Art. 37.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1969, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1969, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).