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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/11/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 191/2024 R.G. promosso
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Manuela Lo Presti e Carmela Lucia Allegra,
Reclamante
CONTRO
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Currao,
Reclamata
OGGETTO: reclamo RN - applicabilità normativa emergenziale in materia di blocco dei licenziamenti al licenziamento individuale del dirigente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1142/2024 del 27 febbraio 2024, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta da Parte_1
dipendente con qualifica di dirigente della Catania Multi Servizi S.p.a., avverso l'ordinanza n. 3204/2023 del 30.1.2023 resa in fase sommaria del cd. rito RN, che aveva rigettato il ricorso ex art. 1, commi 48 e ss. L. 92/2012, con il quale aveva impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, Pt_1
comunicato in data 9.12.2020.
Il Tribunale, premesso che, a fronte di diverse doglianze formulate da Pt_1
nella fase sommaria, l'unico motivo riproposto in sede di opposizione riguardava la dichiarata non applicabilità della normativa emergenziale in materia di blocco dei licenziamenti per motivi economici, previsto dal decreto Cura Italia e dalle sue proroghe, richiamava, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., condividendole e riportandole anche testualmente, le motivazioni dell'ordinanza opposta, in linea peraltro con diverse pronunce di altri giudici di merito.
Ricostruito quindi il quadro normativo di riferimento in materia di licenziamento individuale di personale con qualifica dirigenziale per ragioni economiche (art. 2118 c.c. e artt. 2,comma 1 e 9 L. n. 604/1966), in cui andavano a inserirsi le norme introdotte durante il periodo pandemico (in particolare l'art. 12 d.l.
137/2020, convertito nella legge 176/2020, il d.l. 34/2020 che ha modificato in parte l'art. 46 del d.l. 18/2020, e l'art. 14 del d.l. 104/2020, convertito nella legge
126/2020), osservava che le stesse facevano eccezione alla regola generale della recedibilità dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo o per giusta causa e, in quanto leggi di carattere eccezionale, non potevano applicarsi “oltre i casi ed i tempi in esse considerati”, come previsto dall'art. 14 delle preleggi.
Riteneva quindi che il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966 riguardasse unicamente i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, potendosi applicare a questi ultimi - per espressa previsione normativa (art. 2, comma 4, L. n. 604/1966) - esclusivamente l'art. 2, comma 1, e l'art. 9 della legge n. 604/1966, con esclusione di ogni altra disposizione, incluso l'art. 3 della legge cit., relativo al giustificato motivo oggettivo.
Chiariva inoltre che dalle norme emergenziali richiamate risultava che il blocco dei licenziamenti era connesso in via generale alla possibilità per il datore di lavoro di accedere ai trattamenti di cassa integrazione, non previsti per i dirigenti, e che non si ravvisavano i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10, d.l. 137/2020, attesa la diversità tra il licenziamento individuale del dirigente e l'eventuale licenziamento del dirigente nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, ex art. 12, comma 9, d.l.
137/2020, coinvolgente altri dirigenti o altri dipendenti.
Rilevava che il divieto transitorio dei licenziamenti individuali riconducibili ad esigenze economiche e organizzative aziendali concerneva il recesso “dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio
1966 n. 604”, e dunque una causale espressamente non applicabile alla categoria dei dirigenti (art. 10 L. n. 604/1966).
Aggiungeva inoltre che l'eccezionalità della misura del blocco dei licenziamenti imponeva una stretta interpretazione e ribadiva che ai dirigenti non era consentito l'accesso agli ammortizzatori sociali;
richiamava testualmente il comma
1 bis dell'art. 46 d.l. 18/2020, introdotto dall'art. 80 del decreto legge n. 34/2020
(cd. Decreto Rilancio) e precisava che la ratio del blocco dei licenziamenti, ovvero, la necessità, da una parte, di assicurare nel periodo di crisi emergenziale la garanzia occupazionale ai lavoratori e, dall'altra, di evitare che i costi di tale garanzia ricadessero sul datore di lavoro, deponeva per l'esclusione della riferibilità del blocco alla categoria dei dirigenti.
Concludeva quindi che non si rinvenivano elementi tali da consentire una rimeditazione integrale degli approdi cui si era giunti con l'ordinanza opposta, pur nella consapevolezza della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci, allo stato dell'evoluzione giurisprudenziale.
Rigettava pertanto la domanda volta alla declaratoria della nullità del recesso, ex art. 18, comma 1, legge 300/1970, come modificato dalla legge n. 92/2012, siccome intimato durante la vigenza del divieto posto dall'art. 46 del D.L.
n.18/2020, e dalle successive proroghe di cui al D.L. n. 34/2020, all' art. 14 D.L. n.
104/2020 e all' art. 12, comma 10, D.L. n. 137/2020, dichiarando assorbita e/o irrilevante ogni altra questione. Compensava, infine, le spese di lite tra le parti, in ragione della novità e complessità delle questioni esaminate nonché dei non univoci orientamenti della giurisprudenza di merito.
Impugnava la citata sentenza con reclamo del 27 marzo Parte_1
2024. Resisteva al gravame la società Controparte_1
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 6 novembre 2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il reclamante, ricostruito il precedente iter processuale, con un unico articolato motivo lamenta la violazione delle norme emergenziali in materia di blocco dei licenziamenti (art. 46 del D.L. n.18/2020 e successive proroghe, di cui al
D.L. n. 34/2020, all'art. 14 D.L. n. 104/2020 e all'art. 12, comma 10, D.L. n.
137/2020) e insiste nell'applicabilità del suddetto blocco, durante la vigenza del periodo pandemico, anche ai dirigenti in caso di licenziamento individuale.
1.1. Contesta anzitutto la lettura restrittiva data dal giudice di primo grado all'art. 10 della L. n. 604/1966, secondo la quale la normativa sul licenziamento individuale prevista dalla legge cit. si applica solo ai prestatori di lavoro con qualifica di operaio e impiegato, esclusi i dirigenti;
evidenzia che l'esclusione dei dirigenti riguarda soltanto la disciplina limitativa dei licenziamenti individuali (artt.
5-8 L. n. 604/1966) e non le altre disposizioni della stessa legge.
1.2. Assume, altresì, che l'esclusione dal citato blocco, previsto al tempo della pandemia da Covid 19, dei licenziamenti economici individuali dei dirigenti sulla base del rinvio all'art. 3 della L. n. 604/1966 risulterebbe incoerente con una lettura costituzionalmente orientata della disciplina, essendo invece incluso nel suddetto blocco il licenziamento collettivo del dirigente e non trovando tale differenziazione di trattamento tra licenziamento individuale e licenziamento collettivo del dirigente alcuna giustificazione. Deduce che risulterebbe invece rispettosa del principio di ragionevolezza l'estensione analogica del blocco in questione anche al licenziamento individuale del dirigente, data la sussistenza di una lacuna normativa.
1.3. Ribadisce che la giustificatezza oggettiva del licenziamento del dirigente
è in rapporto di continenza rispetto al meno ampio giustificato motivo oggettivo ed evidenzia che la particolare condizione del dirigente non è da sola sufficiente a giustificare differenziazioni di trattamento.
1.4. Richiama poi la sentenza n. 2712/2022 della Corte di appello di Roma, al fine di evidenziare la rilevanza del messaggio INPS 4464 del 26 febbraio 2020
(rectius 26 novembre 2020) nonché della normativa di cui alla L. n. 178/2020 e precisa che la norma emergenziale fa riferimento alla platea intera dei dipendenti.
1.5. Ripropone poi le difese svolte in sede di opposizione e richiama la citata sentenza della Corte di appello di Roma e la sentenza n. 461 del 2023 della Corte di
Appello di Milano che ha esteso il blocco anche ai licenziamenti individuali dei dirigenti.
1.6. Precisa, inoltre, che nelle more del giudizio di opposizione, in data
9.10.2023, la società ha emesso un altro provvedimento Controparte_1
con oggetto: “atto di recesso dal rapporto di lavoro - rinnovo - convalida”, con cui ha rinnovato il licenziamento intimato il 9.12.2020, che il reclamante si riserva di impugnare in altro autonomo giudizio, assumendo che la pendenza e la definizione di questo secondo eventuale giudizio non avrebbe alcuna refluenza sul presente procedimento, se non riguardo alle conseguenze dell'accoglimento in merito al dato economico e reintegratorio.
Chiede quindi alla Corte di: accertare la violazione della normativa emergenziale sul blocco dei licenziamenti;
annullare di conseguenza il licenziamento intimato il 9.12.2020; dichiarare il diritto del alla Pt_1
reintegrazione nel posto di lavoro senza soluzione di continuità, al risarcimento del danno in misura pari all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del recesso a quello di reintegra, oltre accessori, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
in subordine, condannare la società reclamata al risarcimento del danno dalla data del licenziamento del 9.12.2020 a quello del secondo recesso del
9.10.2023, oltre al pagamento della retribuzione del periodo di preavviso pari ad un anno e sino al 9.10.2024, con ogni statuizione consequenziale previdenziale e di ricostituzione delle coperture assicurative e di previdenza integrative previste dal
CCNL Dirigenti Commercio, nonché al pagamento delle spese del grado.
1.7. La società reclamata si è costituita chiedendo il rigetto del reclamo rilevando che l'interpretazione invocata dal reclamante si pone in contrasto con il diritto interno (art. 41 Cost.) e il diritto dell'Unione Europea (art. 3 par. 3 del
Trattato sull'UE e art. 16 Carta di Nizza. In via subordinata eccepisce che non potrà essere disposta la reintegra nel posto di lavoro, nell'ipotesi di accoglimento del reclamo, data la sussistenza del secondo licenziamento, divenuto definitivo.
Nelle note di udienza la difesa della società ha richiamato la sentenza della
Corte Costituzionale n. 141/2025 che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 del decreto - legge n.18/2020 e le sentenze della Suprema Corte (nn. 26634/2024 e 11429/2025).
2. Il reclamo non può trovare accoglimento.
L'unico motivo di reclamo si fonda sulla pretesa applicazione anche al dirigente della normativa in tema di blocco dei licenziamenti per emergenza pandemica da Covid-19.
La Corte Costituzionale con sentenza del 31/7/2025, n. 141 ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, d.l. 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, nella l. 13 ottobre 2020, n. 126, dell'art. 46 d.l.
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella l. 24 aprile 2020, n. 27 e dell'art. 12, comma 10, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, concernenti il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo durante l'emergenza Covid-19, nella parte in cui non prevedono l'applicazione di detto divieto ai dirigenti.
La Corte ha rilevato che le citate disposizioni costituiscono norme eccezionali e, dunque, non possono essere estese oltre il perimetro oggettivamente ricavabile dalla formulazione letterale. Rientra nella discrezionalità del legislatore, previa valutazione degli interessi coinvolti, escludere i dirigenti dal “blocco” dei licenziamenti (“Vanno respinte le questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni che, nel corso dell'anno 2020, avendo, ratione temporis, reiteratamente stabilito che il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 l. n.
604 del 1966, non hanno esteso tale disciplina anche ai lavoratori che rivestono la qualifica di dirigenti. L'esclusione dei dirigenti dal blocco dei licenziamenti individuali per motivi economici durante l'emergenza COVID-19 si basa sulla particolare autonomia di questa categoria e sulla coerenza con la disciplina ordinaria, configurandosi come una scelta legislativa proporzionata e giustificata rispetto all'equilibrio tra tutela occupazionale e libertà di iniziativa economica”).
In senso conforme, in ordine alla natura eccezionale della disposizione invocata, non applicabile a fattispecie diverse da quelle previste si era pronunciata la
Corte di Cassazione con le sentenze nn. 26634/2024 e 11429/2025.
2.1. Il reclamo deve essere rigettato.
Le spese del grado in considerazione della novità della questione e della data di proposizione del ricorso, anteriore alla sentenza della Corte Costituzionale, possono essere compensate
Ai sensi dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo, compensa le spese processuali del grado.
Dichiara, ai sensi dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025. Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Elvira Maltese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 191/2024 R.G. promosso
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Manuela Lo Presti e Carmela Lucia Allegra,
Reclamante
CONTRO
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Currao,
Reclamata
OGGETTO: reclamo RN - applicabilità normativa emergenziale in materia di blocco dei licenziamenti al licenziamento individuale del dirigente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1142/2024 del 27 febbraio 2024, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta da Parte_1
dipendente con qualifica di dirigente della Catania Multi Servizi S.p.a., avverso l'ordinanza n. 3204/2023 del 30.1.2023 resa in fase sommaria del cd. rito RN, che aveva rigettato il ricorso ex art. 1, commi 48 e ss. L. 92/2012, con il quale aveva impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, Pt_1
comunicato in data 9.12.2020.
Il Tribunale, premesso che, a fronte di diverse doglianze formulate da Pt_1
nella fase sommaria, l'unico motivo riproposto in sede di opposizione riguardava la dichiarata non applicabilità della normativa emergenziale in materia di blocco dei licenziamenti per motivi economici, previsto dal decreto Cura Italia e dalle sue proroghe, richiamava, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., condividendole e riportandole anche testualmente, le motivazioni dell'ordinanza opposta, in linea peraltro con diverse pronunce di altri giudici di merito.
Ricostruito quindi il quadro normativo di riferimento in materia di licenziamento individuale di personale con qualifica dirigenziale per ragioni economiche (art. 2118 c.c. e artt. 2,comma 1 e 9 L. n. 604/1966), in cui andavano a inserirsi le norme introdotte durante il periodo pandemico (in particolare l'art. 12 d.l.
137/2020, convertito nella legge 176/2020, il d.l. 34/2020 che ha modificato in parte l'art. 46 del d.l. 18/2020, e l'art. 14 del d.l. 104/2020, convertito nella legge
126/2020), osservava che le stesse facevano eccezione alla regola generale della recedibilità dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo o per giusta causa e, in quanto leggi di carattere eccezionale, non potevano applicarsi “oltre i casi ed i tempi in esse considerati”, come previsto dall'art. 14 delle preleggi.
Riteneva quindi che il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966 riguardasse unicamente i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, potendosi applicare a questi ultimi - per espressa previsione normativa (art. 2, comma 4, L. n. 604/1966) - esclusivamente l'art. 2, comma 1, e l'art. 9 della legge n. 604/1966, con esclusione di ogni altra disposizione, incluso l'art. 3 della legge cit., relativo al giustificato motivo oggettivo.
Chiariva inoltre che dalle norme emergenziali richiamate risultava che il blocco dei licenziamenti era connesso in via generale alla possibilità per il datore di lavoro di accedere ai trattamenti di cassa integrazione, non previsti per i dirigenti, e che non si ravvisavano i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10, d.l. 137/2020, attesa la diversità tra il licenziamento individuale del dirigente e l'eventuale licenziamento del dirigente nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, ex art. 12, comma 9, d.l.
137/2020, coinvolgente altri dirigenti o altri dipendenti.
Rilevava che il divieto transitorio dei licenziamenti individuali riconducibili ad esigenze economiche e organizzative aziendali concerneva il recesso “dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio
1966 n. 604”, e dunque una causale espressamente non applicabile alla categoria dei dirigenti (art. 10 L. n. 604/1966).
Aggiungeva inoltre che l'eccezionalità della misura del blocco dei licenziamenti imponeva una stretta interpretazione e ribadiva che ai dirigenti non era consentito l'accesso agli ammortizzatori sociali;
richiamava testualmente il comma
1 bis dell'art. 46 d.l. 18/2020, introdotto dall'art. 80 del decreto legge n. 34/2020
(cd. Decreto Rilancio) e precisava che la ratio del blocco dei licenziamenti, ovvero, la necessità, da una parte, di assicurare nel periodo di crisi emergenziale la garanzia occupazionale ai lavoratori e, dall'altra, di evitare che i costi di tale garanzia ricadessero sul datore di lavoro, deponeva per l'esclusione della riferibilità del blocco alla categoria dei dirigenti.
Concludeva quindi che non si rinvenivano elementi tali da consentire una rimeditazione integrale degli approdi cui si era giunti con l'ordinanza opposta, pur nella consapevolezza della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci, allo stato dell'evoluzione giurisprudenziale.
Rigettava pertanto la domanda volta alla declaratoria della nullità del recesso, ex art. 18, comma 1, legge 300/1970, come modificato dalla legge n. 92/2012, siccome intimato durante la vigenza del divieto posto dall'art. 46 del D.L.
n.18/2020, e dalle successive proroghe di cui al D.L. n. 34/2020, all' art. 14 D.L. n.
104/2020 e all' art. 12, comma 10, D.L. n. 137/2020, dichiarando assorbita e/o irrilevante ogni altra questione. Compensava, infine, le spese di lite tra le parti, in ragione della novità e complessità delle questioni esaminate nonché dei non univoci orientamenti della giurisprudenza di merito.
Impugnava la citata sentenza con reclamo del 27 marzo Parte_1
2024. Resisteva al gravame la società Controparte_1
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 6 novembre 2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il reclamante, ricostruito il precedente iter processuale, con un unico articolato motivo lamenta la violazione delle norme emergenziali in materia di blocco dei licenziamenti (art. 46 del D.L. n.18/2020 e successive proroghe, di cui al
D.L. n. 34/2020, all'art. 14 D.L. n. 104/2020 e all'art. 12, comma 10, D.L. n.
137/2020) e insiste nell'applicabilità del suddetto blocco, durante la vigenza del periodo pandemico, anche ai dirigenti in caso di licenziamento individuale.
1.1. Contesta anzitutto la lettura restrittiva data dal giudice di primo grado all'art. 10 della L. n. 604/1966, secondo la quale la normativa sul licenziamento individuale prevista dalla legge cit. si applica solo ai prestatori di lavoro con qualifica di operaio e impiegato, esclusi i dirigenti;
evidenzia che l'esclusione dei dirigenti riguarda soltanto la disciplina limitativa dei licenziamenti individuali (artt.
5-8 L. n. 604/1966) e non le altre disposizioni della stessa legge.
1.2. Assume, altresì, che l'esclusione dal citato blocco, previsto al tempo della pandemia da Covid 19, dei licenziamenti economici individuali dei dirigenti sulla base del rinvio all'art. 3 della L. n. 604/1966 risulterebbe incoerente con una lettura costituzionalmente orientata della disciplina, essendo invece incluso nel suddetto blocco il licenziamento collettivo del dirigente e non trovando tale differenziazione di trattamento tra licenziamento individuale e licenziamento collettivo del dirigente alcuna giustificazione. Deduce che risulterebbe invece rispettosa del principio di ragionevolezza l'estensione analogica del blocco in questione anche al licenziamento individuale del dirigente, data la sussistenza di una lacuna normativa.
1.3. Ribadisce che la giustificatezza oggettiva del licenziamento del dirigente
è in rapporto di continenza rispetto al meno ampio giustificato motivo oggettivo ed evidenzia che la particolare condizione del dirigente non è da sola sufficiente a giustificare differenziazioni di trattamento.
1.4. Richiama poi la sentenza n. 2712/2022 della Corte di appello di Roma, al fine di evidenziare la rilevanza del messaggio INPS 4464 del 26 febbraio 2020
(rectius 26 novembre 2020) nonché della normativa di cui alla L. n. 178/2020 e precisa che la norma emergenziale fa riferimento alla platea intera dei dipendenti.
1.5. Ripropone poi le difese svolte in sede di opposizione e richiama la citata sentenza della Corte di appello di Roma e la sentenza n. 461 del 2023 della Corte di
Appello di Milano che ha esteso il blocco anche ai licenziamenti individuali dei dirigenti.
1.6. Precisa, inoltre, che nelle more del giudizio di opposizione, in data
9.10.2023, la società ha emesso un altro provvedimento Controparte_1
con oggetto: “atto di recesso dal rapporto di lavoro - rinnovo - convalida”, con cui ha rinnovato il licenziamento intimato il 9.12.2020, che il reclamante si riserva di impugnare in altro autonomo giudizio, assumendo che la pendenza e la definizione di questo secondo eventuale giudizio non avrebbe alcuna refluenza sul presente procedimento, se non riguardo alle conseguenze dell'accoglimento in merito al dato economico e reintegratorio.
Chiede quindi alla Corte di: accertare la violazione della normativa emergenziale sul blocco dei licenziamenti;
annullare di conseguenza il licenziamento intimato il 9.12.2020; dichiarare il diritto del alla Pt_1
reintegrazione nel posto di lavoro senza soluzione di continuità, al risarcimento del danno in misura pari all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del recesso a quello di reintegra, oltre accessori, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
in subordine, condannare la società reclamata al risarcimento del danno dalla data del licenziamento del 9.12.2020 a quello del secondo recesso del
9.10.2023, oltre al pagamento della retribuzione del periodo di preavviso pari ad un anno e sino al 9.10.2024, con ogni statuizione consequenziale previdenziale e di ricostituzione delle coperture assicurative e di previdenza integrative previste dal
CCNL Dirigenti Commercio, nonché al pagamento delle spese del grado.
1.7. La società reclamata si è costituita chiedendo il rigetto del reclamo rilevando che l'interpretazione invocata dal reclamante si pone in contrasto con il diritto interno (art. 41 Cost.) e il diritto dell'Unione Europea (art. 3 par. 3 del
Trattato sull'UE e art. 16 Carta di Nizza. In via subordinata eccepisce che non potrà essere disposta la reintegra nel posto di lavoro, nell'ipotesi di accoglimento del reclamo, data la sussistenza del secondo licenziamento, divenuto definitivo.
Nelle note di udienza la difesa della società ha richiamato la sentenza della
Corte Costituzionale n. 141/2025 che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 del decreto - legge n.18/2020 e le sentenze della Suprema Corte (nn. 26634/2024 e 11429/2025).
2. Il reclamo non può trovare accoglimento.
L'unico motivo di reclamo si fonda sulla pretesa applicazione anche al dirigente della normativa in tema di blocco dei licenziamenti per emergenza pandemica da Covid-19.
La Corte Costituzionale con sentenza del 31/7/2025, n. 141 ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, d.l. 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, nella l. 13 ottobre 2020, n. 126, dell'art. 46 d.l.
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella l. 24 aprile 2020, n. 27 e dell'art. 12, comma 10, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, concernenti il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo durante l'emergenza Covid-19, nella parte in cui non prevedono l'applicazione di detto divieto ai dirigenti.
La Corte ha rilevato che le citate disposizioni costituiscono norme eccezionali e, dunque, non possono essere estese oltre il perimetro oggettivamente ricavabile dalla formulazione letterale. Rientra nella discrezionalità del legislatore, previa valutazione degli interessi coinvolti, escludere i dirigenti dal “blocco” dei licenziamenti (“Vanno respinte le questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni che, nel corso dell'anno 2020, avendo, ratione temporis, reiteratamente stabilito che il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 l. n.
604 del 1966, non hanno esteso tale disciplina anche ai lavoratori che rivestono la qualifica di dirigenti. L'esclusione dei dirigenti dal blocco dei licenziamenti individuali per motivi economici durante l'emergenza COVID-19 si basa sulla particolare autonomia di questa categoria e sulla coerenza con la disciplina ordinaria, configurandosi come una scelta legislativa proporzionata e giustificata rispetto all'equilibrio tra tutela occupazionale e libertà di iniziativa economica”).
In senso conforme, in ordine alla natura eccezionale della disposizione invocata, non applicabile a fattispecie diverse da quelle previste si era pronunciata la
Corte di Cassazione con le sentenze nn. 26634/2024 e 11429/2025.
2.1. Il reclamo deve essere rigettato.
Le spese del grado in considerazione della novità della questione e della data di proposizione del ricorso, anteriore alla sentenza della Corte Costituzionale, possono essere compensate
Ai sensi dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo, compensa le spese processuali del grado.
Dichiara, ai sensi dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025. Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Elvira Maltese