Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/06/2025, n. 5023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5023 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Arianna Chiarentin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 22346/2024 R.G. promossa da:
Parte_1
ATTRICE OPPONENTE contro
Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica, che qui si intendono integralmente richiamati e ritrascritti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 13 giugno 2024 la CP_2 Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4192/2024 emesso dal
[...]
Tribunale di Milano su istanza di con cui quest'ultima le Controparte_3
richiedeva il pagamento di € 23.718,61 a titolo di saldo di due fatture, la n. 186 del 30/12/2022 pari ad € 17.080,00 IVA compresa e la n. 85 del 10/6/23 pari ad € 16.636,61 IVA compresa
(docc. 1 e 2 fascicolo monitorio) emesse rispettivamente a titolo di corrispettivo per l'acquisto da parte della opponente di un trattore stradale Iveco targato FB798DY ed a titolo di “spese sostenute per vostro conto…anno 2022 fino a maggio 2023” nonché a titolo di “spese di assicurazione per l'anno 2022 e 2023”, oltre accessori e spese di lite.
1
€ 10.980,00 (comprensivo di iva) per canoni di locazione di cui al contratto inter partes 30.12.21; ii) €
2.250,15 per tassa automobilistica e contravvenzioni come statuito nel contratto inter partes 30.12.21;
iii) € 6.000,00 ex art. 1591 c.c. per la mancata riconsegna del trattore con riguardo al periodo dal
01.07.23 al 30.06.24; iv) € 500,00 ex art. 1591 c.c. per ogni ulteriore mese decorrente dal 30.06.24 sino alla effettiva riconsegna del trattore - il tutto oltre interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo”.
Si costituiva con comparsa di costituzione depositata in Controparte_3 data 11 settembre 2024 nella quale deduceva, ai fini che qui rilevano: che nel marzo 2021 aveva venduto all'opponente il citato trattore, poi da quest'ultima concessole in locazione, senza tuttavia che le venisse corrisposto il relativo prezzo (cfr. doc. 3); che, pertanto, intendeva avvalersi dell'art. 1453 c.c. comma 2 c.c. e, per l'effetto, chiedere la risoluzione del contratto di compravendita in quanto dal marzo 2021 la società non Parte_1 aveva provveduto al versamento del prezzo pattuito, rendendosi quindi manifestamente inadempiente;
che alla risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento dell'acquirente conseguiva “l'invalidità/inefficacia del contratto di noleggio, per insussistenza di diritto alcuno sul bene da parte della al momento della stipula del contratto, donde Pt_1
l'infondatezza dei controcrediti tutti affermati ex adverso, con la sola eccezione dei verbali di contravvenzione” per l'importo di € 252,35.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita fra le parti relativo al veicolo targato FB798DY per inadempimento dell'acquirente, conseguentemente dichiarando
l'invalidità/inefficacia del contratto di locazione del 30/12/2021, con revoca del decreto ingiuntivo e rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale avversaria, con ogni altra provvidenza occorrenda;
2) in via subordinata, nel denegato caso di rigetto della domanda sub 1), respingere in toto
l'opposizione e la domanda riconvenzionale avversarie, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando, in via riconvenzionale, la controparte al versamento in favore dell'opposta dell'ulteriore
2 somma di € 11.549,38, per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi commerciali dai singoli versamenti al saldo effettivo”.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c. e ritenuta la natura documentale della causa, il giudice fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il
Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014
Il Tribunale deve disporre la revoca del decreto ingiuntivo n. 4192/2024 (R.G. n. 6246/2024) emesso dal Tribunale di Milano il 22.03.2024.
Appare opportuno ricordare come “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il
3 creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cfr. Cass. SUU
n. 13533/2001).
Sul punto, è pacifico, perché ammesso dalla stessa difesa dell'opponente, che “in data 22.01.21 Parte vendeva effettivamente a il trattore stradale in questione (007 Carta di circolazione CP_3 trattore stradale) al prezzo di € 17.080,00 compreso iva, così maturando il credito esposto da controparte nella fattura n. 186 del 30.12.22 azionata in giudizio” (cfr. pag. 5 opposizione).
Del pari incontestato è che l'opponente ometteva di versare il corrispettivo per l'acquisto del trattore.
Atteso, pertanto, che il corretto adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo non
è stato provato dall'opponente, deve ritenersi che l'inadempimento sia grave e tale da giustificare la risoluzione del contratto di compravendita.
Di talché, in virtù dell'effetto retroattivo conseguente alla risoluzione, l'importo richiesto col ricorso monitorio non è più dovuto ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Ed, infatti, è la stessa difesa di che nella precisazione delle Controparte_3
conclusioni ha chiesto in via principale di “accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita fra le parti relativo al veicolo targato FB798DY per inadempimento dell'acquirente, conseguentemente dichiarando l'invalidità/inefficacia del contratto di locazione del 30/12/2021, con revoca del decreto ingiuntivo”.
Sul punto, la difesa dell'opponente ha dedotto che “nel caso di accoglimento della domanda di Parte risoluzione ex adverso spiegata, avrebbe diritto al pagamento della somma di € 3.690,15 (€
1.812,03 + € 1.440,00 + € 438,12) o, in alternativa (se valesse la doglianza di controparte relativa ai verbali di contravvenzione al codice della strada), la somma di € 3.504,38 (€ 1.812,03 + € 1.440,00 + €
252,35)” e che “In considerazione di ciò, la deducente – in via di reconventio reconventionis, rispetto alla domanda principale spiegata dall'opposta con la comparsa di costituzione – chiede che il Tribunale, in caso di accoglimento di tale domanda, condanni a pagare alla opponente le somme CP_3
4 sopra indicate, oltre interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo o, in subordine, interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal dovuto al saldo o, in ulteriore subordine, interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dal dovuto al saldo” (cfr. pag. 4 I memoria ex art. 171ter c.p.c.).
Le domanda svolta in via di reconventio reconventionis da parte di età Pt_1 Parte_1
è fondata.
[...]
L'effetto retroattivo della risoluzione comporta, infatti, che siano a carico di
[...]
Controparte_3
- l'importo di € 1.812,03 per tasse automobilistiche relative al periodo dicembre 2021-gennaio
2024, pagato dall'opponente (cfr. doc. 11) ma di competenza del proprietario del veicolo: tale importo neppure è stato specificamente contestato ex art. 115 c.p.c.;
- l'importo di € 1.440,00, pagato dall'opponente (cfr. doc. 6) ma di competenza del proprietario del veicolo: tale importo neppure è stato specificamente contestato ex art. 115
c.p.c.
- l'importo di € 252,35 pagato dalla opponente per sanare le contravvenzioni in cui è incorsa perché la differenza in più, pari ad € 185,77 è addebitabile Controparte_3 alla per non avere pagato tempestivamente le sanzioni. Parte_1
Segue, pertanto, la condanna di al pagamento a favore Controparte_3 della Società della somma pari ad € 3.504,38 (€ 1.812,03 + Parte_1
€ 1.440,00 + € 252,35), oltre interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo.
Tutte le ulteriori considerazioni svolte dalla difesa di , Parte_1 comprese le domande riconvenzionali di cui punti c) e d) delle proprie conclusioni, le ha svolte nell'esclusiva “ipotesi che la domanda di risoluzione ex adverso spiegata non ven(isse)ga giudicata fondata dal Tribunale” e sono, pertanto, assorbite dall'accoglimento della domanda risolutoria svolta in via principale, che determina pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'esito della lite rende equo disporre la compensazione delle spese tra le parti, tenuto conto che la revoca del decreto ingiuntivo è stata la conseguenza dell'effetto risolutorio determinato dall'inadempimento dell'opponente.
P.Q.M.
5 Il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così decide:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 4192/2024 (R.G. n. 6246/2024) emesso dal Tribunale di
Milano il 22.03.2024;
2. condanna al pagamento a favore della Società Controparte_3
della somma pari ad € 3.504,38 per le causali di cui Pt_1 Parte_1
in motivazione, oltre interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo;
3. compensa le spese di lite.
Milano 19 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
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