Ordinanza cautelare 28 settembre 2022
Sentenza 14 novembre 2023
Accoglimento
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01051/2026REG.PROV.COLL.
N. 01669/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1669 del 2024, proposto dall’Associazione Vittime della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Bolognano, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 348/2023, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. AN LL viste le note di passaggio in decisione depositate dall’Avvocato massimo Rizzato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 348/2023 il T.A.R. Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso proposto dall’Associazione Vittime della Caccia per l'annullamento dell’ordinanza n. 7 dell’8 aprile 2022 con la quale il Comune di Bolognano ha disposto la cattura e l'abbattimento di cinghiali.
La medesima sentenza ha respinto il reclamo proposto dalla parte ricorrente contro il provvedimento di non ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado in relazione alla seconda delle richiamate statuizioni.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 22 gennaio 2026.
2. Le amministrazioni statali appellate hanno eccepito anzitutto il difetto di giurisdizione, alla luce della giurisprudenza in materia delle SS.UU. della Corte di cassazione.
L’eccezione è infondata in quanto l’oggetto dell’appello non verte sulla liquidazione del compenso del difensore, ma sulla decisione di rigettare il reclamo avverso la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sulla quale sussiste giurisdizione del giudice amministrativo che procede ( ex multis , Consiglio di Stato, sentenza n. 11026/2023).
3, La difesa erariale ha altresì eccepito, in questi termini, il difetto di contraddittorio: “come si evince dalla stessa sentenza n. 348/2024, nel giudizio svoltosi innanzi al TAR figurava come unica parte resistente il Comune di Bolognano e le intestate Amministrazioni vengono chiamate in giudizio, per la prima volta, con il ricorso in appello. Tale circostanza si traduce in una evidente violazione del principio del contraddittorio, dal che deriva l’inammissibilità dell’odierno ricorso”.
In replica l’appellante deduce di avere notificato il ricorso in appello anche al Comune di Bolognano: l’eccezione in realtà ha ad oggetto la mancata evocazione nel giudizio di primo grado delle amministrazioni statali appellate.
L’eccezione però in questi termini è infondata, dal momento che la richiesta in giudizio del patrocinio a spese dello Stato non implica l’estensione del contraddittorio alle amministrazioni statali in questione, essendo vicenda endoprocessuale.
Del resto la stessa difesa erariale ha chiesto nel presente giudizio, sia pure in via subordinata, l’affermazione del “difetto di legittimazione passiva dei Ministeri resistenti”.
4. Nel merito deve osservarsi:
- che in primo grado la competente Commissione – con Decreto 26 maggio 2022, n. 8 - aveva richiesto una integrazione, che la ricorrente ha fatto;
- nonostante tale integrazione, la Commissione – con il reclamato Decreto n. 12/2022 - ha respinto l’istanza in quanto “ l’istante non ha integralmente ottemperato all’interlocutoria di cui al decreto n. 8/22 dal momento che il certificato di iscrizione del difensore risale al 16 febbraio 2018 e non è aggiornato, e la validità della firma digitale apposta alla documentazione integrativa depositata l’8.06.2022 risultava non verificabile”; pertanto, la parte non avrebbe “correttamente ottemperato alla disposta interlocutoria nonostante sia decorso il termine massimo di due mesi previsto dall’art. 123 del D.P.R. n. 115/2002 ”;
- l’Associazione ricorrente ha quindi proposto reclamo allegando la documentazione relativa ai punti ancora controversi;
- il T.A.R., con la sentenza impugnata, ha respinto il reclamo in quanto “ il provvedimento reiettivo è correttamente motivato sulla decadenza rispetto al termine istruttorio di cui all’articolo 123 dpr 115 del 2002, e avverso tale motivazione non risultano censure nella istanza di reclamo a questo giudice” ;
- l’appellante contesta tale affermazione deducendo che « Nel reclamo è evidenziato come la decisione della commissione sia errata in quanto, come indicato sul retro del certificato, che evidentemente la commissione non ha visto, c’è anche l’aggiornamento estratto dal sito dell’ordine degli avvocati di Vicenza ”.
5. Il ricorso in appello è fondato.
Effettivamente il reclamo presentato al Collegio di primo grado contro la decisione della Commissione aveva allegato la documentazione che dimostra l’erroneità della decisione di quest’ultima.
Il certificato di iscrizione del difensore del 16 febbraio 2018 è stato integrato con l’elenco aggiornato al 2 maggio 2022, estratto dal sito dell’ordine degli Avvocati di Vicenza, e comunque con la relativa autocertificazione.
Quanto alla firma, l’appellante ha correttamente dedotto nel presente giudizio che “ L’integrazione è stata firmata digitalmente in formato Pades come richiesto, per cui la firma è verificabile semplicemente aprendo il documento pdf con un programma per la firma digitale (per scrupolo si allega anche un estratto del file aperto con firma digitale) ”.
Infine, come risulta dalla consultazione del fascicolo digitale di primo grado, la parte ricorrente ha effettuato due produzioni a sostegno della domanda di ammissione al patrocinio, successivamente alla richiesta di integrazione formulata dalla Commissione con il citato Decreto n. 8 del 26 maggio 2022: una in data 8 giugno 2022, l’altra in data 13 settembre 2022 (non avendo ancora la Commissione a quella data provveduto a decidere: cosa poi avvenuta con il reclamato Decreto n. 12 del 19 settembre 2022).
Il T.A.R., in sede di decisione appellata, non ha evidentemente considerato entrambi i richiamati atti di integrazione (e in particolar modo il primo), laddove ha affermato la “decadenza rispetto al termine istruttorio di cui all’articolo 123 dpr 115 del 2002”: il ridetto termine non era infatti decorso allorché è stata eseguita la prima integrazione (l’8 giugno 2022, a fronte della richiesta formulata nel Decreto del 26 maggio 2022).
Laddove invece la motivazione della sentenza appellata intenda riferirsi al fatto che il ricorrente non avesse pienamente ottemperato alle richieste intregrazioni, essa risulta smentita – come già detto – dall’esame delle integrazioni medesime, nei sensi sopra specificati.
6. La fondatezza dell’appello comporta la riforma della sentenza gravata ed il conseguente accoglimento del reclamo avverso la decisione di rigetto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cui al Decreto n. 8 del 26 maggio 2022, e per l’effetto la definitiva ammissione dell’Associazione ricorrente a detto patrocinio in relazione al giudizio di primo grado.
Rimane fermo il capo sulle spese di lite nel giudizio di primo grado, non impugnato, mentre per il presente giudizio la peculiarità della fattispecie impone la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, ammette definitivamente l’Associazione ricorrente al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio di primo grado.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CH IN, Presidente
AN LL, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LL | CH IN |
IL SEGRETARIO