Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2710/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 2710/2024 R.V.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. proposto da
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Irno n.11, presso lo studio dell'avv. avv. Marilena Martuscelli che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2 miciliato in Cava De'Tirreni (SA), all presso lo studio dell'avv. Daria Russo De Luca che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso congiunto ex art. 337 bis e ss. c.c., e Parte_1 CP_1
, hanno premesso di avere intrattenuto una convivenza more uxorio e che
[...] loro unione sono nati due figli, (18.07.2017) e Per_1 Per_2
(09.10.2023); pertanto, hanno chiesto la r tazione dei loro personali ed economici nell'interesse dei figli minori alle condizioni di cui al ricorso congiunto. All'udienza del 7 gennaio 2025, il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Il ricorso e fondato e merita accoglimento. In particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
1) I conviventi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credono la loro residenza, dandosene sempre reciproca comunicazione.
2) La casa familiare, sita in Vietri sul Mare alla Via Diego Taiani n.112 con ogni arredo e corredo, resta nella disponibilità ed uso esclusivo della Sig.ra Parte_1
e dei figli minori e . Il Sig. dichiara
[...] Per_1 Per_2 CP_1
o l'abitazione in da 2 vere riti e dei propri effetti personali. All'uopo i ricorrenti precisano che il contratto del 2018 scadrà il 28.2.2025 e la sig.ra , stipulerà a nome proprio un nuovo contratto di Pt_1 locazione con l'attual ria o con altro locatore in altro immobile. In ordine al pagamento delle utenze il sig. si obbliga a trasferire la propria residenza CP_1 entro dieci giorni dalla udienz arizione e la sig.ra si obbliga a Pt_1 chiedere le relative volture.
3) Quanto ai beni mobili costituenti l'arredo della casa familiare, le parti si danno atto di aver provveduto alla loro relativa divisione bonaria ma comunque dichiarano, vicendevolmente, che intendono lasciare l'attuale abitazione nello stato in cui si trova inmodo da consentire ai figli di continuare a vivere in un ambiente familiare, fatta eccezione per i beni personali del signor , ancora presenti CP_1 nella cantina dell'abitazione, che saranno dallo stesso rit e non oltre il 30 novembre 2024. In caso di trasferimento in altra abitazione il sig. ritirerà CP_1 gli arredi di sua proprietà (come da elenco dei beni da valutare in ittorio).
4) Il sig. , nel rispetto dei diritti del minore alla bigenitorialità, potrà CP_1 preleva i figli e : il lunedì ed il mercoledì dalle ore Per_1 Per_2
16,00 alle 20,00 d'inverno e 2 t cena), sempre in considerazione delle esigenze dei minori e della tenera età del figlio . Il padre si recherà a Per_2 prendere all'asilo alle ore 16,00, nei giorni i stabilito che debbano Per_2 stare insi adre potrà tenere con sé i figli a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio alle 20,00, d'inverno, o 21,30, d'estate, fino alla domenica, dopo aver cenato;
in questa settimana il diritto di visita infrasettimanale si limita al giorno del mercoledì sempre dalle ore 16,00 alle ore 20,00 (d'inverno) e ore 21,30 (d'estate) dopo cena. 5) Ogni altro ed ulteriore diritto di visita dei bambini, sarà concordato previa comunicazione di almeno 24 ore alla Sig.ra in modalità e tempi di Pt_1 realizzazione da pattuire. 6) I giorni delle festività di Natale e di Pasqua saranno trascorsi dal figlio con il padre e/o la madre, secondo le seguenti modalità: i minori resteranno, ad anni alterni, con la madre il giorno di Natale, mentre con il padre il giorno della Vigilia e viceversa salvo diversi accordi per esigenze lavorative;
sempre ad anni alterni, trascorreranno la vigilia di Capodanno con la madre ed il giorno di Capodanno con il padre, salvo diversi accordi per esigenze lavorative;
i minori, altresì, resteranno, ad anni alterni, con il padre il giorno di Pasqua e il lunedì in Albis con la madre e viceversa, salvo diversi accordi per esigenze lavorative.
7) I minori trascorreranno 15 giorni di vacanze estive con la madre e 15 giorni di vacanze estive con il padre, anche in due settimane non consecutive, previa comunicazione tra i coniugi entro il 30 giugno dell'anno in corso salvo diversi accordi per esigenze lavorative. È fatta salva la possibilità per i genitori di regolare in maniera diversa ed in comune accordo i reciproci periodi da trascorrere con i minori e ciò soprattutto in ipotesi di eventuali modifiche degli impegni scolastici degli stessi (es. tempo prolungato, doposcuola, progetti extracurriculari, catechismo ecc.) ovvero in ragione di esigenze particolari. Le parti concordano che i minori trascorrano ogni anno con il padre il giorno della Festa del Papà, del suo onomastico e del suo compleanno. Parimenti, ogni anno, trascorreranno con la madre il giorno della Festa della Mamma, del suo onomastico e del suo compleanno. I minori trascorreranno la ricorrenza dei propri compleanni e/o onomastici con entrambi i genitori o, in caso di mancanza di accordo, con ciascun genitore separatamente (pranzo con la mamma e cena con il papà o viceversa). Entrambi i genitori si obbligano a non dividere i minori nei periodi di vacanze e di feste. 8) Con riferimento alla gestione delle relazioni genitoriali, nel riconoscere la necessità e l'opportunità dell'affidamento condiviso, si chiede confermare la collocazione prevalente dei figli minori presso la madre nella casa familiare. Il signor che attualmente vive CP_1 nell'abitazione della propria famiglia di origi pegna, in caso di trasferimento, a reperire idonea abitazione presso la quale poter tenere i figli nei giorni stabiliti e nella quale non dovranno convivere terze persone estranee al nucleo familiare di origine ad eccezione di compagni stabili di ciascuna parte, dopo aver abituato i minori gradualmente a tele presenza. I genitori favoriranno i rapporti dei minori con i rispettivi nonni. Se necessario, i genitori si impegnano a procurare al figlio un supporto terapeutico che lo aiuti ad accettare la Per_1 separazione. 9) Il , a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1
e , ver no mensile di € 500,00 (euro 250,00 cadauno) che Per_1 Per_2 sarà rivalutato annualmente come per Legge. L'Assegno Unico spettante per i figli minori, per espresso consenso del sig. viene riconosciuto in favore della CP_1 sig.ra al 100% (e non viene 0% giusto Decreto Legislativo 21 Pt_1 dicem n.230 e legge 1^ aprile 2021 n.46). 10) Le parti si impegnano a coprire nella misura del 50% a ciascuno le spese straordinarie che risulteranno necessarie per la crescita dei figli (in cui a titolo esemplificativo sono ricomprese le spese mediche, le spese per la cura del figlio le spese sportive dei figli ecc.). Per_1
Saranno, ugualmente, a carico dei coniugi ne del 50% le spese di affitto dell'ombrellone per l'intera stagione estiva dell'anno 2024 pari ad euro 600,00 (seicento) nel lido California. Il costo del cellulare e delle schede telefoniche del figlio minore saranno al 50 % a carico di entrambi i genitori. Per_1
11) I ri n ogni caso, concordano che le spese straordinarie di cui innanzi, (eccettuate quelle medico-sanitarie e\o scolastiche indifferibili e urgenti) si intendono definitivamente approvate e quindi concordate, salvo che alla richiesta di uno non segua espresso e giustificato diniego scritto, entro 5 gg. dalla richiesta, a mezzo mail o WhatsApp, dell'altro.
12) I ricorrenti si obbligano reciprocamente a non pubblicare fotografie dei figli sui social.
13) Le spese mediche sostenute dalla signora e portate in Parte_1 detrazione nel 730 del signor sar o rimborsate CP_1 alla signora , se sost a, secondo la quantificazione del Caf, Pt_1
a mezzo bon ario. 14) I ricorrenti, in dipendenza dei detti patti, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, ad avanzare qualsivoglia pretesa di natura alimentare e/o di mantenimento e rinunciano pertanto, al mantenimento reciproco, non avendo, pertanto, nulla da pretendere l'uno dall'altra, a qualsiasi titolo e/o ragione. 16) I ricorrenti prestano l'autorizzazione per il reciproco rilascio e/o rinnovo dei passaporti e/o di altro documento equipollente valido per l'espatrio, concordando che in nessun caso i minori potranno essere portati all'estero da un genitore senza l'espresso consenso scritto dell'altro. Orbene, il Tribunale ritiene eque le condizioni concordate tra le parti in ordine ai loro rapporti personali ed economici nell'interesse dei figli minori e, pertanto, ratifica l'accordo dalle stesse sottoscritto. Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 ter e ss. c.c. e, per l'effetto, dispone la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti nell'interesse dei figli minori alle condizioni di cui al ricorso congiunto e richiamate in parte motiva;
− nulla dispone sulle spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi