifiche effettuate in formato cartaceo. In ogni caso ritiene che occorre una contestazione specifica sul singolo documento operando un disconoscimento formale.
Sulle spese: considerata la complessità delle questioni e la reciproca soccombenza parziale in primo grado, si ritiene opportuno compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025 II Presidente