Articolo 29 della Legge 26 aprile 1974, n. 191
Articolo 28Articolo 30
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8 giugno 1974
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21 febbraio 1979
Art. 29. ((Non possono essere eseguiti lavori in prossimita' di linee elettriche aeree sotto tensione a distanza minore di metri 1 per le linee di contatto e di alimentazione ad alta tensione fino a 25 chilovolt e a metri 3 per le linee primarie fino a 220 chilovolt))
Entrata in vigore il 21 febbraio 1979