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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/10/2025, n. 3964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3964 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6704/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6704/2019
Promossa da
, C.F. , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Burgos (Spagna), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Donato, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla Via Francesco Manzo,
n.15;
- attrice-
contro
, C.F. , nato a [...] in data [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Salzano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla Via Roma, n. 288;
- convenuto-
Oggetto: contratto di locazione abitativa, ripetizione indebito
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 18/6/2019, la sig.ra premesso che dopo aver visionato Parte_1
pagina 1 di 6 l'appartamento di proprietà del sig. stipulava contratto di Persona_1
locazione con decorrenza dall'aprile 2007 e terminato, a seguito di ordinanza di rilascio del 20/5/2019, per finita locazione a far data dal 1/4/2019; che il canone previsto in contratto era di € 350,00 mensili ma la reale somma della locazione, corrisposta parzialmente a nero, era pari ad € 650,00; che, stante il comportamento pressante tenuto dal locatore nei mesi precedenti il rilascio si era risolta a chiedere in restituzione la somma indebitamente incassata,
richiesta alla quale il locatore negava di aver incassato somme superiori rispetto al canone pattuito, tanto esposto conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il sig. per ivi sentir accertare di aver Persona_1
versato per tutta la durata del rapporto da aprile 2007 al marzo 2019 la complessiva somma di € 92.950,00, versando, pertanto un importo superiore nella misura di € 42.900,00 quale differenza fra il canone effettivamente pagato (€ 650,00 mensili) ed il canone risultante dal contratto di locazione,
quindi essendo somme non dovute costituiscono un indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c. e, per l'effetto, condannare il convenuto alla restituzione della predetta somma;
in subordine, chiedeva all'adita giustizia di accertare che si era arricchito senza causa per lo stesso Persona_1
importo e per l'effetto condannare lo stesso alla restituzione delle somme,
oltre interessi, in ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio con comparsa del 17/10/2019 si costituiva
[...]
, il quale si difendeva assumendo che l'importo corrisposto era pari Per_1
a quanto stabilito in contratto;
che la conduttrice aveva rilasciato l'immobile solo in data 23/9/2019 e, che, pertanto, aveva diritto alla corresponsione dell'indennità di occupazione da aprile 2019 a settembre 2019, per il totale di
€ 2.100,00 per cui spiegava domanda riconvenzionale;
chiedeva che si desse corso alla conciliazione obbligatoria ed al mutamento del rito trattandosi di materia locatizia;
nel merito concludeva per l'accertamento del mancato pagina 2 di 6 pagamento dei canoni da agosto 2018 a marzo 2019 e, quindi, per la condanna di al pagamento di € 2.800,00 oltre interessi come Parte_2
per legge;
per l'accertamento dell'omesso pagamento dell'indennità di occupazione dal mese di aprile 2019 al mese di settembre 2019 e per la conseguente condanna della conduttrice al pagamento di € 2.100,00, oltre interessi legali e, quindi, per il rigetto di tutte le domande formulate dall'attrice; in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda avanzata dalla attrice, compensare le somme dovute uno nei confronti dell'altra; in ogni caso con condanna alle spese di giudizio.
Alla prima udienza del 12/11/2019 veniva disposto il mutamento del rito da ordinario a locatizio e fissata la discussione per l'udienza del 21/4/2020
concedendo alle parti termine per memorie integrative sino a 30 gg prima dell'udienza e da ultimo onerava le parti all'esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria.
In data 19/3/2020, la difesa di parte conduttrice depositava memorie integrative con la quale allegava verbale di conciliazione con esito negativo e,
riportandosi agli atti, chiedeva di poter provare con testi la dazione dell'importo oltre quello stabilito in contratto.
La difesa del convenuto produceva istanza di poter replicare alle memorie della parte conduttrice e chiedeva l'assegnazione del relativo termine.
L'udienza veniva rinviata d'ufficio al 12/1/2021 che si teneva a trattazione scritta.
In data 12/12/2020 la difesa di parte locatrice depositava memorie integrative,
in cui si riportava agli atti, chiedendo il rigetto della domanda della conduttrice e l'accoglimento della spiegata riconvenzionale.
All'udienza del 12/1/2021 il processo veniva dichiarato interrotto per morte della parte convenuta.
In data 24 marzo 2021 il processo veniva riassunto dalla attrice ed in data pagina 3 di 6 16/5/2022 si costituiva con memoria difensiva , quale erede di CP_1
. Persona_1
In data 24/5/2022 il giudice ritenuta inammissibile la prova per testi come articolata da parte attrice, poiché relativa a circostanze da provarsi per via documentale, rinviava la causa per discussione alla data del 21/2/2023.
Dopo alcuni rinvii nello stato e per sostituzione giudice veniva rinviata dalla scrivente per la discussione al 02/10/2025.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
Bisogna rilevare che la domanda attorea appare non provata così come parzialmente la domanda riconvenzionale.
In merito al rigetto della richiesta di prova testimoniale presentata da parte attrice occorre precisare che non sempre è possibile dare corso alla stessa in assenza totale di alcuna prova indiziaria su quanto asserito dalla parte che la richiede e ciò vale ancor di più in caso di ipotesi di parte del canone versato al conduttore oltre quanto previsto in contratto.
Infatti, in tema di locazione immobiliare, la prova per testimoni è ammissibile se la domanda è diretta a far valere l'illiceità dell'accordo dissimulato che preveda un canone superiore rispetto a quello risultante dal contratto registrato (ex art. 1417 c.c.) solo e quando vi è un principio di prova per iscritto (ex art. 2724, comma 1, n. 1, c.c.) che conferisca alla testimonianza riscontro probatorio documentale presuntivo” Corte di Cassazione, Sez. 3 -
Ordinanza n. 9672 del 26/05/2020.
Deve preliminarmente rilevarsi che, in caso di contratto ad uso abitativo,
registrato per un canone inferiore a quello realmente corrisposto, il patto pagina 4 di 6 dissimulato a canone inferiore è affetto da nullità virtuale, assoluta ed insanabile, poiché in contrasto con l'art. 13 della Legge n. 431 del 9 dicembre
1998 (cfr. Cass. Civ., Sez. Terza, n. 22126/2020). E tuttavia il conduttore che deduce la sussistenza di un patto dissimulato deve darne prova sulla base di controdichiarazione scritta (cfr. Cass. Civ., n. 471/2003). Più precisamente, in tema di simulazione del contratto, il principio di prova scritta, che ammette eccezionalmente il ricorso alle prove testimoniali, deve (cfr. Cass. Civ., n.
11467/2016 e Cass. Civ., n. 24021/1990): a) consistere in un atto scritto;
b)
provenire dalla persona contro la quale la domanda è rivolta;
c) essere diverso dalla scrittura le cui risultanze si intendono sovvertire;
d) contenere un riferimento ad un patto contrastante con il documento (cfr. Cass. Civ.,
Sezione Terza, 13 ottobre 2020, n. 22126). Ciò premesso, nella fattispecie, a fronte della simulazione relativa del contratto scritto relativamente al canone concordato, dedotta dal conduttore, la prova testimoniale articolata da quest'ultimo, al fine di dimostrare la simulazione, deve ritenersi, ribadendosi quanto già espresso in fase istruttoria, inammissibile ai sensi dell'art. 1417
c.c., mancando la prova scritta del contratto dissimulato nel senso precisato dalla giurisprudenza richiamata.
Pertanto, la domanda attorea va rigettata, in quanto non provata.
Parimenti va parzialmente rigettata la domanda riconvenzionale relativa ai canoni scaduti e non pagati da agosto 2018 a febbraio 2019 stante anche in questo caso la mancanza assoluta di prova in quanto, come ammesso da entrambe le parti, non era mai stata rilasciata alcuna ricevuta ai pagamenti effettuati per il pagamento dei canoni.
Va accolta, invece, limitatamente al canone di marzo 2019 che la conduttrice dichiara di non aver pagato e per le indennità di occupazione dal mese di aprile 2019 al 23 settembre 2019, data dell'effettivo rilascio dell'immobile,
stante anche il silenzio sul punto da parte della conduttrice, e pertanto €
pagina 5 di 6 350X7=2.450,00 oltre interessi legali dalla data del 23/9/2019.
Stante la soccombenza reciproca si profilano ragioni eccezionali ai fini della compensazione delle spese legali fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6704/2019 r.g. tra – Parte_1
ricorrente- e –resistente, ogni altra istanza, eccezione, deduzione CP_1
reietta o assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
; CP_1
2) In parziale accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condanna al pagamento di € 350,00 a titolo di pagamento Parte_1
del canone relativo al mese di marzo 2019 e al pagamento di € 2.450,00 a titolo di corresponsione dell'indennità di occupazione dal mese di aprile 2019 alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile avvenuto in data 23/9/2029, oltre interessi legali a far data dalla data del rilascio.
3) Compensa integralmente le spese di giudizio fra e parti.
Salerno, lì 02/10/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6704/2019
Promossa da
, C.F. , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Burgos (Spagna), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Donato, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla Via Francesco Manzo,
n.15;
- attrice-
contro
, C.F. , nato a [...] in data [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Salzano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla Via Roma, n. 288;
- convenuto-
Oggetto: contratto di locazione abitativa, ripetizione indebito
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 18/6/2019, la sig.ra premesso che dopo aver visionato Parte_1
pagina 1 di 6 l'appartamento di proprietà del sig. stipulava contratto di Persona_1
locazione con decorrenza dall'aprile 2007 e terminato, a seguito di ordinanza di rilascio del 20/5/2019, per finita locazione a far data dal 1/4/2019; che il canone previsto in contratto era di € 350,00 mensili ma la reale somma della locazione, corrisposta parzialmente a nero, era pari ad € 650,00; che, stante il comportamento pressante tenuto dal locatore nei mesi precedenti il rilascio si era risolta a chiedere in restituzione la somma indebitamente incassata,
richiesta alla quale il locatore negava di aver incassato somme superiori rispetto al canone pattuito, tanto esposto conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il sig. per ivi sentir accertare di aver Persona_1
versato per tutta la durata del rapporto da aprile 2007 al marzo 2019 la complessiva somma di € 92.950,00, versando, pertanto un importo superiore nella misura di € 42.900,00 quale differenza fra il canone effettivamente pagato (€ 650,00 mensili) ed il canone risultante dal contratto di locazione,
quindi essendo somme non dovute costituiscono un indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c. e, per l'effetto, condannare il convenuto alla restituzione della predetta somma;
in subordine, chiedeva all'adita giustizia di accertare che si era arricchito senza causa per lo stesso Persona_1
importo e per l'effetto condannare lo stesso alla restituzione delle somme,
oltre interessi, in ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio con comparsa del 17/10/2019 si costituiva
[...]
, il quale si difendeva assumendo che l'importo corrisposto era pari Per_1
a quanto stabilito in contratto;
che la conduttrice aveva rilasciato l'immobile solo in data 23/9/2019 e, che, pertanto, aveva diritto alla corresponsione dell'indennità di occupazione da aprile 2019 a settembre 2019, per il totale di
€ 2.100,00 per cui spiegava domanda riconvenzionale;
chiedeva che si desse corso alla conciliazione obbligatoria ed al mutamento del rito trattandosi di materia locatizia;
nel merito concludeva per l'accertamento del mancato pagina 2 di 6 pagamento dei canoni da agosto 2018 a marzo 2019 e, quindi, per la condanna di al pagamento di € 2.800,00 oltre interessi come Parte_2
per legge;
per l'accertamento dell'omesso pagamento dell'indennità di occupazione dal mese di aprile 2019 al mese di settembre 2019 e per la conseguente condanna della conduttrice al pagamento di € 2.100,00, oltre interessi legali e, quindi, per il rigetto di tutte le domande formulate dall'attrice; in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda avanzata dalla attrice, compensare le somme dovute uno nei confronti dell'altra; in ogni caso con condanna alle spese di giudizio.
Alla prima udienza del 12/11/2019 veniva disposto il mutamento del rito da ordinario a locatizio e fissata la discussione per l'udienza del 21/4/2020
concedendo alle parti termine per memorie integrative sino a 30 gg prima dell'udienza e da ultimo onerava le parti all'esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria.
In data 19/3/2020, la difesa di parte conduttrice depositava memorie integrative con la quale allegava verbale di conciliazione con esito negativo e,
riportandosi agli atti, chiedeva di poter provare con testi la dazione dell'importo oltre quello stabilito in contratto.
La difesa del convenuto produceva istanza di poter replicare alle memorie della parte conduttrice e chiedeva l'assegnazione del relativo termine.
L'udienza veniva rinviata d'ufficio al 12/1/2021 che si teneva a trattazione scritta.
In data 12/12/2020 la difesa di parte locatrice depositava memorie integrative,
in cui si riportava agli atti, chiedendo il rigetto della domanda della conduttrice e l'accoglimento della spiegata riconvenzionale.
All'udienza del 12/1/2021 il processo veniva dichiarato interrotto per morte della parte convenuta.
In data 24 marzo 2021 il processo veniva riassunto dalla attrice ed in data pagina 3 di 6 16/5/2022 si costituiva con memoria difensiva , quale erede di CP_1
. Persona_1
In data 24/5/2022 il giudice ritenuta inammissibile la prova per testi come articolata da parte attrice, poiché relativa a circostanze da provarsi per via documentale, rinviava la causa per discussione alla data del 21/2/2023.
Dopo alcuni rinvii nello stato e per sostituzione giudice veniva rinviata dalla scrivente per la discussione al 02/10/2025.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
Bisogna rilevare che la domanda attorea appare non provata così come parzialmente la domanda riconvenzionale.
In merito al rigetto della richiesta di prova testimoniale presentata da parte attrice occorre precisare che non sempre è possibile dare corso alla stessa in assenza totale di alcuna prova indiziaria su quanto asserito dalla parte che la richiede e ciò vale ancor di più in caso di ipotesi di parte del canone versato al conduttore oltre quanto previsto in contratto.
Infatti, in tema di locazione immobiliare, la prova per testimoni è ammissibile se la domanda è diretta a far valere l'illiceità dell'accordo dissimulato che preveda un canone superiore rispetto a quello risultante dal contratto registrato (ex art. 1417 c.c.) solo e quando vi è un principio di prova per iscritto (ex art. 2724, comma 1, n. 1, c.c.) che conferisca alla testimonianza riscontro probatorio documentale presuntivo” Corte di Cassazione, Sez. 3 -
Ordinanza n. 9672 del 26/05/2020.
Deve preliminarmente rilevarsi che, in caso di contratto ad uso abitativo,
registrato per un canone inferiore a quello realmente corrisposto, il patto pagina 4 di 6 dissimulato a canone inferiore è affetto da nullità virtuale, assoluta ed insanabile, poiché in contrasto con l'art. 13 della Legge n. 431 del 9 dicembre
1998 (cfr. Cass. Civ., Sez. Terza, n. 22126/2020). E tuttavia il conduttore che deduce la sussistenza di un patto dissimulato deve darne prova sulla base di controdichiarazione scritta (cfr. Cass. Civ., n. 471/2003). Più precisamente, in tema di simulazione del contratto, il principio di prova scritta, che ammette eccezionalmente il ricorso alle prove testimoniali, deve (cfr. Cass. Civ., n.
11467/2016 e Cass. Civ., n. 24021/1990): a) consistere in un atto scritto;
b)
provenire dalla persona contro la quale la domanda è rivolta;
c) essere diverso dalla scrittura le cui risultanze si intendono sovvertire;
d) contenere un riferimento ad un patto contrastante con il documento (cfr. Cass. Civ.,
Sezione Terza, 13 ottobre 2020, n. 22126). Ciò premesso, nella fattispecie, a fronte della simulazione relativa del contratto scritto relativamente al canone concordato, dedotta dal conduttore, la prova testimoniale articolata da quest'ultimo, al fine di dimostrare la simulazione, deve ritenersi, ribadendosi quanto già espresso in fase istruttoria, inammissibile ai sensi dell'art. 1417
c.c., mancando la prova scritta del contratto dissimulato nel senso precisato dalla giurisprudenza richiamata.
Pertanto, la domanda attorea va rigettata, in quanto non provata.
Parimenti va parzialmente rigettata la domanda riconvenzionale relativa ai canoni scaduti e non pagati da agosto 2018 a febbraio 2019 stante anche in questo caso la mancanza assoluta di prova in quanto, come ammesso da entrambe le parti, non era mai stata rilasciata alcuna ricevuta ai pagamenti effettuati per il pagamento dei canoni.
Va accolta, invece, limitatamente al canone di marzo 2019 che la conduttrice dichiara di non aver pagato e per le indennità di occupazione dal mese di aprile 2019 al 23 settembre 2019, data dell'effettivo rilascio dell'immobile,
stante anche il silenzio sul punto da parte della conduttrice, e pertanto €
pagina 5 di 6 350X7=2.450,00 oltre interessi legali dalla data del 23/9/2019.
Stante la soccombenza reciproca si profilano ragioni eccezionali ai fini della compensazione delle spese legali fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6704/2019 r.g. tra – Parte_1
ricorrente- e –resistente, ogni altra istanza, eccezione, deduzione CP_1
reietta o assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
; CP_1
2) In parziale accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condanna al pagamento di € 350,00 a titolo di pagamento Parte_1
del canone relativo al mese di marzo 2019 e al pagamento di € 2.450,00 a titolo di corresponsione dell'indennità di occupazione dal mese di aprile 2019 alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile avvenuto in data 23/9/2029, oltre interessi legali a far data dalla data del rilascio.
3) Compensa integralmente le spese di giudizio fra e parti.
Salerno, lì 02/10/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
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