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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/05/2025, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 3069 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c., nella causa civile promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Primiceri Cristian;
Parte_1
- appellante - contro
, in persona del suo legale rappresentante pt., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Antonio Cantelmo;
- appellato –
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto il gravame promosso da Parte_1
avverso la sentenza n. 58/2024 del 30.06.2023, emessa dal Giudice di Pace di
[...]
Casarano nel giudizio n. 74/2020 r.g. Con detta sentenza è stata accolta la domanda di risarcimento dei danni subiti dall'attore all'impianto di sollevamento delle acque presente nella sua proprietà.
In particolare, l'appellante ha impugnato la decisione per aver, il giudice di prime cure, immotivatamente determinato l'ammontare dei compensi dovuti derogando ai minimi previsti dalle tabelle parametriche D.M. n. 55 del 2014.
costituitasi in giudizio, ha contestato in fatto ed in diritto le Controparte_2 doglianze dell'appellante, chiedendone il rigetto con conseguente conferma della sentenza gravata.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado e all'udienza del 06.05.2025 è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
********
L'appello è fondato e può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Orbene secondo l'appellante il giudice di pace determinando le competenze professionali spettanti a parte attrice, avrebbe violato il disposto dell' art. 4 D.M. n.
55/2014 e delle tabelle ad esso allegate, avendo questi determinato un importo inferiore a quello previsto dai minimi edittali e per giunta in difetto di motivazione circa le ragioni di tale determinazione.
Tale censura è fondata.
Occorre precisare che vi è un orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi del D.M. n. 55/2014, il giudice può scendere anche al di sotto dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione.
Tuttavia, la giurisprudenza ha elaborato un diverso orientamento, più condivisibile da questo Giudice, secondo cui, al contrario, è censurabile il provvedimento che liquidi le spese in misura inferiore rispetto al minimo di cui al parametro di riferimento, minimo che viene definito "inderogabile".
Orbene la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 11102/2024 , nel tentativo di superare il contrasto illustrato, anche alla luce del regime introdotto dal
D.M. n. 37/2018, ha affermato che non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso - o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
La Cassazione osserva che tale misura risulta approntata in vista non solo della tutela delle esigenze del professionista, ma anche, di riflesso, delle esigenze dell'utente delle prestazioni stesse, in quanto solo la previsione di un compenso non irrisorio o mortificante risulta in grado di assicurare il mantenimento di standard di professionalità e diligenza essenziali in vista della tutela anche del diritto di difesa, ove, come nella maggioranza dei casi, il ricorso alle prestazioni del professionista sia funzionale alla difesa in giudizio.
Per cui non viene in rilievo solo l'interesse (privato) del professionista a percepire un compenso equo, ma anche un interesse generale (pubblico) di tutela dell'indipendenza e dell'autonomia del professionista, atto a garantire la qualità e il livello della prestazione offerta nonché la buona e corretta amministrazione della giustizia, a loro volta indispensabili per assicurare il pieno esplicarsi del diritto di difesa, tanto più meritevole di tutela in quanto sancito a livello costituzionale (art. 24
Cost.).
I nuovi criteri rispondono all'interesse generale di introdurre una remunerazione minima in modo da non svilire la professione ed esigere anzi un livello della prestazione adeguato nell'interesse del cliente, secondo un principio ed esigenze comuni ad altri settori professionali, assicurando standard di diligenza appropriati alla natura e al decoro delle attività svolte.
Pertanto, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: «ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato nella vigenza dell'art. 4, comma 1, e 12, comma 1, del D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. n. 37/2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate».
Orbene, nel caso di specie, il giudice di pace ha erroneamente liquidato per competenze professionali 350,00 euro oltre forfetario del 15% ed IVA e CPA come per legge. Infatti, la causa ad oggetto di competenza del Giudice di pace rientra nello scaglione previsto da 1.101,00 a 5.200,00€ per i quale in assenza di esclusione di una delle quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisione) prevede la corresponsione dell'importo di 1.265,00€ calcolando il compenso sulla base dei valori medi mentre l'importo di 633,00€ calcolando lo stesso sulla base dei valori minimi.
Orbene, nel caso di specie appare dunque evidente che il giudice di primo grado, abbia correttamente individuato nei minimi edittali l'importo da liquidare per le competenze del difensore di parte attrice, ma abbia altresì proceduto a decurtarlo, in assenza di specifica e opportuna motivazione, finendo per liquidare una somma notevolmente inferiore a quella che ne sarebbe derivata qualora fosse stata applica la decurtazione della metà dell'importo risultante dall'applicazione dei valori medi previsti per la tipologia di cause in oggetto, che costituisce la decurtazione massima applicabile dal giudice.
Per tali ragioni si accoglie l'appello e si liquida il compenso secondo il minimo edittale per un importo pari a 633,00 oltre forfetario del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Quanto alle spese del presente giudizio occorre precisare che la Cassazione con
Ord. n. 21613 del 2018 ha precisato che nel caso in cui al giudice superiore venga riproposta una parte limitata della domanda, ovvero l'oggetto dell'impugnazione risulti circoscritto per dettato normativo, il valore della causa deve essere rimodulato in relazione all'effettiva entità della riforma che si intende conseguire. (Conf. Cass. 12 agosto 2009, n. 18233.
[... In ossequio al principio della soccombenza, occorre dunque condannare la alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellante, oltreché a Controparte_3 quelle del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite sostenute da nel primo Parte_1 grado di giudizio, liquidate in € 125,00 per spese vive ed € 633,00 per competenze professionali, oltre ad accessori di legge;
- condanna l'appellata alla refusione delle spese di lite sostenute da Parte_1
per il presente grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 147,00 per spese
[...] vive ed € 332,00 per competenze professionali, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 13.05.2025
Il giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 3069 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c., nella causa civile promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Primiceri Cristian;
Parte_1
- appellante - contro
, in persona del suo legale rappresentante pt., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Antonio Cantelmo;
- appellato –
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto il gravame promosso da Parte_1
avverso la sentenza n. 58/2024 del 30.06.2023, emessa dal Giudice di Pace di
[...]
Casarano nel giudizio n. 74/2020 r.g. Con detta sentenza è stata accolta la domanda di risarcimento dei danni subiti dall'attore all'impianto di sollevamento delle acque presente nella sua proprietà.
In particolare, l'appellante ha impugnato la decisione per aver, il giudice di prime cure, immotivatamente determinato l'ammontare dei compensi dovuti derogando ai minimi previsti dalle tabelle parametriche D.M. n. 55 del 2014.
costituitasi in giudizio, ha contestato in fatto ed in diritto le Controparte_2 doglianze dell'appellante, chiedendone il rigetto con conseguente conferma della sentenza gravata.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado e all'udienza del 06.05.2025 è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
********
L'appello è fondato e può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Orbene secondo l'appellante il giudice di pace determinando le competenze professionali spettanti a parte attrice, avrebbe violato il disposto dell' art. 4 D.M. n.
55/2014 e delle tabelle ad esso allegate, avendo questi determinato un importo inferiore a quello previsto dai minimi edittali e per giunta in difetto di motivazione circa le ragioni di tale determinazione.
Tale censura è fondata.
Occorre precisare che vi è un orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi del D.M. n. 55/2014, il giudice può scendere anche al di sotto dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione.
Tuttavia, la giurisprudenza ha elaborato un diverso orientamento, più condivisibile da questo Giudice, secondo cui, al contrario, è censurabile il provvedimento che liquidi le spese in misura inferiore rispetto al minimo di cui al parametro di riferimento, minimo che viene definito "inderogabile".
Orbene la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 11102/2024 , nel tentativo di superare il contrasto illustrato, anche alla luce del regime introdotto dal
D.M. n. 37/2018, ha affermato che non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso - o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
La Cassazione osserva che tale misura risulta approntata in vista non solo della tutela delle esigenze del professionista, ma anche, di riflesso, delle esigenze dell'utente delle prestazioni stesse, in quanto solo la previsione di un compenso non irrisorio o mortificante risulta in grado di assicurare il mantenimento di standard di professionalità e diligenza essenziali in vista della tutela anche del diritto di difesa, ove, come nella maggioranza dei casi, il ricorso alle prestazioni del professionista sia funzionale alla difesa in giudizio.
Per cui non viene in rilievo solo l'interesse (privato) del professionista a percepire un compenso equo, ma anche un interesse generale (pubblico) di tutela dell'indipendenza e dell'autonomia del professionista, atto a garantire la qualità e il livello della prestazione offerta nonché la buona e corretta amministrazione della giustizia, a loro volta indispensabili per assicurare il pieno esplicarsi del diritto di difesa, tanto più meritevole di tutela in quanto sancito a livello costituzionale (art. 24
Cost.).
I nuovi criteri rispondono all'interesse generale di introdurre una remunerazione minima in modo da non svilire la professione ed esigere anzi un livello della prestazione adeguato nell'interesse del cliente, secondo un principio ed esigenze comuni ad altri settori professionali, assicurando standard di diligenza appropriati alla natura e al decoro delle attività svolte.
Pertanto, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: «ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato nella vigenza dell'art. 4, comma 1, e 12, comma 1, del D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. n. 37/2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate».
Orbene, nel caso di specie, il giudice di pace ha erroneamente liquidato per competenze professionali 350,00 euro oltre forfetario del 15% ed IVA e CPA come per legge. Infatti, la causa ad oggetto di competenza del Giudice di pace rientra nello scaglione previsto da 1.101,00 a 5.200,00€ per i quale in assenza di esclusione di una delle quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisione) prevede la corresponsione dell'importo di 1.265,00€ calcolando il compenso sulla base dei valori medi mentre l'importo di 633,00€ calcolando lo stesso sulla base dei valori minimi.
Orbene, nel caso di specie appare dunque evidente che il giudice di primo grado, abbia correttamente individuato nei minimi edittali l'importo da liquidare per le competenze del difensore di parte attrice, ma abbia altresì proceduto a decurtarlo, in assenza di specifica e opportuna motivazione, finendo per liquidare una somma notevolmente inferiore a quella che ne sarebbe derivata qualora fosse stata applica la decurtazione della metà dell'importo risultante dall'applicazione dei valori medi previsti per la tipologia di cause in oggetto, che costituisce la decurtazione massima applicabile dal giudice.
Per tali ragioni si accoglie l'appello e si liquida il compenso secondo il minimo edittale per un importo pari a 633,00 oltre forfetario del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Quanto alle spese del presente giudizio occorre precisare che la Cassazione con
Ord. n. 21613 del 2018 ha precisato che nel caso in cui al giudice superiore venga riproposta una parte limitata della domanda, ovvero l'oggetto dell'impugnazione risulti circoscritto per dettato normativo, il valore della causa deve essere rimodulato in relazione all'effettiva entità della riforma che si intende conseguire. (Conf. Cass. 12 agosto 2009, n. 18233.
[... In ossequio al principio della soccombenza, occorre dunque condannare la alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellante, oltreché a Controparte_3 quelle del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite sostenute da nel primo Parte_1 grado di giudizio, liquidate in € 125,00 per spese vive ed € 633,00 per competenze professionali, oltre ad accessori di legge;
- condanna l'appellata alla refusione delle spese di lite sostenute da Parte_1
per il presente grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 147,00 per spese
[...] vive ed € 332,00 per competenze professionali, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 13.05.2025
Il giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi