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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/04/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Marco Bottino a seguito di deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 3.4.25, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 325 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
T R A
, difesa dall' avv. Bagnuolo Raffaele Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
RESISTENTE contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.1.25 il ricorrente indicato in epigrafe agiva nei confronti dell' per il pagamento dei ratei per assegno mensile di assistenza con la decorrenza del CP_1
settembre 2023 indicata nel decreto di omologa reso nell'ambito del procedimento rg.n.
1687/24 . Deduceva di aver ottenuto decreto di omologa con la decorrenza indicata nelle conclusioni di cui all'epigrafe, regolarmente notificato all' ed il decorso dei 120 gg previsti per il CP_1
pagamento.
Tutto ciò dedotto, adiva questo Giudice per l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Non si costituiva l' dichiarata contumace. CP_1
Il ricorrente ha dedotto il pagamento della prestazione in data successiva al deposito del ricorso e comunque superiore a 120 gg.
Va osservato che:
- affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95,
n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151); ritenuto che:
- effettivamente dalla documentazione prodotta è emerso che parte convenuta ha dato soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso decorsi 120 gg dalla trasmissione della domanda di pagamento e dopo il deposito e la notifica del ricorso;
le spese di lite vanno poste a carico dell' e liquidato nella misura indicata in CP_1
dispositivo.
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1590,00, oltre rimborso CP_1
forfetario, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore del ricorrente, anticipatario.
Aversa, 8.4.25
Il Giudice
Dott. Marco Bottino