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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 11/11/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 569/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ...………….………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ..……….……….. Giudice dott.ssa Martina BADANO ………….. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 596 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 9.10.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Imperia, Via Parini n.28 presso lo studio dell'avv.to Roberto Rum che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1 elett.te dom.to in Sanremo, Via G. Matteotti n.12 presso lo studio dell'avv.to Anna Raimonda D'Ignazio e avv.to Cristina Parola che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Signora ed il Sig. e celebrato in data 06 giugno Parte_1 CP_1 2015 in Sanremo (IM), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sanremo (IM), atto n° 13, Parte II, Serie A, anno 2015...”;
per parte resistente: “...pronunciare, anche con sentenza N.D. la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Signora ed il Sig. e Parte_1 CP_1 N. 569/2024 R.G.A.C.C.
celebrato in data 06 giugno 2015 in Sanremo (IM), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sanremo (IM), atto n° 13, Parte II, Serie A, anno 2015...”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso…”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 6.4.2024 - premettendo di essersi unita in matrimonio in Parte_1 Sanremo il 6.6.2015 con che il Tribunale di Imperia, con sentenza in data CP_1 8.7.2022 (n.439/22) pronunziava la separazione giudiziale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Evidenziava Per_ come dal matrimonio fosse nata la figlia (8 anni, essendo nata il [...]), ancora minorenne. Chiedeva, inoltre, che la figlia minore fosse congiuntamente affidata ad entrambi i genitori e presso di sé collocata (con assegnazione della casa coniugale) e regolamentazione del diritto di visita del padre. Chiedeva, infine, che a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, fosse posto un assegno di importo non inferiore ad € 400,00 mensili (oltre al 65% delle spese straordinarie ed accessorie) nonché riconosciuto, in proprio favore, un assegno divorzile di importo non inferiore ad € 100,00 mensili.
Si costituiva ritualmente in giudizio il resistente che, depositando propria CP_1 comparsa, se da un lato nulla opponeva alla domanda in punto status né a quanto richiesto da controparte in punto affidamento della figlia minore, dall'altro chiedeva adottarsi i provvedimenti meglio confacenti all'interesse della stessa in punto collocazione, regime di visite e mantenimento.
Il Tribunale, con ordinanza ex art. 473-bis.38 c.p.c. in data 8.6.2024 e stante il disaccordo esistente sul punto tra le parti, autorizzava la ricorrente, pur in difetto del consenso di controparte, a presentare all'INPS istanza ai fini dell'ottenimento di insegnante di sostegno in favore della figlia minore.
Con successiva ordinanza ex art. 473-bis.22, c.1 c.p.c. in data 30.11.2024, il Tribunale Per_ affidava congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore contestualmente collocandola presso l'abitazione della madre, assegnando a quest'ultima la casa coniugale, regolamentando il diritto paterno di visita e disponendo l'attivazione dei Servizi territorialmente competenti per un supporto al nucleo famigliare. Poneva, infine, a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della minore, un assegno di importo pari ad € 350,00 mensili (oltre al 65% delle spese straordinarie ed accessorie), consentendo altresì alla madre la percezione dell'intero AUU;
quanto precede senza allo stato riconoscere alcun contributo economico in favore della ricorrente.
Con successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. parte resistente avanzava domanda di definizione del giudizio in punto status ed il Tribunale, con ordinanza in data 19.7.2025, disponeva – ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. e limitatamente allo status – la discussione orale della causa. Le parti precisavano sul punto le rispettive conclusioni con note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate entro il termine perentorio del 9.10.2025 e la causa, acquisite quelle del Pubblico Ministero, veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * * N. 569/2024 R.G.A.C.C.
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile avanzata dalle parti in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e fra la convivenza tra loro sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la convivenza implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato nei rispettivi atti di costituzione e resa esplicita dalla volontà, riferita all'udienza del 12.11.2024, di non volersi riconciliare. E' inoltre trascorso oltre l'anno dalla comparizione delle parti di fronte al Presidente nella causa di separazione giudiziale.
Deve, invece, rinviarsi al prosieguo di causa al fine di provvedere sulle ulteriori domande.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sanremo il 6.6.2015 tra i coniugi nato a [...] il [...] e CP_1 Pt_1
nata a [...] il [...]; matrimonio trascritto agli atti dello Stato
[...] Civile del predetto Comune dell'anno 2015, al n. 13, parte II, serie A, Reg.1 di Sanremo;
2) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni consequenziali di cui alla legge n. 898/1970 e succ. mod., disponendo l'annotazione della presente sentenza all'Ufficio Stato Civile di Sanremo.
Così deciso in Imperia, il 7.11.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ...………….………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ..……….……….. Giudice dott.ssa Martina BADANO ………….. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 596 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 9.10.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Imperia, Via Parini n.28 presso lo studio dell'avv.to Roberto Rum che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1 elett.te dom.to in Sanremo, Via G. Matteotti n.12 presso lo studio dell'avv.to Anna Raimonda D'Ignazio e avv.to Cristina Parola che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Signora ed il Sig. e celebrato in data 06 giugno Parte_1 CP_1 2015 in Sanremo (IM), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sanremo (IM), atto n° 13, Parte II, Serie A, anno 2015...”;
per parte resistente: “...pronunciare, anche con sentenza N.D. la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Signora ed il Sig. e Parte_1 CP_1 N. 569/2024 R.G.A.C.C.
celebrato in data 06 giugno 2015 in Sanremo (IM), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sanremo (IM), atto n° 13, Parte II, Serie A, anno 2015...”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso…”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 6.4.2024 - premettendo di essersi unita in matrimonio in Parte_1 Sanremo il 6.6.2015 con che il Tribunale di Imperia, con sentenza in data CP_1 8.7.2022 (n.439/22) pronunziava la separazione giudiziale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Evidenziava Per_ come dal matrimonio fosse nata la figlia (8 anni, essendo nata il [...]), ancora minorenne. Chiedeva, inoltre, che la figlia minore fosse congiuntamente affidata ad entrambi i genitori e presso di sé collocata (con assegnazione della casa coniugale) e regolamentazione del diritto di visita del padre. Chiedeva, infine, che a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, fosse posto un assegno di importo non inferiore ad € 400,00 mensili (oltre al 65% delle spese straordinarie ed accessorie) nonché riconosciuto, in proprio favore, un assegno divorzile di importo non inferiore ad € 100,00 mensili.
Si costituiva ritualmente in giudizio il resistente che, depositando propria CP_1 comparsa, se da un lato nulla opponeva alla domanda in punto status né a quanto richiesto da controparte in punto affidamento della figlia minore, dall'altro chiedeva adottarsi i provvedimenti meglio confacenti all'interesse della stessa in punto collocazione, regime di visite e mantenimento.
Il Tribunale, con ordinanza ex art. 473-bis.38 c.p.c. in data 8.6.2024 e stante il disaccordo esistente sul punto tra le parti, autorizzava la ricorrente, pur in difetto del consenso di controparte, a presentare all'INPS istanza ai fini dell'ottenimento di insegnante di sostegno in favore della figlia minore.
Con successiva ordinanza ex art. 473-bis.22, c.1 c.p.c. in data 30.11.2024, il Tribunale Per_ affidava congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore contestualmente collocandola presso l'abitazione della madre, assegnando a quest'ultima la casa coniugale, regolamentando il diritto paterno di visita e disponendo l'attivazione dei Servizi territorialmente competenti per un supporto al nucleo famigliare. Poneva, infine, a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della minore, un assegno di importo pari ad € 350,00 mensili (oltre al 65% delle spese straordinarie ed accessorie), consentendo altresì alla madre la percezione dell'intero AUU;
quanto precede senza allo stato riconoscere alcun contributo economico in favore della ricorrente.
Con successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. parte resistente avanzava domanda di definizione del giudizio in punto status ed il Tribunale, con ordinanza in data 19.7.2025, disponeva – ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. e limitatamente allo status – la discussione orale della causa. Le parti precisavano sul punto le rispettive conclusioni con note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate entro il termine perentorio del 9.10.2025 e la causa, acquisite quelle del Pubblico Ministero, veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * * N. 569/2024 R.G.A.C.C.
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile avanzata dalle parti in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e fra la convivenza tra loro sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la convivenza implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato nei rispettivi atti di costituzione e resa esplicita dalla volontà, riferita all'udienza del 12.11.2024, di non volersi riconciliare. E' inoltre trascorso oltre l'anno dalla comparizione delle parti di fronte al Presidente nella causa di separazione giudiziale.
Deve, invece, rinviarsi al prosieguo di causa al fine di provvedere sulle ulteriori domande.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sanremo il 6.6.2015 tra i coniugi nato a [...] il [...] e CP_1 Pt_1
nata a [...] il [...]; matrimonio trascritto agli atti dello Stato
[...] Civile del predetto Comune dell'anno 2015, al n. 13, parte II, serie A, Reg.1 di Sanremo;
2) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni consequenziali di cui alla legge n. 898/1970 e succ. mod., disponendo l'annotazione della presente sentenza all'Ufficio Stato Civile di Sanremo.
Così deciso in Imperia, il 7.11.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)