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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 04/06/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 157/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 101/2024 emessa dal Tribunale di Enna in data
29.02.2024
PROPOSTO DA
, nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente nella via Capizzi n. 12 (c.f. ), quale CodiceFiscale_1 titolare dell'Azienda Agricola Calandra Domenico, corrente in Capizzi nella via Roma n. 128, , nato a [...] il Parte_2
13.07.1946 ed ivi residente nella via Roma n. 138 (c.f. C.F._2
), , nata a [...] il [...] (c.f.
[...] Parte_3
) ed ivi residente nella via Calandra n. 12, CodiceFiscale_3
, nata a [...] il Parte_4
23.10.1951 ed ivi residente nella via Capizzi n. 12, tutti rappresentati e
1 difesi dagli Avv. ti Cirino Gallo e Enrico Maria Antonio Giardinieri presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliati;
Appellanti
CONTRO
, (già Controparte_1 Controparte_2
) in persona del suo legale rappresentante p.t.,
[...] corrente in Milano, via Monte Rosa n. 41 (p.iva ), P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Ferroni, presso lo studio del quale, è elettivamente domiciliata;
Appellata
Conclusioni degli appellanti
“Voglia l'ecc.ma Corte d'appello di Caltanissetta contrariis rejectis: in via principale nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.101/2024 emessa dal Tribunale di Enna, accogliere tutte le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado e riproposte nell'atto di citazione in appello. In via subordinata, nell'ipotesi di una declaratoria di improcedibilità dell'appello proposto voglia la Corte adita disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.”
Conclusioni dell'appellata Società
“Voglia l'ecc.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così giudicare: in via preliminare dichiarare improcedibile
l'azione degli appellanti ai sensi dell'articolo 348 cpc;
In via principale respingere l'impugnativa e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, condannare l'azienda agricola corrente in Capizzi nella via Roma 128, Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4
2 , in solido fra loro, a pagare in favore di Parte_4 [...]
- la somma di €. Controparte_3
88.94816 ovvero la somma maggiore o minore risultante di giustizia oltre
a interessi di mora ex Decreto Legislativo 231/02 decorrenti dalla data del pagamento (30.03.2020) al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese
e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali 15 % IVA e
CPA”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.11.2020
[...]
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e opponevano, avanti al Parte_4
Tribunale di Enna, il Decreto Ingiuntivo n. 300/2020 reso in data 5 ottobre 2020 dal detto Tribunale, con il quale, ai predetti, era stato ingiunto il pagamento, il solido, della somma di €. 88.944,16 per sorte capitale, oltre interessi di mora e spese di procedura monitoria, dovuta in conseguenza della revoca del contributo inizialmente concesso all'Azienda Agricola Calandra dall'
[...]
, disposta con D.D.S. n. Parte_5
2912 del 6.10.2017.
In conseguenza di tale provvedimento di revoca, impugnato avanti agli organi di Giustizia Amministrativa, l' aveva richiesto ed ottenuto CP_4 da il pagamento dell' importo Controparte_2 prima concesso attesa l'esistenza di una polizza fideiussoria sottoscritta a garanzia dagli opponenti.
A sostegno della opposizione veniva eccepita, in via preliminare l'incompetenza territoriale del Giudice adito dovendosi ritenere competente a decidere la controversia il Tribunale di Milano, luogo in cui ha sede la Direzione Generale della Società , ovvero il Tribunale di CP_2
3 Agrigento, luogo in cui ha sede l' Agenzia cui era stata assegnata la polizza.
Nel merito gli opponenti deducevano l'illegittimità dell'escussione fideiussoria per violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c..
Si costituiva in giudizio la Società opposta che contestava le argomentazioni dedotte dagli opponenti ribadendo la legittimità dell'azione di rivalsa.
La causa senza alcuna attività istruttoria veniva posta in decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Enna ha rigettato l'opposizione e confermato il Decreto Ingiuntivo n. 300/2020 condannando tutti gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_5 liquidate come in dispositivo.
Il Tribunale, - dopo aver rigettato la preliminare eccezione di incompetenza per territorio – ha deciso nel modo richiamato evidenziando come la non aveva posto in essere alcun comportamento CP_6 lesivo e/o contrario a buona fede nei confronti degli opponenti attraverso l'escussione della garanzia.
Ciò in quanto l'unico motivo di merito sollevato dagli opponenti riguardava la asserita grave negligenza da parte di che Controparte_2 non avrebbe dovuto disporre il pagamento in favore di ma anzi CP_4 sollevare la exceptio doli in quanto il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana aveva sospeso la sentenza di primo grado del TAR di Catania che aveva ordinato la restituzione delle somme ricevute dall'Azienda Agricola.
Secondo il Giudice di prime cure, infatti, la pendenza di un giudizio sul rapporto principale non era ostativo all'escussione della garanzia da parte
4 del creditore il quale aveva agito senza alcuno scopo fraudolento e sulla base di un provvedimento amministrativo confermato dal Tribunale
Amministrativo Regionale.
In definitiva l'avvenuta sospensione della sentenza di primo grado, provvedimento di natura prettamente cautelare, doveva considerarsi di valenza esclusivamente processuale ma non impediva al creditore di agire per il recupero delle somme.
****
Avverso tale sentenza hanno proposto gravame Parte_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
per i motivi in detto atto meglio specificati. Parte_4
Con Ordinanza del 19.01.2025 la Corte disponeva la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. fissando per la decisione l'udienza del
29 maggio 2025 per la decisione.
Sostituita detta udienza con il deposito di note ex artt.li 127 e 127 ter c.p.c., la Corte, ex art 281 sexies c. 3 c.p.c., ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame gli appellanti deducono violazione ed errata applicazione degli articoli 28 e 29 c.p.c.; Difetto di competenza del
Tribunale di Enna ad emettere il monitorio;
Contraddittorietà della sentenza appellata per errata applicazione, alla fattispecie in oggetto, del
Foro del Consumatore.
A sostegno del motivo gli appellanti, richiamando l'articolo 7 del contratto di Polizza che prevede che: “per quanto attiene ai rapporti tra la Società e il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice è quello del luogo ove ha sede la Direzione Generale della Società, ovvero quella del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza”, evidenziano come il Tribunale, in violazione del secondo comma dell'articolo 29 c.p.c., non
5 ha debitamente considerato la manifestazione di volontà delle parti cioè quella di devolvere ogni controversia attinente al rapporto di garanzia, in deroga ai Fori territorialmente previsti, al Giudice del luogo ove ha sede la Direzione Generale della Società (Milano) ovvero quella del luogo ove ha sede l' cui è assegnata la polizza (Agrigento). CP_7
La designazione di un Foro per accordo delle parti, continuano gli appellanti, in virtù del combinato disposto degli articoli 28 e 29 c.p.c. ed in deroga a quello territoriale stabilito per legge, attribuisce al Foro designato valenza di competenza esclusiva.
Ha errato, pertanto, secondo gli appellanti, il Giudice di prime cure nel considerare, ai fini dell'individuazione della competenza territoriale, il
Foro di Enna quale Foro esclusivo coincidente “con quello del consumatore” sulla base dell'erroneo presupposto che il contratto sotteso al monitorio opposto fosse un contratto di fideiussione anziché, come rilevato dagli appellanti, un diverso contratto autonomo di garanzia.
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Con il secondo motivo di gravame gli appellanti deducono la erroneità della sentenza nella parte in cui, il Tribunale, ha ritenuto legittima l'escussione fideiussoria con violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui dagli articoli 1175 e 1375 c.c.
A sostegno del motivo si rappresenta che l'escussione della garanzia risulta illegittima ed ingiusta perché effettuata in violazione non solo dei presupposti necessari per l'escussione medesima ma anche per l'evidente violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale.
Richiamate, in proposito, le clausole di Polizza (art. 4 delle condizioni di polizza) che, con riferimento ai rapporti tra Società garante e Contraenti prevedono che “il contraente si impegna a rimborsare alla società a semplice richiesta di quest'ultima tutte le somme garantite con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione comprese quelle previste dall'articolo 1952
6 c.c.” gli appellanti rappresentano come appaia evidente che le suddette clausole contrattuali, qualifichino il negozio giuridico sottoscritto tra le parti e posto a base del monitorio, come autonomo contratto di garanzia e non già come fideiussione, con conseguenze rilevanti circa la legittimità dell'escussione richiesta da ed operata da . CP_4 CP_2
Non vi è dubbio che, ove il Tribunale avesse correttamente valutato la
Polizza n. 706183 quale rapporto negoziale autonomo, avrebbe dovuto dare atto che il garante doveva sollevare, nei confronti del CP_2 creditore tutte le eccezioni fondate sul contratto di garanzia con CP_4 la conseguenza che non avrebbe dovuto provvedere al pagamento CP_2 delle somme “a semplice richiesta” atteso che il provvedimento di revoca del contributo pubblico, con contestuale richiesta di restituzione delle somme accreditate a titolo di anticipazione a favore dell'Azienda Agricola
Calandra di cui al DDS 2912/2017, era stato sospeso dal Consiglio di
Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, giusto provvedimento cautelare n. 407/2019 e, pertanto da considerarsi improduttivo di effetti giuridici ivi compresi quelli relativi alla richiesta di escussione della polizza da parte di CP_4
In definitiva, sostengono gli appellanti a fronte della richiesta di escussione della garanzia , certamente a conoscenza della CP_2 pendenza del giudizio amministrativo, aveva l'obbligo di opporre l'eccezione di illegittimità della richiesta in quanto tenuta ad un dovere di protezione nei confronti del debitore riconducibile al principio di correttezza e buona fede che, in difetto, risultano violati.
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Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art
348 bis c.p.c. dedotta dall'appellata Società appellata nella comparsa di costituzione e risposta.
7 In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv.
645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo
Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c.. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
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Deve, ancora, ricordarsi che la Corte, con Ordinanza del 18 ottobre 2024, rilevato che “dall'esame degli atti risulta che l'atto di appello è stato notificato a mezzo pec alla parte appellata in data 10 Aprile 2024 e che gli appellanti si sono costituiti telematicamente in data 29 Aprile 2024,
8 dunque oltre il termine di 10 giorni dalla notificazione dell'atto precisazione
d'appello alla parte appellata e rilevato che per tale ipotesi può procedersi
d'ufficio a dichiarare improcedibile l'appello con ordinanza reclamabile”, ha disposto fissarsi l'udienza del 18 dicembre 24 al fine di sollecitare al contraddittorio sulla questione relativa alla possibile improcedibilità dell'appello per tardiva costituzione della parte appellante.
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Nel merito l'appello è improcedibile.
Risulta dagli atti del giudizio che l'atto di appello venne notificato, a mezzo pec, a – già CP_1 Controparte_8
, agli indirizzi di posta elettronica dei procuratori
[...]
Avv.ti Francesco Ferroni e Matteo Pancaldi in data 10.04.2024 indicati ai fini dell'elezione di domicilio.
Risulta, ancora, dalla visione del fascicolo telematico, che l'iscrizione a ruolo della causa è avvenuta in data 29 aprile 2024 ovvero oltre il termini di dieci giorni dalla notifica dell'atto di citazione, in violazione di quanto previsto dall'art. 348, comma I c.p.c.
Sollecitato il contraddittorio sul punto, parte appellante ha esclusivamente rappresentato che “la tardiva costituzione rilevata
d'ufficio, verificatasi, purtroppo per cause non imputabili ai procuratori costituiti, non ha creato alcun vulnus al diritto di difesa della parte appellata la quale ha, comunque, potuto compiutamente contraddire rispetto ai singoli motivi proposti (note del 17.12.2024)”
In proposito si osserva che, in base all'art. 347 c.p.c., la costituzione in appello deve avvenire secondo quanto disposto dall'art. 165 c.p.c..
Ne deriva che l'appellante deve costituirsi mediante deposito, nella
Cancelleria del Giudice di secondo grado, del proprio fascicolo, contenente
9 la nota di iscrizione a ruolo, l'originale dell'atto d'appello notificato, la procura alle liti e gli eventuali documenti offerti in comunicazione.
A sua volta l'art. 348, comma 1, c.p.c. sancisce che l'appello venga dichiarato improcedibile se l'appellante non si costituisce in termini;
La costituzione dell'appellante, quindi deve avvenire entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto di gravame, (oppure, in caso di abbreviazione dei termini ex art. 163 bis c.p.c., entro cinque giorni) e detto termine per la costituzione decorre dal perfezionamento della notificazione, avvenuta, come sopra ricordato, mediante notifica a mezzo pec del 10.04.2024.
La mancata costituzione in termini dell'appellante implica automaticamente l'improcedibilità dell'appello, senza che rilevi l'avvenuta costituzione dell'appellato.
La sanzione di improcedibilità è volta ad eliminare la controversia mediante il passaggio in giudicato della sentenza resa dal primo Giudice ed è espressione di un favor per il passaggio in giudicato della sentenza.
(Cass. 07/03/2022, n.7356 e 01/03/2022, n. 6732).
Alla luce di quanto sopra richiamato, l'appello deve dichiarasi improcedibile con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello proposto da Parte_1 Parte_2
, e
[...] Parte_3 Parte_4
avverso la sentenza n. 101/2024 resa dal Tribunale di Enna in
[...] data 29.02.2024.
10 Condanna gli appellanti, in solido, a rifondere all'appellata Società le spese del presente grado del giudizio che liquida in €. 4.800,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e c.p.a. se dovute.
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico degli appellanti, in solido, il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
Caltanissetta, 4 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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