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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/06/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2092/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
VIGNA STEFANO ATTRICE OPPONENTE contro (C.F.: ), con il Patrocinio degli Avv.ti COLOMBA Controparte_1 P.IVA_1
VITTORIO e ZANNI VALENTINA CONVENUTA OPPOSTA
* Conclusioni delle parti All'udienza del 29.05.2025 parte opponente ha concluso come da verbale;
parte opponente non è comparsa, dunque vanno richiamate le conclusioni di cui all'atto di citazione. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con decreto ingiuntivo n. 580/24 questo Tribunale ha ingiunto a Parte_2
e a , in solido, di pagare, in favore di
[...] Parte_1 [...]
- quale cessionaria di la somma di € 13.326,19, oltre CP_1 Parte_3 interessi e spese, in forza del contratto di finanziamento n. 60989232 e del contratto di apertura di linea di credito n. 061058648/060030090 stipulati in data 3.04.2019.
ha proposto tempestiva opposizione ex art. 645 c.p.c. Parte_1 eccependo:
- la vessatorietà della clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., in quanto contenuta in un modulo contrattuale standard predisposto unilateralmente dall'istituto di credito e comportante uno squilibrio tra la posizione del fideiussore-consumatore e quella del creditore;
- la conseguente decadenza di quest'ultimo dall'azione nei confronti del fideiussore, per non avere agito nei confronti del debitore principale entro il termine di 6 mesi previsto dalla norma citata. Sulla base di questi motivi, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo. Si è costituita contestando l'opposizione e insistendo per il Controparte_1 suo rigetto.
1 All'esito della prima udienza, è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. ed è stato disposto l'esperimento della mediazione obbligatoria. Constatato l'esito negativo della procedura, non è stata svolta attività istruttoria e all'udienza del 29.05.2025, dopo breve discussione orale, il Tribunale si è riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. 2. Si osserva:
- , nel proporre opposizione, non ha contestato né i Parte_1 rapporti contrattuali inter partes (che sono, comunque, documentati) né l'inadempimento allegato dalla creditrice, né il quantum richiesto, ma solo la sussistenza in capo a quest'ultima del diritto ad agire nei suoi confronti, quale fideiussore di , eccependo la Parte_2 vessatorietà della clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. e la conseguente decadenza dall'azione;
- la totale genericità con la quale è stato formulato l'unico motivo articolato dall'opponente è tale da essere, di per sé, sufficiente a comportare il rigetto dell'opposizione: benché nel fascicolo monitorio siano stati prodotti i due contratti da cui deriva il credito fatto valere, infatti, la non ha neppure allegato quali sono, nello specifico, le clausole Parte_1 di cui assume la vessatorietà;
- in ogni caso, va rilevato che, come osservato da nei rapporti Controparte_1 obbligatori dedotti in giudizio, l'opponente non riveste la qualità di fideiussore di Parte_2
, bensì quella di condebitore solidale;
[...]
- in entrambe le schede negoziali, infatti, ella è qualificata come “coobbligato” e viene fatto espresso richiamo agli artt. 1292 e seguenti c.c. (cfr. docc. 5 e 5 bis allegati al ricorso monitorio);
- non è dato rinvenire, al contrario, alcun elemento da cui desumere che quest'ultima abbia invece assunto il diverso ruolo di garante;
- peraltro, a fronte delle difese contenute nella comparsa costitutiva avversaria, la non ha svolto alcuna contestazione, non avendo depositato le memorie ex art. Parte_1
171 ter c.p.c. e non avendo dedotto alcunché alla prima udienza;
- deve dunque concludersi che quest'ultima non abbia garantito l'adempimento di un'obbligazione altrui, ma abbia assunto, direttamente e in via solidale, la medesima obbligazione assunta – nella specie – da , sullo stesso piano di Parte_2 quest'ultimo;
- di qui, l'infondatezza dell'eccezione su cui si fonda l'opposizione, rilevabile esclusivamente dal fideiussore. Alla luce di tutto quanto sopra, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato. 3. Da quanto sopra discende la condanna dell'opponente a pagare non solo le spese di lite (liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/22, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria), ma anche una somma ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.
2 La assoluta genericità delle ragioni dell'opposizione e l'atteggiamento processuale della che, come detto, successivamente alla costituzione avversaria non ha depositato Parte_1 alcunché e neppure è compara all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, sono chiaramente indicativi della finalità meramente pretestuosa del presente giudizio. La somma dovuta a tale titolo viene liquidata in via equitativa in misura pari a 1/5 dei compensi liquidati in dispositivo. Trova poi applicazione l'art. 96, comma 4 c.p.c., che prevede l'automatica condanna della parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro, che in questa sede si ritiene congruo quantificare in € 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA, nei confronti di , il decreto ingiuntivo n. 580/14 Parte_1 emesso da questo Tribunale;
CONDANNA l'opponente a pagare all'opposta le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
CONDANNA l'opponente a pagare all'opposta la somma di € 400,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; CONDANNA l'opponente a pagare, in favore della la somma di € Controparte_2
500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. Così deciso a Reggio Emilia il 3/06/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
3
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
VIGNA STEFANO ATTRICE OPPONENTE contro (C.F.: ), con il Patrocinio degli Avv.ti COLOMBA Controparte_1 P.IVA_1
VITTORIO e ZANNI VALENTINA CONVENUTA OPPOSTA
* Conclusioni delle parti All'udienza del 29.05.2025 parte opponente ha concluso come da verbale;
parte opponente non è comparsa, dunque vanno richiamate le conclusioni di cui all'atto di citazione. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con decreto ingiuntivo n. 580/24 questo Tribunale ha ingiunto a Parte_2
e a , in solido, di pagare, in favore di
[...] Parte_1 [...]
- quale cessionaria di la somma di € 13.326,19, oltre CP_1 Parte_3 interessi e spese, in forza del contratto di finanziamento n. 60989232 e del contratto di apertura di linea di credito n. 061058648/060030090 stipulati in data 3.04.2019.
ha proposto tempestiva opposizione ex art. 645 c.p.c. Parte_1 eccependo:
- la vessatorietà della clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., in quanto contenuta in un modulo contrattuale standard predisposto unilateralmente dall'istituto di credito e comportante uno squilibrio tra la posizione del fideiussore-consumatore e quella del creditore;
- la conseguente decadenza di quest'ultimo dall'azione nei confronti del fideiussore, per non avere agito nei confronti del debitore principale entro il termine di 6 mesi previsto dalla norma citata. Sulla base di questi motivi, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo. Si è costituita contestando l'opposizione e insistendo per il Controparte_1 suo rigetto.
1 All'esito della prima udienza, è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. ed è stato disposto l'esperimento della mediazione obbligatoria. Constatato l'esito negativo della procedura, non è stata svolta attività istruttoria e all'udienza del 29.05.2025, dopo breve discussione orale, il Tribunale si è riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. 2. Si osserva:
- , nel proporre opposizione, non ha contestato né i Parte_1 rapporti contrattuali inter partes (che sono, comunque, documentati) né l'inadempimento allegato dalla creditrice, né il quantum richiesto, ma solo la sussistenza in capo a quest'ultima del diritto ad agire nei suoi confronti, quale fideiussore di , eccependo la Parte_2 vessatorietà della clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. e la conseguente decadenza dall'azione;
- la totale genericità con la quale è stato formulato l'unico motivo articolato dall'opponente è tale da essere, di per sé, sufficiente a comportare il rigetto dell'opposizione: benché nel fascicolo monitorio siano stati prodotti i due contratti da cui deriva il credito fatto valere, infatti, la non ha neppure allegato quali sono, nello specifico, le clausole Parte_1 di cui assume la vessatorietà;
- in ogni caso, va rilevato che, come osservato da nei rapporti Controparte_1 obbligatori dedotti in giudizio, l'opponente non riveste la qualità di fideiussore di Parte_2
, bensì quella di condebitore solidale;
[...]
- in entrambe le schede negoziali, infatti, ella è qualificata come “coobbligato” e viene fatto espresso richiamo agli artt. 1292 e seguenti c.c. (cfr. docc. 5 e 5 bis allegati al ricorso monitorio);
- non è dato rinvenire, al contrario, alcun elemento da cui desumere che quest'ultima abbia invece assunto il diverso ruolo di garante;
- peraltro, a fronte delle difese contenute nella comparsa costitutiva avversaria, la non ha svolto alcuna contestazione, non avendo depositato le memorie ex art. Parte_1
171 ter c.p.c. e non avendo dedotto alcunché alla prima udienza;
- deve dunque concludersi che quest'ultima non abbia garantito l'adempimento di un'obbligazione altrui, ma abbia assunto, direttamente e in via solidale, la medesima obbligazione assunta – nella specie – da , sullo stesso piano di Parte_2 quest'ultimo;
- di qui, l'infondatezza dell'eccezione su cui si fonda l'opposizione, rilevabile esclusivamente dal fideiussore. Alla luce di tutto quanto sopra, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato. 3. Da quanto sopra discende la condanna dell'opponente a pagare non solo le spese di lite (liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/22, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria), ma anche una somma ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.
2 La assoluta genericità delle ragioni dell'opposizione e l'atteggiamento processuale della che, come detto, successivamente alla costituzione avversaria non ha depositato Parte_1 alcunché e neppure è compara all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, sono chiaramente indicativi della finalità meramente pretestuosa del presente giudizio. La somma dovuta a tale titolo viene liquidata in via equitativa in misura pari a 1/5 dei compensi liquidati in dispositivo. Trova poi applicazione l'art. 96, comma 4 c.p.c., che prevede l'automatica condanna della parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro, che in questa sede si ritiene congruo quantificare in € 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA, nei confronti di , il decreto ingiuntivo n. 580/14 Parte_1 emesso da questo Tribunale;
CONDANNA l'opponente a pagare all'opposta le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
CONDANNA l'opponente a pagare all'opposta la somma di € 400,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; CONDANNA l'opponente a pagare, in favore della la somma di € Controparte_2
500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. Così deciso a Reggio Emilia il 3/06/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
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