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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OR Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di
Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Raffaella Cappiello giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6111 EL ruolo generale degli affari contenziosi ELl'anno 2021, avente ad
OGGETTO: cessazione degli effetti civili EL matrimonio, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._1
Valentina de Giovanni (C.F. ), presso il cui studio C.F._2 elettivamente domicilia in LI (NA) alla Galleria Vanvitelli n. 2
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._3
Antonietta Veneruso (C.F. ), presso il cui studio C.F._4 elettivamente domicilia in OR EL GR (NA) alla Via Nazionale n. 43
RESISTENTE
NONCHE'
Il PM presso il Tribunale di OR Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta in sostituzione ELl'udienza EL 27.05.2024
[...]
ha dedotto che il proprio contratto di lavoro alle dipendenze ELla è Pt_1 CP_2 scaduto in agosto e che all'attualità il ricorrente si trova in stato di disoccupazione e gravato, altresì, di ingenti spese che dovrà sostenere per la messa in sicurezza degli immobili ereditati, come da ordinanza comunale. Si è pertanto riportato alle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento
, con note di trattazione depositate in data 24.05.2024, ha Controparte_1 concluso riportandosi alle richieste già formulate in comparsa di costituzione e risposta, insistendo per la conferma ELle condizioni ELla separazione quanto alla determinazione ELl'assegno in favore ELla IG ed al contributo in tale Per_1 sede posto a carico EL per la locazione di un immobile da parte ELla Pt_1 resistente ed ha altresì reiterato la richiesta di corresponsione di un assegno divorzile in proprio favore.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.11.2021 e notificato in data 31.01.2022,
[...]
conveniva in giudizio per sentire pronunciare la Pt_1 Controparte_1 cessazione degli effetti civili EL matrimonio concordatario da loro contratto in
OR EL GR (NA) in data 24.04.1995 e dal quale erano nati due figli, e Per_2
, entrambi attualmente maggiorenni. Infatti, a seguito di un'irreversibile Per_1 crisi, i coniugi si separavano consensualmente alle condizioni concordate nell'accordo sottoscritto dalle parti in data 18.12.2019 ai sensi ELl'art. 6 l.
162/2014, autorizzato dal PM in data 23.12.2019 e quindi trascritto nei registri ELlo Stato Civile EL Comune di OR EL GR in data 15.01.2021. L'accordo di separazione prevedeva che continuasse ad abitare la casa Parte_1 coniugale sita in OR EL GR (NA) al Corso Alcide De Gasperi 49/B in quanto di sua esclusiva proprietà mentre si sarebbe trasferita Controparte_1 unitamente ad entrambi i figli in altra abitazione condotta in locazione sempre in
OR EL GR e dunque con conseguente obbligo EL ricorrente di versare in favore di l'importo mensile di Euro 650,00 per il Controparte_1 pagamento EL relativo canone di locazione oltre che la somma di Euro 20.000,00 per far fronte alle spese di trasferimento ed allestimento ELla nuova abitazione ed
Euro 3.000,00 a titolo di canoni di locazione anticipati. Infine, si Parte_1 impegnava a versare la somma mensile di euro 1.100,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (di cui euro 550,00 direttamente al figlio in quanto Per_2 maggiorenne ed euro 550,00 in favore ELla moglie data la minore età ELla IG
) oltre al 70% ELle spese straordinarie. Per_1 Con ricorso ritualmente depositato, chiedeva la cessazione degli Parte_1 effetti civili EL matrimonio e la parziale modifica ELle condizioni di cui all'accordo di separazione. In particolare, il ricorrente domandava la revoca ELl'assegno di
Euro 550,00 previsto in favore EL figlio in quanto ormai economicamente Per_2 autosufficiente e la revoca ELl'obbligo di versare mensilmente euro 650,00 in favore ELla resistente quale rimborso EL canone di locazione. Infine, parte ricorrente chiedeva la conferma ELl'assegno di mantenimento di euro 550,00 in favore ELla IG da versare però direttamente nelle mani di quest'ultima Per_1 in quanto divenuta maggiorenne ma non essendo la stessa ancora economicamente autosufficiente oltre al 50% (e non più 70%) ELle spese straordinarie.
Si costituiva ritualmente in giudizio aderendo alla domanda Controparte_1 di cessazione degli effetti civili EL matrimonio ma opponendosi sia alla revoca ELl'assegno di mantenimento in favore EL figlio in quanto non stabilmente Per_2 indipendente;
sia alla revoca ELl'obbligo di di versare mensilmente Parte_1 euro 650,00 per il rimborso canone di locazione poiché lo stesso rappresentava la giusta compensazione per il godimento ELla casa coniugale da parte EL marito ed avendo lo stesso una più florida situazione economica;
sia, infine, alla richiesta di versamento diretto ELl'assegno di mantenimento in favore ELla IG
e di riduzione ELla quota di rimborso ELle spese straordinarie nella Per_1 misura EL 50% per ciascuno dei genitori. Dunque, parte resistente, chiedeva la cessazione degli effetti civili EL matrimonio con conferma ELle medesime condizioni di separazione ed aggiunta EL solo obbligo EL ricorrente di versare un assegno mensile di euro 400,00 in suo favore a titolo di assegno divorzile.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, comparse le parti dinanzi al Presidente EL Tribunale all'udienza EL 23.03.2022, le stesse confermavano la volontà di divorziare e dunque, con ordinanza EL 18.07.2022, il Presidente scioglieva la riserva espressa all'udienza EL 29.06.2022 confermando in via provvisoria ed urgente le condizioni di cui alla separazione consensuale ma revocando l'obbligo di versamento ELl'assegno di mantenimento di euro 550,00 previsto in favore EL figlio in quanto autosufficiente (come comprovato da dichiarazione resa da Per_2 quest'ultimo ed inviata a mezzo mail al padre) e rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore dott.ssa Raffaella Cappiello per la fase contenziosa. Quindi all'udienza EL 07.11.2022, svoltasi con modalità di trattazione scritta, parte ricorrente chiedeva l'emissione di una sentenza parziale relativa alla sola questione di status con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e parte resistente non si opponeva. Entrambi i procuratori ELle parti, poi, chiedevano concedersi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Il giudice istruttore, pertanto, preso atto ELle richieste ELle parti, rimetteva la causa in decisione al Collegio limitatamente alla questione di status ed il PM, in data 06.12.2022, esprimeva parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili EL matrimonio.
Con sentenza non definitiva n. 2875/2022 pubblicata in data 16.12.2022, questo
Tribunale pronunciava dunque la cessazione degli effetti civili EL matrimonio concordatario contratto da e il 24 aprile Parte_1 Controparte_1
1995 in OR EL GR (NA) essendosi la separazione consensuale dei coniugi protratta ininterrottamente per oltre un semestre a far tempo dall'avvenuta conclusione e trascrizione ELl'accordo nei registri ELlo stato civile EL Comune di
OR EL GR (15.01.2020) ed essendo stata comprovata l'irreversibilità ELla crisi coniugale tramite la condotta processuale e le richieste ELle parti nonché tramite la fissazione di domicili differenti. Il Collegio ordinava altresì all'ufficiale di stato civile EL Comune di OR EL GR di procedere all'annotazione ELla predetta sentenza sull'atto di matrimonio e disponeva, con separata ordinanza, la prosecuzione EL giudizio per la statuizione sulle questioni accessorie inerenti i rapporti patrimoniali tra le parti, previa istruttoria. Quindi, depositate le memorie ex art 183, comma VI c.p.c., ammessi i mezzi istruttori articolati dalle parti, compiute le attività istruttoria mediante espletamento ELl'interrogatorio formale EL ricorrente ed escussione dei testi ammessi ( e Persona_3 per parte resistente ed per parte ricorrente), Persona_4 Controparte_3 con ordinanza EL 5 giugno 2024 resa all'esito EL deposito di note di trattazione scritta in sostituzione ELl'udienza EL 27 maggio 2024, il giudice istruttore rimetteva la causa in decisione al collegio, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c. con decorrenza dal 10 giugno 2024.
Osserva preliminarmente il Tribunale che, essendo stata già pronunciata la cessazione degli effetti civili EL matrimonio, in questa sede, è chiamato a emettere le statuizioni di carattere accessorio, e dunque inerenti, principalmente, il mantenimento dei figli ed il riconoscimento ELl'assegno divorzile. Sempre in via preliminare, si rileva che nulla può essere disposto da questo
Tribunale in ordine al mantenimento EL figlio in quanto già maggiorenne al Per_2 tempo ELla separazione dei coniugi ed ora divenuto economicamente autosufficiente grazie alla stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Tale circostanza è già stata accertata con ordinanza presidenziale EL 19.07.2022
e risulta ormai pacifica e non contestata dalle parti in causa sebbene non documentalmente provata. Sul punto preme sottolineare che l'obbligo assistenziale in capo ai genitori non può essere illimitato ed incondizionato. In virtù EL principio di autoresponsabilità, infatti, il predetto obbligo viene meno allorquando il figlio, come nella fattispecie in esame, sia in grado di provvedere in modo autonomo al proprio sostentamento e di soddisfare i propri bisogni principali. Specificatamente, “l'obbligo EL genitore (separato o divorziato) di concorrere al mantenimento EL figlio maggiorenne non convivente cessa con il raggiungimento, da parte di quest'ultimo, di uno “status” di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita” (Cass. civ., 8.08.2013, n. 18974).
Tanto premesso, domanda spiegata dal ricorrente è parzialmente fondata e pertanto deve essere accolta nei limiti e per le motivazioni che seguono.
Per quanto concerne la IG , quest'ultima è attualmente maggiorenne ma Per_1 non ancora economicamente autosufficiente e pertanto convive con la madre presso abitazione condotta in locazione sita in OR EL GR (NA) alla Via
Calabria n. 13. Con l'accordo di separazione EL 18.12.2019 si Parte_1 impegnava a versare sul conto corrente personale ELla entro il 5 di ogni CP_1 mese la somma di euro 550,00 per il mantenimento ELla IG. Tale statuizione deve essere conservata in sede di divorzio sia in quanto la conferma ELla medesima è stata richiesta da entrambi i coniugi sia in quanto, alla luce ELl'attuale e noto quadro normativo e giurisprudenziale, l'obbligo di mantenimento in capo ai genitori permane anche dopo il raggiungimento da parte EL figlio ELla maggiore età qualora non economicamente indipendenti. Tale principio è stato rafforzato dal nuovo 315 bis c.c. che impone ai genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare e assistere moralmente i figli senza limiti di età. Sul punto è opportuno sottolineare come l'orientamento espresso dalla
Suprema Corte e suffragato dalla giurisprudenza di merito, sia nel senso di ritenere che “affinché venga meno l'obbligo EL mantenimento, lo status di indipendenza economica EL figlio può considerarsi raggiunto in presenza di un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e un'appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni” (v. Cass. n. 4765/2002; n. 21773/2008; n.
14123/2011; n. 1773/2012). In ragione ELle considerazioni che precedono, mancando nella fattispecie in esame il doveroso presupposto ELla raggiunta indipendenza economica da parte ELla IG , studentessa universitaria di Per_1
21 anni convivente con la madre, deve essere ribadito l'obbligo di di Parte_1 concorrere al mantenimento ELla stessa. In ordine all'entità EL predetto mantenimento, valutata ogni circostanza, tenuto conto ELle esigenze ELla IG, ELla pressochè invariata situazione economica ELle parti nonché ELla comune volontà dei medesimi, il Collegio ritiene confermare l'importo stabilito in sede di separazione (euro 550,00) il quale tuttavia, come richiesto dalla resistente, deve essere adeguato secondo le variazioni ISTAT nella somma di euro 640,20. La
Suprema Corte, infatti, ha affermato che la rivalutazione si deve riconoscere anche in assenza di domanda di parte e senza obbligo di motivazione, in misura almeno pari agli indici ISTAT, fatti salvi i casi di palese iniquità in cui il tribunale può escludere la rivalutazione con motivata decisione (Cass. 5 agosto
2004 n. 15101).
Va, invece, respinta la domanda di versamento diretto ELl'assegno di mantenimento avanzata dal poiché, “in tema di mantenimento da parte EL Pt_1 genitore separato o divorziato EL figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, la Suprema Corte ha di recente affermato che il genitore obbligato, in mancanza ELla corrispondente domanda EL figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti EL genitore” (Cass. ord. n.
34100/2021). Invero, la Cassazione, in modo uniforme, ha più volte ribadito che accanto al diritto EL figlio al mantenimento, sussiste un autonomo e concorrente diritto EL genitore con lui convivente a percepire il contributo ELl'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento (vd. sul punto Cass. n. 25300/13; ord. n. 24316/13; Cass. 21437/2007; Cass. 4188/2006; 8007/2005). Di conseguenza, il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento EL figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non ha alcuna autonomia nella scelta EL soggetto nei cui confronti adempiere l'obbligazione e pertanto non può pretendere, in mancanza di specifica domanda EL figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché EL genitore istante, il quale ha chiesto in sede giudiziale il mantenimento per il figlio. Solo la domanda autonoma EL figlio ad ottenere il mantenimento diretto può negare il concorrente diritto EL di lui genitore convivente a percepire il relativo assegno, dimostrando tale domanda la volontà ELl'avente diritto di gestire autonomamente le risorse destinate al suo mantenimento (Cass. sez. I, ordinanza 09/07/2018 n° 18008). Ebbene, nel caso di specie, nell'assenza di tale domanda da parte ELla IG , la richiesta di Per_1 versamento diretto avanzata dal ricorrente deve essere rigettata.
Resta altresì invariato sia il regime ELle spese straordinarie relative alla IG
le quali, nell'accordo di separazione, erano state ripartite nella misura EL Per_1
70% per il padre e 30% per la madre, sia l'obbligo posto a carico di Parte_1 di versare in favore di euro 650,00 per il pagamento EL Controparte_1 canone di locazione ELl'immobile ove quest'ultima convive con la IG . Per_1
Osserva sul punto il Collegio come il ricorrente non abbia provato alcun decremento reddituale atto a supportare la richiesta di ripartizione ELle spese straordinarie nella misura EL 50% per ciascun genitore e la revoca ELl'obbligo di pagare il canone di locazione. Le predette condizioni sono infatti state consensualmente accettate e sottoscritte dal nell'accordo di separazione EL Pt_1
18.12.2019 e da allora la posizione economico-patrimoniale ELlo stesso appare sostanzialmente invariata e costante se non addirittura lievemente migliorata.
Invero il ha allegato le dichiarazioni dei redditi 2019, 2020,2021,2022. In Pt_1 particolare, dalla dichiarazione EL 2019 risulta un reddito imponibile complessivo di euro 18.216, da quella EL 2020 e EL 2021 di euro 21.405 ed infine dalla dichiarazione 2022 emerge un imponibile di euro 22.291. Giova inoltre evidenziare che il ricorrente non ha allegato documentazione completa relativa ai propri redditi in quanto si è limitato a depositare, oltre le dichiarazioni dei redditi sopra menzionate, un estratto conto risalente al 2018 non idoneo, in quanto non attuale, a dimostrare l'asserito peggioramento ELla propria situazione economica.
Peraltro non va sottaciuta la circostanza che il , all'epoca ELla sottoscrizione Pt_1 ELl'accordo di negoziazione assistita, a fronte ELla percezione di tali emolumenti, si impegnava a versare in favore ELla moglie un assegno complessivo di € 1750,00 ( pari ad € 1.100,00 quale contributo al mantenimento di entrambi i figli ed € 650,00 a titolo di contributo al pagamento EL canone di locazione); non v'è chi non veda, quindi, come il resistente necessariamente doveva godere di redditi ulteriori al fine di poter sopportare un tale esborso economico. In tal senso, EL resto, depongono anche i risparmi nel tempo accumulati dal , indice di una Pt_1 capacità di guadagno sicuramente maggiore rispetto a quella dichiarata.
Tali elementi, vanno inoltre apprezzati alla luce ELle dichiarazioni rese anche dai testi escussi in corso di lite, ed le quali hanno Persona_3 Persona_4 confermato che il è un noto incisore ELla zona e che fosse risaputo che lo Pt_1 stesso lavorasse in tale qualità, eseguendo lavori artigianali su commissione ( il teste ha dichiarato al riguardo di averlo aiutato anche nella sua attività, Per_4 sfruttando la propria conoscenza ELla lingua inglese, e ciò almeno sino agli anni
2011/2012), sebbene gli stessi non abbiano mai avuto contezza diretta di acquisti effettuati da loro conoscenti o parenti.
Va dato atto che solo in sede di precisazione ELle conclusioni, e successivamente nella comparsa conclusionale, il ha dedotto un sopravvenuto stato di Pt_1 disoccupazione, a causa ELla scadenza nell'agosto EL 2024 EL contratto annuale con l' , nonché le spese per lavori di straordinaria manutenzione dei CP_2 fabbricati di via Purgatorio, a seguito di ordinanza comunale.
Va, tuttavia, osservato che per come dedotto dallo stesso ricorrente il contratto con l' è sempre stato a tempo determinato e rinnovato di anno in anno, di CP_2 talchè deve ritenersi che la cessazione EL contratto, in mancanza di ulteriori elementi di valutazione, nulla possa dire circa le mutate condizioni economiche EL . Pt_1
Sulla scorta di tutto quanto sopra esposto e dunque, in mancanza di prova di una contrazione reddituale rispetto all'epoca ELla separazione – prova il cui onere incombeva su parte ricorrente che ha chiesto la riduzione ELle spese straordinarie a suo carico e la revoca ELl'obbligo di versare euro 650,00 per il pagamento EL canone di locazione - ed a fronte, viceversa, di un lieve aumento dei propri ridetti emerso dalla dichiarazione 2022 e EL sicuro ed ulteriore incremento reddituale derivante dalla revoca ELl'assegno di mantenimento EL figlio , deve sicuramente ritenersi congrua la conferma ELl'assegno di Per_2 mantenimento in favore ELla IG a suo tempo concordato in sede di Per_1 separazione, salva la rivalutazione frattanto maturata, la conferma ELla ripartizione ELle spese straordinarie ELla stessa nella misura EL 70% a carico EL padre e EL 30% a carico ELla madre ed altresì la conferma ELl'obbligo di di provvedere al pagamento mensile di euro 650,00 per il canone di CP_4 locazione. A ben vedere, inoltre, in sede di separazione la resistente acconsentiva alla richiesta di assegnazione ELla casa coniugale sita in OR EL GR al Corso
Alcide De Gasperi 49/B al coniuge in quanto proprietario Parte_1 ELl'immobile, proprio a fronte EL preciso obbligo assunto da quest'ultimo di corrispondere l'importo EL canone di locazione per una nuova abitazione cui la stessa avrebbe trasferito il proprio domicilio unitamente ai figli. Dunque, l'obbligo EL di provvedere al pagamento EL canone di locazione ELl'immobile sito a Pt_1
OR EL GR alla Via Calabria 13 rappresentava e rappresenta la giusta contropartita ELl'esclusiva disponibilità ELla casa coniugale dallo stesso conseguita.
Quanto alle spese di messa in sicurezza degli immobili di via Piscopia, come è dato arguire dalla documentazione allegata alla comparsa conclusionale trattasi di spese ELiberate già nell'ottobre 2023 e che, pertanto, ben avrebbero potuto e dovuto essere allegate dal ricorrente tempestivamente al fine di garantire un giusto contraddittorio fra le parti.
Ad ogni modo, dalla documentazione allegata e dalle deduzioni difensive non è dato comprendere l'entità dei lavori ELiberati e dunque ELle somme complessivamente dovute, essendo stati allegati soltanto alcuni bonifici di pagamento ma non anche le ELibere condominiali di approvazioni dei lavori ed i relativi stati di riparto fra i condomini;
in mancanza di specifiche deduzioni, quindi, non è possibile a questo collegio neppure valutare la misura e l'incidenza di tali spese sulla condizione economica EL , tenuto conto – ad ogni modo – Pt_1 che trattasi pur sempre di esborsi episodi e circoscritti nel tempo.
Quanto alla domanda di assegno divorzile proposta da , la Controparte_1 stessa va rigettata in ragione ELle motivazioni che seguono.
E' opportuno, a tal fine, riepilogare preliminarmente i principi giurisprudenziali relativi all'assegno di divorzio che di recente hanno, peraltro, subito una significativa inversione di rotta.
Difatti, secondo consolidata giurisprudenza, tra l'altro, fatta propria dal Collegio in molteplici decisioni, l'accertamento EL diritto all'assegno divorzile (di carattere esclusivamente assistenziale) andava effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi EL coniuge richiedente (comprensivi di redditi, cespiti matrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, in base al criterio, secondo cui, mentre non è necessario uno stato di bisogno ELl'avente diritto (il quale può essere anche economicamente autosufficiente), rileva invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza EL divorzio, ELle precedenti condizioni economiche (cfr. Cass. civ. n.
4021 EL 23-2-2006).
I “mezzi adeguati” di cui alla l. n. 898 EL 1970, art. 5, comma 6, secondo il precedente orientamento ELla giurisprudenza di legittimità, coincidevano con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. civ. n. 11021 EL
15.7.2003).
La verifica ELla inadeguatezza dei mezzi EL coniuge richiedente si effettuava, cioè, raffrontandoli ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione ELlo stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso EL rapporto. A tal fine, il tenore di vita precedente doveva desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali
(cfr. Cass. civ. n. 11686/2013).
Quello che rilevava non era l'esistenza di uno stato di bisogno, ma la verifica ELla sussistenza, in conseguenza ELla cessazione EL vincolo e ELla convivenza matrimoniale, di un apprezzabile deterioramento ELle condizioni economiche, le quali dovevano essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un certo equilibrio tra i coniugi (cfr. Cass. civ. n. 4764/2007; Cass. civ. n. 10210/2005;
Cass. civ. n. 4021/2006).
Il Tribunale non può, tuttavia, ignorare la significativa inversione di tendenza operata dalla giurisprudenza ELla Suprema Corte sul punto, dapprima con la pronuncia n. 11504 EL 10.05.2017 e successivamente con la sentenza a Sezioni
Unite n. 18287/2018.
Alla luce ELla prima ELle indicate pronunce, se il diritto all'assegno di divorzio deve essere riconosciuto alla “persona” ELl'ex coniuge nella fase ELl'an debeatur,
l'entità EL predetto assegno va poi “determinato” esclusivamente nella successiva fase EL quantum debeatur, non già “in ragione” EL rapporto matrimoniale, ormai definitivamente estinto, bensì “in considerazione” EL periodo più o meno lungo ELla vita in comune (la c.d. «comunione spirituale e materiale» degli ex coniugi).
Tali essendo i presupposti per il riconoscimento ELl'assegno divorzile enunziati dalla indicata giurisprudenza di legittimità, appare evidente come in presenza di
«mezzi adeguati» ELl'ex coniuge richiedente o ELle effettive possibilità «di procurarseli» - vale a dire ELla “indipendenza o autosufficienza economica” ELlo stesso - e, dunque, in assenza di ragioni di «solidarietà economica», l'eventuale riconoscimento EL diritto si risolverebbe in una locupletazione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto ELla “mera preesistenza” di un rapporto matrimoniale ormai estinto, peraltro di durata tendenzialmente sine die: il discrimine tra «solidarietà economica» ed illegittima locupletazione sta, perciò, proprio nel giudizio sull'esistenza, o no, ELle condizioni EL diritto all'assegno, nella fase ELl'an debeatur.
Tanto premesso, la Suprema Corte nella decisione EL 2017 chiarisce che l'utilizzo EL parametro EL «tenore di vita» inducendo inevitabilmente - ma inammissibilmente - ad una indebita commistione tra la fase ELl'accertamento ELl'an debeatur e quella, solo successiva ed eventuale, EL quantum debeatur, non può essere utilizzato non essendo un interesse giuridicamente rilevante o protetto ELl'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale: l'interesse tutelato con l'attribuzione ELl'assegno divorzile - come detto - non è il riequilibrio ELle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento ELla indipendenza economica, in tal senso dovendo intendersi la funzione - esclusivamente - assistenziale ELl'assegno divorzile.
Le Sezioni Unite ELla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n.
18287/2018, mitigando la rigida interpretazione fornita dalla innovativa pronuncia EL 2017 - secondo la quale il fondamento ELl'attribuzione ELl'assegno divorzile è la mancanza di autosufficienza economica ELl'avente diritto - hanno precisato che all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa.
La sentenza afferma che il contributo fornito alla conduzione ELla vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine ELl'unione matrimoniale. La valutazione svolta nella sentenza n. 11504 EL 2017 è stata ritenuta dalle
Sezioni Unite rilevante ma incompleta, in quanto non radicata sui fattori oggettivi e interrelazionali che determinano la condizione complessiva degli ex coniugi dopo lo scioglimento EL vincolo: nella sentenza EL 2017 lo scioglimento EL vincolo coniugale, comporta una netta soluzione di continuità tra la fase di vita successiva e quella anteriore, con la conseguenza che l'autodeterminazione e l'autoresponsabilità costituiscono la giustificazione di questa radicale cesura e vengono assunti come principi informatori dei residui e limitati effetti ELla cessata relazione coniugale. In altre parole, la previsione legislativa relativa all'assegno di divorzio, alle condizioni previste dalla legge, viene ritenuta prescrizione di carattere eccezionale e derogatorio, in relazione al riacquisto ELlo stato libero realizzato con il divorzio;
all'assegno viene, di conseguenza, riconosciuta una natura giuridica strettamente ed esclusivamente assistenziale, rigidamente ancorata ad una condizione di mancanza di autonomia economica, da valutare in considerazione ELla condizione soggettiva EL richiedente, EL tutto svincolata dalla relazione matrimoniale ed unicamente orientata, per il presente e per il futuro, dalle scelte e responsabilità individuali.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, sottolineato che questa impostazione, pur condivisibile nella parte in cui coglie la potenzialità deresponsabilizzante EL parametro EL tenore di vita, omette, tuttavia, di considerare che i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità hanno orientato non solo la scelta degli ex coniugi di unirsi in matrimonio ma hanno, altresì, determinato il moELlo di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli, il contributo di ciascun coniuge all'attuazione ELla rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 cod. civ..
La conduzione ELla vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata EL vincolo.
Con la cessazione ELl'unione matrimoniale si realizza, nella prevalenza ELle situazioni concrete, un depauperamento di entrambi gli ex coniugi e si crea uno squilibrio economico-patrimoniale conseguente a tale determinazione: i ruoli all'interno ELla relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi, all'inizio e nella continuazione ELla relazione matrimoniale.
Concludono le Sezioni Unite che, ai fini EL riconoscimento o meno ELl'assegno divorzile, è dunque necessario l'accertamento ELl'inadeguatezza dei mezzi, o comunque ELl'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte ELl'art. 5, comma
6, L. 898/1970 (così come modificata dalla L. 74/1987) al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità ELla situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto ELlo scioglimento EL vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione ELla vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio ELle aspettative professionali e reddituali di una ELle parti in funzione ELl'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata EL rapporto di coniugio: durata che è un fattore di cruciale importanza nella valutazione EL contributo di ciascun coniuge alla formazione EL patrimonio comune e/o EL patrimonio ELl'altro coniuge, oltre che ELle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione ELla relazione matrimoniale, anche in relazione all'età EL coniuge richiedente ed alla conformazione EL mercato EL lavoro.
Orbene, tali essendo i principi cui il Collegio ritiene di ispirarsi, la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente non merita accoglimento. Analizzando la posizione economico-patrimoniale ELle parti, emerge che è insegnante a tempo indeterminato presso Controparte_1
l'Istituto Comprensivo “Giovanni Mazza” sito in OR EL GR e percepisce un reddito annuo lordo di euro 25.691 circa (come risultante dalla dichiarazione
2020) mentre lavora presso l'Istituto Poligrafico e Zecca ELlo Stato Parte_1
S.p.a. con un contratto CO.CO.CO a scadenza annuale e tale impiego gli consente di ricavare un reddito annuo lordo di circa euro 16.832 (come risultante dalla dichiarazione 2022). Ulteriori informazioni sui redditi EL ricorrente posso evincersi da un estratto conto EL 2018 con saldo di euro 47.386,29, da documentazione attestante l'acquisto di titoli per euro 50,000, dall'atto notarile di divisione EL patrimonio EL di lui padre nonché dagli esiti ELla consultazione ELl'Archivio dei Rapporto ELl'Agenzia ELl'Entrate risalente al 2022. Da tutta la documentazione sopra menziona emerge una florida posizione economica EL ricorrente costituita da redditi da lavoro, molteplici conti correnti, investimenti in titoli e numerosi immobili seppur in gran parte ricevuti per successione mortis causa. Null'altro invece è stato allegato dalla richiedente assegno divorzile in ordine alla propria posizione economico-reddituale. Dunque, sebbene dall'incompleta documentazione in atti sembri emergere uno squilibrio fra le posizioni dei coniugi, è comunque necessario verificare - secondo i principi sopra espressi – se tale squilibrio sia imputabile a scelte relative alla conduzione ELla vita matrimoniale, con il sacrificio ELle aspettative lavorative e di carriera di uno dei due coniugi a beneficio ELl'altro, tenuto altresì conto ELla durata EL vincolo matrimoniale, oppure se tale squilibrio sia EL tutto indipendente da tale circostanza.
Orbene, nella fattispecie in esame ci si trova al cospetto di una coppia il cui rapporto coniugale è durato 24 anni e nell'ambito EL quale, sebbene il marito si sia prevalentemente dedicato alla propria attività lavorativa riuscendo ad accantonare discrete somme di denaro, la moglie, senza dubbio dedita anche alla crescita dei due figli nati dall'unione, è comunque riuscita a soddisfare le proprie aspirazioni lavorative e di carriera. Difatti la stessa conseguiva nel 1993 (e dunque due anni prima EL matrimonio) un diploma di specializzazione per l'insegnamento alla scuola materna ed ha dapprima lavorato come supplente, poi conseguito il ruolo 2008 ed attualmente insegna a tempo indeterminato presso un istituto comprensivo ELla propria città.
Ne discende che, malgrado lo squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi,
[...]
svolga attualmente ed in modo stabile il lavoro per cui la stessa si CP_1 era formata già prima EL matrimonio e dunque, nella assenza di qualsivoglia allegazione, prima ancora che prova, in ordine alla circostanza che la resistente avrebbe svolto un diverso e più remunerato lavoro, non può presumersi che le eventuali disparità economiche tra i coniugi siano il frutto di un sacrificio operato dalla moglie a vantaggio ELla famiglia.
In altre parole, sulla scorta EL quadro probatorio e documentale emerso nel corso EL giudizio - e rispetto al quale nessuna rilevanza avrebbe potuto avere la prova testimoniale in quanto i testi hanno avvalorato i fatti e la ricostruzione ELla vita matrimoniale descritti dalle rispettive parti in causa - il Tribunale ritiene che la non abbia mortificato le proprie aspettative professionali e reddituali in CP_1 funzione ELl'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare e al fine di favorire la carriera EL marito, con la conseguenza che nella fattispecie in esame non si ravvisano i presupposti per riconoscere un assegno divorzile, la cui funzione compensativa non avrebbe senso in una situazione come quella de qua nella quale lo squilibrio esistente nella posizione economico-patrimoniale ELle parti non affonda le sue radici nel vissuto ELla coppia coniugale, o meglio, nelle scelte da tale coppia assunte, bensì nella differente carriera lavorativa intrapresa dalle parti.
Alla stregua ELle considerazioni che precedono, la domanda avanzata dalla resistente di assegno divorzile va rigettata.
Le spese processuali, tenuto conto ELla natura ELla causa e ELla sostanziale soccombenza reciproca, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di OR Annunziata, I sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 di così provvede: Controparte_1
1) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo di € 640,20 a titolo di
[...] contributo al mantenimento ELla IG;
Per_1
2) pone le spese straordinarie ELla IG a carico di nella Per_1 Parte_1 misura EL 70% ed a carico di nella misura EL 30% ; Controparte_1
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
entro il giorno 2 di ciascun mese, l'importo di € 650,00 a titolo di
[...] contributo per il pagamento EL canone di locazione e degli oneri condominiali ELl'abitazione ove la stessa convive con la IG;
4) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente
[...]
; CP_1
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in OR Annunziata, nella camera di consiglio EL 19 novembre 2024
Il giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OR Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di
Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Raffaella Cappiello giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6111 EL ruolo generale degli affari contenziosi ELl'anno 2021, avente ad
OGGETTO: cessazione degli effetti civili EL matrimonio, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._1
Valentina de Giovanni (C.F. ), presso il cui studio C.F._2 elettivamente domicilia in LI (NA) alla Galleria Vanvitelli n. 2
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._3
Antonietta Veneruso (C.F. ), presso il cui studio C.F._4 elettivamente domicilia in OR EL GR (NA) alla Via Nazionale n. 43
RESISTENTE
NONCHE'
Il PM presso il Tribunale di OR Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta in sostituzione ELl'udienza EL 27.05.2024
[...]
ha dedotto che il proprio contratto di lavoro alle dipendenze ELla è Pt_1 CP_2 scaduto in agosto e che all'attualità il ricorrente si trova in stato di disoccupazione e gravato, altresì, di ingenti spese che dovrà sostenere per la messa in sicurezza degli immobili ereditati, come da ordinanza comunale. Si è pertanto riportato alle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento
, con note di trattazione depositate in data 24.05.2024, ha Controparte_1 concluso riportandosi alle richieste già formulate in comparsa di costituzione e risposta, insistendo per la conferma ELle condizioni ELla separazione quanto alla determinazione ELl'assegno in favore ELla IG ed al contributo in tale Per_1 sede posto a carico EL per la locazione di un immobile da parte ELla Pt_1 resistente ed ha altresì reiterato la richiesta di corresponsione di un assegno divorzile in proprio favore.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.11.2021 e notificato in data 31.01.2022,
[...]
conveniva in giudizio per sentire pronunciare la Pt_1 Controparte_1 cessazione degli effetti civili EL matrimonio concordatario da loro contratto in
OR EL GR (NA) in data 24.04.1995 e dal quale erano nati due figli, e Per_2
, entrambi attualmente maggiorenni. Infatti, a seguito di un'irreversibile Per_1 crisi, i coniugi si separavano consensualmente alle condizioni concordate nell'accordo sottoscritto dalle parti in data 18.12.2019 ai sensi ELl'art. 6 l.
162/2014, autorizzato dal PM in data 23.12.2019 e quindi trascritto nei registri ELlo Stato Civile EL Comune di OR EL GR in data 15.01.2021. L'accordo di separazione prevedeva che continuasse ad abitare la casa Parte_1 coniugale sita in OR EL GR (NA) al Corso Alcide De Gasperi 49/B in quanto di sua esclusiva proprietà mentre si sarebbe trasferita Controparte_1 unitamente ad entrambi i figli in altra abitazione condotta in locazione sempre in
OR EL GR e dunque con conseguente obbligo EL ricorrente di versare in favore di l'importo mensile di Euro 650,00 per il Controparte_1 pagamento EL relativo canone di locazione oltre che la somma di Euro 20.000,00 per far fronte alle spese di trasferimento ed allestimento ELla nuova abitazione ed
Euro 3.000,00 a titolo di canoni di locazione anticipati. Infine, si Parte_1 impegnava a versare la somma mensile di euro 1.100,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (di cui euro 550,00 direttamente al figlio in quanto Per_2 maggiorenne ed euro 550,00 in favore ELla moglie data la minore età ELla IG
) oltre al 70% ELle spese straordinarie. Per_1 Con ricorso ritualmente depositato, chiedeva la cessazione degli Parte_1 effetti civili EL matrimonio e la parziale modifica ELle condizioni di cui all'accordo di separazione. In particolare, il ricorrente domandava la revoca ELl'assegno di
Euro 550,00 previsto in favore EL figlio in quanto ormai economicamente Per_2 autosufficiente e la revoca ELl'obbligo di versare mensilmente euro 650,00 in favore ELla resistente quale rimborso EL canone di locazione. Infine, parte ricorrente chiedeva la conferma ELl'assegno di mantenimento di euro 550,00 in favore ELla IG da versare però direttamente nelle mani di quest'ultima Per_1 in quanto divenuta maggiorenne ma non essendo la stessa ancora economicamente autosufficiente oltre al 50% (e non più 70%) ELle spese straordinarie.
Si costituiva ritualmente in giudizio aderendo alla domanda Controparte_1 di cessazione degli effetti civili EL matrimonio ma opponendosi sia alla revoca ELl'assegno di mantenimento in favore EL figlio in quanto non stabilmente Per_2 indipendente;
sia alla revoca ELl'obbligo di di versare mensilmente Parte_1 euro 650,00 per il rimborso canone di locazione poiché lo stesso rappresentava la giusta compensazione per il godimento ELla casa coniugale da parte EL marito ed avendo lo stesso una più florida situazione economica;
sia, infine, alla richiesta di versamento diretto ELl'assegno di mantenimento in favore ELla IG
e di riduzione ELla quota di rimborso ELle spese straordinarie nella Per_1 misura EL 50% per ciascuno dei genitori. Dunque, parte resistente, chiedeva la cessazione degli effetti civili EL matrimonio con conferma ELle medesime condizioni di separazione ed aggiunta EL solo obbligo EL ricorrente di versare un assegno mensile di euro 400,00 in suo favore a titolo di assegno divorzile.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, comparse le parti dinanzi al Presidente EL Tribunale all'udienza EL 23.03.2022, le stesse confermavano la volontà di divorziare e dunque, con ordinanza EL 18.07.2022, il Presidente scioglieva la riserva espressa all'udienza EL 29.06.2022 confermando in via provvisoria ed urgente le condizioni di cui alla separazione consensuale ma revocando l'obbligo di versamento ELl'assegno di mantenimento di euro 550,00 previsto in favore EL figlio in quanto autosufficiente (come comprovato da dichiarazione resa da Per_2 quest'ultimo ed inviata a mezzo mail al padre) e rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore dott.ssa Raffaella Cappiello per la fase contenziosa. Quindi all'udienza EL 07.11.2022, svoltasi con modalità di trattazione scritta, parte ricorrente chiedeva l'emissione di una sentenza parziale relativa alla sola questione di status con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e parte resistente non si opponeva. Entrambi i procuratori ELle parti, poi, chiedevano concedersi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Il giudice istruttore, pertanto, preso atto ELle richieste ELle parti, rimetteva la causa in decisione al Collegio limitatamente alla questione di status ed il PM, in data 06.12.2022, esprimeva parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili EL matrimonio.
Con sentenza non definitiva n. 2875/2022 pubblicata in data 16.12.2022, questo
Tribunale pronunciava dunque la cessazione degli effetti civili EL matrimonio concordatario contratto da e il 24 aprile Parte_1 Controparte_1
1995 in OR EL GR (NA) essendosi la separazione consensuale dei coniugi protratta ininterrottamente per oltre un semestre a far tempo dall'avvenuta conclusione e trascrizione ELl'accordo nei registri ELlo stato civile EL Comune di
OR EL GR (15.01.2020) ed essendo stata comprovata l'irreversibilità ELla crisi coniugale tramite la condotta processuale e le richieste ELle parti nonché tramite la fissazione di domicili differenti. Il Collegio ordinava altresì all'ufficiale di stato civile EL Comune di OR EL GR di procedere all'annotazione ELla predetta sentenza sull'atto di matrimonio e disponeva, con separata ordinanza, la prosecuzione EL giudizio per la statuizione sulle questioni accessorie inerenti i rapporti patrimoniali tra le parti, previa istruttoria. Quindi, depositate le memorie ex art 183, comma VI c.p.c., ammessi i mezzi istruttori articolati dalle parti, compiute le attività istruttoria mediante espletamento ELl'interrogatorio formale EL ricorrente ed escussione dei testi ammessi ( e Persona_3 per parte resistente ed per parte ricorrente), Persona_4 Controparte_3 con ordinanza EL 5 giugno 2024 resa all'esito EL deposito di note di trattazione scritta in sostituzione ELl'udienza EL 27 maggio 2024, il giudice istruttore rimetteva la causa in decisione al collegio, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c. con decorrenza dal 10 giugno 2024.
Osserva preliminarmente il Tribunale che, essendo stata già pronunciata la cessazione degli effetti civili EL matrimonio, in questa sede, è chiamato a emettere le statuizioni di carattere accessorio, e dunque inerenti, principalmente, il mantenimento dei figli ed il riconoscimento ELl'assegno divorzile. Sempre in via preliminare, si rileva che nulla può essere disposto da questo
Tribunale in ordine al mantenimento EL figlio in quanto già maggiorenne al Per_2 tempo ELla separazione dei coniugi ed ora divenuto economicamente autosufficiente grazie alla stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Tale circostanza è già stata accertata con ordinanza presidenziale EL 19.07.2022
e risulta ormai pacifica e non contestata dalle parti in causa sebbene non documentalmente provata. Sul punto preme sottolineare che l'obbligo assistenziale in capo ai genitori non può essere illimitato ed incondizionato. In virtù EL principio di autoresponsabilità, infatti, il predetto obbligo viene meno allorquando il figlio, come nella fattispecie in esame, sia in grado di provvedere in modo autonomo al proprio sostentamento e di soddisfare i propri bisogni principali. Specificatamente, “l'obbligo EL genitore (separato o divorziato) di concorrere al mantenimento EL figlio maggiorenne non convivente cessa con il raggiungimento, da parte di quest'ultimo, di uno “status” di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita” (Cass. civ., 8.08.2013, n. 18974).
Tanto premesso, domanda spiegata dal ricorrente è parzialmente fondata e pertanto deve essere accolta nei limiti e per le motivazioni che seguono.
Per quanto concerne la IG , quest'ultima è attualmente maggiorenne ma Per_1 non ancora economicamente autosufficiente e pertanto convive con la madre presso abitazione condotta in locazione sita in OR EL GR (NA) alla Via
Calabria n. 13. Con l'accordo di separazione EL 18.12.2019 si Parte_1 impegnava a versare sul conto corrente personale ELla entro il 5 di ogni CP_1 mese la somma di euro 550,00 per il mantenimento ELla IG. Tale statuizione deve essere conservata in sede di divorzio sia in quanto la conferma ELla medesima è stata richiesta da entrambi i coniugi sia in quanto, alla luce ELl'attuale e noto quadro normativo e giurisprudenziale, l'obbligo di mantenimento in capo ai genitori permane anche dopo il raggiungimento da parte EL figlio ELla maggiore età qualora non economicamente indipendenti. Tale principio è stato rafforzato dal nuovo 315 bis c.c. che impone ai genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare e assistere moralmente i figli senza limiti di età. Sul punto è opportuno sottolineare come l'orientamento espresso dalla
Suprema Corte e suffragato dalla giurisprudenza di merito, sia nel senso di ritenere che “affinché venga meno l'obbligo EL mantenimento, lo status di indipendenza economica EL figlio può considerarsi raggiunto in presenza di un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e un'appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni” (v. Cass. n. 4765/2002; n. 21773/2008; n.
14123/2011; n. 1773/2012). In ragione ELle considerazioni che precedono, mancando nella fattispecie in esame il doveroso presupposto ELla raggiunta indipendenza economica da parte ELla IG , studentessa universitaria di Per_1
21 anni convivente con la madre, deve essere ribadito l'obbligo di di Parte_1 concorrere al mantenimento ELla stessa. In ordine all'entità EL predetto mantenimento, valutata ogni circostanza, tenuto conto ELle esigenze ELla IG, ELla pressochè invariata situazione economica ELle parti nonché ELla comune volontà dei medesimi, il Collegio ritiene confermare l'importo stabilito in sede di separazione (euro 550,00) il quale tuttavia, come richiesto dalla resistente, deve essere adeguato secondo le variazioni ISTAT nella somma di euro 640,20. La
Suprema Corte, infatti, ha affermato che la rivalutazione si deve riconoscere anche in assenza di domanda di parte e senza obbligo di motivazione, in misura almeno pari agli indici ISTAT, fatti salvi i casi di palese iniquità in cui il tribunale può escludere la rivalutazione con motivata decisione (Cass. 5 agosto
2004 n. 15101).
Va, invece, respinta la domanda di versamento diretto ELl'assegno di mantenimento avanzata dal poiché, “in tema di mantenimento da parte EL Pt_1 genitore separato o divorziato EL figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, la Suprema Corte ha di recente affermato che il genitore obbligato, in mancanza ELla corrispondente domanda EL figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti EL genitore” (Cass. ord. n.
34100/2021). Invero, la Cassazione, in modo uniforme, ha più volte ribadito che accanto al diritto EL figlio al mantenimento, sussiste un autonomo e concorrente diritto EL genitore con lui convivente a percepire il contributo ELl'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento (vd. sul punto Cass. n. 25300/13; ord. n. 24316/13; Cass. 21437/2007; Cass. 4188/2006; 8007/2005). Di conseguenza, il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento EL figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non ha alcuna autonomia nella scelta EL soggetto nei cui confronti adempiere l'obbligazione e pertanto non può pretendere, in mancanza di specifica domanda EL figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché EL genitore istante, il quale ha chiesto in sede giudiziale il mantenimento per il figlio. Solo la domanda autonoma EL figlio ad ottenere il mantenimento diretto può negare il concorrente diritto EL di lui genitore convivente a percepire il relativo assegno, dimostrando tale domanda la volontà ELl'avente diritto di gestire autonomamente le risorse destinate al suo mantenimento (Cass. sez. I, ordinanza 09/07/2018 n° 18008). Ebbene, nel caso di specie, nell'assenza di tale domanda da parte ELla IG , la richiesta di Per_1 versamento diretto avanzata dal ricorrente deve essere rigettata.
Resta altresì invariato sia il regime ELle spese straordinarie relative alla IG
le quali, nell'accordo di separazione, erano state ripartite nella misura EL Per_1
70% per il padre e 30% per la madre, sia l'obbligo posto a carico di Parte_1 di versare in favore di euro 650,00 per il pagamento EL Controparte_1 canone di locazione ELl'immobile ove quest'ultima convive con la IG . Per_1
Osserva sul punto il Collegio come il ricorrente non abbia provato alcun decremento reddituale atto a supportare la richiesta di ripartizione ELle spese straordinarie nella misura EL 50% per ciascun genitore e la revoca ELl'obbligo di pagare il canone di locazione. Le predette condizioni sono infatti state consensualmente accettate e sottoscritte dal nell'accordo di separazione EL Pt_1
18.12.2019 e da allora la posizione economico-patrimoniale ELlo stesso appare sostanzialmente invariata e costante se non addirittura lievemente migliorata.
Invero il ha allegato le dichiarazioni dei redditi 2019, 2020,2021,2022. In Pt_1 particolare, dalla dichiarazione EL 2019 risulta un reddito imponibile complessivo di euro 18.216, da quella EL 2020 e EL 2021 di euro 21.405 ed infine dalla dichiarazione 2022 emerge un imponibile di euro 22.291. Giova inoltre evidenziare che il ricorrente non ha allegato documentazione completa relativa ai propri redditi in quanto si è limitato a depositare, oltre le dichiarazioni dei redditi sopra menzionate, un estratto conto risalente al 2018 non idoneo, in quanto non attuale, a dimostrare l'asserito peggioramento ELla propria situazione economica.
Peraltro non va sottaciuta la circostanza che il , all'epoca ELla sottoscrizione Pt_1 ELl'accordo di negoziazione assistita, a fronte ELla percezione di tali emolumenti, si impegnava a versare in favore ELla moglie un assegno complessivo di € 1750,00 ( pari ad € 1.100,00 quale contributo al mantenimento di entrambi i figli ed € 650,00 a titolo di contributo al pagamento EL canone di locazione); non v'è chi non veda, quindi, come il resistente necessariamente doveva godere di redditi ulteriori al fine di poter sopportare un tale esborso economico. In tal senso, EL resto, depongono anche i risparmi nel tempo accumulati dal , indice di una Pt_1 capacità di guadagno sicuramente maggiore rispetto a quella dichiarata.
Tali elementi, vanno inoltre apprezzati alla luce ELle dichiarazioni rese anche dai testi escussi in corso di lite, ed le quali hanno Persona_3 Persona_4 confermato che il è un noto incisore ELla zona e che fosse risaputo che lo Pt_1 stesso lavorasse in tale qualità, eseguendo lavori artigianali su commissione ( il teste ha dichiarato al riguardo di averlo aiutato anche nella sua attività, Per_4 sfruttando la propria conoscenza ELla lingua inglese, e ciò almeno sino agli anni
2011/2012), sebbene gli stessi non abbiano mai avuto contezza diretta di acquisti effettuati da loro conoscenti o parenti.
Va dato atto che solo in sede di precisazione ELle conclusioni, e successivamente nella comparsa conclusionale, il ha dedotto un sopravvenuto stato di Pt_1 disoccupazione, a causa ELla scadenza nell'agosto EL 2024 EL contratto annuale con l' , nonché le spese per lavori di straordinaria manutenzione dei CP_2 fabbricati di via Purgatorio, a seguito di ordinanza comunale.
Va, tuttavia, osservato che per come dedotto dallo stesso ricorrente il contratto con l' è sempre stato a tempo determinato e rinnovato di anno in anno, di CP_2 talchè deve ritenersi che la cessazione EL contratto, in mancanza di ulteriori elementi di valutazione, nulla possa dire circa le mutate condizioni economiche EL . Pt_1
Sulla scorta di tutto quanto sopra esposto e dunque, in mancanza di prova di una contrazione reddituale rispetto all'epoca ELla separazione – prova il cui onere incombeva su parte ricorrente che ha chiesto la riduzione ELle spese straordinarie a suo carico e la revoca ELl'obbligo di versare euro 650,00 per il pagamento EL canone di locazione - ed a fronte, viceversa, di un lieve aumento dei propri ridetti emerso dalla dichiarazione 2022 e EL sicuro ed ulteriore incremento reddituale derivante dalla revoca ELl'assegno di mantenimento EL figlio , deve sicuramente ritenersi congrua la conferma ELl'assegno di Per_2 mantenimento in favore ELla IG a suo tempo concordato in sede di Per_1 separazione, salva la rivalutazione frattanto maturata, la conferma ELla ripartizione ELle spese straordinarie ELla stessa nella misura EL 70% a carico EL padre e EL 30% a carico ELla madre ed altresì la conferma ELl'obbligo di di provvedere al pagamento mensile di euro 650,00 per il canone di CP_4 locazione. A ben vedere, inoltre, in sede di separazione la resistente acconsentiva alla richiesta di assegnazione ELla casa coniugale sita in OR EL GR al Corso
Alcide De Gasperi 49/B al coniuge in quanto proprietario Parte_1 ELl'immobile, proprio a fronte EL preciso obbligo assunto da quest'ultimo di corrispondere l'importo EL canone di locazione per una nuova abitazione cui la stessa avrebbe trasferito il proprio domicilio unitamente ai figli. Dunque, l'obbligo EL di provvedere al pagamento EL canone di locazione ELl'immobile sito a Pt_1
OR EL GR alla Via Calabria 13 rappresentava e rappresenta la giusta contropartita ELl'esclusiva disponibilità ELla casa coniugale dallo stesso conseguita.
Quanto alle spese di messa in sicurezza degli immobili di via Piscopia, come è dato arguire dalla documentazione allegata alla comparsa conclusionale trattasi di spese ELiberate già nell'ottobre 2023 e che, pertanto, ben avrebbero potuto e dovuto essere allegate dal ricorrente tempestivamente al fine di garantire un giusto contraddittorio fra le parti.
Ad ogni modo, dalla documentazione allegata e dalle deduzioni difensive non è dato comprendere l'entità dei lavori ELiberati e dunque ELle somme complessivamente dovute, essendo stati allegati soltanto alcuni bonifici di pagamento ma non anche le ELibere condominiali di approvazioni dei lavori ed i relativi stati di riparto fra i condomini;
in mancanza di specifiche deduzioni, quindi, non è possibile a questo collegio neppure valutare la misura e l'incidenza di tali spese sulla condizione economica EL , tenuto conto – ad ogni modo – Pt_1 che trattasi pur sempre di esborsi episodi e circoscritti nel tempo.
Quanto alla domanda di assegno divorzile proposta da , la Controparte_1 stessa va rigettata in ragione ELle motivazioni che seguono.
E' opportuno, a tal fine, riepilogare preliminarmente i principi giurisprudenziali relativi all'assegno di divorzio che di recente hanno, peraltro, subito una significativa inversione di rotta.
Difatti, secondo consolidata giurisprudenza, tra l'altro, fatta propria dal Collegio in molteplici decisioni, l'accertamento EL diritto all'assegno divorzile (di carattere esclusivamente assistenziale) andava effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi EL coniuge richiedente (comprensivi di redditi, cespiti matrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, in base al criterio, secondo cui, mentre non è necessario uno stato di bisogno ELl'avente diritto (il quale può essere anche economicamente autosufficiente), rileva invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza EL divorzio, ELle precedenti condizioni economiche (cfr. Cass. civ. n.
4021 EL 23-2-2006).
I “mezzi adeguati” di cui alla l. n. 898 EL 1970, art. 5, comma 6, secondo il precedente orientamento ELla giurisprudenza di legittimità, coincidevano con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. civ. n. 11021 EL
15.7.2003).
La verifica ELla inadeguatezza dei mezzi EL coniuge richiedente si effettuava, cioè, raffrontandoli ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione ELlo stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso EL rapporto. A tal fine, il tenore di vita precedente doveva desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali
(cfr. Cass. civ. n. 11686/2013).
Quello che rilevava non era l'esistenza di uno stato di bisogno, ma la verifica ELla sussistenza, in conseguenza ELla cessazione EL vincolo e ELla convivenza matrimoniale, di un apprezzabile deterioramento ELle condizioni economiche, le quali dovevano essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un certo equilibrio tra i coniugi (cfr. Cass. civ. n. 4764/2007; Cass. civ. n. 10210/2005;
Cass. civ. n. 4021/2006).
Il Tribunale non può, tuttavia, ignorare la significativa inversione di tendenza operata dalla giurisprudenza ELla Suprema Corte sul punto, dapprima con la pronuncia n. 11504 EL 10.05.2017 e successivamente con la sentenza a Sezioni
Unite n. 18287/2018.
Alla luce ELla prima ELle indicate pronunce, se il diritto all'assegno di divorzio deve essere riconosciuto alla “persona” ELl'ex coniuge nella fase ELl'an debeatur,
l'entità EL predetto assegno va poi “determinato” esclusivamente nella successiva fase EL quantum debeatur, non già “in ragione” EL rapporto matrimoniale, ormai definitivamente estinto, bensì “in considerazione” EL periodo più o meno lungo ELla vita in comune (la c.d. «comunione spirituale e materiale» degli ex coniugi).
Tali essendo i presupposti per il riconoscimento ELl'assegno divorzile enunziati dalla indicata giurisprudenza di legittimità, appare evidente come in presenza di
«mezzi adeguati» ELl'ex coniuge richiedente o ELle effettive possibilità «di procurarseli» - vale a dire ELla “indipendenza o autosufficienza economica” ELlo stesso - e, dunque, in assenza di ragioni di «solidarietà economica», l'eventuale riconoscimento EL diritto si risolverebbe in una locupletazione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto ELla “mera preesistenza” di un rapporto matrimoniale ormai estinto, peraltro di durata tendenzialmente sine die: il discrimine tra «solidarietà economica» ed illegittima locupletazione sta, perciò, proprio nel giudizio sull'esistenza, o no, ELle condizioni EL diritto all'assegno, nella fase ELl'an debeatur.
Tanto premesso, la Suprema Corte nella decisione EL 2017 chiarisce che l'utilizzo EL parametro EL «tenore di vita» inducendo inevitabilmente - ma inammissibilmente - ad una indebita commistione tra la fase ELl'accertamento ELl'an debeatur e quella, solo successiva ed eventuale, EL quantum debeatur, non può essere utilizzato non essendo un interesse giuridicamente rilevante o protetto ELl'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale: l'interesse tutelato con l'attribuzione ELl'assegno divorzile - come detto - non è il riequilibrio ELle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento ELla indipendenza economica, in tal senso dovendo intendersi la funzione - esclusivamente - assistenziale ELl'assegno divorzile.
Le Sezioni Unite ELla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n.
18287/2018, mitigando la rigida interpretazione fornita dalla innovativa pronuncia EL 2017 - secondo la quale il fondamento ELl'attribuzione ELl'assegno divorzile è la mancanza di autosufficienza economica ELl'avente diritto - hanno precisato che all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa.
La sentenza afferma che il contributo fornito alla conduzione ELla vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine ELl'unione matrimoniale. La valutazione svolta nella sentenza n. 11504 EL 2017 è stata ritenuta dalle
Sezioni Unite rilevante ma incompleta, in quanto non radicata sui fattori oggettivi e interrelazionali che determinano la condizione complessiva degli ex coniugi dopo lo scioglimento EL vincolo: nella sentenza EL 2017 lo scioglimento EL vincolo coniugale, comporta una netta soluzione di continuità tra la fase di vita successiva e quella anteriore, con la conseguenza che l'autodeterminazione e l'autoresponsabilità costituiscono la giustificazione di questa radicale cesura e vengono assunti come principi informatori dei residui e limitati effetti ELla cessata relazione coniugale. In altre parole, la previsione legislativa relativa all'assegno di divorzio, alle condizioni previste dalla legge, viene ritenuta prescrizione di carattere eccezionale e derogatorio, in relazione al riacquisto ELlo stato libero realizzato con il divorzio;
all'assegno viene, di conseguenza, riconosciuta una natura giuridica strettamente ed esclusivamente assistenziale, rigidamente ancorata ad una condizione di mancanza di autonomia economica, da valutare in considerazione ELla condizione soggettiva EL richiedente, EL tutto svincolata dalla relazione matrimoniale ed unicamente orientata, per il presente e per il futuro, dalle scelte e responsabilità individuali.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, sottolineato che questa impostazione, pur condivisibile nella parte in cui coglie la potenzialità deresponsabilizzante EL parametro EL tenore di vita, omette, tuttavia, di considerare che i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità hanno orientato non solo la scelta degli ex coniugi di unirsi in matrimonio ma hanno, altresì, determinato il moELlo di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli, il contributo di ciascun coniuge all'attuazione ELla rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 cod. civ..
La conduzione ELla vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata EL vincolo.
Con la cessazione ELl'unione matrimoniale si realizza, nella prevalenza ELle situazioni concrete, un depauperamento di entrambi gli ex coniugi e si crea uno squilibrio economico-patrimoniale conseguente a tale determinazione: i ruoli all'interno ELla relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi, all'inizio e nella continuazione ELla relazione matrimoniale.
Concludono le Sezioni Unite che, ai fini EL riconoscimento o meno ELl'assegno divorzile, è dunque necessario l'accertamento ELl'inadeguatezza dei mezzi, o comunque ELl'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte ELl'art. 5, comma
6, L. 898/1970 (così come modificata dalla L. 74/1987) al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità ELla situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto ELlo scioglimento EL vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione ELla vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio ELle aspettative professionali e reddituali di una ELle parti in funzione ELl'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata EL rapporto di coniugio: durata che è un fattore di cruciale importanza nella valutazione EL contributo di ciascun coniuge alla formazione EL patrimonio comune e/o EL patrimonio ELl'altro coniuge, oltre che ELle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione ELla relazione matrimoniale, anche in relazione all'età EL coniuge richiedente ed alla conformazione EL mercato EL lavoro.
Orbene, tali essendo i principi cui il Collegio ritiene di ispirarsi, la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente non merita accoglimento. Analizzando la posizione economico-patrimoniale ELle parti, emerge che è insegnante a tempo indeterminato presso Controparte_1
l'Istituto Comprensivo “Giovanni Mazza” sito in OR EL GR e percepisce un reddito annuo lordo di euro 25.691 circa (come risultante dalla dichiarazione
2020) mentre lavora presso l'Istituto Poligrafico e Zecca ELlo Stato Parte_1
S.p.a. con un contratto CO.CO.CO a scadenza annuale e tale impiego gli consente di ricavare un reddito annuo lordo di circa euro 16.832 (come risultante dalla dichiarazione 2022). Ulteriori informazioni sui redditi EL ricorrente posso evincersi da un estratto conto EL 2018 con saldo di euro 47.386,29, da documentazione attestante l'acquisto di titoli per euro 50,000, dall'atto notarile di divisione EL patrimonio EL di lui padre nonché dagli esiti ELla consultazione ELl'Archivio dei Rapporto ELl'Agenzia ELl'Entrate risalente al 2022. Da tutta la documentazione sopra menziona emerge una florida posizione economica EL ricorrente costituita da redditi da lavoro, molteplici conti correnti, investimenti in titoli e numerosi immobili seppur in gran parte ricevuti per successione mortis causa. Null'altro invece è stato allegato dalla richiedente assegno divorzile in ordine alla propria posizione economico-reddituale. Dunque, sebbene dall'incompleta documentazione in atti sembri emergere uno squilibrio fra le posizioni dei coniugi, è comunque necessario verificare - secondo i principi sopra espressi – se tale squilibrio sia imputabile a scelte relative alla conduzione ELla vita matrimoniale, con il sacrificio ELle aspettative lavorative e di carriera di uno dei due coniugi a beneficio ELl'altro, tenuto altresì conto ELla durata EL vincolo matrimoniale, oppure se tale squilibrio sia EL tutto indipendente da tale circostanza.
Orbene, nella fattispecie in esame ci si trova al cospetto di una coppia il cui rapporto coniugale è durato 24 anni e nell'ambito EL quale, sebbene il marito si sia prevalentemente dedicato alla propria attività lavorativa riuscendo ad accantonare discrete somme di denaro, la moglie, senza dubbio dedita anche alla crescita dei due figli nati dall'unione, è comunque riuscita a soddisfare le proprie aspirazioni lavorative e di carriera. Difatti la stessa conseguiva nel 1993 (e dunque due anni prima EL matrimonio) un diploma di specializzazione per l'insegnamento alla scuola materna ed ha dapprima lavorato come supplente, poi conseguito il ruolo 2008 ed attualmente insegna a tempo indeterminato presso un istituto comprensivo ELla propria città.
Ne discende che, malgrado lo squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi,
[...]
svolga attualmente ed in modo stabile il lavoro per cui la stessa si CP_1 era formata già prima EL matrimonio e dunque, nella assenza di qualsivoglia allegazione, prima ancora che prova, in ordine alla circostanza che la resistente avrebbe svolto un diverso e più remunerato lavoro, non può presumersi che le eventuali disparità economiche tra i coniugi siano il frutto di un sacrificio operato dalla moglie a vantaggio ELla famiglia.
In altre parole, sulla scorta EL quadro probatorio e documentale emerso nel corso EL giudizio - e rispetto al quale nessuna rilevanza avrebbe potuto avere la prova testimoniale in quanto i testi hanno avvalorato i fatti e la ricostruzione ELla vita matrimoniale descritti dalle rispettive parti in causa - il Tribunale ritiene che la non abbia mortificato le proprie aspettative professionali e reddituali in CP_1 funzione ELl'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare e al fine di favorire la carriera EL marito, con la conseguenza che nella fattispecie in esame non si ravvisano i presupposti per riconoscere un assegno divorzile, la cui funzione compensativa non avrebbe senso in una situazione come quella de qua nella quale lo squilibrio esistente nella posizione economico-patrimoniale ELle parti non affonda le sue radici nel vissuto ELla coppia coniugale, o meglio, nelle scelte da tale coppia assunte, bensì nella differente carriera lavorativa intrapresa dalle parti.
Alla stregua ELle considerazioni che precedono, la domanda avanzata dalla resistente di assegno divorzile va rigettata.
Le spese processuali, tenuto conto ELla natura ELla causa e ELla sostanziale soccombenza reciproca, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di OR Annunziata, I sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 di così provvede: Controparte_1
1) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo di € 640,20 a titolo di
[...] contributo al mantenimento ELla IG;
Per_1
2) pone le spese straordinarie ELla IG a carico di nella Per_1 Parte_1 misura EL 70% ed a carico di nella misura EL 30% ; Controparte_1
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
entro il giorno 2 di ciascun mese, l'importo di € 650,00 a titolo di
[...] contributo per il pagamento EL canone di locazione e degli oneri condominiali ELl'abitazione ove la stessa convive con la IG;
4) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente
[...]
; CP_1
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in OR Annunziata, nella camera di consiglio EL 19 novembre 2024
Il giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano