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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/05/2025, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 09/05/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, chiamato il procedimento iscritto al n. 17927/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
CP_1
alle ore 10.50 sono presenti l'avv. TODARO CHIARA in sostituzione dell'avv.
TODARO FRANCESCO per parte ricorrente nonché l'avv. SPARACINO MARIA
GRAZIA per l' . CP_1
I procuratori, in considerazione dell'intervenuto provvedimento di sgravio chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere. L'avv. TODARO insiste per la condanna dell'istituto alle spese di lite;
l'avv. SPARACINO insiste per la compensazione.
IL GIUDICE
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 10.55
*********************
Successivamente, alle ore 12.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente,
ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
*********************
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 17927/2024 R.G.L. promossa
D A
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Todaro ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, Via S.
Meccio n° 22, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante pro tempore - legalmente domiciliato in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con gli avv.ti Maria Grazia
Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
- resistenti -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO
All'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A
Mediante lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando:
❖ Dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 59620240002436964000.
❖ Condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida CP_1
complessivamente in euro 330,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
2 disponendone la distrazione in favore dell'avv. Francesco Todaro dichiaratosi antistatario.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.12.2024 il ricorrente, come in epigrafe indicato, conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l' proponendo opposizione CP_1 avverso l'avviso di addebito n. 59620240002436964000, dell'importo di euro 752,24, eccependone l'illegittimità oltre che la prescrizione in quanto riguardanti periodi contributivi che erano già stati oggetto di condono.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente previdenziale il quale rappresentava che “[..] L'Ufficio competente, rilevato che
l'avviso di addebito opposto ha ad oggetto periodi contributivi oggetto di condono e, pertanto, non dovuti ha proceduto con lo sgravio in autotutela. [..]”.
La causa, di natura documentale, sulla comune richiesta delle parti, all'odierna udienza viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Alla luce di quanto dichiarato e documentato dalle parti e delle incontestate allegazioni in atti (cfr. provvedimento di sgravio allegato alla memoria di costituzione),
verificata la corrispondenza tra le singole voci creditorie di cui agli avvisi di addebito opposti e gli importi sgravati, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i minimi tariffari (tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e con la maggiorazione prevista per la redazione degli atti con richiami ipertestuali), disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza aver riscosso compenso alcuno.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 9 maggio 2025
Il Giudice
Claudia Gentile
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