Cass. civ., sez. III, sentenza 13/07/1983, n. 4794
CASS
Sentenza 13 luglio 1983

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Ai fini dell'opposizione tardiva a convalida di sfratto, prevista dall'art. 668 cod. proc. civ., il caso fortuito va individuato in quelle circostanze obiettive escludenti l'imputabilità all'intimato, a titolo di colpa o dolo, della mancata comparizione. (nella specie il giudice del merito aveva ravvisato il caso fortuito nella chiusura del locale locato per le ferie di ferragosto, nella assenza del conduttore perché in viaggio di nozze e nella Mancanza di qualsiasi elemento oggettivo atto a far prevedere l'intimazione e la citazione per la convalida, la C.S. enunciando il precisato principio ha confermato tale decisione).*

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 67 della legge n. 392 del 1978 che considera prorogati per un ulteriore periodo di tempo i contratti di locazione di immobili destinati a particolari attività, assume rilievo determinante l'uso effettivo dell'immobile al momento dell'entrata in vigore della richiamata legge - il cui accertamento è demandato al giudice del merito e non è censurabile in Sede di legittimità - e non l'uso originariamente pattuito, sempreché il locatore non abbia contestato il mutamento di destinazione.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 13/07/1983, n. 4794
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4794
    Data del deposito : 13 luglio 1983

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