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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/06/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4142/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4142/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RINALDI Parte_1 C.F._1
VINCENZO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SEPE ANGELA e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
RINALDI FRANCESCA PAOLA, DELL'AVV. ARGENZIO RAFFAELLA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 18.9.2014 otteneva dal Tribunale di Genova il decreto ingiuntivo n. 3658/2014 Parte_2 nei confronti del debitore principale e nei confronti del garante Parte_1 Pt_3
per scoperto del conto corrente n. 27197/20 e per capitale residuo dovuto in relazione ad un
[...] finanziamento chirografario, il tutto oltre interessi.
proponeva opposizione, ma la causa veniva interrotta a seguito del fallimento Parte_1 della ditta individuale e mai riassunta. Parte_1
In data 4.12.2018 cedeva pro soluto il credito oggetto della sopra menzionata ingiunzione a PT
, la quale incaricava la mandataria di proporre le azioni di recupero CP_1 Parte_4 necessarie. si insinuava dunque al passivo del fallimento , riuscendo ad Parte_4 Pt_1 incamerare, tuttavia, solo le somme derivanti da altro rapporto finanziamento, senza nulla ottenere con riferimento ai crediti oggetto di ingiunzione. A questo punto la mandataria incaricata da di esercitare ulteriori azioni Parte_5 CP_1 recuperatorie, escuteva la garanzia prestata da per euro 14.905,43 e iniziava azione esecutiva in Pt_6
pagina 1 di 7 virtù del decreto del 18.9.2014 nei confronti delle eredi di , che nel frattempo era Parte_3 deceduto. Le eredi proponevano opposizione ex art. 615 c.p.c., la quale veniva accolta con la sentenza del Tribunale di Salerno n.3127/2023, la quale dichiarava l'inesistenza del titolo perchè ottenuto nei confronti di un soggetto già deceduto al momento della sua pronuncia. depositava dunque nuovo ricorso monitorio per ottenere il pagamento del credito Parte_5 residuo. Veniva pronunciato il decreto oggetto dell'opposizione de qua, con il quale veniva ingiunto al debitore principale e alle eredi del garante il pagamento del credito già oggetto del Parte_3 ricorso monitorio del 18.9.2014, maggiorato degli interessi sulle somme in allora pretese e al netto delle somme riscosse da (€ 173.209,48 oltre che interessi a ed € Pt_6 Parte_1
86.604,74 alle coeredi).
Avverso il decreto proponeva opposizione , il quale chiedeva: di accertare e Parte_1 dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e per essa della procuratrice Controparte_1 nonché l'inopponibilità della cessione del credito;
di accertare, sempre Parte_7 in via preliminare, che la presente controversia rientrava nei casi di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 e, per l'effetto, di dichiarare improcedibile la domanda avversaria ovvero di procedure all'esperimento della procedura. Nel merito chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità delle norme contrattuali relative a competenze, oneri e interessi dei contratti di conto corrente e di anticipazione commerciale, nonché del contratto di mutuo chirografario e per l'effetto, dichiarare che nessun interesse doveva essere corrisposto ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. In via di subordine domandava di rideterminare il minor credito asseritamente vantato da nella CP_1 misura da accertarsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva di dichiarare l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione, di accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione degli asseriti crediti vantati da controparte, il rigetto dell'opposizione nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed, in ogni caso, la condanna di parte opponente al pagamento di € 173.209,48, oltre interessi come riconosciuti in sede monitoria.
ribadiva la propria legittimazione attiva, rimarcando di aver adempiuto agli obblighi CP_1 pubblicitari previsti dall'art. 58 TUB e dall'art. 4 L. 130/1999 e che l'avvenuta pubblicazione in G.U., si sostituiva ai singoli adempimenti previsti dagli artt. 1260 e 1264 cod. civ. in ragione della specialità della disciplina in questione. Parte opposta richiamava l'orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale è “sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. Civ., Sez. I , 29/12/2017, n. 31188; Cass. Civ., Sez. III, 13/06/2019, n. 15884; Cass. Civ., Sez. I, 26/06/2019, n. 17110; Cass. Civ, Sez. I, 20/02/2020, n. 4334), anche mediante il ricorso a criteri negativi ovvero a dati numerici-temporali.
In aggiunta, osservava come la finalità perseguita dall'art. 58 T.U.B., sarebbe completamente vanificata qualora si onerasse il creditore cessionario di provare la titolarità del credito mediante la produzione di un contratto di cession, che peraltro non richiede formule sacramentali, poiché, significherebbe costringerlo anche a produrre tutti i contratti che riguardano le cessioni precedenti sino a risalire all'originario creditore cedente e comporterebbe una possibile violazione dell'art 24 Cost. In secondo luogo parte opposta si dichiarava disponibile a procedere all'esperimento del procedimento di mediazione.
pagina 2 di 7 Nel merito eccepiva che parte opponente non aveva provato il versamento medio tempore delle somme che chiedeva fossero scomputate, nè il superamento del tasso soglia del tasso di interesse pattuito. Allegava la relazione di CTU svolta nel procedimento poi estintosi, la quale aveva escluso l'esistenza di usura originaria.
Infine, insisteva per la concessione della provvisoria esecutorietà ex art 648 c.p.c.
Nelle memorie integrative parte opponente chiedeva la riunione del procedimento de quo con quello di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, incardinato presso il Tribunale di Genova rg n. 3374/2024 e instaurato dalle eredi del garante. Rilevava che la sentenza del Tribunale di Salerno n.3127/2023 che accoglieva l'opposizione ex art. 615 cpc proposta dalle eredi del garante aveva dichiarato inesistente il (precedente) d.i. n.3658/2014 perchè pronunciato nei confronti di un soggetto, il garante, già deceduto al momento della sua pronuncia. Alla luce di ciò, parte opponente affermava l'inesistenza del titolo a suo tempo ottenuto dalla convenuta (decreto ingiuntivo del 18.9.2014), in quanto l'inesistenza dichiarata dal Tribunale di Salerno investiva l'atto e tutte le parti indicate nel decreto ingiuntivo, pena la duplicazione del titolo e la possibile violazione del giudicato. Insisteva sulle domande originarie e si opponeva alla richiesta della concessione della provvisoria esecutività, rilevando come l'opposizione fosse fondata su prova scritta e la domanda avversaria, invece, non fosse supportata da adeguati presidi probatori e non rispettasse i requisiti di cui all'art. 642 c.p.c. Nelle memorie integrative parte opposta si opponeva alla richiesta di riunione di procedimenti perchè le due cause erano in due diverse fasi di trattazione e insisteva nelle difese originarie.
La causa viene oggi per la sua decisione all'esito del deposito degli scritti difensivi conclusivi.
Va premesso che contro il è già stata pronunciata ingiunzione di pagamento in data Pt_1
18.9.2014 per gli stessi titoli.
Occorre dunque preliminarmente verificare -questione non sollevata dalle parti, ma rilevata d'ufficio dal giudice in corso di causa- se il titolo oggi opposto rappresenti una duplicazione del titolo formatosi nell'anno 2014 e dunque se la domanda azionata in via monitoria sia ammissibile. Sul punto occorre considerare in linea generale che la possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel (supposto) divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti principi dell'ordinamento, e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375
c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009, Rv. 610223 - 01) e del processo (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 9935 del 15/05/2015 (Rv. 635325 - 01).
Il principio secondo il quale il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo un decreto ingiuntivo contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto, trova deroga tutte le volte che la domanda di condanna rivolta al giudice, pur nella preesistenza di altro ed analogo titolo giudiziale, non risulti diretta alla mera duplicazione del titolo già conseguito, ma faccia, per converso, valere una situazione giuridica (che non abbia già trovato esaustiva tutela) suscettibile di conseguire un risultato ulteriore rispetto alla lesione denunziata (Cass. 5 gennaio 2001, n. 135). Nel caso di specie l'azionabilità da parte del successore a titolo particolare – ossia – di una CP_1 pretesa che è già stata consacrata in un decreto ingiuntivo, divenuto definitivo per estinzione del procedimento di opposizione, ottenuto dalla dante causa discende dall'interesse concreto Parte_2 che ha a coltivare l'azione introdotta in via monitoria nel presente giudizio: il ricorso monitorio CP_1 per cui è causa, infatti, pur fondandosi sullo stesso titolo, ha un diverso petitum, perché con esso vengono richiesti gli interessi frattanto maturati, ovvero quelli maturati dalla data della pronuncia di pagina 3 di 7 ingiunzione fino ad oggi. Il precedente decreto non si esprime in modo esplicito sulla quantificazione degli interessi, limitandosi ad indicare il dies a quo, ma non il dies ad quem. Vi è dunque quanto meno un'incertezza sul fatto che sulla base del precedente titolo la banca possa ottenere il versamento della stessa somma azionata con il presente decreto. Inoltre, va considerato che entrambe le parti negano l'efficacia e la validità del precedente titolo giudiziale (decreto ingiuntivo del 2014), dichiarato inesistente da altro giudice, pur se in una causa di opposizione all'esecuzione della quale l'odierno attore non era parte. Le parti negano che si sia in presenza di un'ipotesi di duplicazione di titoli, tant'è che la questione di una possibile duplicazione è stata rilevata d'ufficio dalla sottoscritta al fine di sottoporla alle parti e che la banca, pur disponendo già di un decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti del D'AC, ha chiesto la formazione di un nuovo titolo. ha dunque senza dubbio CP_1 interesse ad ottenere un nuovo titolo, attesa l'alea di un'eventuale azione esecutiva intentata sulla base del precedente decreto.
Detto questo, accertato dunque che la banca ha un interesse concreto ad ottenere un diverso titolo, occorre domandarsi se il giudicato di inesistenza del decreto ingiuntivo del 2014 impedisca di delibare l'attuale pretesa monitoria di . Il diritto di credito azionato nei due casi dalla banca, infatti, si è CP_1 detto, pur non essendo identico nel quantum si fonda sugli stessi titoli. La risposta al quesito appare negativa: il Tribunale di Salerno, infatti, non si è pronunciato nel merito della pretesa creditoria della banca e si è limitato a dichiarare inesistente il titolo in quanto formatosi nei confronti di un soggetto già deceduto.
Tanto premesso, si analizzeranno le singole doglianze avanzate dagli opponenti.
1)Legittimazione attiva L'attore nega che abbia dimostrato che il credito ceduto rientri tra quelli oggetto di cessione e CP_1 lamenta la mancata iscrizione della cessione nel registro delle imprese, come previsto dall'art. 58 c. 2
TUB. Sul punto la Suprema Corte in plurime pronunce ha chiarito, riguardo alla prova “processuale” dell'avvenuta cessione del credito in operazioni di cartolarizzazione, che tale prova può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attraverso, per esemplificare, gli atti del cessionario, quali la notifica dell'atto di precetto per mezzo del quale è intimato, in via stragiudiziale, il pagamento al debitore ceduto, la notifica di un atto di citazione di un giudizio di revocazione ordinaria ex art. 2901 del c.c., o, in sede di giudizio, il deposito dell'atto d'intervento ex art. 111 del c.p.c. Ha poi riconosciuto che la produzione della dichiarazione del cedente, così come la disponibilità del titolo esecutivo azionato, siano elementi idonei a provare l'effettiva cessione del credito.
La Corte d'Appello di Genova, III sezione civile, 29.5.2023, ha ripreso tali principi, statuendo che: “La
S.C. ha precisato che il cessionario potrà in ogni caso raggiungere la prova documentale necessaria, attraverso la produzione in giudizio di una dichiarazione ricognitiva della cessione, rilasciata da parte del creditore ceduto”.
Nel caso di specie prodotto la dichiarazione della a firma del suo legale CP_1 Controparte_2 rappresentante, in cui viene espressamente previsto che la è subentrata in tutti i rapporti attivi e CP_2 passivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 bis cod. civ. con effetto dal 28 novembre 2022 alla
[...] la quale, a sua volta, con contratto di cessione di crediti del 4 dicembre 2028 ha ceduto, CP_3 pro soluto ed in blocco, a tra i vari, il credito vantato nei confronti della ditta Controparte_1 individuale con codice identificativo cliente NDG 27727579, Parte_1 CP_2 CP_4 797630 derivante dai rapporti per cui è causa (all. 29 parte opposta). Ed ancora, l'opposta
[...] dispone di tutti i contratti in forza dei quali è stato azionato il credito, che ha prodotto in giudizio insieme agli estratti conto integrali (all. 2, 4, 34 e 35).
pagina 4 di 7 in ogni caso, ha documentato la propria legittimazione attiva attraverso la produzione CP_1 dell'Avviso di Pubblicazione della cessione di crediti sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (All. 12 parte opposta), con l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco (“crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari, da aperture di credito e da altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica vantati verso debitori classificati dalla relativa Banca Cedente a sofferenza, sorti tra il 28 giugno 1982 e il 30 novembre 2018”), tra i quali per la sua collocazione temporale (13.3.2008) e la sua tipologia contrattuale -anticipazione credito commerciale e finanziamento chirografo- rientra il credito per cui è causa.
E' infondata anche la contestazione circa l'invalidità dell'atto di cessione per mancanza di iscrizione nel registro delle imprese.
La mancata iscrizione della cessione del credito nel registro delle imprese, pur necessaria per l'opponibilità ai terzi ai sensi dell'art. 58 del TUB, non vale ad invalidare la cessione. L'iscrizione serve principalmente a garantire che il pagamento effettuato al debitore ceduto non abbia effetto liberatorio per il creditore se il pagamento non è stato effettuato al cessionario.
La validità della cessione del credito non dipende dall'iscrizione nel registro delle imprese. La cessione
è valida se sono soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla legge (accordo tra cedente e cessionario, etc.).
La mancata iscrizione rende la cessione inopponibile ai terzi. Ciò significa che, in caso di conflitto con un altro creditore, sarà preferito il creditore che abbia iscritto la propria cessione per primo. Sul punto si è espressa la suprema Corte con l'ordinanza n. 2511/2025: “In tema di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 D.Lgs. 385/1993 (TUB), la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti, dispensando la banca dall'onere di procedere alla notifica alle singole controparti, ma non incide sul perfezionamento della fattispecie traslativa e sulla circolazione del credito. La mancata iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese non pregiudica la validità del trasferimento, essendo tale adempimento finalizzato solo ad escludere l'efficacia liberatoria del pagamento a terzi. Quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito nell'operazione, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso in Gazzetta
Ufficiale può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito, purché le indicazioni siano sufficientemente precise da consentirne l'individuazione certa. La prova della cessione non è soggetta a particolari vincoli di forma ed è dimostrabile con qualunque mezzo, anche indiziario, con libera valutazione del giudice di merito. In sede di opposizione all'esecuzione, il creditore non può ampliare la causa petendi del precetto deducendo ulteriori presupposti della decadenza dal beneficio del termine rispetto a quelli originariamente indicati, dovendo sussistere esatta corrispondenza tra il precetto e il titolo formale cui si riferisce. La decadenza dal beneficio del termine non opera automaticamente ma richiede la manifestazione della volontà del creditore di avvalersene.”.
Alla luce di quanto appena esposto deve concludersi nel senso che abbia dato piena prova della CP_1 propria legittimazione attiva.
2) Mancato esperimento del tentativo di conciliazione giudiziale L'eccezione risulta superata in quanto nelle more parte opposta ha proceduto ad attivare la relativa procedura.
3) Infondatezza della pretesa creditoria nel merito. L'opponente ha affermato che l'ammontare del credito, assai più elevato di quello oggetto della precedente ingiunzione di pagamento, dimostra “l'evidente caricamento di poste passive inesistenti in
pagina 5 di 7 danno del correntista e mutuatario”; il “mancato computo delle somme medio tempore pagate da
in favore dell'istituto mutuante”; l'illegittimità “delle previsioni contrattuali Parte_1 relative sia al saggio degli interessi corrispettivi che di mora poiché superiori alla soglia della legge fissata e come tali a mente dell'art. 1815 II comma c.c., a nessun titolo dovuti” (v. punto 3 atto di citazione in opposizione). Ha chiesto quindi il licenziamento di una CTU volta ad accertare l'illegittimo addebito di interessi usurari e commissioni di massimo scoperto. Ha aggiunto che nel precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, instaurato dal e Pt_1 poi estintosi per inattività delle parti, l'opponente, “attraverso l'analisi di un consulente tecnico bancario di fiducia del conto corrente 17197/20 e dei relativi estratti conto e conti scalari dalla data di apertura al 30.9.2014 contestava nel giudizio de quo che la banca incostanza del predetto rapporto aveva effettuato addebiti per commissioni di massimo scoperto pari ad euro 5.411,27 e che ha inoltre applicato interessi usurari in quanto superiori al tasso soglia i numerosi trimestri e cioè nel primo trimestre del 2008, nel secondo trimestre del 2011, nel primo e il quarto trimestre del 2012 e nel primo
e il secondo trimestre del 2013. Sottolineava inoltre che per effetto del trasferimento delle spese e competenze del conto anticipo fatture numero 27198/20 al conto corrente 27197/20 il tasso effettivo applicato dalla banca era superiore anche negli altri trimestri oltre a quelli precedentemente indicati.
Dall'analisi condotta dal perito pertanto emergeva inequivocabilmente l'illegittima applicazione di interessi usurari pari ad almeno euro 24.243,86.” (v. pag. 9 atto di citazione).
La doglianza va respinta.
Innanzitutto, l'eccezione di usurarietà del tasso di interesse appare generica: parte attrice non allega né se essa sia riferita ad entrambi i contratti, né quale fosse il tasso di interesse pattuito, né quale fosse la soglia di legge all'epoca della stipula, l'unica rilevante ai sensi degli art. 1815 II comma c.c. ed ex art. 644 c.p. (il quale ultimo fa riferimento al momento della pattuizione del tasso), né quale sia il criterio di calcolo per determinare il TEG. Quanto a quest'ultimo aspetto, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il calcolo dell'usurarietà del tasso concretamente applicato al rapporto (TEG) deve essere effettuato utilizzando la formula della banca d'Italia, raffrontandosi altrimenti valori tra loro disomogenei. Le voci prese in considerazione per il calcolo del TEG devono essere le stesse che la Banca d'Italia utilizza per il calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevante ai fini della determinazione del tasso soglia (principio che si può ritenere definitivamente acquisito a seguito della pronuncia della
Suprema Corte n.16303/2018, la quale, pur avendo ben più ampio oggetto, statuisce comunque il principio della necessaria omogeneità dei parametri di riferimento per il TEG e per il TEGM).
Ugualmente generica e inammissibile è la doglianza relativa alla possibile incidenza in punto usurarietà del tasso di interesse applicato al rapporto derivante dall'addebito di spese e competenze dal conto anticipo fatture al conto corrente. Peraltro, l'opponente riferisce tale affermazione al proprio perito di parte, allegata sub doc. n. 3, nella quale tuttavia non si legge tale affermazione, limitandosi il perito ad interrogarsi sulla necessità di effettuare un possibile conteggio sul punto.
In ogni caso, la doglianza di usurarietà appare infondata sulla base delle risultanze della CTU licenziata nel corso del giudizio di opposizione poi estintosi (doc. n. 30 parte convenuta opposta), che ha escluso l'usurarietà del tasso pattuito nel contratto di conto corrente e dalla quale è certamente possibile ricavare elementi di prova, trattandosi di prova atipica ex art. 2729 c.c. Ugualmente generica è la doglianza relativa all'addebito di somme a titolo di commissione di massimo scoperto, della quale non vengono esplicitate le ragioni di illegittimità. Si deve infatti ricordare che la pattuizione di tale commissione è del tutto lecita, pur nel doveroso rispetto di determinati requisiti.
Va ancora rilevato che nel contratto non vi è evidenza della pattuizione della commissione di massimo scoperto, mentre si rinviene la pattuizione della commissione di utilizzo, la quale viene disciplinata in modo puntuale (vedi frontespizio del contratto e art. 25 delle condizioni generali).
pagina 6 di 7 Infondate sono poi le doglianze relative all'eccessiva entità dell'ammontare del credito ingiunto.
ha puntualmente indicato in fase monitoria le voci per capitale e interessi riferite a ciascun CP_1 rapporto. Appare evidente che la differenza tra la somma originariamente ingiunta e quella oggetto dell'odierna ingiunzione è rappresentata dall'addebito degli interessi di mora nella misura contrattuale dalla data della precedente ingiunzione ad oggi.
Il D'AC, infine, ha affermato di aver effettuato pagamenti parziali del debito, senza tuttavia fornirne la dimostrazione e dunque non ha assolto all'onere sul medesimo incombente, in quanto l'estinzione, anche parziale, dell'obbligazione di pagamento deve essere provata dal debitore.
In conseguenza di quanto sopra affermato, va ribadito il rigetto delle istanze istruttorie dell'opponente, che nulla aggiungerebbero rispetto a quanto statuito.
4) Mancanza di prova in ordine all'effettivo ammontare del presunto credito. Il nega che abbia offerto adeguata prova del credito, avendo essa prodotto la Pt_1 CP_1 certificazione ex art. 50 TUB, ma non gli estratti conto integrali e mancando ogni documentazione a supporto delle commissioni, tassi e spese addebitati sul conto. Eccepisce altresì l'erroneità del quantum, poichè non ha tenuto conto dei pagamenti medio tempore effettuati. CP_1
Anche tali doglianze vanno respinte.
Quanto alla prima, ha prodotto, unitamente alla comparsa di risposta, gli estratti conto integrali CP_1 dall'inizio del rapporto e già in sede monitoria i contratti sui quali la pretesa si fonda, corredati dalle condizioni economiche. Documentazione che costituisce idoneo fondamento della pretesa creditoria azionata. Sulla mancata dimostrazione dell'esistenza di pagamenti parziali del debito si rimanda a quanto detto sopra.
In conclusione, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo.
5)Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento attesa la modesta complessità in fatto e in diritto delle questioni trattate e l'esigua attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
respinge l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna parte attrice a rifondere alla controparte le spese di lite, che si liquidano in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfetario spese generali.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Genova, 3 giugno 2025
Il Giudice dott. Chiara Russo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4142/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RINALDI Parte_1 C.F._1
VINCENZO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SEPE ANGELA e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
RINALDI FRANCESCA PAOLA, DELL'AVV. ARGENZIO RAFFAELLA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 18.9.2014 otteneva dal Tribunale di Genova il decreto ingiuntivo n. 3658/2014 Parte_2 nei confronti del debitore principale e nei confronti del garante Parte_1 Pt_3
per scoperto del conto corrente n. 27197/20 e per capitale residuo dovuto in relazione ad un
[...] finanziamento chirografario, il tutto oltre interessi.
proponeva opposizione, ma la causa veniva interrotta a seguito del fallimento Parte_1 della ditta individuale e mai riassunta. Parte_1
In data 4.12.2018 cedeva pro soluto il credito oggetto della sopra menzionata ingiunzione a PT
, la quale incaricava la mandataria di proporre le azioni di recupero CP_1 Parte_4 necessarie. si insinuava dunque al passivo del fallimento , riuscendo ad Parte_4 Pt_1 incamerare, tuttavia, solo le somme derivanti da altro rapporto finanziamento, senza nulla ottenere con riferimento ai crediti oggetto di ingiunzione. A questo punto la mandataria incaricata da di esercitare ulteriori azioni Parte_5 CP_1 recuperatorie, escuteva la garanzia prestata da per euro 14.905,43 e iniziava azione esecutiva in Pt_6
pagina 1 di 7 virtù del decreto del 18.9.2014 nei confronti delle eredi di , che nel frattempo era Parte_3 deceduto. Le eredi proponevano opposizione ex art. 615 c.p.c., la quale veniva accolta con la sentenza del Tribunale di Salerno n.3127/2023, la quale dichiarava l'inesistenza del titolo perchè ottenuto nei confronti di un soggetto già deceduto al momento della sua pronuncia. depositava dunque nuovo ricorso monitorio per ottenere il pagamento del credito Parte_5 residuo. Veniva pronunciato il decreto oggetto dell'opposizione de qua, con il quale veniva ingiunto al debitore principale e alle eredi del garante il pagamento del credito già oggetto del Parte_3 ricorso monitorio del 18.9.2014, maggiorato degli interessi sulle somme in allora pretese e al netto delle somme riscosse da (€ 173.209,48 oltre che interessi a ed € Pt_6 Parte_1
86.604,74 alle coeredi).
Avverso il decreto proponeva opposizione , il quale chiedeva: di accertare e Parte_1 dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e per essa della procuratrice Controparte_1 nonché l'inopponibilità della cessione del credito;
di accertare, sempre Parte_7 in via preliminare, che la presente controversia rientrava nei casi di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 e, per l'effetto, di dichiarare improcedibile la domanda avversaria ovvero di procedure all'esperimento della procedura. Nel merito chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità delle norme contrattuali relative a competenze, oneri e interessi dei contratti di conto corrente e di anticipazione commerciale, nonché del contratto di mutuo chirografario e per l'effetto, dichiarare che nessun interesse doveva essere corrisposto ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. In via di subordine domandava di rideterminare il minor credito asseritamente vantato da nella CP_1 misura da accertarsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva di dichiarare l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione, di accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione degli asseriti crediti vantati da controparte, il rigetto dell'opposizione nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed, in ogni caso, la condanna di parte opponente al pagamento di € 173.209,48, oltre interessi come riconosciuti in sede monitoria.
ribadiva la propria legittimazione attiva, rimarcando di aver adempiuto agli obblighi CP_1 pubblicitari previsti dall'art. 58 TUB e dall'art. 4 L. 130/1999 e che l'avvenuta pubblicazione in G.U., si sostituiva ai singoli adempimenti previsti dagli artt. 1260 e 1264 cod. civ. in ragione della specialità della disciplina in questione. Parte opposta richiamava l'orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale è “sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. Civ., Sez. I , 29/12/2017, n. 31188; Cass. Civ., Sez. III, 13/06/2019, n. 15884; Cass. Civ., Sez. I, 26/06/2019, n. 17110; Cass. Civ, Sez. I, 20/02/2020, n. 4334), anche mediante il ricorso a criteri negativi ovvero a dati numerici-temporali.
In aggiunta, osservava come la finalità perseguita dall'art. 58 T.U.B., sarebbe completamente vanificata qualora si onerasse il creditore cessionario di provare la titolarità del credito mediante la produzione di un contratto di cession, che peraltro non richiede formule sacramentali, poiché, significherebbe costringerlo anche a produrre tutti i contratti che riguardano le cessioni precedenti sino a risalire all'originario creditore cedente e comporterebbe una possibile violazione dell'art 24 Cost. In secondo luogo parte opposta si dichiarava disponibile a procedere all'esperimento del procedimento di mediazione.
pagina 2 di 7 Nel merito eccepiva che parte opponente non aveva provato il versamento medio tempore delle somme che chiedeva fossero scomputate, nè il superamento del tasso soglia del tasso di interesse pattuito. Allegava la relazione di CTU svolta nel procedimento poi estintosi, la quale aveva escluso l'esistenza di usura originaria.
Infine, insisteva per la concessione della provvisoria esecutorietà ex art 648 c.p.c.
Nelle memorie integrative parte opponente chiedeva la riunione del procedimento de quo con quello di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, incardinato presso il Tribunale di Genova rg n. 3374/2024 e instaurato dalle eredi del garante. Rilevava che la sentenza del Tribunale di Salerno n.3127/2023 che accoglieva l'opposizione ex art. 615 cpc proposta dalle eredi del garante aveva dichiarato inesistente il (precedente) d.i. n.3658/2014 perchè pronunciato nei confronti di un soggetto, il garante, già deceduto al momento della sua pronuncia. Alla luce di ciò, parte opponente affermava l'inesistenza del titolo a suo tempo ottenuto dalla convenuta (decreto ingiuntivo del 18.9.2014), in quanto l'inesistenza dichiarata dal Tribunale di Salerno investiva l'atto e tutte le parti indicate nel decreto ingiuntivo, pena la duplicazione del titolo e la possibile violazione del giudicato. Insisteva sulle domande originarie e si opponeva alla richiesta della concessione della provvisoria esecutività, rilevando come l'opposizione fosse fondata su prova scritta e la domanda avversaria, invece, non fosse supportata da adeguati presidi probatori e non rispettasse i requisiti di cui all'art. 642 c.p.c. Nelle memorie integrative parte opposta si opponeva alla richiesta di riunione di procedimenti perchè le due cause erano in due diverse fasi di trattazione e insisteva nelle difese originarie.
La causa viene oggi per la sua decisione all'esito del deposito degli scritti difensivi conclusivi.
Va premesso che contro il è già stata pronunciata ingiunzione di pagamento in data Pt_1
18.9.2014 per gli stessi titoli.
Occorre dunque preliminarmente verificare -questione non sollevata dalle parti, ma rilevata d'ufficio dal giudice in corso di causa- se il titolo oggi opposto rappresenti una duplicazione del titolo formatosi nell'anno 2014 e dunque se la domanda azionata in via monitoria sia ammissibile. Sul punto occorre considerare in linea generale che la possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel (supposto) divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti principi dell'ordinamento, e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375
c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009, Rv. 610223 - 01) e del processo (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 9935 del 15/05/2015 (Rv. 635325 - 01).
Il principio secondo il quale il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo un decreto ingiuntivo contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto, trova deroga tutte le volte che la domanda di condanna rivolta al giudice, pur nella preesistenza di altro ed analogo titolo giudiziale, non risulti diretta alla mera duplicazione del titolo già conseguito, ma faccia, per converso, valere una situazione giuridica (che non abbia già trovato esaustiva tutela) suscettibile di conseguire un risultato ulteriore rispetto alla lesione denunziata (Cass. 5 gennaio 2001, n. 135). Nel caso di specie l'azionabilità da parte del successore a titolo particolare – ossia – di una CP_1 pretesa che è già stata consacrata in un decreto ingiuntivo, divenuto definitivo per estinzione del procedimento di opposizione, ottenuto dalla dante causa discende dall'interesse concreto Parte_2 che ha a coltivare l'azione introdotta in via monitoria nel presente giudizio: il ricorso monitorio CP_1 per cui è causa, infatti, pur fondandosi sullo stesso titolo, ha un diverso petitum, perché con esso vengono richiesti gli interessi frattanto maturati, ovvero quelli maturati dalla data della pronuncia di pagina 3 di 7 ingiunzione fino ad oggi. Il precedente decreto non si esprime in modo esplicito sulla quantificazione degli interessi, limitandosi ad indicare il dies a quo, ma non il dies ad quem. Vi è dunque quanto meno un'incertezza sul fatto che sulla base del precedente titolo la banca possa ottenere il versamento della stessa somma azionata con il presente decreto. Inoltre, va considerato che entrambe le parti negano l'efficacia e la validità del precedente titolo giudiziale (decreto ingiuntivo del 2014), dichiarato inesistente da altro giudice, pur se in una causa di opposizione all'esecuzione della quale l'odierno attore non era parte. Le parti negano che si sia in presenza di un'ipotesi di duplicazione di titoli, tant'è che la questione di una possibile duplicazione è stata rilevata d'ufficio dalla sottoscritta al fine di sottoporla alle parti e che la banca, pur disponendo già di un decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti del D'AC, ha chiesto la formazione di un nuovo titolo. ha dunque senza dubbio CP_1 interesse ad ottenere un nuovo titolo, attesa l'alea di un'eventuale azione esecutiva intentata sulla base del precedente decreto.
Detto questo, accertato dunque che la banca ha un interesse concreto ad ottenere un diverso titolo, occorre domandarsi se il giudicato di inesistenza del decreto ingiuntivo del 2014 impedisca di delibare l'attuale pretesa monitoria di . Il diritto di credito azionato nei due casi dalla banca, infatti, si è CP_1 detto, pur non essendo identico nel quantum si fonda sugli stessi titoli. La risposta al quesito appare negativa: il Tribunale di Salerno, infatti, non si è pronunciato nel merito della pretesa creditoria della banca e si è limitato a dichiarare inesistente il titolo in quanto formatosi nei confronti di un soggetto già deceduto.
Tanto premesso, si analizzeranno le singole doglianze avanzate dagli opponenti.
1)Legittimazione attiva L'attore nega che abbia dimostrato che il credito ceduto rientri tra quelli oggetto di cessione e CP_1 lamenta la mancata iscrizione della cessione nel registro delle imprese, come previsto dall'art. 58 c. 2
TUB. Sul punto la Suprema Corte in plurime pronunce ha chiarito, riguardo alla prova “processuale” dell'avvenuta cessione del credito in operazioni di cartolarizzazione, che tale prova può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attraverso, per esemplificare, gli atti del cessionario, quali la notifica dell'atto di precetto per mezzo del quale è intimato, in via stragiudiziale, il pagamento al debitore ceduto, la notifica di un atto di citazione di un giudizio di revocazione ordinaria ex art. 2901 del c.c., o, in sede di giudizio, il deposito dell'atto d'intervento ex art. 111 del c.p.c. Ha poi riconosciuto che la produzione della dichiarazione del cedente, così come la disponibilità del titolo esecutivo azionato, siano elementi idonei a provare l'effettiva cessione del credito.
La Corte d'Appello di Genova, III sezione civile, 29.5.2023, ha ripreso tali principi, statuendo che: “La
S.C. ha precisato che il cessionario potrà in ogni caso raggiungere la prova documentale necessaria, attraverso la produzione in giudizio di una dichiarazione ricognitiva della cessione, rilasciata da parte del creditore ceduto”.
Nel caso di specie prodotto la dichiarazione della a firma del suo legale CP_1 Controparte_2 rappresentante, in cui viene espressamente previsto che la è subentrata in tutti i rapporti attivi e CP_2 passivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 bis cod. civ. con effetto dal 28 novembre 2022 alla
[...] la quale, a sua volta, con contratto di cessione di crediti del 4 dicembre 2028 ha ceduto, CP_3 pro soluto ed in blocco, a tra i vari, il credito vantato nei confronti della ditta Controparte_1 individuale con codice identificativo cliente NDG 27727579, Parte_1 CP_2 CP_4 797630 derivante dai rapporti per cui è causa (all. 29 parte opposta). Ed ancora, l'opposta
[...] dispone di tutti i contratti in forza dei quali è stato azionato il credito, che ha prodotto in giudizio insieme agli estratti conto integrali (all. 2, 4, 34 e 35).
pagina 4 di 7 in ogni caso, ha documentato la propria legittimazione attiva attraverso la produzione CP_1 dell'Avviso di Pubblicazione della cessione di crediti sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (All. 12 parte opposta), con l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco (“crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari, da aperture di credito e da altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica vantati verso debitori classificati dalla relativa Banca Cedente a sofferenza, sorti tra il 28 giugno 1982 e il 30 novembre 2018”), tra i quali per la sua collocazione temporale (13.3.2008) e la sua tipologia contrattuale -anticipazione credito commerciale e finanziamento chirografo- rientra il credito per cui è causa.
E' infondata anche la contestazione circa l'invalidità dell'atto di cessione per mancanza di iscrizione nel registro delle imprese.
La mancata iscrizione della cessione del credito nel registro delle imprese, pur necessaria per l'opponibilità ai terzi ai sensi dell'art. 58 del TUB, non vale ad invalidare la cessione. L'iscrizione serve principalmente a garantire che il pagamento effettuato al debitore ceduto non abbia effetto liberatorio per il creditore se il pagamento non è stato effettuato al cessionario.
La validità della cessione del credito non dipende dall'iscrizione nel registro delle imprese. La cessione
è valida se sono soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla legge (accordo tra cedente e cessionario, etc.).
La mancata iscrizione rende la cessione inopponibile ai terzi. Ciò significa che, in caso di conflitto con un altro creditore, sarà preferito il creditore che abbia iscritto la propria cessione per primo. Sul punto si è espressa la suprema Corte con l'ordinanza n. 2511/2025: “In tema di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 D.Lgs. 385/1993 (TUB), la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti, dispensando la banca dall'onere di procedere alla notifica alle singole controparti, ma non incide sul perfezionamento della fattispecie traslativa e sulla circolazione del credito. La mancata iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese non pregiudica la validità del trasferimento, essendo tale adempimento finalizzato solo ad escludere l'efficacia liberatoria del pagamento a terzi. Quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito nell'operazione, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso in Gazzetta
Ufficiale può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito, purché le indicazioni siano sufficientemente precise da consentirne l'individuazione certa. La prova della cessione non è soggetta a particolari vincoli di forma ed è dimostrabile con qualunque mezzo, anche indiziario, con libera valutazione del giudice di merito. In sede di opposizione all'esecuzione, il creditore non può ampliare la causa petendi del precetto deducendo ulteriori presupposti della decadenza dal beneficio del termine rispetto a quelli originariamente indicati, dovendo sussistere esatta corrispondenza tra il precetto e il titolo formale cui si riferisce. La decadenza dal beneficio del termine non opera automaticamente ma richiede la manifestazione della volontà del creditore di avvalersene.”.
Alla luce di quanto appena esposto deve concludersi nel senso che abbia dato piena prova della CP_1 propria legittimazione attiva.
2) Mancato esperimento del tentativo di conciliazione giudiziale L'eccezione risulta superata in quanto nelle more parte opposta ha proceduto ad attivare la relativa procedura.
3) Infondatezza della pretesa creditoria nel merito. L'opponente ha affermato che l'ammontare del credito, assai più elevato di quello oggetto della precedente ingiunzione di pagamento, dimostra “l'evidente caricamento di poste passive inesistenti in
pagina 5 di 7 danno del correntista e mutuatario”; il “mancato computo delle somme medio tempore pagate da
in favore dell'istituto mutuante”; l'illegittimità “delle previsioni contrattuali Parte_1 relative sia al saggio degli interessi corrispettivi che di mora poiché superiori alla soglia della legge fissata e come tali a mente dell'art. 1815 II comma c.c., a nessun titolo dovuti” (v. punto 3 atto di citazione in opposizione). Ha chiesto quindi il licenziamento di una CTU volta ad accertare l'illegittimo addebito di interessi usurari e commissioni di massimo scoperto. Ha aggiunto che nel precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, instaurato dal e Pt_1 poi estintosi per inattività delle parti, l'opponente, “attraverso l'analisi di un consulente tecnico bancario di fiducia del conto corrente 17197/20 e dei relativi estratti conto e conti scalari dalla data di apertura al 30.9.2014 contestava nel giudizio de quo che la banca incostanza del predetto rapporto aveva effettuato addebiti per commissioni di massimo scoperto pari ad euro 5.411,27 e che ha inoltre applicato interessi usurari in quanto superiori al tasso soglia i numerosi trimestri e cioè nel primo trimestre del 2008, nel secondo trimestre del 2011, nel primo e il quarto trimestre del 2012 e nel primo
e il secondo trimestre del 2013. Sottolineava inoltre che per effetto del trasferimento delle spese e competenze del conto anticipo fatture numero 27198/20 al conto corrente 27197/20 il tasso effettivo applicato dalla banca era superiore anche negli altri trimestri oltre a quelli precedentemente indicati.
Dall'analisi condotta dal perito pertanto emergeva inequivocabilmente l'illegittima applicazione di interessi usurari pari ad almeno euro 24.243,86.” (v. pag. 9 atto di citazione).
La doglianza va respinta.
Innanzitutto, l'eccezione di usurarietà del tasso di interesse appare generica: parte attrice non allega né se essa sia riferita ad entrambi i contratti, né quale fosse il tasso di interesse pattuito, né quale fosse la soglia di legge all'epoca della stipula, l'unica rilevante ai sensi degli art. 1815 II comma c.c. ed ex art. 644 c.p. (il quale ultimo fa riferimento al momento della pattuizione del tasso), né quale sia il criterio di calcolo per determinare il TEG. Quanto a quest'ultimo aspetto, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il calcolo dell'usurarietà del tasso concretamente applicato al rapporto (TEG) deve essere effettuato utilizzando la formula della banca d'Italia, raffrontandosi altrimenti valori tra loro disomogenei. Le voci prese in considerazione per il calcolo del TEG devono essere le stesse che la Banca d'Italia utilizza per il calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevante ai fini della determinazione del tasso soglia (principio che si può ritenere definitivamente acquisito a seguito della pronuncia della
Suprema Corte n.16303/2018, la quale, pur avendo ben più ampio oggetto, statuisce comunque il principio della necessaria omogeneità dei parametri di riferimento per il TEG e per il TEGM).
Ugualmente generica e inammissibile è la doglianza relativa alla possibile incidenza in punto usurarietà del tasso di interesse applicato al rapporto derivante dall'addebito di spese e competenze dal conto anticipo fatture al conto corrente. Peraltro, l'opponente riferisce tale affermazione al proprio perito di parte, allegata sub doc. n. 3, nella quale tuttavia non si legge tale affermazione, limitandosi il perito ad interrogarsi sulla necessità di effettuare un possibile conteggio sul punto.
In ogni caso, la doglianza di usurarietà appare infondata sulla base delle risultanze della CTU licenziata nel corso del giudizio di opposizione poi estintosi (doc. n. 30 parte convenuta opposta), che ha escluso l'usurarietà del tasso pattuito nel contratto di conto corrente e dalla quale è certamente possibile ricavare elementi di prova, trattandosi di prova atipica ex art. 2729 c.c. Ugualmente generica è la doglianza relativa all'addebito di somme a titolo di commissione di massimo scoperto, della quale non vengono esplicitate le ragioni di illegittimità. Si deve infatti ricordare che la pattuizione di tale commissione è del tutto lecita, pur nel doveroso rispetto di determinati requisiti.
Va ancora rilevato che nel contratto non vi è evidenza della pattuizione della commissione di massimo scoperto, mentre si rinviene la pattuizione della commissione di utilizzo, la quale viene disciplinata in modo puntuale (vedi frontespizio del contratto e art. 25 delle condizioni generali).
pagina 6 di 7 Infondate sono poi le doglianze relative all'eccessiva entità dell'ammontare del credito ingiunto.
ha puntualmente indicato in fase monitoria le voci per capitale e interessi riferite a ciascun CP_1 rapporto. Appare evidente che la differenza tra la somma originariamente ingiunta e quella oggetto dell'odierna ingiunzione è rappresentata dall'addebito degli interessi di mora nella misura contrattuale dalla data della precedente ingiunzione ad oggi.
Il D'AC, infine, ha affermato di aver effettuato pagamenti parziali del debito, senza tuttavia fornirne la dimostrazione e dunque non ha assolto all'onere sul medesimo incombente, in quanto l'estinzione, anche parziale, dell'obbligazione di pagamento deve essere provata dal debitore.
In conseguenza di quanto sopra affermato, va ribadito il rigetto delle istanze istruttorie dell'opponente, che nulla aggiungerebbero rispetto a quanto statuito.
4) Mancanza di prova in ordine all'effettivo ammontare del presunto credito. Il nega che abbia offerto adeguata prova del credito, avendo essa prodotto la Pt_1 CP_1 certificazione ex art. 50 TUB, ma non gli estratti conto integrali e mancando ogni documentazione a supporto delle commissioni, tassi e spese addebitati sul conto. Eccepisce altresì l'erroneità del quantum, poichè non ha tenuto conto dei pagamenti medio tempore effettuati. CP_1
Anche tali doglianze vanno respinte.
Quanto alla prima, ha prodotto, unitamente alla comparsa di risposta, gli estratti conto integrali CP_1 dall'inizio del rapporto e già in sede monitoria i contratti sui quali la pretesa si fonda, corredati dalle condizioni economiche. Documentazione che costituisce idoneo fondamento della pretesa creditoria azionata. Sulla mancata dimostrazione dell'esistenza di pagamenti parziali del debito si rimanda a quanto detto sopra.
In conclusione, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo.
5)Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento attesa la modesta complessità in fatto e in diritto delle questioni trattate e l'esigua attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
respinge l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna parte attrice a rifondere alla controparte le spese di lite, che si liquidano in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfetario spese generali.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Genova, 3 giugno 2025
Il Giudice dott. Chiara Russo
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