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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 27/02/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alex
Costanza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1419 R.G.A.C. dell'anno 2021
T R A
Parte_1
P. IVA con sede a Montedoro (CL), in via della P.IVA_1
Cooperazione n. 88, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Daniele Osnato giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
P. IVA , con sede a Mazzarino Controparte_1 P.IVA_2
(CL), in Via Caltanissetta n. 20, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Fabio Calaciura e Debora Colantuoni, giusta procura in atti;
OPPOSTO
***
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato la
[...]
proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo nr. 189/2021, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 16/06/2021 in favore della con il quale era stato ingiunto Controparte_1
all'opponente di pagare la somma di euro 80.337,63 oltre interessi e spese. A fondamento della propria pretesa creditoria, la
[...]
aveva posto delle fatture emesse negli anni CP_1
2017/2018 conseguenti all'esecuzione del contratto di somministrazione pasti nell'ambito dell'attività di prima accoglienza a favore di soggetti immigrati richiedenti protezione internazionale stipulato in data 18/06/2016.
A tal proposito, l'opponente Parte_1
rappresentava che, insieme alla Ad ed altre CP_1
compagini sociali, aveva dato vita ad un'Associazione
Temporanea di Imprese denominata “Progetto Vita”, aggiudicandosi gli incarichi di accoglienza di cittadini extracomunitari banditi con procedura di gara d'appalto dalla
Prefettura di Caltanissetta U.T.G.
Ogni compartecipe all'ATI avrebbe dovuto offrire, vicendevolmente ed anche con separati contratti di partnership, i servizi per cui ogni Società aveva specifica preparazione tecnica ed autorizzazione professionale.
In particolare, e con riguardo alla gestione di cittadini extracomunitari allocati presso la sede della i Controparte_1
servizi di “attività di accompagnamento sociale” erano stati dalla stessa ingiungente assegnati alla Parte_1
non avendo la i requisiti
[...] Controparte_1
e/o la competenza per svolgerli. In contropartita, in
2 compensazione e con separati contratti, la si Controparte_1
sarebbe impegnata a fornire i pasti per gli ospiti delle strutture di competenza della odierna opponente.
In relazione alle prestazioni riguardanti la fornitura di pasti, la emetteva singole periodiche fatture stante la loro Controparte_1
semplice contabilizzazione (tot per singolo pasto).
La aveva dovuto invece Parte_1 Parte_1
Cont attendere la rendicontazione dei costi, che la non CP_1
aveva mai consegnato, ma di cui la stessa Ad aveva CP_1
comunque ottenuto in rimborso da parte della . In tale CP_2
descritto contesto, al termine del rapporto di collaborazione, la aveva dunque contravvenuto agli accordi, Controparte_1
richiedendo l'emissione di decreto ingiuntivo ed omettendo di rappresentare la dovuta compensazione delle prestazioni vicendevolmente offerte tra le parti.
La circostanza che la aveva ingiustificatamente Controparte_1
contravvenuto agli accordi costringeva la Parte_1
al fine di legittimamente eccepire la
[...]
compensazione anche in termini fiscali delle contrapposte poste di dare/avere, ad emettere delle proprie fatture per il totale delle prestazioni rese in favore della Ingiungente nel periodo dal 2015 al 2018
L'opponente, a sostegno della presente opposizione, deduceva proprio di avere fornito le proprie prestazioni tra il 2015 e il 2018 in favore della di talune attività, ed eccepiva Controparte_1
pertanto la compensazione con i crediti dell'ingiungente.
Per tutti i motivi esposti, parte opponente chiedeva la revoca
3 della concessa provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo nonché il suo annullamento con conseguente accoglimento dell'opposizione.
Si costituiva in giudizio la contestando la difesa Controparte_1
avversaria e sostenendo l'infondatezza dell'opposizione.
Nello specifico, l'opposta sosteneva l'inesistenza di prove a sostegno della domanda dell'opponente tali per cui sarebbe stato possibile portare in compensazione il credito con quello ingiunto.
Parte opposta evidenziava che, sebbene la e la Controparte_1
avessero partecipato Parte_1
all'ATI Progetto Vita dal 2015 al 2018, pur vigendo le convenzioni di cui agli atti mai la prima aveva usufruito dei servizi e/o del personale della seconda e delle convenzioni con essa stipulate.
La Ad asseriva inoltre che i pagamenti emessi in CP_1
costanza di ATI sarebbero avvenuti in favore della capofila
Progetto Vita, che, previa rendicontazione da parte di tutte le mandanti, avrebbe corrisposto gli importi delle fatture. L'opposta rappresentava inoltre di non aver mai rendicontato alla
[...]
i costi sostenuti dalla Controparte_3 Parte_1
ottenendo il pagamento delle relative
[...]
somme poiché quest'ultima non aveva mai presentato alcun report mensile, né avanzato richieste economiche in virtù dei contratti stipulati.
L'opposta sosteneva che le fatture nn.27-28-29 del 12/08/2021, emesse dall'opponente solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo e tempestivamente contestate con PEC del
10/09/2021, fossero state predisposte al solo fine di sostenere
4 l'opposizione; in ogni caso, con riferimento al credito di cui alla fattura 27/2021 l'opposta eccepiva la prescrizione ex art. 2948 c.c..
L'opposta chiedeva dunque il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'opposto decreto.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo la causa veniva istruita a mezzo produzioni documentali e prove orali.
All'udienza del 5 aprile 2023 veniva sentito il teste TE
, mentre il legale rappresentate di parte attrice, di cui
[...]
era stato ammesso l'interrogatorio formale, non veniva citato e non si presentava.
Successivamente, con ordinanza ex art. 210 c.p.c., la CP_4
di Caltanissetta veniva onerata di depositare copia della
[...]
documentazione relativa alle prestazioni erogate e pagate, dal
2015 al 2018, nei confronti della in ambito di ATI Controparte_1
Progetto Vita, nonché copia della documentazione relativa alle prestazioni erogate e pagate in favore della Parte_1
in relazione al medesimo oggetto e per il
[...]
medesimo periodo.
Successivamente, in seguito all'esibizione dei documenti richiesti alla Prefettura di Caltanissetta, il giudice invitava l'Amministrazione ad integrare la documentazione già depositata con le rendicontazioni trasmesse dall'ATI relative agli anni dal
2015 al 2018, riguardanti le prestazioni rispettivamente svolte da
Montesolidale Soc. Coop. e da Controparte_1
Terminata l'istruttoria, all'udienza del 06/11/2024 il giudice poneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex
5 art. 190 c.p.c.
2. Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Innanzitutto, osserva il giudicante che è pacifica e non contestata la sussistenza dei contratti stipulati tra le parti, così come risulta provato che Ad abbia fornito le prestazioni su essa CP_1
gravanti.
Quanto all'eccezione di compensazione sollevata da parte opponente per paralizzare il credito azionato dall'avversario, che costituisce il nucleo fondamentale della spiegata opposizione, osserva il giudicante che l'eccezione medesima è rimasta priva di adeguato supporto probatorio, mancando sufficiente prova di un credito certo, liquido – o di facile e pronta liquidazione- ed esigibile della nei Parte_1
confronti della Controparte_1
A tanto si perviene sulla base delle considerazioni che seguono.
Con le convenzioni stipulate in data 23/09/2015 e in data
30/01/2017 (cfr. docc. 5 e 6 di parte opponente) la Controparte_1
aveva affidato alla la Parte_1
gestione del servizio di accompagnamento giuridico, sanitario e sociale a cittadini richiedenti protezione internazionale
In particolare, nelle predette convenzioni, al punto E, denominato
“Spese per risorse umane”, al n. 4, lett.) D, si prevedeva che l'opposta si sarebbe impegnata a corrispondere alla
[...]
in relazione ai servizi dalla stessa Parte_1
resi, un corrispettivo rapportato alle ore di prestazione effettuate e documentate da report mensili, chiarendo inoltre che la liquidazione sarebbe avvenuta su presentazione di regolare
6 fattura.
La per sua stessa Parte_1
ammissione, non ha mai presentato i report mensili necessari alla predisposizione della rendicontazione e a giustificazione delle fatture emesse.
Con riferimento alle fatture n. 27-28-29 del 12/08/2021 – contestate dalla in data 10/09/2021 -, queste sono state CP_1
emesse dall'opponente solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo 189/2021 e non risultano essere adeguatamente dettagliate quanto alle prestazioni asseritamente rese. Non si comprende infatti come siano stati individuati gli importi fatturati che l'opponente intendeva portare in compensazione, né
è possibile rilevare dalla documentazione depositata ex art.210
c.p.c. da parte della di Caltanissetta quante siano le ore CP_2
lavorate dai dipendenti dell'opponente in virtù delle convenzioni stipulate con la Da tale documentazione può trarsi CP_1
che l'opponente abbia in effetti reso dei servizi, tuttavia non si traggono i requisiti di certezza, liquidità - o facile e pronta liquidazione – ed esigibilità dei relativi crediti.
L'eccezione sollevata dall'opponente relativa alla compensazione dei crediti risulta dunque infondata e la spiegata opposizione deve pertanto essere rigettata.
L'accertata infondatezza dell'eccezione di compensazione è troncante e assorbe tutte le altre censure, anche in ragione del principio della “ragione più liquida” (Cass., Sez. U., Sentenza n.
9936 del 08/05/2014 - Rv. 630490 - 01).
3. Quanto alle spese, in ragione del complesso intreccio negoziale
7 posto in essere dalle parti, tenuto conto che dell'andamento complessivo del giudizio e dell'esito del complessivo accertamento in fatto delle vicende sottostanti, si reputano esservi ragioni tali per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa doma da eccezione o difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione spiegata avverso il decreto ingiuntivo n.189/2021 emesso dal Tribunale di Caltanissetta il 16 giugno 2021;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Caltanissetta, 26 febbraio 2025
IL GIUDICE
Alex Costanza
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