Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 6397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6397 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06397/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13935/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13935 del 2025, proposto da
LI EN, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Magnani, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Roma - Sez. Lavoro n. 13/2025 (causa n. 12972/2025 RG), pubblicata in data 3 gennaio 2025 e passata in giudicato come da certificazione in atti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. ES OC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto in data 13 novembre 2025 parte ricorrente chiedeva la completa ottemperanza della sentenza n. 13/2025, pubblicata in data 3 gennaio 2025 dal Tribunale di Roma - Sezione Lavoro, notificata in data 8 gennaio 2025 e passata in giudicato come da certificazione in atti.
Con atto depositato in data 18 novembre 2025 si costituiva in giudizio, con formula di mero stile, il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
All’udienza pubblica del 25 marzo 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con riguardo alla definitività del provvedimento giurisdizionale sopra richiamato parte ricorrente ha dedotto e provato, a sostegno della pretesa azionata in giudizio, che la sentenza n. 13/2025, pubblicata in data 3 gennaio 2025 dal Tribunale di Roma - Sezione Lavoro, ha acquisito l’autorità di cosa giudicata.
Tanto premesso, dovendo ritenersi provata la mancata ottemperanza della predetta sentenza, anche in forza del principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 2, c.p.a., il ricorso va accolto, con la conseguenza che all’Amministrazione intimata è ordinata la completa esecuzione del provvedimento per la cui ottemperanza è causa.
Al predetto adempimento l’Amministrazione dovrà provvedere entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Si nomina fin d’ora per l’ipotesi di eventuale, protratta inottemperanza del provvedimento in argomento, quale Commissario ad acta incaricato della relativa esecuzione, entro ulteriori 60 (sessanta) giorni, il responsabile della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie con facoltà di delega ad altro dirigente anche al di fuori della predetta direzione.
Con riferimento alla richiesta di fissazione di astreinte , ritiene il Collegio che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna dell’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Tuttavia, le penalità devono esser fatte decorrere dal giorno in cui si dovesse verificare l’eventuale inottemperanza dell’Amministrazione ovvero al decorso del termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza e devono essere commisurate, stante il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 700,00 (settecento/00) oltre oneri di legge, da corrispondere a favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA OI, Presidente
Virginia Arata, Primo Referendario
ES OC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES OC | CA OI |
IL SEGRETARIO