Articolo 2 della Legge 22 giugno 1954, n. 395
Articolo 1Articolo 3
Versione
10 luglio 1954
Art. 2.
Al pagamento degli oneri di cui al precedente articolo, l'U.CE.FA.P. provvede con le eccedenze attive del proprio bilancio, dopo aver provveduto alla liquidazione del personale, fino alla concorrenza dell'avanzo finale di gestione.
Il pagamento delle differenze di prezzo e delle maggiori spese di trasporto di cui al precedente art. 1 e' subordinato al versamento all'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste di quanto risultante a debito del percepiente per differenze di prezzo, quote, contributi o per altro titolo. L'U.CE.FA.P. e' a tal fine autorizzato a trattenere sulle somme da erogare ai sensi dell'art. 1 quanto dovuto dal percepiente stesso per i titoli innanzi specificati.
Entrata in vigore il 10 luglio 1954