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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 2523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2523 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT ZI Presidente
IL TE CE rel.
IL TE CE
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 609/2025 , introdotta da
(ROMA, 28/10/1974), e Parte_1 Pt_2
(ROMA , 20/09/1961), entrambi con il patrocinio dell'avv.
[...]
LAURA D'ANGELO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 12/02/2000 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: 2
“i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
La casa coniugale sita in Roma Via Ipparco di Nicea n.79, di proprietà del Sig.
verrà assegnata al marito con quanto in essa contenuto. La moglie se ne Pt_2 allontanerà asportando i propri beni ed effetti personali entro la data della fissanda udienza presidenziale, reperendo idonea sistemazione in appartamento in locazione in zona limitrofa alla ex casa coniugale in modo da facilitare la frequentazione condivisa con i figli.
I figli e maggiorenni ma economicamente non Per_1 Per_2 autosufficienti, resteranno collocati prevalentemente presso il domicilio paterno, nell'immobile già adibito a casa coniugale, di proprietà del marito, sito in Roma Via Ipparco di Nicea n. 79. I figli frequenteranno liberamente i genitori, compatibilmente con i turni di lavoro di questi e con i loro impegni di studio, sportivi e ricreativi. Trascorreranno liberamente con ciascuno dei genitori tutti i periodi di festività e le vacanze sia estive che invernali, con modalità di frequentazione compatibili con i loro impegni e le loro esigenze. d. Ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli maggiorenni e Per_1 durante il periodo di permanenza presso di sé. Il Signor Per_2 Pt_2 corrisponderà il 100% di tutte le spese straordinarie per i figli (mediche, sportive e ricreative) e sosterrà interamente i costi di gestione del cavallo di cui la figlia è proprietaria. I figli resteranno fiscalmente a carico della Signora Per_1 Pt_1
Il marito corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento, l'importo mensile di € 1.000,00 (mille/00), oltre rivalutazione ISTAT come per legge.
I coniugi provvederanno alla divisione di tutti i beni già in comunione familiare al momento dell'allontanamento della moglie dalla casa coniugale, impegnandosi a riconoscere in contraddittorio anche quali beni vadano eventualmente assegnati successivamente.
I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti di tutte le predette condizioni che accettano e sottoscrivono, impegnandosi a rispettarle sin dal momento della firma del presente ricorso innanzi al proprio legale”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA, 28/10/1974) e ROMA, 20/09/1961), che Parte_2 3 hanno contratto matrimonio in Roma in data 12/02/2000, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00267, Parte I
, Serie 01, Anno 2000, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 21/10/2025
La giudice est.
IL TE
La Presidente RT ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT ZI Presidente
IL TE CE rel.
IL TE CE
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 609/2025 , introdotta da
(ROMA, 28/10/1974), e Parte_1 Pt_2
(ROMA , 20/09/1961), entrambi con il patrocinio dell'avv.
[...]
LAURA D'ANGELO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 12/02/2000 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: 2
“i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
La casa coniugale sita in Roma Via Ipparco di Nicea n.79, di proprietà del Sig.
verrà assegnata al marito con quanto in essa contenuto. La moglie se ne Pt_2 allontanerà asportando i propri beni ed effetti personali entro la data della fissanda udienza presidenziale, reperendo idonea sistemazione in appartamento in locazione in zona limitrofa alla ex casa coniugale in modo da facilitare la frequentazione condivisa con i figli.
I figli e maggiorenni ma economicamente non Per_1 Per_2 autosufficienti, resteranno collocati prevalentemente presso il domicilio paterno, nell'immobile già adibito a casa coniugale, di proprietà del marito, sito in Roma Via Ipparco di Nicea n. 79. I figli frequenteranno liberamente i genitori, compatibilmente con i turni di lavoro di questi e con i loro impegni di studio, sportivi e ricreativi. Trascorreranno liberamente con ciascuno dei genitori tutti i periodi di festività e le vacanze sia estive che invernali, con modalità di frequentazione compatibili con i loro impegni e le loro esigenze. d. Ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli maggiorenni e Per_1 durante il periodo di permanenza presso di sé. Il Signor Per_2 Pt_2 corrisponderà il 100% di tutte le spese straordinarie per i figli (mediche, sportive e ricreative) e sosterrà interamente i costi di gestione del cavallo di cui la figlia è proprietaria. I figli resteranno fiscalmente a carico della Signora Per_1 Pt_1
Il marito corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento, l'importo mensile di € 1.000,00 (mille/00), oltre rivalutazione ISTAT come per legge.
I coniugi provvederanno alla divisione di tutti i beni già in comunione familiare al momento dell'allontanamento della moglie dalla casa coniugale, impegnandosi a riconoscere in contraddittorio anche quali beni vadano eventualmente assegnati successivamente.
I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti di tutte le predette condizioni che accettano e sottoscrivono, impegnandosi a rispettarle sin dal momento della firma del presente ricorso innanzi al proprio legale”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA, 28/10/1974) e ROMA, 20/09/1961), che Parte_2 3 hanno contratto matrimonio in Roma in data 12/02/2000, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00267, Parte I
, Serie 01, Anno 2000, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 21/10/2025
La giudice est.
IL TE
La Presidente RT ZI