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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/07/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g. 1749/2024 vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Esposito, Parte_1 C.F._1 giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Controparte_1 C.F._2
D'Antonio, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
avente per oggetto: divorzio congiunto.
FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 17.12.2024 volto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 22.04.1998 nel Comune di Scafati, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 15, P. II, Serie A, anno 1998; che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
( il 13.1.1999) e (il 17.11.2006); che le parti si sono separate con sentenza emessa dal Per_2
Tribunale di Nocera Inferiore, depositata il 24.04.2024 alle condizioni concordate tra le parti;
che essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra gli stessi e sussistendo i presupposti di cui all' art 3, l.
1.12.1970 n.898, così come modificato dall' art. 1 della l. 06.05.2015 n.55, hanno chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso.
Fissata l'udienza dell'1.7.2025 innanzi al Giudice rel., per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 20.12.2024, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente ed in atti, hanno dichiarato di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, sottoscritto dalle medesime, con firme autenticate dai procuratori costituiti, ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al
Collegio per la decisione.
Orbene, tutto quanto sopra premesso e richiamato la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta la separazione personale pronunciata dal
Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza depositata il 24.04.2024, alle condizioni ivi indicate, e che, a far data dalla comparizione delle parti all'udienza presidenziale in quel procedimento, sino alla data di deposito del ricorso di divorzio ad istanza congiunta, è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione. Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia definitivamente cessata. Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso di divorzio congiunto, sottoscritto dalle medesime, confermate con le note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, regolative dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative, con la precisazione che si intendono superate le condizioni regolative dell'affidamento e dell'esercizio del diritto di visita dei figli, in quanto entrambi maggiorenni, ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche.
Tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (c.f. Parte_1
e (c.f. ), contratto il C.F._1 Controparte_1 C.F._2
22.04.1998 nel Comune di Scafati, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 15, P. II, Serie A, anno 1998, alle condizioni di cui al ricorso di divorzio congiunto, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta in atti, con la precisazione che si intendono superate le condizioni regolative dell'affidamento e dell'esercizio del diritto di visita dei figli, in quanto entrambi maggiorenni;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Scafati per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 3.7.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g. 1749/2024 vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Esposito, Parte_1 C.F._1 giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Controparte_1 C.F._2
D'Antonio, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
avente per oggetto: divorzio congiunto.
FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 17.12.2024 volto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 22.04.1998 nel Comune di Scafati, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 15, P. II, Serie A, anno 1998; che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
( il 13.1.1999) e (il 17.11.2006); che le parti si sono separate con sentenza emessa dal Per_2
Tribunale di Nocera Inferiore, depositata il 24.04.2024 alle condizioni concordate tra le parti;
che essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra gli stessi e sussistendo i presupposti di cui all' art 3, l.
1.12.1970 n.898, così come modificato dall' art. 1 della l. 06.05.2015 n.55, hanno chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso.
Fissata l'udienza dell'1.7.2025 innanzi al Giudice rel., per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 20.12.2024, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente ed in atti, hanno dichiarato di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, sottoscritto dalle medesime, con firme autenticate dai procuratori costituiti, ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al
Collegio per la decisione.
Orbene, tutto quanto sopra premesso e richiamato la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta la separazione personale pronunciata dal
Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza depositata il 24.04.2024, alle condizioni ivi indicate, e che, a far data dalla comparizione delle parti all'udienza presidenziale in quel procedimento, sino alla data di deposito del ricorso di divorzio ad istanza congiunta, è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione. Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia definitivamente cessata. Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso di divorzio congiunto, sottoscritto dalle medesime, confermate con le note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, regolative dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative, con la precisazione che si intendono superate le condizioni regolative dell'affidamento e dell'esercizio del diritto di visita dei figli, in quanto entrambi maggiorenni, ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche.
Tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (c.f. Parte_1
e (c.f. ), contratto il C.F._1 Controparte_1 C.F._2
22.04.1998 nel Comune di Scafati, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 15, P. II, Serie A, anno 1998, alle condizioni di cui al ricorso di divorzio congiunto, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta in atti, con la precisazione che si intendono superate le condizioni regolative dell'affidamento e dell'esercizio del diritto di visita dei figli, in quanto entrambi maggiorenni;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Scafati per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 3.7.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire