Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 4864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4864 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott. Ssa Viviana Criscuolo Giudice Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 999 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 atti, dall'Avv. Sofia Chiariello
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Ida Laudisa, giusta procura in atti
RESISTENTE NONCHE' AVV. ROBERTA ARIA,
CURATRICE SPECIALE DELLE MINORI
E
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 16.1.2025 i procuratori concludevano riportandosi ai propri atti. Il Gi ha riservato la causa in decisione con i termini di legge;
il Pubblico Ministero ha chiesto la conferma della disciplina in atto, con attivazione del percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali e di mediazione, come chiesto dal curatore speciale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.1.2023, il sign. – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con la sign. in data 29.7.2019 dal quale sono nate Controparte_1 Per_1
(3.10.2007) e (25.7.2009) – esponeva: -il ricorrente è operaio edile, mentre la Per_2 resistente svolge saltuariamente attività di estetista e parrucchiera e percepisce il reddito di cittadinanza;
-il rapporto coniugale purtroppo non si è rivelato felice per fatti e comportamenti riferibili alla resistente. Ed infatti a partire dagli inizi dell'anno 2020 quest'ultima ha cominciato ad assumere un atteggiamento pericoloso soprattutto nei confronti delle figlie, evidenziando seri disturbi psichici, in particolare spunti di tipo mistico e persecutorio, minando la serenità e l'incolumità della prole, anche con atteggiamenti violenti sia in casa che in contesti esterni. La resistente ha cominciato a disinteressarsi della cura delle figlie, che per lunghi periodi sono state accudite completamente ed esclusivamente dal padre;
-il comportamento della resistente nei mesi successivi è andato via via peggiorando: spesso chiudeva le figlie nella cameretta a chiave, abbandonate a se stesse mentre il ricorrente era a lavoro, in quanto sosteneva di doversi
"occupare di riti mistici"; -per circa tre anni la resistente si è completamente disinteressata della cura della casa e della famiglia, e soprattutto delle esigenze primarie delle figlie;
ha inoltre allontanato il marito anche dal letto coniugale, costringendolo a dormire in un'altra stanza;
-il
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ricorrente ha tentato in ogni modo di tenere unita la famiglia, soprattutto per il bene delle figlie, ma la resistente nel corso degli anni ha mostrato una sempre maggiore instabilità, minando la serenità delle figlie minori con vessazioni psicologiche sempre maggiori;
-il giorno 9 novembre
2022, in preda a forti deliri persecutori e mistici, in occasione dei quali voleva prendere con la forza le bambine e portarle vie, sono accorsi anche i Carabinieri del Comando di Pozzuoli che, vista la situazione di grave pericolo, hanno chiesto l'intervento del 118, che ha provveduto al trasporto della resistente presso l'Ospedale "Santa RI delle Grazie" di Pozzuoli. Qui è stata ricoverata presso il reparto psichiatrico, ove le è stata diagnosticata psicosi paranoide psicogena;
-in seguito alle dimissioni dall'ospedale, la resistente ha rifiutato le cure prescritte continuando a porre in essere atteggiamenti pericolosi ed evidenziando episodi di forte delirio, spaventando e mettendo in pericolo ancora una volta l'incolumità delle figlie, sino a quando - alla fine del mese di novembre 2022 - improvvisamente ha abbandonato la casa coniugale, senza dare alcuna comunicazione al ricorrente, e soprattutto ha abbandonato le figlie. Alla luce di quanto esposto e provato nei termini di legge, è chiaro che la resistente è incapace di prendersi cura delle figlie minori.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto: 1) pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi per fatto addebitale alla Sig.ra ed autorizzare i coniugi a vivere Controparte_1 separatamente;
2) affidare le figlie ed in via esclusiva al padre dato il totale Per_1 Per_2 disinteresse della madre ed i comportamenti tenuti sino ad oggi, che provvederà a tutto quanto necessario per il mantenimento delle figlie minori, comprese le spese straordinarie;
3) assegnare al ricorrente la casa coniugale sita in Pozzuoli in Strada della Colmata n. 105/b in uno a tutto quanto in essa contenuto ad eccezione dei beni ed effetti personali della resistente;
4)porre a carico della resistente l'addebito della pronunzianda separazione e pertanto accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla resistente a titolo di mantenimento.
Si è costituita la resistente la quale, non opponendosi alla separazione, ha dedotto: (…) 2) la signora contrariamente a quanto ex adverso dedotto e rappresentato, non si è mai sottratta CP_1 ai doveri nascenti dal matrimonio né ai doveri di genitore. Ella, fin dalla nascita delle sue due figlie, si è occupata amorevolmente di queste avendo un rapporto sereno, come si proverà in corso di causa;
3) la signora anche dopo l'interruzione della convivenza, ha sempre CP_1 cercato di mantenere un rapporto con le proprie figlie, nonostante l'atteggiamento violento del marito che le ha impedito il rientro in casa. che ha sempre rifiutato un incontro, CP_2 sollecitato anche da questa difesa, per addivenire a una soluzione pacifica tra le parti;
4) relativamente alla potestà genitoriale, pende, in capo ad entrambi i coniugi, procedura presso il
Tribunale per i Minorenni di Napoli n.22/2023Cont, la cui udienza è fissata per il 05.07.2023 con nomina di curatore speciale;
5) relativamente allo stato di salute della signora ella si è CP_1 trovata in una situazione di difficoltà dovuta alla situazione familiare venutasi a creare e si è recata nel suo Paese ove è stata assistita dalle sorelle che, anche attualmente, provvedono alle sue esigenze economiche primarie: rientrata in Italia, si è volontariamente sotto-posta ai controlli prescrittile e, in data 26.04.2023, lo psichiatra dell'SL , dopo accurata visita, non Parte_2 ha certificato altro che un “disturbo dell'umore in discreto compenso”.
Ha chiesto: - dichiarare la separazione dei coniugi, senza addebito;
- affidare le due figlie minori e in maniera condivisa ad entrambi i genitori con domicilio presso la madre, Per_1 Per_2 determinando tempi e modalità di permanenza presso il padre affinchè le ragazze mantengano e conservino un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, previi accertamenti che il Tribunale disporrà; - ordinare al signor la restituzione della somma di €5.000,00 della Pt_1 signora - disporre provvisoriamente l'obbligo del a versare la somma di CP_1 Parte_1
300,00, per il mantenimento della moglie poiché parte economicamente più debole della coppia e bisognosa di assistenza materiale.
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All'esito dell'udienza presidenziale del 29.5.2023, il Presidente – sentite le parti – ha statuito come di seguito:
I provvedimenti urgenti da adottare sono innanzitutto quelli relativi all'affidamento delle figlie minori Per_3
di quasi 16 anni (nata il [...]) e , di quasi 14 anni (nata il [...]). Per derogare
[...] Parte_3 alla regola dell'affidamento condiviso non è sufficiente la incompatibilità tra i genitori o la estrema conflittualità, bensì una situazione di fatto che, per sua oggettiva gravità ed insuperabilità, sia gravemente pregiudizievole per l'interesse del minore (cfr. fra le tante, Cassazione 2/12/2010 n. 24256 e 17/12/2009 n. 26587), da intendersi come riferito alle sue fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psicologica (Cass. n. 18559/2016; Cass. n. 977/2017). In altre parole è necessario che risulti nei confronti di uno dei genitori una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento condiviso lesivo degli interessi del figlio, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. n. 24526 cit.). Nella specie i coniugi si scambiano reciproche accuse. Il sig. ha dichiarato che la moglie sarebbe Pt_1 affetta da seri disturbi psichici, “in particolare spunti di tipo mistico e persecutorio” e, in preda a tali crisi mistiche, avrebbe coinvolto le figlie in più occasioni in strane pratiche rituali, che avrebbero terrorizzato le minori. La sig.ra a sua volta, ha accusato il marito di aver assunto nei suoi confronti un atteggiamento di minaccia CP_1 (minacciandola perfino di morte) e di violenza, anche fisica, e le avrebbe impedito, non solo di rientrare a casa, ma anche di avere contatti con le figlie. Il contrasto esistente tra i coniugi ha raggiunto l'acme in data 9.11.2022, data in cui il ricorrente chiamava i Carabinieri e la sig.ra veniva ricoverata presso il Presidio Ospedaliero S. RI CP_1 delle Grazie di Pozzuoli-Dipartimento di Salute Mentale con la diagnosi “sintomatologia delirante in paziente non precedentemente nota”. La stessa veniva dimessa in data 15.11.2011 “globalmente migliorata sul piano psicopatologico”. Rileva questo giudicante che, allo stato, essendo necessari maggiori approfondimenti, non sussistono sufficienti presupposti per derogare alla regola dell'affidamento condiviso. Il collocamento prevalente delle minori va fissato presso il sig. il quale si è occupato delle figlie dopo l'allontanamento della resistente. Pt_1 Al ricorrente va, conseguentemente, assegnata la casa coniugale, sita in Pozzuoli, Strada della Colmata n. 105/b. Per dare piena attuazione al principio di bigenitorialità, è necessario disciplinare gli incontri delle figlie minori con la madre. All'uopo appare indispensabile l'intervento dei Servizi Sociali del Comune di Pozzuoli (dr.ssa
[...]
territorialmente competenti, allo scopo di garantire la ripresa dei contatti della sig.ra con le figlie Persona_4 CP_1 e per assicurare che tali incontri si svolgano in un clima di assoluta serenità e in un ambiente protetto. I Servizi Sociali dovranno predisporre un calendario delle visite con cadenza bisettimanale e cureranno anche un calendario di visite per le prossime vacanze estive. I servizi dovranno adeguatamente monitorare gli incontri e relazionarne al G.I..
In particolare dovranno relazionare circa la situazione familiare globalmente considerata e circa i rapporti tra i genitori e di ciascuno di essi con le figlie. Per quanto concerne il contributo al mantenimento delle figlie, occorre premettere che: “L'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli ai sensi dell'art. 147 c.c. impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma altresì estese all'aspetto abitativo, scolastico e sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fino a quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione”; “mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusta disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Ne deriva che la fissazione da parte del giudice di merito, di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio può venire legittimamente correlata non tanto alle entrate derivanti dall'attività professionale, svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un figlio dell'età suindicata” (consolidata giurisprudenza di merito e della S.C. vedi tra le tante Cass. 1/7/2015 n. 13504; 10/12/2014 n. 26060; 10/07/2013 n. 17089; 29/7/2011 n. 16376; 4/11/2009 n. 23411; 24/2/2006 n. 4203; 22/3/2005 n. 6197; 8/11/1997 n. 11025; 10813/96). Peraltro come chiarito dalla S.C.:“In tema di capacità economica dei genitori ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dei redditi deve essere attribuito valore solo indiziario” (vedi Cass. 17/2/2011 n. 3905 e vedi Cass. 21/10/2010 n. 21649). L'obbligo di mantenimento dei figli, poi, non cessa con la maggiore età, ma come ripetutamente chiarito dalla S.C. “….perdura finché il genitore interessato non dia o prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta -, il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio non è dimostrato né dal mero conseguimento di un titolo di studio universitario né dalla mera celebrazione di un matrimonio cui non consegua la costituzione di una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente (nella specie, essendo anche il coniuge non autosufficiente)” (Cass. n. 1830 del 26/01/2011). Alla luce dei predetti principi la resistente è tenuta a contribuire al mantenimento delle due figlie minori. Per quanto concerne la situazione della resistente, va osservato che la stessa lavora saltuariamente come parrucchiera e percepisce Euro 600,00 al mese a titolo di reddito di cittadinanza e assegno unico. Il resistente lavora nel campo dell'edilizia, sia come muratore, che come idraulico ed elettricista. Per quanto da
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lui dichiarato, non ha alcun problema economico. Tutto ciò premesso, si ritiene congruo –salva ogni più approfondita valutazione da effettuarsi nel corso del giudizio di merito all'esito della istruttoria che dovrà essere compiuta per chiarire la situazione economica della resistente- stabilire a carico di quest'ultima un assegno mensile di Euro 300,00, quale contributo al mantenimento delle figlie (Euro 150,00 pro capite), con rivalutazione annuale secondo Indici Istat, oltre al 50% delle spese come da vigente protocollo di intesa stipulato dal Presidente del Tribunale di Napoli col Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. In ordine alla richiesta di mantenimento, avanzata dalla moglie, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, al quale si ritiene di aderire (Cass.9/2/2015 n. 2445; 13/2/2015 n.
2961; n. 18613/2008; 25618/2007; 23051/2007; 17055/2007; 18547/2006; 14840/2006; 13592/2006; 9878/2006; 1480/2006; 23071/2005; 19291/2005) “Al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi”; “Al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti-comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra possibilità suscettibile di valutazione economica – e dall'altro lato non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulta consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze” (vedi anche Cassazione 13/2/2013 n. 3502). Considerate le circostanze di fatto, sopra descritte, e tenuto conto che la sig.ra non CP_1 usufruendo della casa coniugale, dovrà sostenere il costo di un affitto, si ritiene congruo disporre un contributo di mantenimento a carico del ricorrente in favore della resistente, che va determinato nella misura di € 350,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
P.Q.M.
- AUTORIZZA i coniugi e a vivere separati;
- DISPONE l'affido condiviso delle figlie minori Parte_1 Controparte_1 Per_3 e , con collocazione prevalente presso il padre, cui assegna la casa coniugale;
- DISPONE
[...] Parte_3 che gli incontri tra la madre e le figlie minori avvengano con l'assistenza dei Servizi Sociali del Comune di Pozzuoli (dr.ssa , territorialmente competenti, i quali dovranno predisporre le visite con cadenza Persona_4 bisettimanale e cureranno anche un calendario di visite per le prossime vacanze estive;
-I Servizi Sociali dovranno adeguatamente monitorare gli incontri e relazionare circa la situazione familiare globalmente considerata, in particolare, circa i rapporti tra i genitori e di ciascuno di essi con le figlie;
-PONE a carico di Controparte_1 l'obbligo di corrispondere mensilmente, con decorrenza dal corrente mese di giugno, a , quale Parte_1 contributo al mantenimento delle due figlie minori, un assegno mensile di Euro 300,00 (Euro 150,00 pro capite), con rivalutazione annuale secondo Indici Istat, da corrispondere a mezzo bonifico bancario o postale al ricorrente entro il giorno 5 di ciascun mese oltre al 50% delle spese extra assegno, come individuate nel vigente protocollo d'Intesa, sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli col Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pt_2
-PONE A l'obbligo di corrispondere mensilmente, con decorrenza dal corrente mese di Parte_4 giugno, a quale contributo al suo mantenimento, un assegno mensile di Euro 350,00, con Controparte_1 rivalutazione annuale secondo Indici Istat. (…)
Si è costituita in giudizio l'avv. Roberta Aria, nominata curatrice speciale delle minori dal TPM in data 21.3.2023 (dinanzi al quale era pendente una procedura avente ad oggetto provvedimenti de potestate sul ricorso del PPM) ed ha dedotto: il PMM ha chiesto l'audizione del Servizio Sociale, delle minori, ove possibile, e dei genitori
“richiamandoli a dovere tenere subito comportamenti adulti, coerenti e responsabili nella gestione della responsabilità genitoriale e del coaffido interrotto e per risolvere le criticità”, insistendo sull'invito alla madre a non persistere nelle condotte improntate all'integralismo religioso. Il Tribunale per i Minorenni di Napoli, nella persona del Presidente Dott.ssa
Ramadan, con provvedimento del 20-03-2023, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha aperto la procedura di verifica delle capacità genitoriali ex art 330-333 cc a cui è stato assegnato RG
33/2023, sul presupposto della temporanea inadeguatezza dei genitori a rappresentare gli interessi delle minori. Con tale decreto, il TM ha nominato la scrivente Avvocata curatrice speciale delle minori, fissando per il giorno 05.07.2023 l'udienza; si sono costituti i sig.ri
[...]
e il sig. e all'udienza di comparazione tutte le parti hanno Controparte_1 Parte_1 sollevato eccezione di incompetenza del Tribunale per i Minorenni per la pendenza dinnanzi al
Tribunale Ordinario del presente giudizio di separazione giudiziale. Con ordinanza emessa in data 05.07.2023, il Tribunale per i Minorenni di Napoli ha disposto la trasmissione degli atti al
T.O di competente. Tanto premesso, si rappresenta come la vicenda giudiziaria dinanzi al Pt_2
Tribunale per i Minorenni di Napoli trae origine da una segnalazione pervenuta al PMM da parte della Polizia Giudiziaria, Compagnia di Pozzuoli, e redatta in Controparte_3 CP_4
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occasione dell'intervento operato in data 9.11.2022, nel comune di Pozzuoli su richiesta del padre delle minori nei confronti della sig.ra Dal verbale di intervento emerge come durante il CP_1 pomeriggio del 9.11.2022, la sigr.a si trovasse nella propria auto con le minori ed CP_1 Per_1
dopo averle prelavate da scuola. Una volta giunte nei pressi della loro abitazione, la Per_2 madre ha iniziato ad effettuare manovre pericolose con l'auto, farneticando di aver paura di essere uccisa dal marito. -Dopo diversi tentativi, il sig. è riuscito a convincere la sig.ra Pt_1 a far uscire dall'auto le minori che hanno così trovato presto rifugio all'interno CP_1 dell'abitazione. Successivamente, ha convinto anche la moglie ad uscire dall'auto ed entrare in casa. -Dopo poco, nonostante la situazione sembrasse rientrata, la sig.ra ha preso con Pt_5 forza la minore e si è allontanata nuovamente in auto, facendo ritorno dopo pochi minuti. Per_1 Mentre usciva dall'auto terrorizzata, la sig.ra ha ripreso a vaneggiare nella sua Per_1 CP_1 direzione, affermando di aver visto una mosca e che se l'avesse fatta entrare in casa, lei sarebbe morta. -Il sig. pertanto, si è chiuso in casa con le sue figlie ed ha allertato le competenti Pt_1 Autorità di Pubblica Sicurezza tramite l'aiuto del suo primo figlio, nato da una precedente relazione. Nel contempo, la sig.ra continuava a manifestare segni di disagio psichico, CP_1 prendendo a calci la porta di ingresso e alternando tale azione ad altri movimenti altrettanto irrequieti. -Gli agenti di Polizia giunti sul posto hanno allertato il personale medico del 118 il quale ha trasportato la sig.ra presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “S. M. Delle CP_1 Grazie” di Pozzuoli. A seguito di visita psichiatrica, la madre è stata ricoverata presso il detto nosocomio con diagnosi di “psicosi paranoide psicogena”, come da referto medico (…). Dal verbale di sommarie informazioni rese in occasione dell'intervento operato dagli agenti in data
9.11.2022, il sig. ha riferito che sua moglie aveva iniziato a manifestare da circa un anno Pt_1 episodi di dissociazione, aggravatisi nelle ultime settimane, durante i quali asseriva di essere una guaritrice e di praticare riti magici a fin di bene. Il sig. ha altresì dichiarato che la sig.ra Pt_1 aveva allestito nella propria camera da letto un altare per pregare e praticare i suddetti riti CP_1 magici, costringendo le minori a dormire e consumare i pasti unicamente in tale stanza dell'abitazione e all'isolamento da ogni tipologia di attività relazionale o sociale. (…) In data 22.11.2022, il Servizio Sociale del Comune di Pozzuoli ha effettuato il primo sopralluogo domiciliare presso il nucleo Metodo-Toovi, come si evince dalla relazione dei Servizi, prot. 397 del 24.11.2022: (…) La minore è apparsa una bambina serena e socievole, molto legata Per_2 alla SO maggiore , dedita allo studio ed ai suoi hobby, come ad esempio il canto. Per_1 Quanto all'episodio dissociativo vissuto dalla madre che ha dato origine alla segnalazione al PMM, la minore ha riferito all'A.S. che, seppur in un primo momento immediatamente successivo all'accaduto le due sorelle si fossero sentite spaventate e disorientate, con il tempo entrambe avevano ritrovato serenità e tranquillità all'interno del proprio nucleo familiare. - Relativamente, invece, alle condizioni di salute della sig.ra in occasione del sopralluogo da parte dei CP_1
Servizi Sociali, questi ultimi hanno appreso che la stessa, dopo essere stata compensata farmacologicamente, è stata dimessa, in data 14.11.2022, dal reparto di Psichiatria dell'Ospedale Santa RI delle Grazie, dopo essere stata presa in carico dall' di Pozzuoli, in Pt_6 particolare dalla dott.ssa che le ha prescritto un piano terapeutico e le relative visite di Per_5 CP_ controllo. Ad ogni modo, il sig. ha riferito all' che dalla dimissione dal nosocomio, la Pt_1 sig.ra non ha manifestato ulteriori disagi psichici. -Come si evince dalla stessa relazione, in CP_1 data 24.11.2022 la sig.ra unitamente a sua SO , si è recata presso gli Uffici del CP_1 Per_6 CP_ Servizio Sociale di Pozzuoli. La donna ha comunicato all' che si sarebbe recata per un breve periodo in Francia per trascorrere qualche giorno con la propria famiglia di origine e che sarebbe tornata in tempo per sottoporsi ai controlli previsti con la psichiatra dell' Il Pt_6
Servizio Sociale ha proposto alla sig.ra un percorso di sostegno psicologico con la finalità CP_1 di sostenerla e supportarla nel suo momento di fragilità emotiva, proposta che la stessa ha accettato volentieri. - I Servizi Sociali, stante la delicatezza della situazione, hanno svolto un intenso monitoraggio del nucleo, come si evince dalle diverse relazioni prodotte nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Napoli. -Dalla relazione n. prot. 74 del
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15.02.2023, a firma dell'assistente sociale dott.ssa si evince come a Persona_4 seguito delle dimissioni dall'ospedale, la sig.ra si è recata unitamente alla SO in Benin, CP_1 suo paese di origine, per fare visita ai suoi figli più grandi avuti dal precedente matrimonio. Di ritorno in Italia, le è era stato reso impossibile accedere all'abitazione coniugale, né tantomeno ha potuto prelevare i propri beni o vedere le proprie figlie a causa dell'atteggiamento oppositivo assunto dal sig. che aveva provveduto, durante la sua assenza, a cambiare la serratura. Pt_1 Grazie all'aiuto del console del Benin, dott. , la sig.ra ha allertato le Persona_7 CP_1 Forze dell'Ordine e soltanto a metà del mese di febbraio ha ripreso possesso delle proprie cose, trasferendosi dapprima in un albergo nella località di Varcaturo e successivamente locando un appartamento nella medesima zona.. -Nel corso dei colloqui svolti con il Servizio Sociale, il sig.
e le minori ed hanno ribadito come la sig.ra avesse in passato Pt_1 Per_1 Per_2 CP_1 assunto comportamenti pregiudizievoli. In particolare, la minore ha riferito che la mattina Per_1 andavamo a scuola, al rientro, dopo pranzo, mamma ci costringeva a seguirla nel negozio di parrucchiera a Castel Volturno, dove andavamo a studiare, quando rientravamo a casa, in serata cenavamo nella sua camera , dove poi dormivamo…lì c'era anche un altarino e mamma ci costringeva a pregare…. La minore ha altresì riferito che ha tratto giovamento dal trasferimento della madre presso altra abitazione, atteso che l'allontanamento della stessa ha permesso a lei ed alla SO di fuoriuscire dallo stato di isolamento in cui si erano trovate e a riprendere la frequentazione di amici e lo svolgimento di attività extrascolastiche. Alla luce di tali circostanze, le minori non hanno acconsentito alla proposta avanzata dal SS di incontrare la madre anche con la partecipazione di una psicologa. -Quanto alla sig.ra i SS hanno riferito che la stessa CP_1 manifesta un disagio psicologico grave dovuto presumibilmente alla crisi coniugale iniziata due anni fa. La sig.ra è apparsa indubbiamente provata dalla disaffezione delle figlie ed CP_1 intenzionata a riappropriarsi del proprio ruolo genitoriale, ostacolato, a suo dire, dal sig. Pt_1 che condiziona le minori e non agevola il loro riavvicinamento alla madre. - Per tali ragioni, il SS ha concluso la relazione del mese di febbraio 2023 auspicando l'avvio di un percorso di riavvicinamento delle minori alla madre in uno spazio neutro. - Con relazione del 23-06-2023, sempre inviata al Tribunale per i Minorenni di Napoli, a firma della dott.ssa
[...]
i Servizi hanno evidenziato come la sig.ra abbia seguito un percorso di Persona_4 CP_1 sostegno psicologico presso l'UOSM territoriale con il dottore, medico psichiatrico, Per_8
mentre, allo stato, il sig. non abbia posto in essere percorsi di avvicinamento
[...] Pt_1 delle minori alla madre. (…) - Ad oggi però nonostante tale provvedimento, le minori non hanno ancora incontrato le madre, nonostante l'attività posta in essere dai competenti Servizi che si sono prontamente attivati per redigere il calendario delle visite come prescritto e per cercare di favorire la ripresa dei rapporti tra le minori e la madre. - Si precisa come le minori non incontrano la madre da circa 11 mesi - Dalla relazione di aggiornamento del 27-07-2023, agli atti di tale procedura, i Servizi Sociali di Pozzuoli hanno infatti comunicato di essere impossibilitati ad ottemperare al dispositivo giudiziario in oggetto anche alla luce dell'atteggiamento posto in essere dal sig. che non rispetta l'affido condiviso delle figlie, Pt_1 infatti non ha alcuna comunicazione con la madre delle minori, non le informa sui loro progressi scolastici, sulle scelte, i loro nuovi interessi, la sig.ra non sa come contattarlo, perché a CP_1 telefono non le risponde, nemmeno le è possibile contattare le figlie telefonicamente sembrerebbero che l'abbiano esclusa completamento dalla loro vita, alienandola nel suo ruolo genitoriale. - In tale relazione i Servizi hanno evidenziato come al primo incontro fissato per il 13 luglio, il sig. non si sia presentato né abbia provveduto ad avvisare mentre al secondo, Pt_1 fissato per il 18 luglio, il sig. si sia presentato da solo affermando che le minori erano in Pt_1 macchina ma non erano disposte a incontrare la madre. A seguito del colloquio avuto con l'assistente sociale e la psicologa, che hanno sottolineato l'importanza di una sua attività di mediazione per facilitare tali incontri, lo stesso ha iniziato poi ad avere atteggiamenti aggressivi in presenza delle figlie, inveendo contro l'assistente sociale. - In data 14-07 si è presentata presso i Servizi la minore la quale ha dichiarato di non sentirsi ancora pronta per Per_1
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incontrare la madre. La minore ha evidenziato uno stato d'animo sofferente che necessiterebbe di un sostegno psicologico che però entrambe le minori rifiutano. Al termine di un lungo colloquio la minore è stata invitata a riflettere circa la possibilità di presenziare all'incontro del 25 luglio e di comunicare, anche telefonicamente, la sua decisione. - All'incontro del 25 luglio, invero, nessuno si è presentato e invano l'Assistente Sociale ha cercato di mettersi in contatto con il sig. Pt_1
La sig. aveva acquistato un regalo per la figlia , essendo il suo compleanno, ma CP_1 Per_2 non è riuscita a consegnarlo. -Ai fini di una completa ricostruzione della vicenda, è opportuno segnalare la sussistenza di un procedimento penale che vede imputati entrambi i genitori per reati molto gravi in danno delle figlie, i cui atti sarebbe importante acquisire nel presente fascicolo. -
Tale procedimento penale nasce da due denunce e, precisamente, da quella presentata dal sig. nei confronti della moglie per il reato di cui all'art. 572 c.p., rubricato “maltrattamenti Pt_1 contro familiari o conviventi” e da quella presentata dalla sig.ra nei confronti del sig. CP_1 per il reato di cui all'art. 572 c.p., nonché per il reato di cui all'art. 609 bis c.p. rubricato Pt_1
“violenza sessuale”. - Tale procedimento, Rg notizie di Reato n. 1198/2023- Rg GIP n. 6751/2023, è attualmente pendente presso il Tribunale Penale di Napoli, Sezione del Giudice per le indagini preliminari, Ufficio 33, dott.ssa Nicoletta Campanaro, PM dott.ssa Claudia Maone. - Nell'ambito di tale procedimento, la minore è stata ascoltata dal Procuratore della Per_1
Repubblica ex art. 362 c.p.p. quale persona in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini. - Dal verbale di audizione della minore, già agli atti di tale procedimento, emergerebbe la condotta gravemente pregiudizievole assunta dalla sig.ra nei confronti delle figlie. Da CP_1 quanto riferito dalla minore , infatti, per circa due anni, le minori sono state costrette dalla Per_1 madre a restare chiuse a chiave nel piccolo stanzino del negozio di parrucchiera della stessa per ore, espletando finanche i loro bisogni all'interno di quello spazio angusto, obbligate con frequenza pressoché quotidiana ad assistere e a partecipare ai riti religiosi praticati dalla madre, private della relazione con il padre e con i coetanei. Da una prima ricostruzione dei fatti appare sussistente una situazione pregiudizievole per le minori le quali sembrerebbero prima aver subito violenze da parte della madre e oggi sembrerebbero ostacolate anche dal padre nella ricostruzione graduale di un rapporto con la prima, come si evince dall'ultima relazione depositata agli atti dai Servizi Sociali di Pozzuoli e datata 23-06-2023. In attesa di una nuova relazione da parte dei Servizi Sociali, ad oggi, dopo quasi un anno dall'evento che ha dato origine al procedimento dinnanzi al Tribunale per i Minorenni di Napoli, le minori non hanno ancora incontrato la madre nonostante quanto espressamente previsto dal Presidente dott.ssa Balletti con l'ordinanza presidenziale resa in data 18-06-2023. Tale situazione pregiudizievole per le minori e per una loro crescita sana ed equilibrata, necessita di un'istruttoria tale da consentire di approfondire le evidenze ed emergenze processuali, in particolare quelle relative alle circostanze secondo le quali le minori erano costrette all'isolamento sociale ed ostacolate dal padre nel loro rapporto con la madre. Ad avviso di chi scrive, per una più approfondita valutazione sulle decisioni inerenti l'affidamento delle minori ed eventuali decisioni sulla responsabilità genitoriale risulta fondamentale acquisire agli atti di tale processo la documentazione relativa al procedimento penale, attualmente pendente presso il Tribunale di Napoli che vede imputati entrambi i genitori con imputazioni molto gravi in danno delle figlie. Ad entrambi i genitori, come risultante dalla documentazione prodotta nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni i sono state contestate condotte oltremodo gravi, ragion per cui risulta necessario effettuare un monitoraggio genitori- figlie con prescrizione di percorsi di rafforzamento delle capacità genitoriali a carico di entrambi all'esito dei quali, valutare anche la necessità o meno di esperire una CTU. Da tutte le relazioni prodotte emerge inoltre una grave condizione di prostrazione e sofferenza nella quale si trovano le minori che richiederebbe l'avvio di entrambe ad un supporto psicologico che possa aiutarle a rasserenarle, dando loro la possibilità di parlare liberamente dei traumi subiti con persone dotate delle adeguate competenze ai fini di meglio comprendere ed interpretare i vissuti traumatici subiti e per l'effetto eventualmente favorire una ripresa dei rapporti tra la madre e le figlie. Come si evince da tutte le Relazioni dei Servizi
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Sociali agli atti, dopo un'iniziale disponibilità a partecipare ad iniziare un percorso di supporto psicologico le minori hanno successivamente rifiutato ogni intervento e il sig. nonostante Pt_1 le raccomandazioni fornite dal Servizio Sociale, non ha fornito alle figlie un supporto adeguato al fine di spiegarle l'importanza di tale percorso.
Il Giudice dott. S.Celentano (originario titolare del giudizio), sentite le parti all'udienza del 17.10.2023, ha ascoltato le minori alla presenza della curatrice e del PM all'udienza del 30.11.2023 le quali hanno dichiarato:
ha dichiarato: Ho 16 anni, e faccio il terzo anno del liceo di scienze applicate, a Per_1
Monteruscello; sono brava a scuola, poi vado in palestra e il venerdi faccio lezioni di pianoforte e vado anche al doposcuola di fisica. Io vivo con mio padre e mia SO di 14 anni. Gli incontri ai Servizi sociali con mamma non si fanno perché noi non siamo pronte. Mamma negli ultimi due anni in cui vivevamo insieme aveva comportamenti strani a matrice religiosa, bruciava cose, ci costringeva al mattino a bere vino e a mangiare una cosa tipo pane, ci costringeva a leggere e pregare la Bibbia in francese;
in un episodio di novembre dello scorso anno, lei è andata proprio in difficoltà, ci accompagnò a scuola ma diceva di non vedere, poi siamo rientrate a casa e lei ha cominciato a fare cose strane con la macchina sotto casa, faceva avanti e indietro, discuteva con AP, diceva che siccome il telefono era spento, le si stava aprendo la strada della morte;
non so se mamma si curi, so che in passato non aveva comportamenti così strani, e poi le cose sono peggiorate in modo veloce. Io vedo mamma oggi per la prima volta dopo tanto tempo, e la cosa mi ha agitato. Noi siamo spaventate, sono convinto che adesso anche mia SO sta male. Noi non pensavamo di arrivare a questa situazione, lei ci impediva il rapporto con AP, anche dopo la scuola lei non ci portava a casa, ci costringeva a stare in auto o in negozio, ed io avevo anche difficoltà a studiare, a volte ci chiudeva in uno stanzino dicendo che non potevamo vedere i clienti perché cui avrebbero fatto del male. Ora con AP siamo molto serene e stiamo bene. AP a volte ha tentato di spingerci a vedere mamma, ma poi ci ha detto anche che dobbiamo sentirci libere di farlo o meno.
, la quale preliminarmente ha espresso il desiderio di essere ascoltata alla presenza della Per_2 SO, ha dichiarato: Io ho 14 anni, faccio il I liceo linguistico, e sono brava. Faccio palestra, canto e pianoforte. Vivo con mia SO e AP;
sto bene con loro. AP è geometra, ma sta fuori solo al mattino. Ho visto mamma adesso e non la vedevo da un pò, ho avuto un pò di ansia e un pò di paura nella sua reazione nel vederci. Non la vedevo da un anno circa. Io con mamma mi sentivo in trappola, mi sentivo triste, lei se la prendeva sempre con me, se non facevo ciò che lei voleva con riferimento a tutte le condotte strane;
ora invece mi sento libera e serena. Mamma si era fatta un'idea che AP fosse cattivo e non voleva che noi stessimo con lui, ci aveva come inglobato ed io mi sentivo davvero in trappola. Noi abbiamo un bel rapporto con AP.
Frequentiamo anche i parenti di AP, zii e cugini. Io parlo con mia SO. Al momento io non lo immagino un futuro con mamma, forse in futuro si;
sento di aver bisogno di tempo.”
Entrambe le ragazze, inoltre, hanno aderito alla proposta del Giudice di seguire un percorso psicologico.
Il Giudice, all'esito, ha deciso come segue: Sospende gli incontri tra madre e figlie, attesa la impossibilitò di organizzare un regime di incontri senza intaccare, al momento, la serenità e le determinazioni delle due minori, come emerso in udienze. Dispone l'affido superesclusivo al padre, attesa la necessità di verificare le condotte materne, la relazione con le figlie, e l'incomunicabilità tra le stesse e la madre, oltre che tra i due adulti, nonché la impossibilitò oggettiva per cui allo stesso la possa validamente esercitare forme di esercizio della CP_1 responsabilità genitoriale. Dispone che le stesse, seguano un percorso di psicoterapia presso la SL , ed onera la curatrice di organizzare tale incombente, salvaguardando la serenità delle due ragazze sulla base delle pregresse negative esperienze tenute presso i Servizi Sociali;
ove non sia possibile tale percorso presso la struttura pubblica, autorizza il padre e la curatrice ad optare per un terapeuta privato che verrà da loro scelto di comune accordo.
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Dispone che entro il 31,.
3.2024 venga depositata relazione sui percorsi. Onera parte resistente, entro il 29.2.2024, al deposito di una relazione aggiornata , rilasciata da struttura pubblica, circa le attuali condizioni di salute psichica della Concede termini ex art. 183 Vi comma c.p.c. a decorre re dal 4.12.2024, e rinvia alla udienza del CP_1 30.4.2024.
Assegnato il giudizio al giudice relatore con decreto del 7.3.2024 del Presidente della Sezione, la dott.ssa Cozzolino, alla successiva udienza del 30.4.2024, in presenza dei procuratori delle parti e del PM (che ha chiesto conferma della disciplina in atto e nomina di ctu), - preso atto della circostanza che il non aveva ottemperato al provvedimento del Giudice Celentano che Pt_1 aveva disposto per le minori un percorso privato di sostegno psicologico, - ha nominato ctu la dott.ssa . Tuttavia, nei termini concessi per il deposito della relazione, la dott.ssa Persona_9
ha depositato un'istanza con la quale dava atto della impossibilità di dare inizio alle Per_9 operazioni a causa dell'assenza del ricorrente e, successivamente l'avv. Aria – curatrice speciale delle minori- depositava ulteriore istanza di chiarimenti deducendo che le minori le avevano manifestato la loro intenzione di non sottoporsi alla ctu e di non voler partecipare alle operazioni.
Fissata, pertanto, udienza dell'11.10.2024 dinanzi a sé per sentire i coniugi, con la presenza del ctu e del curatore, gli stessi hanno dichiarato: ANTONIO METODO: non sono andato più presso lo studio della Ctu perché le ragazze mi hanno detto di non voler più andare ed io ho ritenuto di assecondarle, ma in quel momento ho pensato che fosse la cosa giusta da fare. Pensavano che forse avrebbero visto la madre ed avevano paura di incontrarla. Mi impegno a fare il possibile nell'interesse delle mie figlie. A domanda del Giudice risponde che sono disponibile a portarle di nuovo in Tribunale ed il Gi mi assicura che verranno ascoltate anche in presenza del CTu e del curatore.
non mi oppongo all'ascolto delle mie figlie . ADR: lavoro come Controparte_1 parrucchiera;
vivo da sola ad Ischitella. Non faccio più uso di psicofarmaci. Non ho nessun problema e sto bene. Non ho mai preso alcuna medicina ma una sera un amico di mio marito mi diede delle sostanze. Io non sono pazza. Non posso chiamare sul cellulare delle mie figlie perché mi hanno bloccato e pure su wattsapp. Non le vedo e non le sento da un anno e mezzo. Le ho viste una volta sola in un supermercato ma poiché c'era il padre non mi sono avvicinata. Ho sempre avuto timore di mio marito, e le mie figlie spesso dicevano le bugie perché avevano paura del padre. Non posso andare neppure a scuola perché mi è vietato di vederle. Penso che siano condizionate dal padre. ADR : non penso di aver mai sbagliato con le mie figlie.
All'udienza del 29 ottobre 2024 sono state ascoltate nuovamente le minori con la presenza del ctu e del curatore.
ha dichiarato: non sono stata condizionata in alcun modo da nessuno dei miei genitori;
ho Per_1
17 anni compiuti e vivo con AP e . Frequento il liceo a Monteruscello, e Per_2 Per_10 vado bene a scuola ed ho le mie amiche e faccio palestra. Ho una vita sociale normale e AP è abbastanza severo e ci controlla. alle 10.30 torniamo quando usciamo nel week-end. Ci Per_11 prende e ci accompagna. Viene a scuola a parlare con i docenti. Quando eravamo più piccole e stavamo alle medie mamma qualche volta è andata a scuola ma sempre con AP anche per la lingua. Prima parlavo anche il francese ma ora l'ho dimenticato. Non siamo mai andate nel Benin. Conosco solo una SO di mia madre ma non ho rapporti. Mi rendo conto che il Giudice voglia comprendere le ragioni del mio rifiuto nei confronti di mia madre, ma non dico che non voglio mai più vederla, ma ho bisogno di altro tempo per rasserenarmi. Quando stavano insieme ancora mamma e AP, dopo una settimana di scuola ci costringeva ad andare alla chiesa evangelista dove le messe duravano anche 4 ore e noi ci stancavamo molto. Sentiva le voci e diceva che AP voleva ucciderla. Poi, piano piano ho visto che i miei genitori si sono allontanati e mamma non dormiva più con lui. Mi ha fatto credere che AP fosse un cattivo padre ma io non
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avevo paura di lui e non ne ho mai avuta anche perché assistevo sempre ai loro litigi e vedevo le reazioni di mio padre. Poi, quando l'ho conosciuto meglio, ho capito che è una persona buona. E' il mio riferimento. Non escludo che un giorno la chiamerò ma devo farlo da sola. Non voglio essere costretta. Posso chiamarla quando voglio perché ho il suo numero. Posso riferire tanti episodi di quando stavamo insieme;
ad un certo punto abbiamo iniziato a dormire da sole noi tre e AP dormiva in un'altra stanza. Ogni volta che litigavano AP cercava di farla calmare e quando le diceva che secondo lui doveva farsi seguire da qualcuno o la invitava ad andare insieme da un consulente matrimoniale, lei si arrabbiava molto. Mio padre ha sempre cercato di fare pace con lei ed io ricordo benissimo che il suo tono è sempre stato conciliante e non aggressivo. AP con noi non è mai stato violento e neanche con mamma, anche quando lei qualche volta gli ha dato uno schiaffo. Con noi figlie qualche volta ha usato le mani anche per rimproverarci quando facevamo qualche marachella. Fino a novembre 2022 siamo stati tutti e 4 insieme e poi mamma è andata via e siamo rimaste con AP ed abbiamo capito che forse la separazione era l'unica strada. Quando mamma ci diceva che ci avrebbe portato con lei, noi non dicevano niente perché avevamo paura e l'abbiamo lasciata andare da sola. Mia madre spesso ci portava al negozio di parrucchiera con lei e vedevo che entravano molte persone che facevano parte della chiesa evangelica e lei raccontava i fatti nostri a queste persone. Mi sembrava strana questa cosa e mi sentivo a disagio perché parlava male di nostro padre ed io sapevo che non erano cose vere, ma non avevo il coraggio di dire niente. Sono sicura che un giorno troverò il modo di incontrare di nuovo mia madre ma non adesso. Quando il giudice mi chiede dove fosse mio padre quando succedeva tutto questo, io descrivo la nostra giornata tipo: uscivamo da scuola e andavamo al negozio con mamma che ci portava un cornetto per pranzo. Poi stavamo tutto il pomeriggio con lei e avevamo difficoltà nei compiti perché non c'era neppure una scrivania. Noi non dicevamo niente perché avevamo paura;
quando io dicevo di portarci a casa perché eravamo stanche e volevamo studiare con comodità, lei si arrabbiava e diceva che io lo dicevo solo per stare con mio padre;
mio padre veniva qualche volta a vederci al negozio ma lei non voleva perché non si fidava di lui ed era convinta che lui ci manipolasse. Mio padre spesso provava a dire di cambiare questa organizzazione ma lei si arrabbiava e lui, piano piano, ci ha rinunciato perché lei urlava e tutto si rifletteva su di noi. Questa era la nostra vita ed io non ne potevo più.
Non avevamo vita sociale, niente sport, niente amiche dopo la scuola, e la domenica a messa per tante ore. Non ce la facevo più. Ecco perché non tornerei mai indietro. Non penso neppure di aver bisogno di un aiuto psicologico perché sono serena. Ho altre amiche con genitori separati ma nessuno che abbia queste problematiche con i genitori. Io so che lei sembra dolce ma io so che non è così; è stata una mamma molto forte anche se so che non ha mai voluto il mio male, ma purtroppo ora non riesco a perdonarla.
ha dichiarato: non ne posso più di venire in Tribunale e non è cambiato niente dal Per_2 novembre scorso quando siamo state sentite dal giudice Celentano. Con mia madre ho sempre avuto un rapporto conflittuale perché lei non ascoltava i nostri desideri e si faceva solo come diceva lei. Ci portava sempre al negozio dopo scuola e noi non potevamo protestare. Quando AP tornava a casa dal lavoro e ci chiamava noi le dicevamo che potevamo tornare a casa ma lei non voleva. Lei non voleva farci stare con AP perché diceva che era cattivo. Poi ho capito che non era così ed oggi lui si occupa di tutto, viene a scuola a parlare, ci segue con le nostre amicizie e controlla tutte le nostre uscite ed è molto attento. Mamma quando eravamo più piccole non ricordo se venisse a scuola. Quando litigavano spesso io cercavo di non ascoltare anche se c'era un'aria pesante. Non vorrei vedere per il momento mia madre perché solo io so quello che ho passato. Non cambierà mai, e non penso che capirebbe le mie parole, sicuramente non adesso;
prendo atto che il Giudice mi invita a contattare mia madre ma per il momento non me la sento;
non la vedo da due anni. Non ho bisogno di nessun aiuto nel gestire questa cosa, perché lo farò da sola quando mi sentirò pronta. Mio padre ha tre figli, un maschio e due femmine RI e
AF che hanno più di 40 anni e con loro ho uno splendido rapporto. Vado a scuola e
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frequento il liceo di Scienze Applicate e dopo vorrei fare il Conservatorio. Non tornerei mai indietro e sto bene così.
Il Giudice ha dato atto della maturità delle ragazze, della loro determinazione e della loro ferma decisione – più volte invitate a tentare di ricomporre il rapporto con la madre – di non essere pronte a rivedere la madre. I procuratori, pertanto, ed il curatore, hanno chiesto decidersi il giudizio e la causa è stata rinviata al 16.1.2025 per la decisione.
Così ricostruito l'iter processuale, il Collegio si pronuncia sulle domande. Condivide le ordinanze dei giudice che si sono avvicendati nel processo.
Orbene, avuto riguardo al merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione. Elementi dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Il Metodo ha chiesto in ricorso – e l'ha reiterata in sede di atti conclusivi finali – l'addebito nei confronti della moglie per le condotte tenute dalla durante la vita matrimoniale. CP_1
Come è noto, la pronuncia di addebito presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti - posti in essere da parte di uno dei coniugi, o di entrambi - volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il ovvero i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi (o di entrambi) in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011). In particolare, il giudice dovrà procedere non solo al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma compiere altresì una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto dì questa (v. Cass. civ., sent. n. 193 del 22.04.89 - conformi: Cass. civ., sent. n. 12130 del 28.09.2001). La dichiarazione di addebito della separazione implica, quindi, la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v. Cass. civ., sez. I, sent. n. 14840 del 27.06.2006).
Osserva il Collegio che il comportamento lesivo dei doveri coniugali dovrebbe, per giustificare l'addebito, essere imputabile al coniuge responsabile. Per cui, la separazione non potrebbe essere addebitata al coniuge che fosse - ancorchè in via transitoria - privo della capacità di intendere e di volere al momento del compimento degli atti contrari ai suoi doveri coniugali. Va, pertanto, provato, che i comportamenti del coniuge nei cui confronti si chiede l'addebito, siano sempre stati
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coscienti e volontari. I disturbi della personalità diventano giuridicamente rilevanti quando siano, per consistenza, gravità, e rilevanza, tali di incidere sulla capacità di intendere e di volere del soggetto. Ciò che rileva non è l'origine del disturbo, ma gli effetti che esso provoca sulla capacità del soggetto.
In un caso molto simile a quello che ci occupa, il Tribunale di Milano, con sentenza del2/4/2014, decidendo proprio sulla domanda di addebito nei confronti di una moglie affetta da disturbo bipolare - aveva accertato l'incapacità della stessa di comprendere che le sue condotte aggressive e conflittuali nei confronti del marito derivavano dalla sua malattia, e non erano collocabili nell'ambito delle condotte contrarie ai doveri del matrimonio. Il Tribunale faceva riferimento alla famosa sentenza Raso del 2005 n.9163, quando le SSUU della Cassazione avevano pronunciato in materia di disturbo bipolare escludendo l'addebito.
Orbene, nel caso concreto - posto che la resistente non ha mai contestato di essere stata male e di essere in cura da tempo, - dalla documentazione medica allegata agli atti emerge che la è CP_1 stata nel 2022 ricoverata presso il Dipartimento di Salute Mentale dell'Ospedale di Pozzuoli e le è stata somministrata terapia farmacologica per sintomi deliranti di tipo mistico con spunti persecutori. Dopo le dimissioni non ha fatto rientro nella casa familiare ma è stata per diversi mesi lontana ed è tornata solo quando ha ritenuto di stare meglio, con le conseguenze sopra descritte in termini di rifiuto della figlie che non sono più riuscite ad accettarla.
La pronuncia di separazione, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra evidenziate e dei principi di diritto enunciati, non può essere addebitata – tuttavia - alla sign. affetta da una patologia CP_1 che in passato, in costanza di matrimonio, le ha impedito di comprendere con chiarezza il significato dei propri atti.
La domanda di addebito alla moglie va, pertanto, rigettata.
Analogamente, è rimasta prova di riscontro probatorio la domanda di addebito della separazione formulata dalla nei confronti del marito, e va, pertanto, rigettata. CP_1
Sulla domanda di affido esclusivo delle minori formulata in ricorso dal e riproposta in Pt_1 sede di atti conclusivi finali, alla quale la si è opposta chiedendo l'affido condiviso di CP_1
ed – la curatrice speciale ha chiesto, in sede di precisazione delle conclusioni, Per_1 Per_2 che il sig. venga avviato ad un percorso di rafforzamento della propria capacità Pt_1 genitoriale e /o che stesso possa essere avviato ad un percorso di mediazione familiare con la sig.ra anche presso il Polo delle Famiglie competente per territorio, al fine di cercare di Pt_5 stemperare la conflittualità esistente tra gli stessi e al contempo favorire un dialogo tra i genitori che potrebbe favorire la ripresa dei contatti tra le madri e le minori, le quali, considerando il forte rapporto di fiducia creatosi con il padre potrebbero per l'effetto, progressivamente tornare a
“credere nella madre” nonostante tutto quanto subito negli anni trascorsi. Il PM ha aderito a tale domanda. Il Tribunale, alla luce dell'istruttoria svolta, non può ignorare le dichiarazioni delle “grandi minori” che sono state ascoltate due volte in presenza del PM, del curatore speciale e del ctu nominato, e che hanno ribadito la loro temporanea difficoltà nel rivedere la madre, tenuto conto anche della loro età ormai adolescenziale in quanto a breve compirà 18 anni ed Per_1 Per_2
16. Il Collegio non ritiene, allo stato, conforme ai loro interessi l'affido condiviso ad entrambi i genitori. Le ragazze inoltre, sebbene avessero una prima volta manifestato la loro disponibilità a seguire dei percorsi non hanno, poi, inteso seguirli motivando chiaramente e consapevolmente la loro scelta. Vivono con il padre dal 2022, data in cui la madre, dopo alterne e dolorose vicende legate alla sua patologia, ha lasciato la casa coniugale;
sono bene accudite, con amore e dedizione dal padre e non manifestano alcuna criticità. Il rifiuto, inoltre, di collaborare alle operazioni peritali affidate alla dott.ssa – che inizialmente era parso essere stato indotto e Persona_9
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condizionato dal padre che non si era presentato al primo accesso – è stato, poi, smentito dalle stesse ragazze che hanno dichiarato in udienza in presenza della stessa dott. , di non aver Per_9 intenzione di sottoporsi ad altri “esami” in quanto la loro vita negli ultimi anni era stata già abbastanza difficile e che ora, insieme al padre, hanno ritrovato la serenità.
Il Collegio condivide la decisione del Giudice relatore di rimettere gli atti per la decisione.
Come espresso dalla Corte di Cassazione, nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e a mantenere salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione
(cfr. Cass. n. 26697/2023; Cass. n.9691/2022; Cass. n.28723/2020; Cass. n. 9764/2019). Anche la
Corte Edu, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che in tutte le decisioni che riguardano dei minori il loro interesse superiore debba prevalere, e che nelle cause in cui sono in gioco questioni di affidamento di minori e di restrizioni del diritto di visita, l'interesse del minore deve prevalere su qualsiasi altra considerazione. A tal fine la Corte EDU ha rimarcato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori. La Corte EDU ha anche rammentato che gli obblighi positivi non implicano solo che si vigili affinché il minore possa raggiungere il genitore o mantenere un contatto con lui, ma comprendono anche tutte le misure propedeutiche che consentono di pervenire a tale risultato (Corte EDU, 24 giugno 2021, A.T. c/Italia, n.40910/19, § 66) nella preliminare esigenza che le misure deputate a ravvicinare il genitore al figlio rispondano a rapida attuazione, perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui (cfr. Corte EDU, 29 gennaio
2013, Lombardo c. Italia). Questa essendo, dunque, la qui condivisa cornice giurisprudenziale nazionale e sovranazionale di riferimento, osserva il Collegio che nel caso concreto il diritto alla bigenitorialità da parte delle minori è, sin da subito, risultato compromesso dal comportamento della madre, come emerso nel corso del procedimento.
Il rapporto tra il padre e le figlie ha avuto una evoluzione positiva in quanto il predetto è divenuto un punto di riferimento concreto per ed , capace di accudimento e contenimento Per_1 Per_2 affettivo. Nello stesso tempo, il rapporto delle figlie con la madre si è sgretolato, è venuto meno, è stato notevolmente pregiudicato dalle condotte agite dalla madre durante la vita matrimoniale
(come descritta con dolore dalle ragazze) ed anche dopo che la madre le ha lasciate nel 2022 con il padre. Le ragazze hanno esplicitato in più occasioni la loro volontà di stare con il padre e non è mai stato possibile dare seguito ad incontri protetti (pure disposti dal Giudice), né alla ctu né, infine, a nessun altro tipo di intervento finalizzato a far recuperare il rapporto con la madre: le due ragazze, che non hanno mai manifestato rancore verso la madre, non possono essere forzate a vederla ed a stare con lei in quanto sono state ferme nel loro convincimento.
Questo Tribunale non ignora che le dichiarazioni rese da un minore, anche quando ricorrano elementi tali da ritenere che siano espresse con maturità e consapevolezza, non possono costituire l'esclusivo elemento in base al quale valutare il superiore interesse del minore e assumere la decisione richiesta, in un quadro di rapporti familiari altamente conflittuali. Tuttavia non sono emersi comportamenti apertamente ostativi, ostruzionistici e manipolativi da parte del padre atti a limitare consistentemente l'esercizio della bigenitorialità dell'altro, neppure dopo la differente collocazione delle ragazze che, lasciate nel 2022 con il padre, hanno poi “preso le distanze” da una madre troppo dura ed impositiva. Non è emerso alcun condizionamento del padre. Va, pertanto, confermato l'affido superesclusivo di ed al padre. Per_1 Per_2
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Le visite e gli incontri con la madre saranno gestite dalle ragazze, che cercheranno la madre quando si sentiranno di farlo.
La casa coniugale va assegnata al che vi risiede con le figlie. Pt_1
Per quanto riguarda, il contributo per il mantenimento di e , il ricorrente – Per_1 Per_2 legittimato a proporre la domanda in quanto entrambe le figlie vivono presso di lui da quando, nel 2022, la madre ha lasciato la casa coniugale - ha chiesto in ricorso la somma di € 300,00 a carico della madre, ed ha confermato tale domanda anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Il Pm ha chiesto la conferma, sul punto, delle determinazioni già adottate e vigenti.
Orbene, in sede di adozione di provvedimenti urgenti, il Presidente del Tribunale, con ordinanza del 29.5.2023, ha determinato in € 300,00 il contributo della madre nei confronti delle figlie, tenendo conto delle dichiarazioni delle parti e della circostanza che il Metodo, - muratore ed idraulico – avesse ampia disponibilità e sicurezza economica. Nel corso dell'istruttoria è emerso che la lavora come parrucchiera in un negozio da lei CP_1 gestito a LV (sia pure con redditi non dichiarati in quanto non ha depositato alcunchè), abita in una casa in locazione ad Ischitella per la quale sostiene il canone di € 600 mensili. Il Collegio, valutati tali elementi, conferma la somma di € 300,00 a carico della resistente quale contributo al mantenimento delle figlie, con decorrenza dal ricorso e rivalutazione annuale da maggio 2026.
A tale somma va aggiunto la contribuzione della stessa al 50% delle spese straordinarie per le figlie, come da Protocollo del 7.3.2018.
L'assegno unico per le figlie minori – come di fatto già avviene – viene percepito per intero dal padre collocatario delle stesse.
Sulla domanda di assegno di mantenimento formulata dalla resistente. E' noto che la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza costituisce la finalità precipua dell'assegno in questione, e prevede il suo riconoscimento quando uno dei coniugi non disponga di redditi propri sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge. Tuttavia, trattasi di un obiettivo meramente tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, avuto riguardo agli effetti economici negativi della separazione, la quale, facendo venir meno i vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio familiare, si riflette anche sulle possibilità economiche del coniuge onerato. Tali effetti sono stati tenuti presenti anche dal legislatore, che, nel disciplinare la determinazione del contributo in questione, all'art. 156 cit., comma 2, ha espressamente imposto di procedere alla valutazione non solo dei redditi dell'obbligato, ma anche di altre circostanze, non indicate specificamente né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr.
Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 2013 Cass., Sez. 1^, 28 aprile 2006, n. 9878; 16 novembre 2005, n.
23071; 30 marzo 2005, n. 6712).
Orbene, nel caso concreto la stessa - che ha chiesto l'assegno di mantenimento per sé in CP_1 comparsa di costituzione nella misura di € 300 euro mensili - nel corso del giudizio ha dichiarato di svolgere l'attività di parrucchiere e di avere un suo negozio a LV. Orbene, tenuto conto che la resistente lavora, il Collegio non ritiene fondata la domanda di mantenimento e dispone, pertanto, la revoca dell'assegno disposto a carico del marito in sede Presidenziale nella misura di € 350,00 con decorrenza dalla pronuncia. Rigetta la domanda di mantenimento.
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Le spese di giudizio, stante la non opposizione alla separazione da parte della resistente, possono trovare integrale compensazione tra le parti.
Restano, invece, definitivamente a carico delle parti per metà, le spese di ctu come già liquidate con decreto del Gi del 26.11.2024.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia ai sensi dell'art. 151- 1° comma c.c. la separazione personale dei coniugi Pt_1
e ;
[...] Controparte_1
2. rigetta le reciproche domande di addebito;
5. pone a carico di l'assegno mensile di euro 300,00 quale contributo al Controparte_1 mantenimento delle figlie minori ed , con decorrenza dal ricorso e rivalutazione Per_1 Per_2 annuale secondo gli indici ISTAT FOI a far data da maggio 2026;
6. Pone a carico di entrambe le parti il pagamento del 50% delle spese straordinarie, come indicato in parte motiva;
7. autorizza a percepire per intero l'assegno unico per le figlie;
Parte_1
8. assegna la casa coniugale al ricorrente;
9. rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla resistente e revoca l'assegno posto a carico del ricorrente con ordinanza del 29.5.2023 dalla presente pronuncia;
10. compensa le spese tra le parti e pone definitivamente a carico delle parti per metà le spese di ctu come già liquidate;
11. pone a carico delle parti per metà le spese sostenute dal curatore, avv. Roberta Aria che liquida in € 2.665,00;
12. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pozzuoli di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 62 P. I S.A. Reg. Uff. anno 2019);
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'11.4.2025
Il G.Rel. Il Presidente Dott.ssa I.Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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