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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. RT EN Presidente
Dr. OM LB Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5395/2024, vertente
TRA
(OM (RM), 28/11/1956), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
INNAMORATI LORETTA;
E
(OM (RM), 04/09/1973), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
TI OB;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 Controparte_1 scioglimento del loro matrimonio celebrato con rito civile a Roma in data 21/09/2011
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2011, n. 01368,
p. 1, s. 03).
Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 941/2024 pubbl. il 04/12/2024 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1) I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento con i rispettivi redditi 2) Sotto il profilo economico – patrimoniale i coniugi convengono e si danno reciprocamente atto che, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1 CP_1
l'importo di euro 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) al momento della
[...] pubblicazione della sentenza di divorzio, a saldo di quanto concordato dai coniugi a titolo di definizione una tantum, avendo già corrisposto l'importo di € 35.000,00 come indicato nei termini indicati nel ricorso introduttivo. Per_ 3) Il padre provvederà a contribuire in via esclusiva al mantenimento della figlia , maggiorenne non autonoma economicamente, versando direttamente alla stessa l'assegno mensile di € 800,00, a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, nonché provvedendo a tutte le spese straordinarie che le saranno necessarie, fino a quando la figlia non raggiungerà l'indipendenza economica.
4) Le spese legali restano di competenza di ciascun coniuge per il proprio avvocato. 5) Le parti concordemente dichiarano di rinunciare, preventivamente, all'appello contro la sentenza, onde consentire l'immediata annotazione del provvedimento negli atti dello Stato Civile”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 21/09/2011, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
5395/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 21/09/2011 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2011, n. 01368, p. 1, s. 03) tra OM (RM), 28/11/1956) e (OM Parte_1 Controparte_1
(RM), 04/09/1973), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 25/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
OM LB RT EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. RT EN Presidente
Dr. OM LB Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5395/2024, vertente
TRA
(OM (RM), 28/11/1956), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
INNAMORATI LORETTA;
E
(OM (RM), 04/09/1973), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
TI OB;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 Controparte_1 scioglimento del loro matrimonio celebrato con rito civile a Roma in data 21/09/2011
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2011, n. 01368,
p. 1, s. 03).
Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 941/2024 pubbl. il 04/12/2024 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1) I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento con i rispettivi redditi 2) Sotto il profilo economico – patrimoniale i coniugi convengono e si danno reciprocamente atto che, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1 CP_1
l'importo di euro 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) al momento della
[...] pubblicazione della sentenza di divorzio, a saldo di quanto concordato dai coniugi a titolo di definizione una tantum, avendo già corrisposto l'importo di € 35.000,00 come indicato nei termini indicati nel ricorso introduttivo. Per_ 3) Il padre provvederà a contribuire in via esclusiva al mantenimento della figlia , maggiorenne non autonoma economicamente, versando direttamente alla stessa l'assegno mensile di € 800,00, a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, nonché provvedendo a tutte le spese straordinarie che le saranno necessarie, fino a quando la figlia non raggiungerà l'indipendenza economica.
4) Le spese legali restano di competenza di ciascun coniuge per il proprio avvocato. 5) Le parti concordemente dichiarano di rinunciare, preventivamente, all'appello contro la sentenza, onde consentire l'immediata annotazione del provvedimento negli atti dello Stato Civile”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 21/09/2011, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
5395/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 21/09/2011 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2011, n. 01368, p. 1, s. 03) tra OM (RM), 28/11/1956) e (OM Parte_1 Controparte_1
(RM), 04/09/1973), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 25/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
OM LB RT EN