Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00032/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01217/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1217 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Vallerga e Filippo Scorcucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Castagnoli e Andrea Bozzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'accertamento
- del diritto di accesso della -OMISSIS- al fine di ottenere copia degli atti richiesti con istanza 27.8.25 di accesso agli atti amministrativi ex art 10 e 22 e segg. della legge n. 241/90;
- per l’annullamento del provvedimento -OMISSIS-, con cui è stato negato l’accesso richiesto con l’istanza suddetta;
- per la condanna della Regione all’ostensione degli atti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Liguria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. LO GN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1) -OMISSIS- con istanza di accesso in data 27.8.2025, presentata ai sensi dell’art. 22 e segg. L. n. 241/90, ha chiesto alla Regione Liguria l’esibizione della copia digitale delle seguenti categorie di atti e documenti:
a) da un lato la copia degli atti del fascicolo istruttorio integrale predisposto dalla Regione per effettuare l’istruttoria sulla domanda di finanziamento presentata dalla stessa ricorrente (bando -OMISSIS- – sottomisura 4.1 - programma regionale di sviluppo rurale 2014-22);
b) dall’altro la copia dei “ fascicoli istruttori integrali di tutte le proposte finanziate dalla Regione Liguria con il bando -OMISSIS- – sottomisura 4.1 del programma regionale di sviluppo rurale 2014-22 (Reg. UE 1305/2013) ” al fine di consentire la tutela dei diritti.
2) La Regione, con la nota impugnata del 23.9.25, ha negato l’accesso unicamente perché:
- i documenti sub a) sarebbero già in possesso della ricorrente, anche in forza di pregresse comunicazioni da parte regionale;
- per i documenti sub b) “ la richiesta pervenuta … risulta generica e non sufficientemente motivata a norma della vigente normativa in materia ”.
3) -OMISSIS- ha gravato il citato diniego con ricorso ex art. 116 C.p.a. e la causa, alla camera di consiglio del 9.1.2026, è stata trattenuta in decisione.
4) Il ricorso è fondato.
5) Con riguardo al profilo a) non costituisce legittima ragione ostativa quella secondo cui gli atti richiesta sarebbero già noti alla ricorrente oppure sarebbero già stati ad essa comunicati, atteso che l’Amministrazione è tenuta ad esibire gli atti da essa detenuti, salva la ricorrenza di ragioni ostative che, tuttavia, nel caso di specie non sussistono.
Ovviamente l’esibizione deve avvenire nei limiti dei documenti esistenti e previo rimborso dei diritti di copia.
6) Con riguardo al profilo b) l’istanza di accesso ha correttamente:
- circoscritto l’oggetto della richiesta ostensoria ai soli fascicoli relativi alle pratiche “finanziate”;
- precisato l’interesse ostensivo individuandolo nella finalità di “ tutela legale dei diritti della -OMISSIS-… destinataria dell’atto di rigetto del sostegno … del -OMISSIS- ”.
La Regione, con l’impugnato provvedimento del 23.9.25, ha negato l’accesso unicamente perché ha ritenuto non idoneamente precisato l’interesse ostensorio, senza alcun riferimento alla natura massiva della richiesta o alla finalità di controllo generalizzato sull’attività amministrativa.
Solo in sede di difesa in giudizio la Regione ha giustificato il diniego di accesso con riferimento al fatto che la richiesta di accesso avrebbe natura massiva e sarebbe finalizzata ad esercitare un controllo generalizzato sull’attività della PA.
La richiesta di accesso è fondata anche in relazione al profilo b).
6.1) Preliminarmente si rileva l’inconferenza delle ragioni ostative invocate in giudizio dalla Regione in ordine al fatto che l’istanza di accesso avrebbe natura massiva e sarebbe finalizzata al controllo generalizzato dell’attività amministrativa, atteso che tali elementi ostativi non sono stati in alcun modo rappresentati nel diniego impugnato, costituendo dunque un’inammissibile integrazione postuma della motivazione.
Ad abundantiam si rileva, comunque, che l’istanza di accesso non ha natura massiva perché riguarda le sole istanze di contributo “finanziate”, quindi la sola platea ristretta dei soggetti beneficiari dei contributi (non più di 20) e non risulta diretta a realizzare un controllo generalizzato dell’attività amministrativa ma a verificare la corretta applicazione dei criteri da parte della PA per l’accoglimento delle domande di contributo al fine della tutela dei diritti della ricorrente lato sensu intesi, quindi anche finalizzati a richiedere il riesame in autotutela al fine di ottenere l’annullamento d’ufficio o anche solo la rettifica o a promuovere altre forme rimediali o sanzionatorie.
6.2) Nel merito l’istanza di accesso della ricorrente è fondata atteso che l’interesse ostensivo dichiarato è stato chiaramente specificato. -OMISSIS-, infatti, a fonte del rigetto della propria domanda di finanziamento, ha richiesto la copia degli atti relativi ai soggetti ammessi al contributo al fine di tutelare i propri diritti “ causa cognita ” nelle forme previste dall’ordinamento, tra cui certamente quelle sopra citate al punto precedente.
Tali ragioni sono sufficienti per ottenere l’accesso agli atti richiesti atteso che all'Amministrazione - e successivamente al Giudice, in sede di sindacato sull'operato di questa - compete unicamente la verifica - sulla base della motivazione della richiesta di accesso - dell'astratta inerenza del documento richiesto con la posizione soggettiva del richiedente e con le finalità che questi intende perseguire mediante gli atti ostesi, senza che la Regione possa subordinare l'accoglimento della domanda a verifiche sulla proponibilità o ammissibilità di azioni in sede giudiziaria.
Ne consegue che anche il profilo b) della richiesta di accesso è fondata.
7) Conclusivamente il ricorso deve essere accolto, con conseguente condanna della Regione a consentire l’accesso gli atti richiesti con l’istanza di accesso del 27.8.25 con invio, entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente pronuncia, delle copie in forma digitale all’indirizzo indicato nell’istanza del 27.8.25, previo versamento degli importi dovuti a titolo di diritti di copia richiesti:
- degli atti relativi al suddetto punto a);
- degli atti relativi al suddetto punto b), previo adempimento delle formalità di cui all’art. 3 del D.P.R. 184/2006.
8) La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- accerta il diritto della ricorrente ad ottenere la copia digitale degli atti richiesti con le modalità e i termini di cui in parte motiva;
- annulla l’impugnato provvedimento di diniego del 23.9.2025;
- compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PP US, Presidente
LO GN, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO GN | PP US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.