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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/10/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra
Dominici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2110 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AR AR giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma in via Ugo Ojetti n. 350
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede INPS D.C.M. Roma, viale Regina Margherita 206, rappresentato e difeso dal funzionario Donatella PALMIERI in forza di delega in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 30/9/2024, la ricorrente ha adito l'intestato tribunale chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno di assistenza ex art. 13 della L. n. 118/71, con decorrenza da marzo 2022 e la conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi CP_1 ratei.
A sostegno della domanda la parte ricorrente ha dedotto:
- che, in data 25.02.2021, ha presentato domanda all' , per l'accertamento del proprio CP_1 grado di invalidità
1 - che, in data 22.04.2022, veniva sottoposta a visita da parte della Commissione Medico
Legale e, con verbale definito in pari data, veniva riconosciuta invalida con CP_1 riduzione permanente della capacità lavorativa, in misura pari al 67%;
- che proponeva innanzi al Tribunale di Civitavecchia - Sezione Lavoro - ricorso ex art. 445 bis c.p.c., che assumeva il numero di Ruolo Generale 1724/2022 e veniva definito con
Decreto di omologa del 15.01.2024, con cui venivano riconosciuti i requisiti sanitari integranti il diritto all'assegno di assistenza, di cui all'art. 13 della L. n. 118/71, con decorrenza dal marzo 2022;
- che il suddetto Decreto di omologa veniva notificato all' , a mezzo PEC, in data CP_1
22.01.2024;
- che, in data 12.04.2024, veniva inviato all' apposito modello AP70 nell'interesse CP_1 della ricorrente, utile alla verifica dei requisiti socioeconomici necessari, per la liquidazione della prestazione di cui all'art. 13 L. n. 118/71;
- di non aver mai ricevuto gli arretrati promessi.
Si è costituito l' , in data 2/12/2024, deducendo di aver già liquidato e versato le somme CP_1 richieste dalla ricorrente.
Con note di udienza depositate il 24/9/2025 la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avendo l' allegato alla propria memoria il CP_1 cedolino di pagamento dei ratei arretrati, avente data valuta 20.1.2025, e la condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere avendo la ricorrente dato atto di aver conseguito la prestazione richiesta ed essendo la circostanza riconosciuta da parte resistente.
Ed invero, per pacifica giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, intanto può essere dichiarata in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione della declaratoria della cessazione cennata, dovendosi escludere, quindi, che il giudice, senza far luogo a pronuncia
“ultra petita” possa dichiarare cessata la materia del contendere, per avere una delle parti allegato ed eventualmente provato l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa e/o il contradditore di interesse e titolo all'esperimento della coltivata pretesa, quando, nelle rispettive conclusioni ciascuno dei contendenti abbia insistito sulle domande originarie, così
2 manifestando la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza” (Cass., 24 giugno 2000 n. 8607 in Fisco 2001, 1927).
La valutazione delle spese di lite deve pertanto essere effettuata sulla base del principio della soccombenza virtuale e del principio di causalità.
Nel caso di specie la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta dalla stessa resistente che ha provveduto spontaneamente ad adempiere.
Deve, inoltre, osservarsi che l' ha provveduto al pagamento solo dopo l'iscrizione al CP_1 ruolo del ricorso e financo dopo la notifica dello stesso, avvenuta in data 11.10.2024.
Il presente giudizio avrebbe pertanto potuto essere evitato mediante un tempestivo adempimento da parte dell' . CP_1
Deve, tuttavia, ritenersi che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la parziale compensazione delle spese, al
50%, attesa la peculiarità della materia, della limitata attività difensiva svolta e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere CP_1 risposta.
Le spese di lite, liquidate in € 1.865,00 facendo applicazione dei parametri minimi di cui al
DM 55/14, stante la non complessità e la rapida definizione del giudizio- tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. (Cass., sez. un., 21/05/2015,
n.10455) - devono pertanto essere poste a carico dell' nella misura del 50% e CP_1 compensate per la restante parte.
PQM
DICHIARA cessata la materia del contendere.
CONDANNA l' al pagamento del 50% delle spese di lite pari ad € 932,50 oltre spese CP_1 generali nella misura del 15%, IVA e CPA, a favore della ricorrente, da versarsi all' Avv.
AR AR dichiaratosi antistatario.
Civitavecchia, 16/10/2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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