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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 2983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2983 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
3^ Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R. GEN. 41827 / 2024
Il Giudice designato, Dott. Giuseppe GIORDANO nella causa
TRA
elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Pacifici Parte_1
Massimiliano e Puliani Manuela che lo rappresentano e difendono come da mandato in atti
-parte ricorrente
E
CP_1
-contumace
Visto l'art. 430 c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte istante, premesso che con decreto di omologa il
Tribunale le aveva riconosciuto il requisito sanitario per l'assegno mensile ex art. 13 l.
118/71, e dedotto di non aver ottenuto il pagamento della prestazione, chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre agli accessori di CP_1 legge, per come quantificati in ricorso;
- l' non si è costituito in giudizio rimanendo contumace. CP_1
- Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento della prestazione richiesta e concluso per la cessata materia del contendere con condanna dell alla refusione delle spese di lite. CP_1
- Ritenuto che non residuano questioni irrisolte risultando pienamente soddisfatta la pretesa della ricorrente.
- Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, quest'ultime vanno poste a carico dell , considerato che la prestazione è stata accreditata oltre 120 giorni dalla CP_1 notifica dell'omologa e in data successiva alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere quanto al merito della causa.
Condanna l al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.860,00 oltre CP_1 accessori, da distrarsi in favore dei procuratori antistastari.
Roma, 12/03/2024
IL GIUDICE pagina 1 di 2 Dott. Giuseppe Giordano
pagina 2 di 2
3^ Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R. GEN. 41827 / 2024
Il Giudice designato, Dott. Giuseppe GIORDANO nella causa
TRA
elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Pacifici Parte_1
Massimiliano e Puliani Manuela che lo rappresentano e difendono come da mandato in atti
-parte ricorrente
E
CP_1
-contumace
Visto l'art. 430 c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte istante, premesso che con decreto di omologa il
Tribunale le aveva riconosciuto il requisito sanitario per l'assegno mensile ex art. 13 l.
118/71, e dedotto di non aver ottenuto il pagamento della prestazione, chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre agli accessori di CP_1 legge, per come quantificati in ricorso;
- l' non si è costituito in giudizio rimanendo contumace. CP_1
- Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento della prestazione richiesta e concluso per la cessata materia del contendere con condanna dell alla refusione delle spese di lite. CP_1
- Ritenuto che non residuano questioni irrisolte risultando pienamente soddisfatta la pretesa della ricorrente.
- Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, quest'ultime vanno poste a carico dell , considerato che la prestazione è stata accreditata oltre 120 giorni dalla CP_1 notifica dell'omologa e in data successiva alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere quanto al merito della causa.
Condanna l al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.860,00 oltre CP_1 accessori, da distrarsi in favore dei procuratori antistastari.
Roma, 12/03/2024
IL GIUDICE pagina 1 di 2 Dott. Giuseppe Giordano
pagina 2 di 2