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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BRUSCHETTA ERNESTINO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 643/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni N. 190 41126 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ISCRIZIONERUOLO n. 2025-000375 TRIBUTISPECIALI 2019
- ISCRIZIONERUOLO n. 2025 000375 TRIBUTISPECIALI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi Ricorrente_1 e Ricorrente_2 impugnavano due cartelle di pagamento per iscrizioni a ruolo di tributi catastali, spese e accessori in relazione a prodromici avvisi di accertamento che avevano classato l'immobile in comproprietà in A/8 (rendita di euro 2.982,54) e recuperato gli oneri del ridetto classamento.
Il Comune resisteva con controdeduzioni.
Nelle more passava in giudicato la sentenza del giudice d'appello che aveva attribuito un classamento dell'abitazione favorevole ai contribuenti.
All'esito della camera di consiglio, le riunite controversie venivano decise come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato atteso a seguito della ricordata sentenza d'appello è venuto meno il titolo per procedere alla riscossione.
2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la corte in composizione monocratica accoglie il ricorso;
condanna l'ufficio a rimborsare ai contribuenti le spese processuali, queste liquidate in complessivi € 600,00, oltre a spese forfetarie e accessori se dovuti.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BRUSCHETTA ERNESTINO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 643/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni N. 190 41126 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ISCRIZIONERUOLO n. 2025-000375 TRIBUTISPECIALI 2019
- ISCRIZIONERUOLO n. 2025 000375 TRIBUTISPECIALI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi Ricorrente_1 e Ricorrente_2 impugnavano due cartelle di pagamento per iscrizioni a ruolo di tributi catastali, spese e accessori in relazione a prodromici avvisi di accertamento che avevano classato l'immobile in comproprietà in A/8 (rendita di euro 2.982,54) e recuperato gli oneri del ridetto classamento.
Il Comune resisteva con controdeduzioni.
Nelle more passava in giudicato la sentenza del giudice d'appello che aveva attribuito un classamento dell'abitazione favorevole ai contribuenti.
All'esito della camera di consiglio, le riunite controversie venivano decise come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato atteso a seguito della ricordata sentenza d'appello è venuto meno il titolo per procedere alla riscossione.
2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la corte in composizione monocratica accoglie il ricorso;
condanna l'ufficio a rimborsare ai contribuenti le spese processuali, queste liquidate in complessivi € 600,00, oltre a spese forfetarie e accessori se dovuti.