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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/04/2025, n. 6101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6101 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. RG. 15340/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Luparelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al nr. 15340/2022 ruolo affari contenziosi civile promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Sonnino e Bruno Parte_1
Funaro
- appellante -
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
- appellata contumace –
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 17845/2021
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 23 ottobre 2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di appello tempestivamente notificato proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n. 17845/2021 emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 25.07.2021, depositata in data 29.07.2021, chiedendone la riforma e, per l'effetto, in totale accoglimento della domanda di primo grado, la condanna di al pagamento della somma di € 400,00 a CP_2
titolo di risarcimento del danno da perdita del bagaglio, nonché la liquidazione delle spese di
Pagina 1 lite nella maggior somma di € 265,00, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Alla prima udienza di comparizione la causa veniva rinviata per l'acquisizione del fascicolo di I grado e, all'esito, per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'appellata, CP_2
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Contesta l'appellante, in primo luogo la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere il giudicante da un lato riconosciuto le spese sostenute dall'attore per farmaci e beni di prima necessità, nella misura di € 43,00, dall'altro rigettato la domanda di liquidazione del danno derivante da ritardata consegna del bagaglio, richiesto nella misura di €
400,00; in secondo luogo la decisione sulle spese processuali, liquidate nella misura di €
100,00, ritenuta inferiore ai minimi previsti dai parametri forensi ai sensi del D.M. 10 marzo
2014, n. 55.
Le censure mosse vanno disattese, in ragione della correttezza della decisione del Giudice di
Pace di Roma.
Su espresso richiamo del Reg. (Ce) 889/2002 alla fattispecie in esame va applicata la
Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 che, all'art. 22, prevede il riconoscimento di un risarcimento del danno nella misura massima di 1.000,00 diritti speciali di prelievo nel caso di perdita, deterioramento o ritardata consegna del bagaglio.
Va precisato che la norma comprende sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale, intendendosi con il primo il pregiudizio economico subito in conseguenza del fatto, con il secondo il risarcimento dovuto in ragione della violazione di diritti fondamentali della persona.
Con riferimento alla risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da ritardo nella consegna del bagaglio, infatti, la Suprema Corte ha ribadito che “ ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (recante l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale), ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile del ritardo nella consegna al
passeggero del proprio bagaglio (art. 19 della Convenzione), la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore fissata (nella misura di 1000 diritti speciali di
prelievo per passeggero) dall'art. 22, n. 2, della Convenzione opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, sia nella sua componente
meramente patrimoniale, che in quella non patrimoniale, da risarcirsi, quest'ultima,
Pagina 2 (allorquando, come nella specie, trovi applicazione il diritto interno) ai sensi dell'art. 2059 c.c.,
come conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati".
Ciò in quanto “il risultato dell'interpretazione è, altresì, reputato coerente con gli obiettivi che hanno portato all'adozione della Convenzione di Montreal, componendosi gli stessi in un giusto
equilibrio. Da un lato, è stabilito, infatti, un regime di responsabilità rigorosa dei vettori aerei, in vista della tutela dell'interesse degli utenti del trasporto aereo internazionale e della
necessità di garantire un equo risarcimento secondo il principio di riparazione;
dall'altro, in funzione degli interessi dei vettori aerei, è posta la limitazione del risarcimento per passeggero, in particolare, nelle ipotesi di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo di bagagli.”
(sentenza n. 14667 del 14 luglio 2015 della Corte di Cassazione- Cassazione civile sez. VI, -
21/02/2019, n. 4996).
Va, inoltre, precisato che la somma stabilita (1000 d.s.p.) rappresenta il limite massimo entro il quale il vettore risponde del danno, ma non la somma da corrispondere automaticamente per ogni evento. Infatti, il vettore risponde a titolo risarcitorio e non indennitario nei limiti del danno effettivamente provocato e provato (fino al limite di 1000 d.s.p.) pertanto, il danneggiato non è esonerato dal provare quale sia il danno subito, secondo le ordinarie regole probatorie previste dall'art. 2697 c.c. (v. in motivazione Cass. 14667/2015).
Nel giudizio di primo grado, svoltosi nella contumacia del vettore, l'appellante ha dedotto e provato di avere concluso il contratto di trasporto con la di avere denunciato lo CP_2
smarrimento del bagaglio (cfr modulo Pir attestante la mancata riconsegna) e di avere effettuato esborsi, a causa della perdita del bagaglio, per € 43,00 per l'acquisto di beni di prima necessità.
Ciò posto, e ribadito che il tetto risarcitorio vale per il danno nel suo complesso, la Suprema
Corte ha rilevato che la stessa Convenzione “si limita a stabilire quale sia la condotta di inadempimento determinativa della responsabilità contrattuale del vettore aereo (il ritardo nella consegna del bagaglio” (Cass. n. 14667 del 14.7.2015), ma non opera alcuna selezione di interessi non patrimoniali del passeggero meritevoli di tutela, demandando tale compito agli ordinamenti nazionali.
La natura della vicenda non consente di identificare, alla luce delle allegazioni della parte, odierna appellante, un danno a beni - interessi di rango costituzionale suscettibili di tutela risarcitoria, non potendo il danno non patrimoniale derivare dall'inadempimento del vettore, né coincidere con il disagio ricollegato alla ritardata consegna del bagaglio al ritorno da un viaggio.
Pagina 3 L'appellante ha dirittopertanto al risarcimento del solo danno patrimoniale, quantificato in €
43,00, somma corrispondente all'esborso per i beni di prima necessità, riconosciuto dal Giudice di Pace, ma non anche alla liquidazione del danno non patrimoniale, poiché il medesimo non ha provato in alcun modo di aver subito tale pregiudizio.
Parimenti dovrà esser rigettata la censura relativa al governo delle spese.
In merito, occorre rammentare che le spese di lite liquidate in favore della parte vincitrice del giudizio vengono quantificate sulla base della somma riconosciuta in sentenza e non sulla base di quanto chiesto in domanda (Cass. Civ., Sez. I, 26 aprile 2021, n. 10984).
La liquidazione delle spese di lite nella misura € 100,00 appare congrua rispetto a quanto riconosciuto nel merito all'appellante, ossia il diritto di ottenere un risarcimento pari ad € 43,00.
In ragione della contumacia dell'appellata, nulla deve statuirsi sulle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
disattesa ogni contraria domanda od eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_2
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
17845/2021 emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 25.07.2021 e depositata in data
29.07.2021;
- nulla per le spese.
Roma, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Luparelli
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Marta Dominijanni, Funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo.
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Luparelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al nr. 15340/2022 ruolo affari contenziosi civile promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Sonnino e Bruno Parte_1
Funaro
- appellante -
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
- appellata contumace –
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 17845/2021
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 23 ottobre 2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di appello tempestivamente notificato proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n. 17845/2021 emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 25.07.2021, depositata in data 29.07.2021, chiedendone la riforma e, per l'effetto, in totale accoglimento della domanda di primo grado, la condanna di al pagamento della somma di € 400,00 a CP_2
titolo di risarcimento del danno da perdita del bagaglio, nonché la liquidazione delle spese di
Pagina 1 lite nella maggior somma di € 265,00, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Alla prima udienza di comparizione la causa veniva rinviata per l'acquisizione del fascicolo di I grado e, all'esito, per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'appellata, CP_2
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Contesta l'appellante, in primo luogo la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere il giudicante da un lato riconosciuto le spese sostenute dall'attore per farmaci e beni di prima necessità, nella misura di € 43,00, dall'altro rigettato la domanda di liquidazione del danno derivante da ritardata consegna del bagaglio, richiesto nella misura di €
400,00; in secondo luogo la decisione sulle spese processuali, liquidate nella misura di €
100,00, ritenuta inferiore ai minimi previsti dai parametri forensi ai sensi del D.M. 10 marzo
2014, n. 55.
Le censure mosse vanno disattese, in ragione della correttezza della decisione del Giudice di
Pace di Roma.
Su espresso richiamo del Reg. (Ce) 889/2002 alla fattispecie in esame va applicata la
Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 che, all'art. 22, prevede il riconoscimento di un risarcimento del danno nella misura massima di 1.000,00 diritti speciali di prelievo nel caso di perdita, deterioramento o ritardata consegna del bagaglio.
Va precisato che la norma comprende sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale, intendendosi con il primo il pregiudizio economico subito in conseguenza del fatto, con il secondo il risarcimento dovuto in ragione della violazione di diritti fondamentali della persona.
Con riferimento alla risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da ritardo nella consegna del bagaglio, infatti, la Suprema Corte ha ribadito che “ ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (recante l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale), ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile del ritardo nella consegna al
passeggero del proprio bagaglio (art. 19 della Convenzione), la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore fissata (nella misura di 1000 diritti speciali di
prelievo per passeggero) dall'art. 22, n. 2, della Convenzione opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, sia nella sua componente
meramente patrimoniale, che in quella non patrimoniale, da risarcirsi, quest'ultima,
Pagina 2 (allorquando, come nella specie, trovi applicazione il diritto interno) ai sensi dell'art. 2059 c.c.,
come conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati".
Ciò in quanto “il risultato dell'interpretazione è, altresì, reputato coerente con gli obiettivi che hanno portato all'adozione della Convenzione di Montreal, componendosi gli stessi in un giusto
equilibrio. Da un lato, è stabilito, infatti, un regime di responsabilità rigorosa dei vettori aerei, in vista della tutela dell'interesse degli utenti del trasporto aereo internazionale e della
necessità di garantire un equo risarcimento secondo il principio di riparazione;
dall'altro, in funzione degli interessi dei vettori aerei, è posta la limitazione del risarcimento per passeggero, in particolare, nelle ipotesi di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo di bagagli.”
(sentenza n. 14667 del 14 luglio 2015 della Corte di Cassazione- Cassazione civile sez. VI, -
21/02/2019, n. 4996).
Va, inoltre, precisato che la somma stabilita (1000 d.s.p.) rappresenta il limite massimo entro il quale il vettore risponde del danno, ma non la somma da corrispondere automaticamente per ogni evento. Infatti, il vettore risponde a titolo risarcitorio e non indennitario nei limiti del danno effettivamente provocato e provato (fino al limite di 1000 d.s.p.) pertanto, il danneggiato non è esonerato dal provare quale sia il danno subito, secondo le ordinarie regole probatorie previste dall'art. 2697 c.c. (v. in motivazione Cass. 14667/2015).
Nel giudizio di primo grado, svoltosi nella contumacia del vettore, l'appellante ha dedotto e provato di avere concluso il contratto di trasporto con la di avere denunciato lo CP_2
smarrimento del bagaglio (cfr modulo Pir attestante la mancata riconsegna) e di avere effettuato esborsi, a causa della perdita del bagaglio, per € 43,00 per l'acquisto di beni di prima necessità.
Ciò posto, e ribadito che il tetto risarcitorio vale per il danno nel suo complesso, la Suprema
Corte ha rilevato che la stessa Convenzione “si limita a stabilire quale sia la condotta di inadempimento determinativa della responsabilità contrattuale del vettore aereo (il ritardo nella consegna del bagaglio” (Cass. n. 14667 del 14.7.2015), ma non opera alcuna selezione di interessi non patrimoniali del passeggero meritevoli di tutela, demandando tale compito agli ordinamenti nazionali.
La natura della vicenda non consente di identificare, alla luce delle allegazioni della parte, odierna appellante, un danno a beni - interessi di rango costituzionale suscettibili di tutela risarcitoria, non potendo il danno non patrimoniale derivare dall'inadempimento del vettore, né coincidere con il disagio ricollegato alla ritardata consegna del bagaglio al ritorno da un viaggio.
Pagina 3 L'appellante ha dirittopertanto al risarcimento del solo danno patrimoniale, quantificato in €
43,00, somma corrispondente all'esborso per i beni di prima necessità, riconosciuto dal Giudice di Pace, ma non anche alla liquidazione del danno non patrimoniale, poiché il medesimo non ha provato in alcun modo di aver subito tale pregiudizio.
Parimenti dovrà esser rigettata la censura relativa al governo delle spese.
In merito, occorre rammentare che le spese di lite liquidate in favore della parte vincitrice del giudizio vengono quantificate sulla base della somma riconosciuta in sentenza e non sulla base di quanto chiesto in domanda (Cass. Civ., Sez. I, 26 aprile 2021, n. 10984).
La liquidazione delle spese di lite nella misura € 100,00 appare congrua rispetto a quanto riconosciuto nel merito all'appellante, ossia il diritto di ottenere un risarcimento pari ad € 43,00.
In ragione della contumacia dell'appellata, nulla deve statuirsi sulle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
disattesa ogni contraria domanda od eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_2
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
17845/2021 emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 25.07.2021 e depositata in data
29.07.2021;
- nulla per le spese.
Roma, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Luparelli
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Marta Dominijanni, Funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo.
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