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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/06/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. Nr. 2332 / 2022 R.G.
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2332 / 2022
VERBALE DI UDIENZA DEL 17.06.2025
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2332 / 2022, promossa da:
con l'avv. Stefano Pinzauti Parte_1
ATTORE contro con l'avv. Luca Mancini Controparte_1
e ontumaci Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI Oggi 17/06/2025 , alle ore 14,00 davanti al sottoscritto giudice dott. Elena Moretti, sono comparsi:
- L'Avv Stefano Pinzauti per parte attrice
- L'Avv Pasquale Esposito in sostituzione dell'Avv Luca Mancini per la compagnia assicurativa
- Il Giudice invita le parti alla discussione della causa
I procuratori discutono la procedura riportandosi ciascuno a tutto quanto dedotto eccepito opposto e richiesto negli atti defensionali e nelle precedenti verbalizzazioni. Precisano le conclusioni come da note defensionali in atti
I procuratori delle parti dichiarano di rinunziare ad essere presenti al momento della lettura della sentenza Il Giudice udita la discussione delle parti si ritira in camera di consiglio per deliberare all'esito della quale alle ore 17,00 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da allegato al presente verbale, dandone lettura in difetto della presenza dei difensori delle parti.
Il Giudice dott. Elena Moretti
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PRATO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elena Moretti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2332 / 2022, promossa da:
con l'avv. Stefano Pinzauti Parte_1
ATTORE contro con l'avv. Luca Mancini Controparte_1
e ontumaci Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI Conclusioni PER L'ATTORE " Piaccia all'Ill.mo Tribunale di
Prato, contrariis rejectis, per le causali di cui all'esposizione in fatto e in diritto del presente atto di citazione: accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità del Sig. nella Controparte_2 produzione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare la
[...]
, quale impresa assicuratrice del veicolo tg. Controparte_4
CW130PV, di proprietà del Sig. e condotta nell'occasione dal Sig. Controparte_3 CP_2
in persona del suo legale rappresentante protempore ed i Sigg.ri e
[...] Controparte_2
in solido tra loro nelle rispettive qualità di conducente e proprietario del mezzo Controparte_3
Citroen tg. CW130PV, al risarcimento in favore del Sig. di tutti i danni patrimoniali Parte_1
e non patrimoniali da quest'ultimo patiti e patiendi che risulteranno dall'istruttoria, indicati nella somma omnicomprensiva di Euro 16.546,39= (da imputarsi come da note conclusionali di parte attrice), già al netto delle somme già percepite da trattandosi di infortunio in itinere, o a quella CP_5 somma minore o maggiore ritenuta di giustizia ovvero, in ipotesi, anche ex art. 2054 II comma c.c., al pagamento di quella somma anche minore o maggiore, che risulterà equa e di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, al netto delle somme già percepite da e facendo in ogni caso salvi i CP_5 diritti dell' , trattandosi di infortunio in itinere, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali CP_6 maturati dalla data del sinistro (26.09.2020) fino all'effettivo soddisfo, con condanna di
[...]
, quale impresa assicuratrice del Controparte_4 veicolo tg. CW130PV anche ex art. 96 c.p.c. I e III comma, e con completa vittoria di compensi professionali e spese di lite, anche di CTU e CTP ". PER LA CONVENUTA ASSICURAZIONE
In via preliminare
-respingere la domanda attorea per improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 145-148 del codice delle Assicurazioni Private così come esposto in narrativa;
Nel merito, in via principale
pagina 2 di 10 -Respingere le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, oltre a non provate in ordine all' an e al quantum debeatur e comunque ritenendo applicabile un concorso ex art 2054II comma c.c.;
In via subordinata nella non tenuta ipotesi di accoglimento parziale della domanda di parte attrice, si chiede che venga applicato un concorso ex art 2054 II comma c.c. e riconosciuto come dovuto il risarcimento dei soli danni che risulteranno in effettiva connessione causale con l'evento così come quantificati nel corso del giudizio. con vittoria di spese e competenze legali e spese CTP e CTU In subordine chiede la compensazione delle spese di lite attesa l'ingente riduzione del danno permanente osservata dal CTU.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. ha adito innanzi Parte_1 l'intestato Tribunale i convenuti nelle loro rispettive qualità di conducente, proprietario e compagniaassicurativa per la RCA del veicolo tg. CW130PV per ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da esso patiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 26.09.2020 alle ore 19,50 circa a Prato (PO) in Via Firenze
Nella citazione la difesa attorea rappresentava come il sinistro fosse occorso in Via Firenze, più precisamente all'altezza dell'intersezione con Via delle Macine in ragione della manovra di svolta effettuata dal sig conducente della vettura Citroen per svoltare dalla via Firenze Controparte_2 nella via delle Macine senza concedere la precedenza ad esso attore che si trovava a transitare nella medesima via nella opposta corsi di marcia alla guida della propria moto modello Yamaha tg.
CD86236
Veniva evidenziato come nella immediatezza del sinistro fosse stato redatto verbale da parte della polizia municipale che provvedeva a sanzionare per violazione dell'art 145 CDS il Sig CP_2 assunta- quindi - l'univoca responsabilità del conducente della vettura per il determinarsi del sinistro dava partita indicazione delle lesioni subite in conseguenza del sinistro chiedendone, unitamente al risarcimento del danno per i danni al motoveicolo ed agli altri danni patrimoniali allegati, il risarcimento ai convenuti dando contestualmente atto che il sinistro era stato in parte indennizzato da versandosi in ipotesi di sinistro in itinere CP_5
Riportata la circostanza della mancata conclusione di accordo di negoziazione assistita concludeva quindi per la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti
Si costituiva in giudizio la sola compagnia assicurativa con comparsa nella quale contestava in via preliminare l'improponibilità della domanda per violazione degli artt.145-148 del codice delle assicurazioni private, (in quanto l'attore non aveva permesso di periziare il veicolo incidentato) e nel merito contestava sia l'an (assumendo un concorso di colpa dell'attore nel determinarsi del sinistro) ed il quantum delle domande (rivendicando la doverosa sottrazione al risarcimento eventualemente riconosciuto della somma di € 16.384,61 (pari alla somma complessiva richiesta alla detta compagnia da in via di surrogazione). CP_5 All'udienza di prima comparizione, il G.I. dopo aver verificato la regolarità della notifica dichiarava la contumacia dei sigg,ri concedendo alle parti costituite i termini di cui all'art. 183 co. VI CP_2
c.p.c.
La causa veniva successivamente istruita attraverso le allegazioni documentali delle parti l'assunzione dell'interrogatorio formale del conduttore e l'espletamento di STU medica sulla Controparte_7 persona dell'attore nonché di CTU dinamico ricostruttiva ed estimatoria dei danni subiti dal motoveicolo All'esito del deposito della ultima delle relazioni peritali il giudice ritenuta la causa matura per la decisione nelle forme di cui all'art 281 sexies cpc fissava l'odierna udienza per la discussione Alla udienza i procuratori delle parti hanno discusso la causa come da verbale in epigrafe ed il Giudice si è ritirato in camera di consiglio per deliberare all'esito della quale alle ore 17,00 ha dato pagina 3 di 10 pubblicazione della presente sentenza mediante lettura della stessa in difetto della presenza dei procuratori delle parti La domanda attorea merita accoglimento nei termini di cui appresso SULLA (IM)PROPONIBILITA' DELLA DOMANDA A parere del Giudicante non risulta fondata l'eccezione dispiegata dalla difesa della convenuta compagnia assicurativa quanto alla improponibilità della domanda La tesi propugnata dalla difesa della convenuta assume in ragione dell'asserita omissione della messa a disposizione del veicolo per la perizia la violazione del combinato disposto dagli artti 145 e 148 del codice delle assicurazioni facendone derivare l'improponibilità della domanda
A supporto della propria eccezione rivendica come la giurisprudenza abbia da tempo enucleato il principio secondo il quale la proponibilità della domanda risarcitoria sia legata a due presupposti:
1) Un requisito formale ovverosia la trasmissione di una richiesta contenente elementi sufficienti a permettere all'assicuratore di “accertare le responsabilità stimare il danno e formulare l'offerta” art. 148 c.d.A.
2) Requisito sostanziale poiché “la collaborazione tra danneggiato e assicuratore nella r.c.a. nella fase stragiudiziale impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), il danneggiato è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno , attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio”
Invero la lettura dei precedenti in subiecta materia (cfr Cass. Ord. 1766/2022) evidenzia come la Corte abbia confermato la improponibilità della domanda risarcitoria nel caso in cui il danneggiato tenga un atteggiamento ostruzionistico con la compagnia assicurativa tale da rendere, per sua colpa, impossibile la perizia del veicolo
Di tali circostanze non sia ha eco nei fatti per cui è causa solo che si dia compiuta lettura delle evidenze documentali versate in atti dalla medesima difesa della convenuta compagnia assicurativa che risultano assurgere a prova di segno contrario rispetto alla riferita non collaborazione del danneggiato con la compagnia assicurativa infatti stigmatizzare però le evidenti incongruità del documento attestante l'asserita omessa CP_8 collaborazione del danneggiato con la prima delle società incaricate delle operazioni peritali (cfr doc 6 allegato alla memoria istruttoria di parte convenuta (id est remissione del mandato da parte della
[...]
) In detto documento si legge: CP_9
: “ In senso però totalmente incongruo è dato al contempo leggere nella epigrafe di detto documento: sotto la voce riparazioni la precisazione DA INIZIARE
pagina 4 di 10 nella casella riservata alla enucleazione della possibile compatibilità dei danni riscontrati con la dinamica del sinistro un SI Orbene è di immediata evidenza come la precisazione sul difetto di inizio delle riparazioni sul mezzo e sulla compatibilità dei danni alla dinamica del sinistro appalesano come evidentemente tale società, nonostante quanto riportato nel corpo del documento, abbia avuto visione del mezzo da periziare In tal senso depone altresì l'evidenza documentale versata in atti dalla difesa attorea quale doc 34 nel quale viene riportato nel corpo della mail la conversazione intercorsa tra il ed il perito nella Pt_1 quale il sollecita la perizia dando contestualmente esatta indicazione su dove si trovasse la Pt_1 moto da periziare nonché la risposta del perito di averla visionata
In allegato a tale comunicazione il invia anche il verbale di restituzione ed autorizzazione al Pt_1 ritiro del veicolo nel quale viene comunicato al come decorsi 3 mesi il mezzo se da questi non Pt_1 ritirato sarebbe stato alienato e/o rottamato direttamente dall'autorità pubblica con ciò avendosi evidenza della impossibilità per il di fare alcunchè per mostrare il mezzo al momento in cui la Pt_1 seconda società ( incaricata dalla compagnia assicurativa ha richiesto la possibilità Parte_2 di periziarlo Dalla lettura del documento emerge, infatti, che l'incarico sia stato affidato alla il Parte_2
26.03.2021 e quindi ben oltre i tre mesi (decorrenti dal 01.10.2020 ) oltre i quali la moto sarebbe stata smaltita direttamente dalla pubblica autorità
Vale peraltro notare come dal documento versato in atti (cfr doc 3 allegato alla comparsa) emerga senza ombra di dubbio come il contattato da detta società non abbia tenuto alcun contegno Pt_1 ostativo alla possibile periziabilità del bene
Vi è peraltro da sottolinearsi come nel medesimo documento venga riportata la presenza di 2 foto del veicolo (cfr sotto la voce “fotografie”) con ciò avendosi evidenza totalmente assorbente ai fini del rigetto della preliminare eccezione avanzata dalla difesa di parte convenuta SULLA RESPONSABILITA' DEL SINISTRO SUI DANNI RISARCIBILI
pagina 5 di 10 L'istruttoria espletata consente di ritenere integrata la prova dello svolgersi dei fatti in misura coerente quanto alla rappresentazione offerta dalla difesa attorea Sul punto vale notare come la polizia municipale nel rapporto in atti abbiano ricostruito l'eziologia del sinistro quale urto univocamente riferibile al contegno del Sig. conducente della Controparte_2 vettura modello Citroen tg. CW130PV in quanto questi ha posto in essere manovra di svolta senza concedere la precedenza alla moto condotta dal Sig Il alla guida del Parte_1 Pt_1 motociclo (veicolo B) percorreva la via Firenze, in direzione del centro città, giunto in prossimità della via delle Macine si scontrava con l'autovettura Citroen, condotta dallo che, proveniente CP_2 dalla direzione opposta, effettuava la svolta nella via delle Macine, omettendo di accordargli la dovuta precedenza. L'urto di tipo frontale, tra i due veicoli, avveniva tra la parte anteriore del motociclo e la parte anteriore lato destro dell'autovettura. In considerazione dei fatti sopra ricostruiti,
è stato elevato verbale di accertamento ex art. 145 c. 2 e 10 del C.d.S. a carico dello CP_2 nell'intersecare la traiettoria di altro veicolo proveniente dalla sua destra non gli concedeva la precedenza (cfr rapporto di sinistro in atti)
In senso totalmente congruente a quanto ricostruito dagli agenti verbalizzatori depongono altresì le dichiarazioni rese dallo stesso sia in sede di dichiarazioni allegate al verbale sia in Controparte_2 sede di interrogatorio formale ove questi ha modo di dichiarare: “ “ Posso riferire che ero in Via Firenze ed intendevo svoltare a sinistra mi sono quindi posizionato sul centro della strada per aspettare che le macchine provenienti dall'altra direzione mi consentissero la svolta ho guardato le macchine si erano fermate e non ho visto arrivare nessun'altro e ho iniziato la svolta. ..Ho iniziato la svolta e con la coda dell'occhio ho visto quest'ombra provenire dalla corsia opposta. ..(cfr dichiarazioni rese dal sig. a verbale di udienza del 28.11.2023) CP_2
La circostanza che il conducente della vettura neanche abbia avuto la percezione del sopraggiungere del motociclo quando invero l'urto è avvenuto nella corsia di percorrenza della moto (cfr rilievo planimetrico in atti) e quando si ha evidenza che la moto non stesse tenendo una velocità eccessiva: (cfr conclusioni CTU dinamico ricostruttiva in atti “pertanto il range di velocita' entro cui si trovava la motocicletta può essere considerata tra i 46-56 km/h..Da tutti gli elementi in nostro possesso, secondo quanto sopra dettagliato, si puo' concludere che la causa del sinistro e' ragionevolmente da imputare al comportamento di guida del conducente della Citroen, il quale ha innegabilmente violato il codice della strada, all'Art.145 c2 e 10 del C.d.S.: “nell'intersecare la traiettoria di altro veicolo proveniente dalla sua destra non gli concedeva la precedenza”.Per quanto riguarda il conducente della moto abbiamo potuto stabilire che marciava su un range di velocita' tra i 46 e i 56km/h, quindi prossimo ai limiti consentiti, senza pero' poterne attestare il superamento” ; peraltro sulla non eccessiva velocità tenuta dalla moto depongono anche le dichiarazioni rese dall'unico testimone oculare Sig il quale sentito nella immediatezza del sinistro dichiarava: “ a Testimone_1 mio avviso il motociclista non andava a forte velocità cfr dichiarazioni allegate al verbale del sinistro doc 4 allegato alla citazione) dimostra inoppugnabilmente come il sig. nell'effettuare la CP_2 manovra di svolta abbia colposamente disatteso gli oneri cautelari sullo stesso gravanti in ragione della diffusività del pericolo di una manovra di svolta in difetto della concessione della dovuta precedenza
A fronte della ricostruzione dei fatti di cui al verbale in atti la difesa della compagnia assicurativa adombra una (non) dimostrata sinergia colpevole del contegno di guida tenuto dal Pt_1
Affermazione invero rimasta apoditticamente formulata e priva di alcun concreto sostrato probatorio ed anzi empiricamente sconfessata dal contenuto delle dichiarazioni – aventi pieno valore confessorio – rese dal Sig conducente della vettura e appena sopra riportate. CP_2
La considerazione di tali evidenze comportano il superamento della presunzione di corresponsabilità di cui all'art 2054 II co c.c. e l'accertamento della univoca eziologia rilevante nel determinarsi del sinistro in capo alla condotta tenuta dal conducente dell'autoveicolo pagina 6 di 10 Accertata la responsabilità del sinistro si consideri quanto appresso rispetto alle poste risarcitorie reclamate SUI DANNI RISARCIBILI
DANNO DIFFERENZIALE PRESUPPOSTI E POSTE DI CONFRONTO
Risulta opportuno, preliminarmente, premettere i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità - rilevanti ai fini della decisione- e condivisi dal giudicante in ordine al riconoscimento del danno differenziale a favore del danneggiato che abbia già conseguito indennizzo da parte dell'assicuratore sociale Non è infatti revocabile in dubbio la differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione dell'indennizzo di cui all'art 13 D.Lgs. n. 38 del 2000 e l'importo liquidabile a titolo di risarcimento del danno
CP_5 secondo i criteri civilistici sia quanto alla categoria del danno patrimoniale (art. 1223 c.c.) che a quella del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c., art. 185 c.p.) L'ontologica differenza tra indennizzo ed il risarcimento del danno civilistico riverbera in
CP_5 termini di comparazione tra le due provvidenze secondo un computo per poste omogenee1: ciò impone quindi che vadano dapprima, distinte le due categorie di danno (patrimoniale e non patrimoniale); e poi all'interno dei due diversi genus: quanto al danno patrimoniale va operata la sottrazione tra il danno patrimoniale calcolato con i criteri civilistici e quanto corrisposto da per ciò che è rapportato alla retribuzione ed alla capacità
CP_5 lavorativa specifica dell'assicurato quanto al danno non patrimoniale, effettuato il calcolo secondo i criteri civilistici, vanno, dapprima, espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (cd danno complementare per le voci escluse in apicibus dalla copertura assicurativa come il danno biologico temporaneo) che spettano
CP_5 interamente al danneggiato e, poi, dall'ammontare complessivo del danno non patrimoniale così ricavato (corrispondente al danno biologico) va detratto (non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo) il valore capitale della quota della rendita destinata a ristorare, in
CP_5 CP_5 forza del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, il danno biologico stesso onde ottenere la somma riconoscibile come danno differenziale quantitativo Vale dunque dare partita considerazione alle due diverse categorie di riferimento
DANNO NON PATRIMONIALE
• SUL QUANTUM DEI DANNI Come risulta dalla relazione peritale il Sig ha riportato, a termini di “danno biologico” - come Pt_1 postumi non suscettibili di utile miglioramento sostanziantisi - una lesione eziologicamente ricollegabile al sinistro stimata nel 8,5% di invalidità permanente per un soggetto di 37 anni
Lo stesso CTU ha ritenuto il periodo di inabilità temporanea in complessivi 108 giorni di cui
1 giorno inabilità temporanea al 100%,
30 giorni inabilità temporanea al 75%
45 giorni inabilità temporanea al 50%, 32 giorni inabilità temporanea al 25%
pagina 7 di 10 Le conclusioni raggiunte dal CTU all'esito delle indagini peritali, devono essere condivise e poste alla base della presente pronuncia, essendo fondate sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine peritale, valutati alla stregua di esatti criteri della scienza medico-legale e correttamente applicati alla fattispecie;
esse sono inoltre sostenute da una motivazione esauriente e priva di vizi logici e non fatte oggetto di alcuna contestazione dai periti di parte. L'applicazione dei valori tabellari di cui all'art 139 Codice delle assicurazioni nella misura vigente comporta quindi la quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla parte attrice nell'intero nella seguente misura per invalidità' permanente € 15.364,02 Somma di per sé esaustiva del danno non patrimoniale risarcibile civilmente avuto riguardo come non siano state formulate richieste istruttorie atte a fornire evidenza delle eventuali peculiari caratteristiche di incisività delle lesioni subiti dall'attore sul suo complessivo equilibrio dinamico relazionale e/o sulla dimensione più intima della sfera personale
Ciò posto si riconosce come liquidabile a titolo di danno non patrimoniale (biologico comprensivo delle lesioni dinamico relazionali) la somma di € 15.364,02 SUL QUANTUM DELLA CONDANNA PER DANNO NON PATRIMONIALE SUBITO DAL SIG.
Parte_1
A questo punto, nel determinare il quantum della condanna a titolo di danno non patrimoniale in favore del sig, giuste le suesposte notazioni, occorre contestualizzare la liquidazione entro gli Pt_1 schemi ricostruttivi del danno differenziale QUANTO ALLE POSTE DI DANNO RELATIVE AL C.D. “DANNO DIFFERENZIALE QUANTITATIVO” Danno differenziale quantitativo che corrisponde alla posta creditoria superiore a quanto già percepito e percepiendo dal ricorrente in ragione del conseguito indennizzo dovendosi quindi CP_5 provvedere al raffronto tra quanto liquidabile e quanto indennizzato dall'assicuratore sociale Ciò detto risulta liquidabile secondo i criteri civilistici un danno biologico pari ad € 15.364,02 Queste le premesse risulta dalla attestazione del costo dell'infortunio allegata agli atti un indennizzo a titolo di danno biologico (computando integralmente in tale voce gli importi già corrisposti in CP_5 complessivi € 10.634,64 quale indennizzo per danno biologico e quindi unica voce da valorizzare in defalco) una erogazione complessiva in favore della parte attrice inferiore al danno civilistico astrattamente liquidabile a titolo di posta omogenea con ciò avendosi empirica evidenza della sussistenza in capo al Sig. di una posta creditoria reclamabile a titolo di danno differenziale Pt_1 quantitativo pari ad € 4.729,38 DANNO COMPLEMENTARE O DIFFERENZIALE QUALITATIVO L'attore vanta, altresì, un diritto autonomo e indipendente dalla rendita percepita dall'Istituto per quanto inerisce il danno biologico per inabilità temporanea, nocumento non coperto dall'indennizzo erogato dalla assicurazione pubblica (c.d. “danno complementare”) da liquidarsi secondo il valore medio tabellare di € 55,24 per diem. Si liquidano, quindi, a titolo di danno complementare sofferto dal Sig in conseguenza del Pt_1 sinistro le seguenti somme : per inabilita' temporanea € 2.982,96 (id est € 55,24 + 1.242,90 + € 1.242,90 + € 441,92) TOTALE DANNO NON PATRIMONIALE DIFFERENZIALE PER DANNO DIFFERENZIALE QUANTITATIVO E DANNO COMPLEMENTARE € 7.712,34 Trattandosi di debito di valore la liquidazione deve tenere conto delle operazioni di scomputo imposte dalla liquidazione della somma alla attualità e quindi deve provvedersi alla devalutazione dell'importo complessivamente liquidato a titolo di danno non patrimoniale alla data del sinistro (26.09.2020) maggiorata tale somma degli interessi legali e della rivalutazione sino alla data odierna. Sulla somma così risultante matureranno i soli interessi legali da domani sino all'effettivo saldo SUL DANNO PATRIMONIALE
pagina 8 di 10 SPESE MEDICHE Rispetto a tali somme va osservato come risultino pacificamente riconoscibili in favore dell'attore a titolo di danno patrimoniale oltre a quanto dallo stesso corrisposto per spese mediche propriamente dette anche le somme versate per la redazione di perizia medico legale in quanto eziologicamente riconducibili alla esigenza di difesa per i fatti per cui è causa con ciò liquidandosi in favore dell'attore a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per esborsi per relazioni mediche e per spese mediche la somma di 959,70 Trattandosi di debito di valore dovranno essere aggiunti interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli esborsi dalla data di ciascuno sino alla data odierna. Sulle somme così ottenute matureranno dalla data di domani i soli interessi legali sino all'effettivo soddisfo SUL RISARCIMENTO PER DANNI AL MOTOVEICOLO
La CTU espletata ai fini della valutazione dei danni sulla moto incidentata - le cui conclusioni il Giudice fa proprie giusto il rigore metodologico della stessa e la congrua e convincente risposta alle osservazioni sollevate daL CTP di parte convenuta - ha prospettato che i costi necessari all'eventuale ripristino della moto sarebbero stati di importo maggiore del valore commerciale del bene
Tale assunto ha determinato il CTU alla valorizzazione del mezzo ai soli fini risarcitori secondo il valore commerciale ipotizzabile per lo stesso che ha indicato in € 2.000,00 Somma a cui, in ragione della circostanza emersa della mancata rottamazione del veicolo ad opera del (risulta infatti che il veicolo sia stato alienato e/o distrutto ai sensi dell'art 1 DPR 189/2001) Pt_1 non possono essere aggiunte le somme normalmente riconoscibili quali accessori del danno (id est rottamazione ,immatricolazione di un nuovo veicolo).
La peculiarità della circostanza della vendita e/o rottamazione del veicolo da parte della autorità pubblica determina altresì l'impossibilità di valorizzare in defalco il valore del relitto dovendosi ritenere che l'unico elemento oggettivamente apprezzabile ai fini del risarcimento del danno richiesto sia il valore commerciale del bene al momento del sinistro.
Ciò premesso, stante la antieconomicità della riparazione del veicolo si liquida a titolo di danno patrimoniale in favore dell'attore la somma di € 2.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del sinistro (26.00.2020) sino alla data odierna di deposito della sentenza. Sulla somma così ottenuta dalla data di domani matureranno i soli interessi legali sino al saldo.
SULLA CONDANNA EX ART 96 CPC
Non si ritiene che il contegno difensivo della convenuta integri ipotesi di abuso processuale e/o di slealtà processuale rientrando lo svolgimento delle tesi difensive propugnate dalla compagnia assicurativa entro il margine della ordinaria attività defensionale.
SULLE SPESE DI LITE L'imputazione delle spese processuali (da liquidarsi sul decisum), ivi comprese quelle relative alle CTU espletate, segue la soccombenza.
PQM
il Tribunale adito, in accoglimento della domanda attrice, accerta l'esclusiva responsabilità della condotta del convenuto Sig nella verificazione CP_10 del sinistro occorso il 26.09.2020 e per l'effetto condanna i convenuti, in solido tra loro , al pagamento in favore dell'attore a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso il 26.09.2020 delle somme così come partitamente indicate in parte motiva oltre gli accessori nella misura e con la decorrenza ivi prevista ,:
Condanna altresì i convenuti in solido tra loro alla refusione delle spese e competenze di lite di parte attrice che si liquidano (sulla base del decisum) ex d.m. 55/2014 in complessivi € 5.077,00 (di cui Euro
919,00 per fase di studio € 777,00 per fase introduttiva € 1.680,00 per trattazione € 1.701,00 non applicata alcuna maggiorazione per difesa contro più parti stante la contumacia di parte dei convenuti) oltre rimborso forfettario del 15% , CAP ed IVA se dovuta ed oltre rimborso integrale degli esborsi di procedura ivi compresi i compensi dei CTP di parte attrice se e nella misura documentata in atti
pagina 9 di 10 Pone definitivamente a carico dei convenuti le competenze dei CTU per come liquidate in atti
Prato, 17/06/2025
Il Giudice dott. Elena Moretti
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 17,00 in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegazione al verbale.
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sulla necessità di predisporre una comparazione tra indennizzo e risarcimento per poste omogenee e non quale mera sottrazione aritmetica tra risarcimento e costo totale dell'indennizzo non appare necessario motivare stante la consolidatissima ermeneutica giurisprudenziale in subiecta materia ed il riassorbimento della modifica legislativa sul calcolo del danno differenziale operato nell'articolo 3- sexies del DL 34/2019, che ha abrogato integralmente il testo dell'articolo 1, comma 1126, lettere a), b), c), d), e) e f), della Legge n.145/2018 (Legge di Bilancio 2019), che aveva (re) introdotto regole di determinazione della misura del danno differenziale nell'ambito della tutela nel senso della CP_5 integrale computabilità del costo del sinistro sul risarcimento del danno civilistico.
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2332 / 2022
VERBALE DI UDIENZA DEL 17.06.2025
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2332 / 2022, promossa da:
con l'avv. Stefano Pinzauti Parte_1
ATTORE contro con l'avv. Luca Mancini Controparte_1
e ontumaci Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI Oggi 17/06/2025 , alle ore 14,00 davanti al sottoscritto giudice dott. Elena Moretti, sono comparsi:
- L'Avv Stefano Pinzauti per parte attrice
- L'Avv Pasquale Esposito in sostituzione dell'Avv Luca Mancini per la compagnia assicurativa
- Il Giudice invita le parti alla discussione della causa
I procuratori discutono la procedura riportandosi ciascuno a tutto quanto dedotto eccepito opposto e richiesto negli atti defensionali e nelle precedenti verbalizzazioni. Precisano le conclusioni come da note defensionali in atti
I procuratori delle parti dichiarano di rinunziare ad essere presenti al momento della lettura della sentenza Il Giudice udita la discussione delle parti si ritira in camera di consiglio per deliberare all'esito della quale alle ore 17,00 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da allegato al presente verbale, dandone lettura in difetto della presenza dei difensori delle parti.
Il Giudice dott. Elena Moretti
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PRATO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elena Moretti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2332 / 2022, promossa da:
con l'avv. Stefano Pinzauti Parte_1
ATTORE contro con l'avv. Luca Mancini Controparte_1
e ontumaci Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI Conclusioni PER L'ATTORE " Piaccia all'Ill.mo Tribunale di
Prato, contrariis rejectis, per le causali di cui all'esposizione in fatto e in diritto del presente atto di citazione: accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità del Sig. nella Controparte_2 produzione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare la
[...]
, quale impresa assicuratrice del veicolo tg. Controparte_4
CW130PV, di proprietà del Sig. e condotta nell'occasione dal Sig. Controparte_3 CP_2
in persona del suo legale rappresentante protempore ed i Sigg.ri e
[...] Controparte_2
in solido tra loro nelle rispettive qualità di conducente e proprietario del mezzo Controparte_3
Citroen tg. CW130PV, al risarcimento in favore del Sig. di tutti i danni patrimoniali Parte_1
e non patrimoniali da quest'ultimo patiti e patiendi che risulteranno dall'istruttoria, indicati nella somma omnicomprensiva di Euro 16.546,39= (da imputarsi come da note conclusionali di parte attrice), già al netto delle somme già percepite da trattandosi di infortunio in itinere, o a quella CP_5 somma minore o maggiore ritenuta di giustizia ovvero, in ipotesi, anche ex art. 2054 II comma c.c., al pagamento di quella somma anche minore o maggiore, che risulterà equa e di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, al netto delle somme già percepite da e facendo in ogni caso salvi i CP_5 diritti dell' , trattandosi di infortunio in itinere, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali CP_6 maturati dalla data del sinistro (26.09.2020) fino all'effettivo soddisfo, con condanna di
[...]
, quale impresa assicuratrice del Controparte_4 veicolo tg. CW130PV anche ex art. 96 c.p.c. I e III comma, e con completa vittoria di compensi professionali e spese di lite, anche di CTU e CTP ". PER LA CONVENUTA ASSICURAZIONE
In via preliminare
-respingere la domanda attorea per improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 145-148 del codice delle Assicurazioni Private così come esposto in narrativa;
Nel merito, in via principale
pagina 2 di 10 -Respingere le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, oltre a non provate in ordine all' an e al quantum debeatur e comunque ritenendo applicabile un concorso ex art 2054II comma c.c.;
In via subordinata nella non tenuta ipotesi di accoglimento parziale della domanda di parte attrice, si chiede che venga applicato un concorso ex art 2054 II comma c.c. e riconosciuto come dovuto il risarcimento dei soli danni che risulteranno in effettiva connessione causale con l'evento così come quantificati nel corso del giudizio. con vittoria di spese e competenze legali e spese CTP e CTU In subordine chiede la compensazione delle spese di lite attesa l'ingente riduzione del danno permanente osservata dal CTU.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. ha adito innanzi Parte_1 l'intestato Tribunale i convenuti nelle loro rispettive qualità di conducente, proprietario e compagniaassicurativa per la RCA del veicolo tg. CW130PV per ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da esso patiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 26.09.2020 alle ore 19,50 circa a Prato (PO) in Via Firenze
Nella citazione la difesa attorea rappresentava come il sinistro fosse occorso in Via Firenze, più precisamente all'altezza dell'intersezione con Via delle Macine in ragione della manovra di svolta effettuata dal sig conducente della vettura Citroen per svoltare dalla via Firenze Controparte_2 nella via delle Macine senza concedere la precedenza ad esso attore che si trovava a transitare nella medesima via nella opposta corsi di marcia alla guida della propria moto modello Yamaha tg.
CD86236
Veniva evidenziato come nella immediatezza del sinistro fosse stato redatto verbale da parte della polizia municipale che provvedeva a sanzionare per violazione dell'art 145 CDS il Sig CP_2 assunta- quindi - l'univoca responsabilità del conducente della vettura per il determinarsi del sinistro dava partita indicazione delle lesioni subite in conseguenza del sinistro chiedendone, unitamente al risarcimento del danno per i danni al motoveicolo ed agli altri danni patrimoniali allegati, il risarcimento ai convenuti dando contestualmente atto che il sinistro era stato in parte indennizzato da versandosi in ipotesi di sinistro in itinere CP_5
Riportata la circostanza della mancata conclusione di accordo di negoziazione assistita concludeva quindi per la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti
Si costituiva in giudizio la sola compagnia assicurativa con comparsa nella quale contestava in via preliminare l'improponibilità della domanda per violazione degli artt.145-148 del codice delle assicurazioni private, (in quanto l'attore non aveva permesso di periziare il veicolo incidentato) e nel merito contestava sia l'an (assumendo un concorso di colpa dell'attore nel determinarsi del sinistro) ed il quantum delle domande (rivendicando la doverosa sottrazione al risarcimento eventualemente riconosciuto della somma di € 16.384,61 (pari alla somma complessiva richiesta alla detta compagnia da in via di surrogazione). CP_5 All'udienza di prima comparizione, il G.I. dopo aver verificato la regolarità della notifica dichiarava la contumacia dei sigg,ri concedendo alle parti costituite i termini di cui all'art. 183 co. VI CP_2
c.p.c.
La causa veniva successivamente istruita attraverso le allegazioni documentali delle parti l'assunzione dell'interrogatorio formale del conduttore e l'espletamento di STU medica sulla Controparte_7 persona dell'attore nonché di CTU dinamico ricostruttiva ed estimatoria dei danni subiti dal motoveicolo All'esito del deposito della ultima delle relazioni peritali il giudice ritenuta la causa matura per la decisione nelle forme di cui all'art 281 sexies cpc fissava l'odierna udienza per la discussione Alla udienza i procuratori delle parti hanno discusso la causa come da verbale in epigrafe ed il Giudice si è ritirato in camera di consiglio per deliberare all'esito della quale alle ore 17,00 ha dato pagina 3 di 10 pubblicazione della presente sentenza mediante lettura della stessa in difetto della presenza dei procuratori delle parti La domanda attorea merita accoglimento nei termini di cui appresso SULLA (IM)PROPONIBILITA' DELLA DOMANDA A parere del Giudicante non risulta fondata l'eccezione dispiegata dalla difesa della convenuta compagnia assicurativa quanto alla improponibilità della domanda La tesi propugnata dalla difesa della convenuta assume in ragione dell'asserita omissione della messa a disposizione del veicolo per la perizia la violazione del combinato disposto dagli artti 145 e 148 del codice delle assicurazioni facendone derivare l'improponibilità della domanda
A supporto della propria eccezione rivendica come la giurisprudenza abbia da tempo enucleato il principio secondo il quale la proponibilità della domanda risarcitoria sia legata a due presupposti:
1) Un requisito formale ovverosia la trasmissione di una richiesta contenente elementi sufficienti a permettere all'assicuratore di “accertare le responsabilità stimare il danno e formulare l'offerta” art. 148 c.d.A.
2) Requisito sostanziale poiché “la collaborazione tra danneggiato e assicuratore nella r.c.a. nella fase stragiudiziale impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), il danneggiato è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno , attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio”
Invero la lettura dei precedenti in subiecta materia (cfr Cass. Ord. 1766/2022) evidenzia come la Corte abbia confermato la improponibilità della domanda risarcitoria nel caso in cui il danneggiato tenga un atteggiamento ostruzionistico con la compagnia assicurativa tale da rendere, per sua colpa, impossibile la perizia del veicolo
Di tali circostanze non sia ha eco nei fatti per cui è causa solo che si dia compiuta lettura delle evidenze documentali versate in atti dalla medesima difesa della convenuta compagnia assicurativa che risultano assurgere a prova di segno contrario rispetto alla riferita non collaborazione del danneggiato con la compagnia assicurativa infatti stigmatizzare però le evidenti incongruità del documento attestante l'asserita omessa CP_8 collaborazione del danneggiato con la prima delle società incaricate delle operazioni peritali (cfr doc 6 allegato alla memoria istruttoria di parte convenuta (id est remissione del mandato da parte della
[...]
) In detto documento si legge: CP_9
: “ In senso però totalmente incongruo è dato al contempo leggere nella epigrafe di detto documento: sotto la voce riparazioni la precisazione DA INIZIARE
pagina 4 di 10 nella casella riservata alla enucleazione della possibile compatibilità dei danni riscontrati con la dinamica del sinistro un SI Orbene è di immediata evidenza come la precisazione sul difetto di inizio delle riparazioni sul mezzo e sulla compatibilità dei danni alla dinamica del sinistro appalesano come evidentemente tale società, nonostante quanto riportato nel corpo del documento, abbia avuto visione del mezzo da periziare In tal senso depone altresì l'evidenza documentale versata in atti dalla difesa attorea quale doc 34 nel quale viene riportato nel corpo della mail la conversazione intercorsa tra il ed il perito nella Pt_1 quale il sollecita la perizia dando contestualmente esatta indicazione su dove si trovasse la Pt_1 moto da periziare nonché la risposta del perito di averla visionata
In allegato a tale comunicazione il invia anche il verbale di restituzione ed autorizzazione al Pt_1 ritiro del veicolo nel quale viene comunicato al come decorsi 3 mesi il mezzo se da questi non Pt_1 ritirato sarebbe stato alienato e/o rottamato direttamente dall'autorità pubblica con ciò avendosi evidenza della impossibilità per il di fare alcunchè per mostrare il mezzo al momento in cui la Pt_1 seconda società ( incaricata dalla compagnia assicurativa ha richiesto la possibilità Parte_2 di periziarlo Dalla lettura del documento emerge, infatti, che l'incarico sia stato affidato alla il Parte_2
26.03.2021 e quindi ben oltre i tre mesi (decorrenti dal 01.10.2020 ) oltre i quali la moto sarebbe stata smaltita direttamente dalla pubblica autorità
Vale peraltro notare come dal documento versato in atti (cfr doc 3 allegato alla comparsa) emerga senza ombra di dubbio come il contattato da detta società non abbia tenuto alcun contegno Pt_1 ostativo alla possibile periziabilità del bene
Vi è peraltro da sottolinearsi come nel medesimo documento venga riportata la presenza di 2 foto del veicolo (cfr sotto la voce “fotografie”) con ciò avendosi evidenza totalmente assorbente ai fini del rigetto della preliminare eccezione avanzata dalla difesa di parte convenuta SULLA RESPONSABILITA' DEL SINISTRO SUI DANNI RISARCIBILI
pagina 5 di 10 L'istruttoria espletata consente di ritenere integrata la prova dello svolgersi dei fatti in misura coerente quanto alla rappresentazione offerta dalla difesa attorea Sul punto vale notare come la polizia municipale nel rapporto in atti abbiano ricostruito l'eziologia del sinistro quale urto univocamente riferibile al contegno del Sig. conducente della Controparte_2 vettura modello Citroen tg. CW130PV in quanto questi ha posto in essere manovra di svolta senza concedere la precedenza alla moto condotta dal Sig Il alla guida del Parte_1 Pt_1 motociclo (veicolo B) percorreva la via Firenze, in direzione del centro città, giunto in prossimità della via delle Macine si scontrava con l'autovettura Citroen, condotta dallo che, proveniente CP_2 dalla direzione opposta, effettuava la svolta nella via delle Macine, omettendo di accordargli la dovuta precedenza. L'urto di tipo frontale, tra i due veicoli, avveniva tra la parte anteriore del motociclo e la parte anteriore lato destro dell'autovettura. In considerazione dei fatti sopra ricostruiti,
è stato elevato verbale di accertamento ex art. 145 c. 2 e 10 del C.d.S. a carico dello CP_2 nell'intersecare la traiettoria di altro veicolo proveniente dalla sua destra non gli concedeva la precedenza (cfr rapporto di sinistro in atti)
In senso totalmente congruente a quanto ricostruito dagli agenti verbalizzatori depongono altresì le dichiarazioni rese dallo stesso sia in sede di dichiarazioni allegate al verbale sia in Controparte_2 sede di interrogatorio formale ove questi ha modo di dichiarare: “ “ Posso riferire che ero in Via Firenze ed intendevo svoltare a sinistra mi sono quindi posizionato sul centro della strada per aspettare che le macchine provenienti dall'altra direzione mi consentissero la svolta ho guardato le macchine si erano fermate e non ho visto arrivare nessun'altro e ho iniziato la svolta. ..Ho iniziato la svolta e con la coda dell'occhio ho visto quest'ombra provenire dalla corsia opposta. ..(cfr dichiarazioni rese dal sig. a verbale di udienza del 28.11.2023) CP_2
La circostanza che il conducente della vettura neanche abbia avuto la percezione del sopraggiungere del motociclo quando invero l'urto è avvenuto nella corsia di percorrenza della moto (cfr rilievo planimetrico in atti) e quando si ha evidenza che la moto non stesse tenendo una velocità eccessiva: (cfr conclusioni CTU dinamico ricostruttiva in atti “pertanto il range di velocita' entro cui si trovava la motocicletta può essere considerata tra i 46-56 km/h..Da tutti gli elementi in nostro possesso, secondo quanto sopra dettagliato, si puo' concludere che la causa del sinistro e' ragionevolmente da imputare al comportamento di guida del conducente della Citroen, il quale ha innegabilmente violato il codice della strada, all'Art.145 c2 e 10 del C.d.S.: “nell'intersecare la traiettoria di altro veicolo proveniente dalla sua destra non gli concedeva la precedenza”.Per quanto riguarda il conducente della moto abbiamo potuto stabilire che marciava su un range di velocita' tra i 46 e i 56km/h, quindi prossimo ai limiti consentiti, senza pero' poterne attestare il superamento” ; peraltro sulla non eccessiva velocità tenuta dalla moto depongono anche le dichiarazioni rese dall'unico testimone oculare Sig il quale sentito nella immediatezza del sinistro dichiarava: “ a Testimone_1 mio avviso il motociclista non andava a forte velocità cfr dichiarazioni allegate al verbale del sinistro doc 4 allegato alla citazione) dimostra inoppugnabilmente come il sig. nell'effettuare la CP_2 manovra di svolta abbia colposamente disatteso gli oneri cautelari sullo stesso gravanti in ragione della diffusività del pericolo di una manovra di svolta in difetto della concessione della dovuta precedenza
A fronte della ricostruzione dei fatti di cui al verbale in atti la difesa della compagnia assicurativa adombra una (non) dimostrata sinergia colpevole del contegno di guida tenuto dal Pt_1
Affermazione invero rimasta apoditticamente formulata e priva di alcun concreto sostrato probatorio ed anzi empiricamente sconfessata dal contenuto delle dichiarazioni – aventi pieno valore confessorio – rese dal Sig conducente della vettura e appena sopra riportate. CP_2
La considerazione di tali evidenze comportano il superamento della presunzione di corresponsabilità di cui all'art 2054 II co c.c. e l'accertamento della univoca eziologia rilevante nel determinarsi del sinistro in capo alla condotta tenuta dal conducente dell'autoveicolo pagina 6 di 10 Accertata la responsabilità del sinistro si consideri quanto appresso rispetto alle poste risarcitorie reclamate SUI DANNI RISARCIBILI
DANNO DIFFERENZIALE PRESUPPOSTI E POSTE DI CONFRONTO
Risulta opportuno, preliminarmente, premettere i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità - rilevanti ai fini della decisione- e condivisi dal giudicante in ordine al riconoscimento del danno differenziale a favore del danneggiato che abbia già conseguito indennizzo da parte dell'assicuratore sociale Non è infatti revocabile in dubbio la differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione dell'indennizzo di cui all'art 13 D.Lgs. n. 38 del 2000 e l'importo liquidabile a titolo di risarcimento del danno
CP_5 secondo i criteri civilistici sia quanto alla categoria del danno patrimoniale (art. 1223 c.c.) che a quella del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c., art. 185 c.p.) L'ontologica differenza tra indennizzo ed il risarcimento del danno civilistico riverbera in
CP_5 termini di comparazione tra le due provvidenze secondo un computo per poste omogenee1: ciò impone quindi che vadano dapprima, distinte le due categorie di danno (patrimoniale e non patrimoniale); e poi all'interno dei due diversi genus: quanto al danno patrimoniale va operata la sottrazione tra il danno patrimoniale calcolato con i criteri civilistici e quanto corrisposto da per ciò che è rapportato alla retribuzione ed alla capacità
CP_5 lavorativa specifica dell'assicurato quanto al danno non patrimoniale, effettuato il calcolo secondo i criteri civilistici, vanno, dapprima, espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (cd danno complementare per le voci escluse in apicibus dalla copertura assicurativa come il danno biologico temporaneo) che spettano
CP_5 interamente al danneggiato e, poi, dall'ammontare complessivo del danno non patrimoniale così ricavato (corrispondente al danno biologico) va detratto (non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo) il valore capitale della quota della rendita destinata a ristorare, in
CP_5 CP_5 forza del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, il danno biologico stesso onde ottenere la somma riconoscibile come danno differenziale quantitativo Vale dunque dare partita considerazione alle due diverse categorie di riferimento
DANNO NON PATRIMONIALE
• SUL QUANTUM DEI DANNI Come risulta dalla relazione peritale il Sig ha riportato, a termini di “danno biologico” - come Pt_1 postumi non suscettibili di utile miglioramento sostanziantisi - una lesione eziologicamente ricollegabile al sinistro stimata nel 8,5% di invalidità permanente per un soggetto di 37 anni
Lo stesso CTU ha ritenuto il periodo di inabilità temporanea in complessivi 108 giorni di cui
1 giorno inabilità temporanea al 100%,
30 giorni inabilità temporanea al 75%
45 giorni inabilità temporanea al 50%, 32 giorni inabilità temporanea al 25%
pagina 7 di 10 Le conclusioni raggiunte dal CTU all'esito delle indagini peritali, devono essere condivise e poste alla base della presente pronuncia, essendo fondate sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine peritale, valutati alla stregua di esatti criteri della scienza medico-legale e correttamente applicati alla fattispecie;
esse sono inoltre sostenute da una motivazione esauriente e priva di vizi logici e non fatte oggetto di alcuna contestazione dai periti di parte. L'applicazione dei valori tabellari di cui all'art 139 Codice delle assicurazioni nella misura vigente comporta quindi la quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla parte attrice nell'intero nella seguente misura per invalidità' permanente € 15.364,02 Somma di per sé esaustiva del danno non patrimoniale risarcibile civilmente avuto riguardo come non siano state formulate richieste istruttorie atte a fornire evidenza delle eventuali peculiari caratteristiche di incisività delle lesioni subiti dall'attore sul suo complessivo equilibrio dinamico relazionale e/o sulla dimensione più intima della sfera personale
Ciò posto si riconosce come liquidabile a titolo di danno non patrimoniale (biologico comprensivo delle lesioni dinamico relazionali) la somma di € 15.364,02 SUL QUANTUM DELLA CONDANNA PER DANNO NON PATRIMONIALE SUBITO DAL SIG.
Parte_1
A questo punto, nel determinare il quantum della condanna a titolo di danno non patrimoniale in favore del sig, giuste le suesposte notazioni, occorre contestualizzare la liquidazione entro gli Pt_1 schemi ricostruttivi del danno differenziale QUANTO ALLE POSTE DI DANNO RELATIVE AL C.D. “DANNO DIFFERENZIALE QUANTITATIVO” Danno differenziale quantitativo che corrisponde alla posta creditoria superiore a quanto già percepito e percepiendo dal ricorrente in ragione del conseguito indennizzo dovendosi quindi CP_5 provvedere al raffronto tra quanto liquidabile e quanto indennizzato dall'assicuratore sociale Ciò detto risulta liquidabile secondo i criteri civilistici un danno biologico pari ad € 15.364,02 Queste le premesse risulta dalla attestazione del costo dell'infortunio allegata agli atti un indennizzo a titolo di danno biologico (computando integralmente in tale voce gli importi già corrisposti in CP_5 complessivi € 10.634,64 quale indennizzo per danno biologico e quindi unica voce da valorizzare in defalco) una erogazione complessiva in favore della parte attrice inferiore al danno civilistico astrattamente liquidabile a titolo di posta omogenea con ciò avendosi empirica evidenza della sussistenza in capo al Sig. di una posta creditoria reclamabile a titolo di danno differenziale Pt_1 quantitativo pari ad € 4.729,38 DANNO COMPLEMENTARE O DIFFERENZIALE QUALITATIVO L'attore vanta, altresì, un diritto autonomo e indipendente dalla rendita percepita dall'Istituto per quanto inerisce il danno biologico per inabilità temporanea, nocumento non coperto dall'indennizzo erogato dalla assicurazione pubblica (c.d. “danno complementare”) da liquidarsi secondo il valore medio tabellare di € 55,24 per diem. Si liquidano, quindi, a titolo di danno complementare sofferto dal Sig in conseguenza del Pt_1 sinistro le seguenti somme : per inabilita' temporanea € 2.982,96 (id est € 55,24 + 1.242,90 + € 1.242,90 + € 441,92) TOTALE DANNO NON PATRIMONIALE DIFFERENZIALE PER DANNO DIFFERENZIALE QUANTITATIVO E DANNO COMPLEMENTARE € 7.712,34 Trattandosi di debito di valore la liquidazione deve tenere conto delle operazioni di scomputo imposte dalla liquidazione della somma alla attualità e quindi deve provvedersi alla devalutazione dell'importo complessivamente liquidato a titolo di danno non patrimoniale alla data del sinistro (26.09.2020) maggiorata tale somma degli interessi legali e della rivalutazione sino alla data odierna. Sulla somma così risultante matureranno i soli interessi legali da domani sino all'effettivo saldo SUL DANNO PATRIMONIALE
pagina 8 di 10 SPESE MEDICHE Rispetto a tali somme va osservato come risultino pacificamente riconoscibili in favore dell'attore a titolo di danno patrimoniale oltre a quanto dallo stesso corrisposto per spese mediche propriamente dette anche le somme versate per la redazione di perizia medico legale in quanto eziologicamente riconducibili alla esigenza di difesa per i fatti per cui è causa con ciò liquidandosi in favore dell'attore a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per esborsi per relazioni mediche e per spese mediche la somma di 959,70 Trattandosi di debito di valore dovranno essere aggiunti interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli esborsi dalla data di ciascuno sino alla data odierna. Sulle somme così ottenute matureranno dalla data di domani i soli interessi legali sino all'effettivo soddisfo SUL RISARCIMENTO PER DANNI AL MOTOVEICOLO
La CTU espletata ai fini della valutazione dei danni sulla moto incidentata - le cui conclusioni il Giudice fa proprie giusto il rigore metodologico della stessa e la congrua e convincente risposta alle osservazioni sollevate daL CTP di parte convenuta - ha prospettato che i costi necessari all'eventuale ripristino della moto sarebbero stati di importo maggiore del valore commerciale del bene
Tale assunto ha determinato il CTU alla valorizzazione del mezzo ai soli fini risarcitori secondo il valore commerciale ipotizzabile per lo stesso che ha indicato in € 2.000,00 Somma a cui, in ragione della circostanza emersa della mancata rottamazione del veicolo ad opera del (risulta infatti che il veicolo sia stato alienato e/o distrutto ai sensi dell'art 1 DPR 189/2001) Pt_1 non possono essere aggiunte le somme normalmente riconoscibili quali accessori del danno (id est rottamazione ,immatricolazione di un nuovo veicolo).
La peculiarità della circostanza della vendita e/o rottamazione del veicolo da parte della autorità pubblica determina altresì l'impossibilità di valorizzare in defalco il valore del relitto dovendosi ritenere che l'unico elemento oggettivamente apprezzabile ai fini del risarcimento del danno richiesto sia il valore commerciale del bene al momento del sinistro.
Ciò premesso, stante la antieconomicità della riparazione del veicolo si liquida a titolo di danno patrimoniale in favore dell'attore la somma di € 2.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del sinistro (26.00.2020) sino alla data odierna di deposito della sentenza. Sulla somma così ottenuta dalla data di domani matureranno i soli interessi legali sino al saldo.
SULLA CONDANNA EX ART 96 CPC
Non si ritiene che il contegno difensivo della convenuta integri ipotesi di abuso processuale e/o di slealtà processuale rientrando lo svolgimento delle tesi difensive propugnate dalla compagnia assicurativa entro il margine della ordinaria attività defensionale.
SULLE SPESE DI LITE L'imputazione delle spese processuali (da liquidarsi sul decisum), ivi comprese quelle relative alle CTU espletate, segue la soccombenza.
PQM
il Tribunale adito, in accoglimento della domanda attrice, accerta l'esclusiva responsabilità della condotta del convenuto Sig nella verificazione CP_10 del sinistro occorso il 26.09.2020 e per l'effetto condanna i convenuti, in solido tra loro , al pagamento in favore dell'attore a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso il 26.09.2020 delle somme così come partitamente indicate in parte motiva oltre gli accessori nella misura e con la decorrenza ivi prevista ,:
Condanna altresì i convenuti in solido tra loro alla refusione delle spese e competenze di lite di parte attrice che si liquidano (sulla base del decisum) ex d.m. 55/2014 in complessivi € 5.077,00 (di cui Euro
919,00 per fase di studio € 777,00 per fase introduttiva € 1.680,00 per trattazione € 1.701,00 non applicata alcuna maggiorazione per difesa contro più parti stante la contumacia di parte dei convenuti) oltre rimborso forfettario del 15% , CAP ed IVA se dovuta ed oltre rimborso integrale degli esborsi di procedura ivi compresi i compensi dei CTP di parte attrice se e nella misura documentata in atti
pagina 9 di 10 Pone definitivamente a carico dei convenuti le competenze dei CTU per come liquidate in atti
Prato, 17/06/2025
Il Giudice dott. Elena Moretti
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 17,00 in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegazione al verbale.
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sulla necessità di predisporre una comparazione tra indennizzo e risarcimento per poste omogenee e non quale mera sottrazione aritmetica tra risarcimento e costo totale dell'indennizzo non appare necessario motivare stante la consolidatissima ermeneutica giurisprudenziale in subiecta materia ed il riassorbimento della modifica legislativa sul calcolo del danno differenziale operato nell'articolo 3- sexies del DL 34/2019, che ha abrogato integralmente il testo dell'articolo 1, comma 1126, lettere a), b), c), d), e) e f), della Legge n.145/2018 (Legge di Bilancio 2019), che aveva (re) introdotto regole di determinazione della misura del danno differenziale nell'ambito della tutela nel senso della CP_5 integrale computabilità del costo del sinistro sul risarcimento del danno civilistico.