Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/05/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 187/2025 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 7.5.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di II grado iscritto al n. 187/2025 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Foggia alla via Saverio Pollice n. P.IVA_1
3, presso lo studio dell'avv. Attilio Maccione, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE APPELLANTE –
CONTRO
, c.f. , in persona della Sindaca Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Renata Fiore
e dall'avv. Antonella Carlomagno, giusta procura in atti
- PARTE APPELLATA –
Avverso: la sentenza n. 859/2024 emessa dal Giudice di Pace di Foggia il
18.12.2024
- Seconda Sezione civile -
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello ritualmente notificato, Parte_2
ha interposto appello avverso sentenza n.
[...]
859/2024 emessa dal Giudice di Pace di Foggia il 18.12.2024 con cui era stata rigettata l'opposizione dalla stessa proposta avverso il verbale di contestazione iscritto al N° Registro verbali 7512/2024, N° Verbale X
46359/2024, elevato dalla Polizia Municipale di Foggia in data 21.02.2024 per la violazione dell'art. 142, c. 9 bis del Codice della Strada.
L'appello si fonda sui motivi in atti meglio specificati e in particolare sull'errata ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di Pace di Foggia che ha ritenuto la legittimità del verbale di contestazione, sulla base della dichiarazione resa dall'agente verbalizzante subito dopo l'accertata violazione, nonostante la contemporanea presenza di due veicoli sulla fotografia scattata dal rilevatore di velocità.
Invero, a dire dell'appellante, dal momento che il fotogramma riprende più veicoli, non troppo distanti tra loro e con targhe leggibili, mancherebbe la prova certa che il superamento del limite di velocità sia stato posto in essere dal destinatario del verbale.
La censura mossa da parte appellante è fondata per i motivi che seguono.
Va preliminarmente osservato che in tema di violazione di norme sui limiti di velocità accertate a mezzo di strumento elettronico omologato, cosiddetto “autovelox”, il momento decisivo dell'accertamento è rappresentato dai rilievi fotografici. Precisamente, il negativo della fotografia costituisce la fonte principale di prova delle risultanze dello strumento elettronico, dal momento che consente di individuare con certezza il veicolo e ne consente il riferimento alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo indicate (cfr. ex multis Cass. n. 2202 del 30/01/2008).
Quanto sopra considerato, nel caso in esame, dal fotogramma n. 240221, rilevato mediante autovelox mod. 104/e matricola n. 941182/946249 posto a fondamento del verbale oggetto di opposizione, emerge che in data
21.02.2024 alle ore 9:56, nel territorio del Comune di Foggia in località Via
Manfredonia, Km 2.500, dir. Da SS 89 verso Via D'Aragona, fossero presenti
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- Seconda Sezione civile -
due veicoli (una Fiat Panda, di proprietà dell'appellante, e una Fiat Tipo)
l'uno vicino all'altro e diretti nello stesso senso di marcia.
Ebbene, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato sul punto, quando il fotogramma riprende più veicoli e questi non sono troppo distanti tra loro, la fotografia non può essere utilizzata come prova per multare il conducente del veicolo, perché non vi è la prova certa che il superamento del limite di velocità sia attribuibile al destinatario del verbale (Cass. Civ.
Sez. 2, Sentenza n. 2202 del 30/01/2008)
Nello specifico, è possibile che uno dei due veicoli transiti a velocità ridottissima ovvero che le velocità dei veicoli fotografati si sommino, senza che il rilevatore elettronico possa concretamente accertare quale delle due auto abbia superato i limiti di velocità. In queste ipotesi, il fotogramma risulta inattendibile e non può legittimare la contestazione della violazione di cui all'art. 142 Codice della Strada, in quanto inidoneo a dimostrare con certezza l'avvenuta infrazione stradale.
Alla luce di quanto detto, nel caso di specie non vi è fondata prova che sia stato proprio il veicolo destinatario del verbale opposto a superare il limite di velocità. Posto dunque che non è possibile stabilire in termini di certezza a quale veicolo sia attribuibile la velocità illegittima rilevata ovvero se ad entrambi non vi sono, pertanto prove sufficienti della responsabilità dell'appellante.
Né vale a superare tale convincimento la “Relazione sull'accertamento della violazione relativo al verbale opposto X-46359, prot. 7512/2024”, nella quale gli agenti accertatori presenti in loco dichiarano sic et simpliciter che
“a commettere l'infrazione è stato il veicolo del fotogramma B” (doc. 3 allegato alla memoria di costituzione in primo grado).
Sul punto, la difesa dell'appellante evidenzia che erroneamente la decisione impugnata avrebbe considerato tale attestazione dotata di fede privilegiata, superabile solo tramite querela di falso.
La censura merita accoglimento. Come detto, in tema di violazione di norme sui limiti di velocità accertate a mezzo di strumento elettronico omologato, cosiddetto “autovelox”, il momento decisivo dell'accertamento è
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- Seconda Sezione civile -
rappresentato dai rilievi fotografici. Ne deriva che, la dichiarazione resa dagli agenti verbalizzanti in loco non può considerarsi dotata di fede privilegiata, atteso che “l'efficacia di prova legale del verbale non può estendersi alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale ed alla menzione di fatti avvenuti in sua presenza, che possono risolversi in apprezzamenti personali, “perché mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di accadimenti, che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento” (Cass. S.U. 17355/2009).
In linea con i principi di diritto espressi, può dirsi oggi pacifico che alcuna fede privilegiata possa essere attribuita ai giudizi valutativi o alla menzione di circostanze concernenti fatti avvenuti alla presenza del Pubblico Ufficiale che possano essere ricondotti a valutazioni e apprezzamenti personali poiché, a causa della rapidità di svolgimento dei singoli fatti, non possono essere apprezzati e valutati, ex post, mediante un giudizio obiettivo.
Posto dunque che non è possibile stabilire in termini di certezza a quale veicolo sia attribuibile la velocità illegittima rilevata ovvero se ad entrambi, deve ritenersi applicabile l'art. 7, comma 10 del D.lgs. 150/2011; non vi sono, infatti prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Per tutte le ragioni che precedono, l'appello va accolto, con riforma della sentenza impugnata n. 859/2024 emessa dal Giudice di Pace di Foggia il
18.12.2024 e conseguente annullamento del verbale di contestazione iscritto al N° Registro verbali 7512/2024, N° Verbale X 46359/2024, elevato dalla Polizia Municipale di Foggia, in data 21.02.2024, a carico dell'odierna appellante per la violazione dell'art. 142, c. 9 bis del Codice della Strada.
Ogni altra questione è assorbita.
La riforma della sentenza di primo grado implica la rideterminazione d'ufficio delle spese di lite del giudizio di primo grado, per cui le spese di entrambi i gradi si pongono a carico dell'appellato siccome soccombente (Cass. civ.
Sez. Un. n. 32061/2022) e vanno computate al valore non superiore ad
1.100 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri medi, tenuto conto del valore della decisum non superiore ad € 1.100,00, esclusa la fase
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istruttoria per il giudizio di appello, con distrazione in favore dell'avv. Attilio
Maccione, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata n.
[...]
859/2024 emessa dal Giudice di Pace di Foggia il 18.12.2024, annulla il verbale di contestazione n. iscritto al N° Registro verbali 7512/2024, N°
Verbale X 46359/2024 del 21.02.2024
b) condanna l'appellata al rimborso, in favore dell'appellante, delle spese di lite di primo grado, pari alla somma di € 80,00 a titolo di esborsi ed €
346,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi, con distrazione in favore dell'avv. Attilio
Maccione, dichiaratosi antistatario.
c) condanna l'appellata al rimborso, in favore dell'appellante, delle spese di lite di secondo grado, pari alla somma di € 100,00 a titolo di esborsi ed
€ 462,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi, con distrazione in favore dell'avv. Attilio
Maccione, dichiaratosi antistatario.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
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