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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 22/07/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
RG 523/2020 sez. civ. CdA PZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, sezione civile, composta dai seguenti magistrati:
- Dott. Pasquale Cristiano Presidente rel.
- Dott. Michele Videtta Consigliere
- Dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 523/2020 R.G. riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 aprile 2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023 tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Saverio di Jorio;
appellante
E
(C.F. , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Lorusso;
appellato
OGGETTO: altri contratti d'opera
CONCLUSIONI: in narrativa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione depositato il 16.01.2013, la Parte_1
conveniva il giudizio , innanzi al Tribunale Civile di Controparte_1
Potenza, chiedendo di dichiarare la grave inadempienza contrattuale del
~ 1 ~ RG 523/2020 sez. civ. CdA PZ
convenuto , in relazione al contratto di appalto per la Controparte_1
fornitura d'impianto fotovoltaico stipulato il 15.07.2011, e di conseguenza la risoluzione del predetto contratto per grave scorrettezza e mala fede;
chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento del danno patrimoniale per mancato guadagno, pari ad euro 5.500,00, del danno non patrimoniale per lesione d'immagine e da perdita di chance per euro
2.000,00 e del danno per l'attività e l'iter tecnico-progettuale- burocratico-autorizzatorio espletato per euro 2.283,52; infine, chiedeva la condanna del convenuto alla rifusione delle spese e compenso giudiziale.
A sostegno della domanda, eccepiva:
- l'inadempienza del , che aveva violato il principio CP_1
di correttezza e buona fede nell'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, realizzando un ingiusto ed indebito arricchimento per sé stesso e recando un gravissimo danno ad
Parte_1
- la sussistenza del danno patrimoniale, per le spese sostenute per l'attività tecnico-progettuale, e del danno non patrimoniale per lesione d'immagine e perdita di chances;
2. Si costituiva in giudizio il sig. che contestava la Controparte_1
domanda attrice, chiedendo che venisse rigettata, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con sentenza pubblicata il 14.01.2020, il Tribunale di Potenza:
- ha rigettato le domande proposte dalla Parte_1
- ha condannato la al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di , pari alla somma di euro 4.835,00, oltre Controparte_1
rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendo la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv. Antonio
Lorusso dichiaratosi antistatario.
~ 2 ~ RG 523/2020 sez. civ. CdA PZ
3. L'appellante ha affidato l'appello a 5 motivi, concludendo, in Parte_1
riforma della impugnata sentenza, per la declaratoria di risoluzione del contratto di appalto-fornitura d'impianto fotovoltaico per grave inadempienza del e per la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei Controparte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali, con il favore delle spese del doppio grado.
4. Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta, Controparte_1
depositata il 28.01.2021, nella quale chiedeva, in via principale, il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile, nonché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese, competenze e onorari di giudizio.
In particolare, deduceva la corretta valutazione del giudice di prime cure in ordine al non inadempimento del sig. rispetto agli CP_1
obblighi assunti e alla inefficacia del contratto “essendo emerso piuttosto il mancato avveramento di tutte le condizioni contrattuali (compresa evidentemente anche quella di eseguire l'opera nel termine di 180 giorni) oltre alla non corretta individuazione ad opera della società fornitrice di adeguate tecniche di installazione dell'impianto fotovoltaico”. Precisava, inoltre, di aver contestato ogni assunto dedotto da parte della società appellante.
5. La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 22.04.2025, con la concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale e delle repliche, ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla parte appellata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c.
Invero, la suddetta disposizione va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara
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individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Ne consegue che è necessario e sufficiente che la manifestazione espressiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene e le modifiche di essa invocate, e non anche che siano adoperate particolari formule sacramentali o pedisseque trascrizioni di porzioni della sentenza impugnata o interi moduli motivazionali alternativi nella esposizione dei motivi e delle domande dell'atto di appello, esposizione che resta affidata alla capacità espressiva del difensore. In altri termini, è pacifico che, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico giuridico.
Alla stregua dei principi sopra esposti, deve ritenersi che l'appello proposto dalla sia rispondente ai requisiti che consentono Parte_1
di considerare ammissibile l'impugnazione in esame.
7. L'appello è infondato, per cui non merita accoglimento.
I primi quattro motivi di appello possono essere oggetto di una delibazione congiunta.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante sostiene che il giudice di prime cure ha erroneamente statuito in relazione al comportamento tenuto
~ 4 ~ RG 523/2020 sez. civ. CdA PZ
da parte del sig. , che aveva comunicato telefonicamente la CP_1
volontà di realizzare l'impianto fotovoltaico a condizioni migliori, trattandosi di un fatto non contestato, acquisito al materiale processuale e perciò non richiedente una specifica dimostrazione.
Con il secondo motivo deduce l'appellante la mancata valutazione dell'interrogatorio formale del convenuto , svolto CP_1
all'udienza dell'8.10.2014, e l'errata valutazione della testimonianza resa dal Sig. Testimone_1
Con il terzo ed il quarto motivo di appello eccepisce l'appellante la mancata valutazione della documentazione allegata al fascicolo di parte allegato e dell'interrogatorio formale reso dal convenuto CP_1
all'udienza dell'8.10.2014 avente valore confessorio.
[...]
I motivi di gravame sono infondati, giacché l'argomentazione formulata dell'appellante non è atta a scalfire la motivazione addotta dal primo giudice.
Occorre preliminarmente evidenziare che il sig. Controparte_1
stipulava con la in data 15.07.2011, un contratto di appalto Parte_1
relativo alla fornitura pari a euro 18.500,00 euro, oltre IVA, di un impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica, da istallare in contrada
Tabacco di Pignola.
In particolare, le parti sottoponevano il contratto, allegato in atti, alla clausola “salvo buon fine finanziamento opera 100%”, inquadrata dal giudice di primo grado quale condizione sospensiva dell'esito positivo della richiesta di finanziamento da parte del cliente.
Se da un lato, la parte appellante non ha in alcun modo contestato la natura sospensiva della predetta clausola, dall'altro ha lamentato la violazione del principio di non contestazione da parte del giudice di prime cure.
~ 5 ~ RG 523/2020 sez. civ. CdA PZ
Eccepisce l'insufficiente motivazione della sentenza in relazione al fatto che il sig. non aveva specificamente contestato la seguente CP_1
circostanza “ottenuto il finanziamento e carpita la buona fede dello staff amministrativo-tecnico di comunica che avrebbe realizzato Pt_1
l'impianto a condizioni migliori, in disprezzo del contratto sottoscritto e dell'attività preziosa svolta da che gli consentiva l'allaccio alla Pt_1
rete elettrica dell'impianto fotovoltaico il 30.12.2011”, configurandosi un inadempimento del committente rispetto al contratto di appalto stipulato.
Sostiene infatti che, a fronte del comportamento diligente e dell'impegno profuso al fine di realizzare l'impianto fotovoltaico, il committente avrebbe potuto dimostrare di non aver effettivamente CP_1
ottenuto il finanziamento, fornendo una prova negativa, (es. lettera della banca di rigetto di erogazione del finanziamento), considerato che per sua stessa ammissione si era recato in filiale.
Invero, tale circostanza non è dirimente e, alla luce dei motivi di seguito esaminati, non è idonea a ritenere inadempiente il . CP_1
La società appellante eccepisce l'erronea valutazione da parte del giudice di prime cure sia della testimonianza resa dal Sig. sia Testimone_1
dell'interrogatorio formale reso dal committente, limitandosi a definirla superficiale, senza però premurarsi di contestare specificamente quali ulteriori comportamenti avrebbero reso il committente inadempiente.
Infatti, a fronte della inadeguata soluzione di montaggio, giudicata come tale da parte dal sig. in sede di testimonianza (cfr. “è vero che Tes_1
l' proponeva una tecnica di impermeabilizzazione con il catrame Pt_1
che io – quale titolare della ditta Artigianlegno – non ritenevo compatibile con il tetto in legno…”), la società appellante non chiarisce per quale motivo invece la soluzione prospettata sarebbe stata perfettamente idonea al caso di specie e quali sarebbero state, se vi sono state, le altre iniziative avanzate al fine di istallare i pannelli fotovoltaici. Neppure è specifico il
~ 6 ~ RG 523/2020 sez. civ. CdA PZ
richiamo alla corrispondenza intercorsa tra il teste e la società Tes_1
appellante, considerato che l'appellante fa un generico riferimento al contenuto di brevissimi messaggi di posta elettronica con foto allegate, senza dare spiegazioni utili a superare i dubbi già espressi dal giudice di primo grado nei termini che seguono “non è chiaro a quali foto ed a quali particolari si riferisca”. Neppure chiarisce l'appellante in quale misura le deduzioni circa la valutazione di non inadempienza da parte del committente trovino riscontro nella documentazione elencata dalla società nel terzo motivo di appello, con la sola aggiunta Pt_1
“amareggia questa difesa la mancata disamina della domanda attrice con la documentazione in atti di cui al fascicolo attoreo che si elenca e specifica doverosamente”.
Dunque, rileva la Corte come meriti conferma la sentenza di primo grado in punto di esclusione dell'inadempimento dell'appellato , CP_1
stante la carenza argomentativa ascrivibile al riguardo all'appellante, laddove alcun elemento valutativo è inferibile dal solo elenco di documenti allegati e prodotti nel giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza, istauratosi nel lontano 2013.
Quanto all'interrogatorio formale reso dalla parte appellata all'udienza dell'8.10.2014, se ne rileva la influenza ai fini della decisione. Infatti, la dichiarazione circa l'avvenuto sopralluogo presso il fondo agricolo di proprietà dei genitori del , adiacente la sua abitazione sita CP_1
alla C.da Tabacco, non spiega rilievo ai fini della prova del preteso inadempimento dell'appellato in relazione al rapporto contrattuale con la società né contrasta la non censurata statuizione circa la Pt_1
inidoneità tecnica della soluzione progettuale avanzata da quest'ultima.
Invero, in sede di interrogatorio, il sig. ha solo espresso CP_1
perplessità e i dubbi circa l'attività istruttoria svolta dalla appaltatrice
(“non so quale attività istruttoria abbia realizzato ), che a sua Pt_1
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volta la stessa non ha allegato in termini chiari ed esaustivi, nemmeno in sede di appello.
Con il quinto ed ultimo motivo, l'appellante ha lamentato la mancata disamina, da parte del giudice di prime cure, della domanda di risoluzione del contratto di fornitura e di risarcimento del danno.
Ritiene questo collegio che il motivo di impugnazione in esame non meriti accoglimento.
Sul punto, occorre rilevare che il sig. si è avvalso in realtà CP_1
del c.d. recesso unilaterale previsto dall'art. 1671 c.c. che prevede: “il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mandato guadagno”.
Ritenuta pertanto da rigettarsi la domanda di risoluzione contrattuale, stante la facoltà di recesso di cui si è avvalso l'appellato, è infondata la domanda di risarcimento del danno.
Infatti, anche ammesso che la società abbia sostenuto spese ed Pt_1
eseguito lavori, la stessa non ha comunque dato prova della misura in cui ha effettuato esborsi per la realizzazione dell'impianto, seppur nella sola fase prodromica. Né elementi in tale senso emergono dalla documentazione prodotta dall'appellante.
Quanto al mancato riconoscimento del lamentato danno non patrimoniale, cioè, al danno da immagine e da perdita di chance, è necessario evidenziare che la società appellante avrebbe dovuto fornire prova specifica del pregiudizio subito, considerato che si tratta di un danno che non sussiste in re ipsa.
Ebbene, la Corte ritiene di aderire al principio di diritto sancito dalla
Corte di cassazione in base al quale “il danno non patrimoniale, anche quando derivi dalla lesione di un bene come l'onore e la reputazione, non
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coincide con la lesione medesima, dunque non coincide con la lesione del bene protetto, ma consiste nelle conseguenze pregiudizievoli che da tale lesione derivino, con la conseguenza che la prova del danno consiste nella prova non già del fatto che è stata lesa la reputazione, bensì nella dimostrazione che da tale lesione sono derivate conseguenze pregiudizievoli: la prova di tali conseguenze pregiudizievoli può anche essere fornita per presunzioni, ma deve tuttavia essere offerta” (Cass.
8861/21 e Cass. 19551/23).
Tanto vale anche per il mancato risarcimento del danno da perdita di chance, in quanto l'onere della prova è a carico del danneggiato, il quale deve in primis dimostrare la sussistenza di un nesso causale tra il fatto lesivo dedotto e la perdita dell'opportunità favorevole (chance), attraverso l'applicazione dell'assunto del “più probabile che non”.
Invero, affinché possa configurarsi la risarcibilità del pregiudizio, occorre fornire prova della ragionevole probabilità di verificazione della chance, dovendo essere statisticamente rilevante la possibilità di conseguire il risultato utile sperato ed impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (ex multis Cass. civ., sent. n. 4170/2015).
8. Pertanto, rigettato l'appello, va per l'effetto confermata l'impugnata sentenza.
9. Segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellato in epigrafe, liquidate in dispositivo avuto riguardo ai parametri minimi, attesa la non complessità delle questioni affrontate, di cui alla tabella 12 del d.m.147/22, nonché al valore fino a € 26.000,00, con attribuzione al richiedente difensore antistatario.
10. Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a mente del quale “quando l'impugnazione, anche
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incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”, disposizione, giusta il successivo comma 18, applicabile “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore”, ovvero – attesa la entrata in vigore della cennata novella dal 1-1-2013 – dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, 38/2020, pubblicata il 14-1-2020, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in complessivi € 2.905,00 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario, con attribuzione;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012.
Così deciso il 22-7-2025
Il Presidente relatore dott. Pasquale Cristiano
~ 10 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, sezione civile, composta dai seguenti magistrati:
- Dott. Pasquale Cristiano Presidente rel.
- Dott. Michele Videtta Consigliere
- Dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 523/2020 R.G. riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 aprile 2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023 tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Saverio di Jorio;
appellante
E
(C.F. , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Lorusso;
appellato
OGGETTO: altri contratti d'opera
CONCLUSIONI: in narrativa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione depositato il 16.01.2013, la Parte_1
conveniva il giudizio , innanzi al Tribunale Civile di Controparte_1
Potenza, chiedendo di dichiarare la grave inadempienza contrattuale del
~ 1 ~ RG 523/2020 sez. civ. CdA PZ
convenuto , in relazione al contratto di appalto per la Controparte_1
fornitura d'impianto fotovoltaico stipulato il 15.07.2011, e di conseguenza la risoluzione del predetto contratto per grave scorrettezza e mala fede;
chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento del danno patrimoniale per mancato guadagno, pari ad euro 5.500,00, del danno non patrimoniale per lesione d'immagine e da perdita di chance per euro
2.000,00 e del danno per l'attività e l'iter tecnico-progettuale- burocratico-autorizzatorio espletato per euro 2.283,52; infine, chiedeva la condanna del convenuto alla rifusione delle spese e compenso giudiziale.
A sostegno della domanda, eccepiva:
- l'inadempienza del , che aveva violato il principio CP_1
di correttezza e buona fede nell'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, realizzando un ingiusto ed indebito arricchimento per sé stesso e recando un gravissimo danno ad
Parte_1
- la sussistenza del danno patrimoniale, per le spese sostenute per l'attività tecnico-progettuale, e del danno non patrimoniale per lesione d'immagine e perdita di chances;
2. Si costituiva in giudizio il sig. che contestava la Controparte_1
domanda attrice, chiedendo che venisse rigettata, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con sentenza pubblicata il 14.01.2020, il Tribunale di Potenza:
- ha rigettato le domande proposte dalla Parte_1
- ha condannato la al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di , pari alla somma di euro 4.835,00, oltre Controparte_1
rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendo la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv. Antonio
Lorusso dichiaratosi antistatario.
~ 2 ~ RG 523/2020 sez. civ. CdA PZ
3. L'appellante ha affidato l'appello a 5 motivi, concludendo, in Parte_1
riforma della impugnata sentenza, per la declaratoria di risoluzione del contratto di appalto-fornitura d'impianto fotovoltaico per grave inadempienza del e per la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei Controparte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali, con il favore delle spese del doppio grado.
4. Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta, Controparte_1
depositata il 28.01.2021, nella quale chiedeva, in via principale, il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile, nonché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese, competenze e onorari di giudizio.
In particolare, deduceva la corretta valutazione del giudice di prime cure in ordine al non inadempimento del sig. rispetto agli CP_1
obblighi assunti e alla inefficacia del contratto “essendo emerso piuttosto il mancato avveramento di tutte le condizioni contrattuali (compresa evidentemente anche quella di eseguire l'opera nel termine di 180 giorni) oltre alla non corretta individuazione ad opera della società fornitrice di adeguate tecniche di installazione dell'impianto fotovoltaico”. Precisava, inoltre, di aver contestato ogni assunto dedotto da parte della società appellante.
5. La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 22.04.2025, con la concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale e delle repliche, ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla parte appellata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c.
Invero, la suddetta disposizione va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara
~ 3 ~ RG 523/2020 sez. civ. CdA PZ
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Ne consegue che è necessario e sufficiente che la manifestazione espressiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene e le modifiche di essa invocate, e non anche che siano adoperate particolari formule sacramentali o pedisseque trascrizioni di porzioni della sentenza impugnata o interi moduli motivazionali alternativi nella esposizione dei motivi e delle domande dell'atto di appello, esposizione che resta affidata alla capacità espressiva del difensore. In altri termini, è pacifico che, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico giuridico.
Alla stregua dei principi sopra esposti, deve ritenersi che l'appello proposto dalla sia rispondente ai requisiti che consentono Parte_1
di considerare ammissibile l'impugnazione in esame.
7. L'appello è infondato, per cui non merita accoglimento.
I primi quattro motivi di appello possono essere oggetto di una delibazione congiunta.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante sostiene che il giudice di prime cure ha erroneamente statuito in relazione al comportamento tenuto
~ 4 ~ RG 523/2020 sez. civ. CdA PZ
da parte del sig. , che aveva comunicato telefonicamente la CP_1
volontà di realizzare l'impianto fotovoltaico a condizioni migliori, trattandosi di un fatto non contestato, acquisito al materiale processuale e perciò non richiedente una specifica dimostrazione.
Con il secondo motivo deduce l'appellante la mancata valutazione dell'interrogatorio formale del convenuto , svolto CP_1
all'udienza dell'8.10.2014, e l'errata valutazione della testimonianza resa dal Sig. Testimone_1
Con il terzo ed il quarto motivo di appello eccepisce l'appellante la mancata valutazione della documentazione allegata al fascicolo di parte allegato e dell'interrogatorio formale reso dal convenuto CP_1
all'udienza dell'8.10.2014 avente valore confessorio.
[...]
I motivi di gravame sono infondati, giacché l'argomentazione formulata dell'appellante non è atta a scalfire la motivazione addotta dal primo giudice.
Occorre preliminarmente evidenziare che il sig. Controparte_1
stipulava con la in data 15.07.2011, un contratto di appalto Parte_1
relativo alla fornitura pari a euro 18.500,00 euro, oltre IVA, di un impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica, da istallare in contrada
Tabacco di Pignola.
In particolare, le parti sottoponevano il contratto, allegato in atti, alla clausola “salvo buon fine finanziamento opera 100%”, inquadrata dal giudice di primo grado quale condizione sospensiva dell'esito positivo della richiesta di finanziamento da parte del cliente.
Se da un lato, la parte appellante non ha in alcun modo contestato la natura sospensiva della predetta clausola, dall'altro ha lamentato la violazione del principio di non contestazione da parte del giudice di prime cure.
~ 5 ~ RG 523/2020 sez. civ. CdA PZ
Eccepisce l'insufficiente motivazione della sentenza in relazione al fatto che il sig. non aveva specificamente contestato la seguente CP_1
circostanza “ottenuto il finanziamento e carpita la buona fede dello staff amministrativo-tecnico di comunica che avrebbe realizzato Pt_1
l'impianto a condizioni migliori, in disprezzo del contratto sottoscritto e dell'attività preziosa svolta da che gli consentiva l'allaccio alla Pt_1
rete elettrica dell'impianto fotovoltaico il 30.12.2011”, configurandosi un inadempimento del committente rispetto al contratto di appalto stipulato.
Sostiene infatti che, a fronte del comportamento diligente e dell'impegno profuso al fine di realizzare l'impianto fotovoltaico, il committente avrebbe potuto dimostrare di non aver effettivamente CP_1
ottenuto il finanziamento, fornendo una prova negativa, (es. lettera della banca di rigetto di erogazione del finanziamento), considerato che per sua stessa ammissione si era recato in filiale.
Invero, tale circostanza non è dirimente e, alla luce dei motivi di seguito esaminati, non è idonea a ritenere inadempiente il . CP_1
La società appellante eccepisce l'erronea valutazione da parte del giudice di prime cure sia della testimonianza resa dal Sig. sia Testimone_1
dell'interrogatorio formale reso dal committente, limitandosi a definirla superficiale, senza però premurarsi di contestare specificamente quali ulteriori comportamenti avrebbero reso il committente inadempiente.
Infatti, a fronte della inadeguata soluzione di montaggio, giudicata come tale da parte dal sig. in sede di testimonianza (cfr. “è vero che Tes_1
l' proponeva una tecnica di impermeabilizzazione con il catrame Pt_1
che io – quale titolare della ditta Artigianlegno – non ritenevo compatibile con il tetto in legno…”), la società appellante non chiarisce per quale motivo invece la soluzione prospettata sarebbe stata perfettamente idonea al caso di specie e quali sarebbero state, se vi sono state, le altre iniziative avanzate al fine di istallare i pannelli fotovoltaici. Neppure è specifico il
~ 6 ~ RG 523/2020 sez. civ. CdA PZ
richiamo alla corrispondenza intercorsa tra il teste e la società Tes_1
appellante, considerato che l'appellante fa un generico riferimento al contenuto di brevissimi messaggi di posta elettronica con foto allegate, senza dare spiegazioni utili a superare i dubbi già espressi dal giudice di primo grado nei termini che seguono “non è chiaro a quali foto ed a quali particolari si riferisca”. Neppure chiarisce l'appellante in quale misura le deduzioni circa la valutazione di non inadempienza da parte del committente trovino riscontro nella documentazione elencata dalla società nel terzo motivo di appello, con la sola aggiunta Pt_1
“amareggia questa difesa la mancata disamina della domanda attrice con la documentazione in atti di cui al fascicolo attoreo che si elenca e specifica doverosamente”.
Dunque, rileva la Corte come meriti conferma la sentenza di primo grado in punto di esclusione dell'inadempimento dell'appellato , CP_1
stante la carenza argomentativa ascrivibile al riguardo all'appellante, laddove alcun elemento valutativo è inferibile dal solo elenco di documenti allegati e prodotti nel giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza, istauratosi nel lontano 2013.
Quanto all'interrogatorio formale reso dalla parte appellata all'udienza dell'8.10.2014, se ne rileva la influenza ai fini della decisione. Infatti, la dichiarazione circa l'avvenuto sopralluogo presso il fondo agricolo di proprietà dei genitori del , adiacente la sua abitazione sita CP_1
alla C.da Tabacco, non spiega rilievo ai fini della prova del preteso inadempimento dell'appellato in relazione al rapporto contrattuale con la società né contrasta la non censurata statuizione circa la Pt_1
inidoneità tecnica della soluzione progettuale avanzata da quest'ultima.
Invero, in sede di interrogatorio, il sig. ha solo espresso CP_1
perplessità e i dubbi circa l'attività istruttoria svolta dalla appaltatrice
(“non so quale attività istruttoria abbia realizzato ), che a sua Pt_1
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volta la stessa non ha allegato in termini chiari ed esaustivi, nemmeno in sede di appello.
Con il quinto ed ultimo motivo, l'appellante ha lamentato la mancata disamina, da parte del giudice di prime cure, della domanda di risoluzione del contratto di fornitura e di risarcimento del danno.
Ritiene questo collegio che il motivo di impugnazione in esame non meriti accoglimento.
Sul punto, occorre rilevare che il sig. si è avvalso in realtà CP_1
del c.d. recesso unilaterale previsto dall'art. 1671 c.c. che prevede: “il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mandato guadagno”.
Ritenuta pertanto da rigettarsi la domanda di risoluzione contrattuale, stante la facoltà di recesso di cui si è avvalso l'appellato, è infondata la domanda di risarcimento del danno.
Infatti, anche ammesso che la società abbia sostenuto spese ed Pt_1
eseguito lavori, la stessa non ha comunque dato prova della misura in cui ha effettuato esborsi per la realizzazione dell'impianto, seppur nella sola fase prodromica. Né elementi in tale senso emergono dalla documentazione prodotta dall'appellante.
Quanto al mancato riconoscimento del lamentato danno non patrimoniale, cioè, al danno da immagine e da perdita di chance, è necessario evidenziare che la società appellante avrebbe dovuto fornire prova specifica del pregiudizio subito, considerato che si tratta di un danno che non sussiste in re ipsa.
Ebbene, la Corte ritiene di aderire al principio di diritto sancito dalla
Corte di cassazione in base al quale “il danno non patrimoniale, anche quando derivi dalla lesione di un bene come l'onore e la reputazione, non
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coincide con la lesione medesima, dunque non coincide con la lesione del bene protetto, ma consiste nelle conseguenze pregiudizievoli che da tale lesione derivino, con la conseguenza che la prova del danno consiste nella prova non già del fatto che è stata lesa la reputazione, bensì nella dimostrazione che da tale lesione sono derivate conseguenze pregiudizievoli: la prova di tali conseguenze pregiudizievoli può anche essere fornita per presunzioni, ma deve tuttavia essere offerta” (Cass.
8861/21 e Cass. 19551/23).
Tanto vale anche per il mancato risarcimento del danno da perdita di chance, in quanto l'onere della prova è a carico del danneggiato, il quale deve in primis dimostrare la sussistenza di un nesso causale tra il fatto lesivo dedotto e la perdita dell'opportunità favorevole (chance), attraverso l'applicazione dell'assunto del “più probabile che non”.
Invero, affinché possa configurarsi la risarcibilità del pregiudizio, occorre fornire prova della ragionevole probabilità di verificazione della chance, dovendo essere statisticamente rilevante la possibilità di conseguire il risultato utile sperato ed impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (ex multis Cass. civ., sent. n. 4170/2015).
8. Pertanto, rigettato l'appello, va per l'effetto confermata l'impugnata sentenza.
9. Segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellato in epigrafe, liquidate in dispositivo avuto riguardo ai parametri minimi, attesa la non complessità delle questioni affrontate, di cui alla tabella 12 del d.m.147/22, nonché al valore fino a € 26.000,00, con attribuzione al richiedente difensore antistatario.
10. Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a mente del quale “quando l'impugnazione, anche
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incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”, disposizione, giusta il successivo comma 18, applicabile “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore”, ovvero – attesa la entrata in vigore della cennata novella dal 1-1-2013 – dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, 38/2020, pubblicata il 14-1-2020, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in complessivi € 2.905,00 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario, con attribuzione;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012.
Così deciso il 22-7-2025
Il Presidente relatore dott. Pasquale Cristiano
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